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Articolo 45 della Legge 26 febbraio 1952, n. 67
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Legge 26 febbraio 1952, n. 67
Articolo 45 della Legge 26 febbraio 1952, n. 67
Versione
1 marzo 1952
Art. 45.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 1 marzo 1952
Vedi fonte istituzionale
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