Sentenza 22 marzo 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/03/2018, n. 13536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13536 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2018 |
Testo completo
emplificata SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di: LD RA, nato a [...] il [...], e di AN NA, nata a [...] il [...], ER RI, nato ad [...] il [...], IL CA, nato a [...] il [...], RE TA, nato a [...] il [...] e HI RA, nata a [...] il [...], contro l'ordinanza del Tribunale del Riesame delle Misure Cautelari Reali di Roma del 25.10.2017, depositato in data 21.11.2017; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Sante Spinaci, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
uditi l'Avv. Costantino Romano Marini, anche in sostituzione dell'Avv. Francesco Cigliano, e l'Avv. Luca Ciaglia, in difesa dei ricorrenti, che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con provvedimento del 25.10-21.11.2017, il Tribunale di Roma respingeva l'appello proposto dagli odierni ricorrenti contro la ordinanza del GIP di Roma con cui erano state respinte le istanze di dissequestro dei beni oggetto di sequestro preventivo ovvero di riduzione della misura reale in relazione all'importo di Euro 3.772.128,71 per il quale era stata disposta la misura del sequestro preventivo per equivalente;
il Tribunale ripercorreva la vicenda a partire dalla imputazione di truffa aggravata elevata mossa nei confronti degli odierni ricorrenti, alla adozione dei due provvedimenti di sequestro preventivo emessi dal GIP in data 27.12.2015 e 26.1.2017 che avevano attinto i conti correnti, le quote societarie e gli immobili riconducibili agli indagati quali esponenti delle cooperative Acli Castelli Romani Seconda, Il DO e Acli Castelli Romani Terza nonché gli stessi immobili oggetto del programma di edificazione realizzato dalla predette compagini;
rilevava che il provvedimento del GIP era stato oggetto di istanza di riesame e confermato per il reato di cui al capo a) della incolpazione provvisoria limitatamente all'importo di Euro 3.509.061,00 ed annullato quanto al capo b); con riferimento alle istanze di dissequestro di cui si discute, ricordava che il GIP le aveva respinte sottolineando come tutte le argomentazioni spese dalle difese fossero già state oggetto di valutazione in sede di verifica da parte del Tribunale del Riesame e che la istanza di riduzione doveva ritenersi superata dalla iniziativa in tal senso adottata direttamente dal PM;
riteneva che, in punto di "fumus", dovessero essere richiamate le considerazioni già formulate in sede di ricorso per riesame e rispetto alle quali nulla di nuovo era stato dedotto;
2. ricorrono per Cassazione, tramite i rispettivi difensori, tutti gli indagati.
2.1 il difensore di LD RA, Avv. Francesco Cigliano, lamenta:
2.1.1 con un primo, articolato, motivo, violazione di legge con riferimento all'art. 321 cod. proc. pen. ed insussistenza del "fumus commissi delicti": rileva che il Tribunale di Roma ha ribadito la esistenza del "fumus" operando un ampio richiamo alla motivazione con cui era stato respinto il ricorso per riesame proposto nei confronti della ordinanza del GIP (oggetto di correzione dell'errore materiale che, essendo stata effettuata in violazione della procedura di cui all'art.130 cod. proc. pen., aveva dato adito ad un ricorso per Cassazione, accolto su questo assorbente profilo con la adozione, da parte dello stesso Tribunale, di un nuovo provvedimento nuovamente impugnato di fronte alla S.C.); ha richiamato la tesi del Tribunale sulla natura fraudolenta della creazione della coop. Monte Stallonara, in favore della quale le tre cooperative assegnatarie dei contributi regionali avevano ceduto gli immobili e che, a sua volta, aveva trasferito le singole unità ai soci mediante degli atti di prenotazione con cui, in realtà, sempre secondo la tesi dell'accusa, costoro avevano sostanzialmente acquistato gli appartamenti versando alla cooperativa il corrispettivo ed in tal modo, secondo il Tribunale, eludendo la finalità prevista dall'intervento pubblico diretto a garantire la destinazione delle unità abitative a locazione a canone agevolato come previsto dal DM 2325/2001 ("20.000 abitazioni in affitto"); la difesa ha infatti sottolineato l'errore in cui era caduto il Tribunale (e, prima di lui, il GIP) nel non considerare che, essendo le stesse cooperative edilizie assegnatarie dei contributi per l'edilizia destinata a locazione agevolata e, per altro verso, non coprendo tali contributi l'intero costo di costruzione, era in realtà del tutto coerente con la struttura del sodalizio che i soci si sobbarcassero la restante parte di tali oneri assunti, per l'appunto, dai soci della cooperativa che ha realizzato gli interventi pur avendo poi costoro fruito in godimento dei singoli alloggi essendo in possesso dei requisiti soggettivi per riceverli in locazione;
insiste sull'assenza di ogni artificio o raggiro in danno della Regione Lazio richiamando la normativa di settore da cui si rileva quale dato assolutamente pacifico che le cooperative edilizie sono comprese tra i soggetti legittimati a proporre programmi di costruzione di alloggi sopportandone il costo con l'apporto finanziario dei soci nell'ottica e secondo un principio di mutualità; sottolinea, per altro verso, che i soci delle tre cooperative assegnatarie dei contributi regionali erano proprio gli stessi che avevano costituito la Monte Stallonara cosicché priva di fondamento doveva essere considerata la tesi secondo cui quest'ultima avrebbe rappresentato uno "schermo" per realizzare il trasferimento dei singoli immobili in proprietà agli stessi soci che, in realtà, li avevano acquisiti in godimento con atti di prenotazione destinati a perfezionarsi alla scadenza del termine della locazione;
richiama, ancora, le risultanze della ispezione eseguita dalla Direzione Generale del Ministero dello Sviluppo Economico, che non aveva rilevato alcun profilo di irregolarità nelle operazioni invece contestate dal PM ed invece ritenuto dal Tribunale, in sede di riesame, non idoneo a dimostrare la insussistenza del reato di truffa;
2.1.2 violazione di legge con riferimento al disposto di cui all'art. 606 n. 1 cod. proc. pen. rilevando come, in tal modo, il giudice penale abbia finito per arrogarsi una potestà riservata per legge ad organi della pubblica amministrazione che, nell'ambito dei compiti assegnati, aveva avallato le procedure e la attività delle cooperative assegnatarie dei contributi ribadendo che la Regione Lazio, vagliando la regolarità della operazione, aveva autorizzato lo svincolo delle polizze come, dal canto suo, il Comune di Roma aveva approvato i prezzi massimi di cessione;
2.1.3 violazione di legge con riferimento all'art. 321 cod. proc. pen. in relazione, specificamente, alla posizione del RA;
ribadisce, infatti, come il ricorrente, sino al giugno del 2014, non avesse rivestito cariche sociali all'interno di alcuna delle cooperative interessate mentre le operazioni negoziali "incriminate" risalivano ad anni addietro quando egli aveva svolto esclusivamente attività di consulente esterno nella sua attività di ragioniere non essendo a suo avviso sufficiente ad integrare una ipotesi di concorso il fatto che taluno dei contributi fosse stato erogato quando egli aveva già assunto cariche sociali;
2.2 Il difensore di NA AN, RI ER, IL CA e RE TR, Avv. Costantino Romano marini ed il difensore di RA HI, Avv. Luca Ciaglia, a loro volta, lamentano:
2.2.1 nullità dell'ordinanza del Tribunale di Roma per violazione di norme procedurali poste a pena di nullità (art. 125 cod. proc. pen.); violazione della legge penale (artt. 640bis e 640 quater cod. pen.) e di altre norme giuridiche rilevanti nella applicazione della legge penale (art. 2512 n. 1 cod. civ.; art. 4 DM 2523/2001; Del. Giunta Reg. Lazio 527 del 2003, n. 594 del 2010; art. 70 della legge Regionale n. 31 del 2008); rilevano, a tal proposito, come il Tribunale non si fosse confrontato con i "fatti nuovi" addotti con la istanza di dissequestro e ribaditi nell'atto di appello invocando un giudicato cautelare rispetto alla ordinanza con cui era stato definito il ricorso per riesame tuttora, peraltro, non definitiva a séguito dell'annullamento operato con la sentenza 37.189 del 5.7.2017 della II Sezione Penale della Corte di Cassazione;
ribadisce, in questa sede, come fosse stato in quella occasione evidenziata l'insussistenza di un divieto di cessione delle singole unità abitative realizzate nell'ambito del programma "20.000 alloggi in affitto"; l'insussistenza di una vendita alla coop. Monte Stallonara e, di conseguenza, di alcuna "schermatura" o interposizione nei confronti degli enti pubblici interessati;
la non riferibilità agli indagati CA, HI e TA del quadro indiziario valorizzato dal Tribunale con riferimento alla contestuale loro appartenenza ai vertici delle quattro cooperative;
l'insussistenza del carattere asseritamente fraudolento della assegnazione degli alloggi ai soci con gli atti di prenotazione;
il rispetto, da parte delle cooperative, dell'obbligo di assicurare la locazione delle unità abitative mediante la loro assegnazione in godimento ai soci in possesso dei requisiti previsti per fruirne in termini agevolati;
l'esistenza di verifiche ispettive operate dai competenti organi amministrativi;
hanno sottolineato che il mancato confronto con le tesi e gli argomenti della difesa aveva condotto il Tribunale a cadere nello stesso errore in cui era caduto il GIP e da cui era afflitta anche la ordinanza del riesame del 21.2.2017 con riguardo ai presupposti di fatto e di diritto su cui la pubblica accusa aveva ipotizzato una condotta fraudolenta tesa a "tradire" le finalità del programma pubblico dei "20.000 alloggi in affitto" passando quindi ad analizzare, per rilevarne la infondatezza, i passaggi invece ritenuti dal Tribunale tali da realizzare la condotta truffaldina ai danni degli enti pubblici, con riguardo alla (ritenuta) vendita degli immobili alla coop. Monte Stallonara, alle ragioni che avevano giustificato la operazione, alla assegnazione degli alloggi ai singoli soci laddove erano state sovrapposte e confuse due distinte obbligazioni gravanti sui soci, quella legata al godimento dell'alloggio, per il quale è dovuto il canone in misura agevolata per coloro che abbiano diritto a fruirne e, l'altra, legata invece alla qualità di soci conferenti le risorse economiche necessarie alla realizzazione del programma cui le cooperative erano state ammesse;
insistono nel rilevare come il Tribunale non avesse considerato che il supposto divieto di vendita degli alloggi non è mai esistito per quanto concerne la locazione a termine quale, anche a séguito della delibera della Giunta Regionale 594 del 2010, quella cui erano vincolate tutte le cooperative;
sotto altro profilo, la difesa dei ricorrenti rileva come l'art. 322ter cod. pen., applicabile al delitto di cui all'art. 640bis cod. pen., stabilisce che il presupposto del sequestro per equivalente è rappresentato dalla impossibilità di sequestrare in via diretta i beni che costituiscono il profitto del reato da identificarsi nel vantaggio economico derivante in via diretta ed immediata dalla commissione dell'illecito anche nei confronti delle persone giuridiche che, nel caso di specie, risultano a loro volta indagate ai sensi dell'art. 24 del D. Lg.vo 231 del 2001. 3. I ricorsi sono inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse;
nel corso della udienza odierna, infatti, è stato discusso e deciso il ricorso proposto dai medesimi ricorrenti contro il provvedimento adottato dal Tribunale di Napoli a séguito dell'annullamento, con rinvio, disposto con la sentenza 37.189 del 5.7.2017 della II Sezione Penale della Corte di Cassazione, relativo alla ordinanza con cui il medesimo Tribunale aveva deciso sulla istanza di riesame proposta nei confronti dei provvedimenti del GIP e che era stato poi "corretto" d'ufficio con provvedimento adottato "de plano". Questo stesso Collegio, decidendo sul riesame (e sulla natura del provvedimento di "correzione dell'errore materiale") ha, infatti, annullato l'ordinanza con rinvio allo stesso Tribunale di Napoli per nuovo giudizio;
considerato, allora, che le questioni sottoposte al vaglio della Corte con il presente ricorso, proposto contro l'ordinanza che ha deciso sull'istanza di revoca del sequestro, sono le stesse la cui valutazione ha portato all'annullamento del provvedimento di riesame, si deve concludere nel senso della sopravvenuta carenza di interesse degli odierni ricorrenti ad ottenere una pronuncia attinente, in sostanza, alla validità e legittimità dei sequestri su cui lo stesso Tribunale del Riesame di Napoli dovrà nuovamente pronunciarsi alla luce dei rilievi operati nella sentenza in questa sede contestualmente adottata.Questa considerazione, peraltro, assorbe il problema relativo ai limiti di devoluzione, in sede di appello avverso il rigetto dell'istanza di revoca del sequestro, di questioni già dedotte ed affrontate in sede di riesame dalla adozione di una pronuncia già intervenuta in sede di riesame (cfr., sul punto, ad esempio, Cass. Pen., 3, 6.5.2003 n. 26.743, Arnesto;
Cass. Pen., 5, 14.12.2011 n. 5.959, Amico;
Cass. Pen., 5, 2.10.2014 n. 1.241, Femia;
Cass. Pen., 2, 9.9.2015 n. 49.188, Masone).
4. L'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse esclude, infine, la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria di cui all'art. 616 cod. proc. pen. (cfr., Cass. Pen., 6, 31.1.2013 n. 19.209, Scaricaiottoli;
Cass. Pen., 6, 6.3.2003 n. 22.747, Di Zenzo).
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi. Così d