Articolo 206 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Articolo 205 bisArticolo 207
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13 ottobre 2000
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12 settembre 2014
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1 gennaio 2015
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15 marzo 2025
Articolo 206 Delegazione di pagamento 1. Quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti gli enti locali possono rilasciare delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio di previsione. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126)) .
(83)
2. L'atto di delega, non soggetto ad accettazione, e' notificato al tesoriere da parte dell'ente locale e costituisce titolo esecutivo.
--------------- AGGIORNAMENTO (83)
Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 , come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 , ha disposto (con l'art. 80, comma 1) che la presente modifica si applica, "ove non diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi".
Entrata in vigore il 15 marzo 2025
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