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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 27/11/2025, n. 3276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3276 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai magistrati dott.ssa CL PA Presidente dott.ssa LE RO Consigliere relatore dott. Enrico Schiavon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 998 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa da
(C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Alessio Michelotto ed elettivamente domiciliato a
Cavarzere (VE), piazza Mons. Scarpa n. 1, presso lo studio del difensore;
appellante contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Leonardo Giani ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1 appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 367/2024 del Tribunale di RO, pubblicata il 2 maggio 2024
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis, in accoglimento
pagina 1 di 15 dell'appello interposto, riformare integralmente, per i motivi esposti in atti, la sentenza gravata, pronunciata dal Tribunale di RO nella causa n. 658/2021
R.G., e, pertanto, Nel merito: Accertare e dichiarare la responsabilità professionale in capo all'avv. (C.F.: ) nei CP_1 C.F._2 confronti del sig. (C.F.: per essere stato Parte_1 C.F._1 quest'ultimo inadempiente nello svolgimento del mandato difensivo allora ricevuto per il recupero coattivo del credito residuo vantato dal sig. nei confronti Pt_1 di per la cessione delle partecipazioni azionarie da esso detenute nella CP_2
Nuova Amit s.r.l., giusta scrittura privata autenticata dal Notaio dott. Persona_1 del 31 luglio 2013, n. 110.227 di rep. e n. 25.748 di racc., per tutti i motivi esposti in atti di causa, e, per l'effetto, condannare l'avv. , al CP_1 risarcimento in favore del sig. di tutti i danni a tale titolo patiti, Parte_1 che si quantificano nella differenza tra la somma di € 45.000,00 oltre interessi e quanto incassato dal sig. dal concordato Parte_1 Controparte_3
pari ad € 14.020,25 (32,48% valore nominale credito) ovvero in €
[...]
30.979,75 oltre interessi legali.
Sempre nel merito: Accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal sig. Pt_1
all'avv. a titolo di compenso per l'attività professionale
[...] CP_1 svolta in suo favore nel giudizio monitorio n. 476/2017 R.G. del Tribunale di
RO e nel successivo giudizio di opposizione n. 1030/2017 R.G., per essersi
l'avv. reso inadempiente nello svolgimento del mandato CP_1 professionale conferito avente ad oggetto il recupero coattivo del credito residuo vantato dal nei confronti di per la cessione delle partecipazioni Pt_1 CP_2 azionarie detenute nella Nuova Amit s.r.l., giusta scrittura privata autenticata dal
Notaio dott. del 31 luglio 2013, n. 110.227 di rep. e n. 25.748 di Persona_1 racc., e per l'effetto, condannare l'avv. a restituire al sig. CP_1 Pt_1 quanto versato a titolo di acconto per l'attività professionale prestata in suo favore;
Riservata la ripetizione di quanto verrà eventualmente versato in esecuzione della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
pagina 2 di 15 Per CP_1
In via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità del proposto appello ai sensi del disposto dell'art. 342 c.p.c.; nel merito e in principalità: respingere l'appello proposto dal signor in Pt_1 quanto infondato e per l'effetto confermare la sentenza n. 367/2024 del Tribunale di RO pubblicata in data 2 maggio 2024 a definizione del procedimento rubricato al n. 658/2021.
In ogni caso: con vittoria di spese e onorari del presente grado di giudizio.
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione, datato 2 marzo 2021, conveniva in Parte_1 giudizio l'avvocato per farne accertare la responsabilità CP_1 professionale in relazione all'attività svolta dal convenuto in proprio favore presso il Tribunale di RO, relativamente a un giudizio monitorio (R.G. n. 476/2017) e al successivo giudizio di opposizione (R.G. n. 1030/2017), e ottenere il risarcimento dei danni da egli subiti, nonché l'accertamento negativo del credito del professionista per l'attività difensiva svolta nei predetti giudizi. Esponeva, in particolare, l'attore che:
- nel corso del 2017 aveva conferito mandato all'avv. per il recupero del CP_1 proprio credito di euro 45.000,00 derivante dalla cessione delle partecipazioni detenute nella Nuova Amit s.r.l. alla CP_2
- in adempimento di tale mandato, il 15.2.2017, l'avv. aveva depositato CP_1 ricorso monitorio e il 16.2.2017 il Tribunale di RO aveva emesso il decreto n. 173/2017 con cui ingiungeva ad di pagare al la somma di CP_2 Pt_1 euro 45.000,00;
- l'ingiunta aveva proposto opposizione eccependo l'incompetenza del CP_2
Tribunale di RO in favore del Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di impresa, e sostenendo l'illegittimità del decreto perché pronunciato, in difetto di decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c. per le rate non ancora scadute;
- l'avv. , per il , aveva contesto la fondatezza dell'eccezione di CP_1 Pt_1 incompetenza e, dopo che il Tribunale aveva rinviato la causa all'udienza del pagina 3 di 15 7.2.2018 per decidere sulla questione pregiudiziale della competenza, aveva depositato (11.10.2017) istanza di anticipazione udienza e, con raccomandata ricevuta il 25.10.2017, aveva comunicato la rinuncia al mandato;
- in data 14.11.2017 si era costituito il nuovo difensore, avvocato CP_4
il quale aveva insistito per l'accoglimento delle domande ed eccezioni
[...] formulate dal precedente difensore;
- l'esperito tentativo di conciliazione (udienza 13.12.2017) aveva avuto esito negativo;
- il 22.12.2017 veniva posta in liquidazione e il 23.5.2018 aveva CP_2 chiesto l'ammissione al concordato preventivo;
- con sentenza n. 442/2018, il Tribunale di RO aveva accolto l'eccezione di incompetenza e revocato il decreto ingiuntivo, riconoscendo la competenza del
Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di impesa, compensando integralmente le spese di lite;
- assistito dal nuovo legale, aveva chiesto e ottenuto (24.7.2018) un nuovo decreto ingiuntivo (n. 2042/2018), divenuto poi esecutivo per mancanza di opposizione;
- il Tribunale di Venezia, in data 19.4.2019, aveva omologato il concordato preventivo secondo la proposta concordataria che prevedeva il pagamento del
36,19% dei crediti chirografari, quali quello del;
Pt_1
- con pec del 17.9.2019, aveva contestato la responsabilità dell'avv. in CP_1 ordine allo svolgimento dell'incarico affidatogli. Quest'ultimo, tuttavia, aveva respinto tale addebito e aveva richiesto il pagamento del compenso maturato per l'attività svolta.
Tanto premesso in fatto, l'attore sosteneva la responsabilità del per: CP_1
- non averlo adeguatamente informato in ordine alle questioni di fatto e diritto, nonché sulla strategia professionale, riguardanti la vertenza con CP_2
- aver proposto il ricorso per decreto ingiuntivo dinanzi al giudice incompetente, ignorando l'esistenza dell'art. 3, II comma, lett. b) d.lgs. n. 168/2003 e dell'orientamento della Cassazione che sin dal 2014 sosteneva la competenza, per controversie di tal tipo, delle sezioni specializzate in materia di impresa. Se
pagina 4 di 15 l'avv. avesse agito diligentemente proponendo il ricorso monitorio CP_1 dinanzi al giudice competente, si sarebbe verosimilmente scoraggiata l'opposizione della debitrice, che nel merito era pretestuosa. In ogni caso, il avrebbe potuto incardinare il procedimento dinanzi giudice del foro del CP_1 convenuto persona giuridica, cioè della sede legale della che nella CP_2 fattispecie sarebbe stato il Tribunale ordinario di Venezia, scelta, questa, che non avrebbe dato adito a questioni di incompetenza funzionale del giudice in quanto la causa sarebbe stata semplicemente riassegnata alla sezione specializzata e si sarebbe ottenuta, in tempi celeri, una decisione in ordine alla concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
- essere stato negligente nell'attività professionale spiegata nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale egli aveva insistito nel ritenere la competenza del Giudice adito anziché rinunciare agli atti o aderire all'eccezione di incompetenza, scelte che gli avrebbero consentito, poi, di richiedere un nuovo decreto ingiuntivo e di agire esecutivamente nei confronti della debitrice.
A causa della condotta negligente del , il riteneva di aver subito CP_1 Pt_1 un danno consistente nel mancato recupero del credito nei confronti di CP_2 atteso che, a causa della condotta del proprio legale, egli non era riuscito a procurarsi un titolo esecutivo e ad iscrivere ipoteca sui beni di prima CP_2 della domanda di ammissione al concordato preventivo.
L'attore chiedeva, inoltre, al Tribunale di accertare che nulla fosse dovuto all'avv.
a titolo di compenso per l'attività difensiva svolta nei giudizi contro CP_1 [...]
e di condannarlo a restituirgli quanto versato a titolo di acconto per tale CP_2 attività.
In ordine al quantum, nella memoria ex art. 183, VI comma n. 1, c.p.c. il danno era quantificato “nella differenza tra la somma di € 45.000.00 oltre interessi e quanto verrà incassato dal sig. dal concordato Parte_1 Controparte_3
od ancora nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di
[...] giustizia”; autorizzato dal giudice, l'attore con nota di deposito datata 7.12.2023 produceva documentazione sopravvenuta attestante il pagamento disposto i suo pagina 5 di 15 favore nella procedura concordataria di e, nella comparsa CP_2 conclusionale, confermava di aver incassato da tale procedura il 32,48% del valore nominale del credito, pari ad euro 14.020,25, sicché il residuo credito ammontava ad euro 30.979,75 oltre interessi legali.
1.1. Si costituiva l'avvocato , che respingeva le contestazioni CP_1 attoree sostenendo che:
- non potesse affermarsi la sua responsabilità per aver erroneamente individuato la competenza del Tribunale adito con il ricorso monitorio, trattandosi nella fattispecie di una questione opinabile, risolta dal Tribunale di
RO nella sentenza resa nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (n.
442/2018) facendo riferimento ad una sentenza della Cassazione (n.
4523/2017), pubblicata successivamente alla proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo;
- visto l'intento dilatorio dell'opposizione a decreto ingiuntivo di si CP_2 dovesse ritenere che l'opposizione sarebbe stata proposta anche nel caso in cui il procedimento monitorio fosse stato incardinato dinanzi al giudice competente;
- a fronte dell'obbligo del cliente di dimostrare non solo la negligenza dell'avvocato ma il modo in cui essa ha influito sull'esito del giudizio (Cass. n.
11737/2021, n. 16342/2018 e n. 17414/2019), gli scenari addotti dall'attore per il caso in cui il ricorso per decreto ingiuntivo fosse stato proposto al giudice competente non fossero verosimili;
Contestava inoltre la domanda di accertamento negativo del proprio credito professionale, allegando un parere di congruità reso dal Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Padova.
2. Istruita documentalmente la causa, il Tribunale di RO, con sentenza n.
367/2024, rigettava la domanda attorea e condannava al Parte_1 pagamento delle spese processuali in favore del convenuto.
2.1. In particolare, il Tribunale, dopo aver riportato i fatti di causa e aver richiamato i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità professionale, riteneva che:
pagina 6 di 15 - la doglianza riguardante l'inadempimento dell'avv. agli obblighi CP_1 informativi nei confronti del non integrasse i requisiti minimi di Pt_1 specificità, in quanto l'attore non aveva allegato le informazioni che non gli sarebbero state date dal legale, né la loro incidenza sul danno lamentato;
- l'avv. non potesse considerarsi gravemente negligente per aver adito il CP_1 giudice incompetente in quanto la questione della competenza nella fattispecie presentava margini di opinabilità. Invero, la sentenza del Tribunale di RO
(n. 442/2018), nell'accogliere l'eccezione di incompetenza, aveva richiamato la sentenza della Cassazione n. 4523/2017 che, dando atto delle diverse opinioni di dottrina e giurisprudenza sul punto, aveva accolto la tesi “estensiva” in ordine alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa;
- il legale non potesse considerarsi negligente neppure per la decisione di non aderire all'eccezione di incompetenza di o di rinunciare agli atti del CP_2 giudizio. In tali casi, infatti, il Giudice avrebbe assegnato un termine per la riassunzione del giudizio di opposizione e non già per ottenere un nuovo decreto ingiuntivo. Quanto alla rinuncia agli atti, poi, l'attore non aveva allegato per quale motivo tale rinuncia avrebbe dovuto essere accettata ex art. 306 c.p.c. dalla controparte. In ogni caso, era carente l'allegazione in ordine al fatto che una diversa condotta del legale avrebbe consentito di recuperare il credito con strumenti alternativi od ottenendo un titolo esecutivo entro l'estate del 2017 in tempo per l'iscrizione di ipoteca sui beni della debitrice.
3. Avverso tale sentenza ha proposto appello affidandosi a Parte_1 cinque motivi d'appello.
3.1. Si è costituito eccependo l'inammissibilità dell'appello ai sensi CP_1 dell'art. 342 c.p.c. e chiedendone il rigetto.
4. All'udienza del 5 novembre 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio ex art. 352 c.p.c.
Motivi della decisione
5. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione, sollevata dal , in quanto nell'atto di appello è possibile riconoscere con CP_1
pagina 7 di 15 sufficiente grado di certezza le parti della sentenza impugnata sottoposte a critica e le argomentazioni in fatto e diritto poste a fondamento di essa.
6. Quanto al merito della controversia, con il primo motivo l'appellante denuncia l'erroneità della sentenza per aver ritenuto non specifica la censura mossa al legale in ordine all'inadempimento degli obblighi informativi. Invero, in primo grado, l'attore aveva precisato come il legale non avesse assolto agli obblighi informativi nei suoi confronti, inadempimento che gli aveva impedito di optare per una strategia difensiva il meno possibile rischiosa o comunque o financo per l'abbandono del giudizio. In particolare, il aveva sin dal primo grado Pt_1 denunciato che il : CP_1
- all'atto del conferimento dell'incarico, non avesse condiviso con lui l'”aspetto tecnico” riguardante la questione della competenza del giudice adito con il ricorso monitorio e non lo avesse reso edotto delle questioni di fatto e di diritto rilevanti al fine di decidere se agire dinanzi al Tribunale ordinario di RO o alla sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Venezia;
- in pendenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non gli avesse chiarito il contenuto dell'opposizione di né gli avesse spiegato che CP_2
l'eccezione di incompetenza di quest'ultima fosse presumibilmente fondata;
inoltre, non lo aveva neppure informato di aver depositato, dopo il rinvio della causa per la decisione sull'eccezione di incompetenza, un'istanza di anticipazione udienza nella quale aveva peraltro ribadito la competenza del giudice adito con il ricorso monitorio.
6.1. Il motivo è infondato e non merita accoglimento.
Ad avviso del Collegio, la questione della competenza del Giudice adito con il ricorso monitorio non poteva essere fatta oggetto di un autonomo obbligo informativo, né all'atto del conferimento del mandato, né successivamente.
Quanto ai doveri informativi all'atto del conferimento dell'incarico, posto che è proprio nella scelta del giudice adito che si è sostanziato l'asserito errore del professionista -pur se, ad avviso del Collegio, non rimproverabile, come si dirà-, sarebbe illogico ipotizzare un obbligo del legale avente ad oggetto l'informazione al cliente in ordine ad una possibile errata scelta del giudice competente, peraltro pagina 8 di 15 neppure prevedibile in quel dato momento.
Per lo stesso motivo, non è ravvisabile un inadempimento di tale obbligo informativo con specifico riferimento alla fase di opposizione al decreto ingiuntivo.
Ciò anche considerato che l'ordinanza resa dal Giudice, datata 18 settembre
2017, a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza, non si esprimeva in ordine alla fondatezza o meno dell'eccezione, dando anzi atto delle diverse tesi che si contrapponevano sul tema.
7. Con il secondo motivo di appello, il censura la sentenza nella parte in Pt_1 cui ha ritenuto insussistente la responsabilità del per l'errata CP_1 individuazione del giudice competente in quanto la questione della competenza, al momento della proposizione del ricorso monitorio, presentava margini di opinabilità. Secondo l'appellante, al contrario, nella pronuncia di Cass. n.
4523/2017 -richiamata dal Tribunale di RO nell'accogliere l'eccezione di incompetenza di non risulterebbe l'esistenza di un contrasto CP_2 giurisprudenziali o dottrinale sul tema e, in ogni caso, visto il contenuto della sentenza di legittimità (e del precedente ivi richiamato, Cass. ordinanza n.
21910/2014), ciò non sarebbe sufficiente per far ritenere opinabile la questione.
Con il terzo motivo, l'appellante lamenta che il giudice di primo grado non si sia pronunciato in ordine alla eccepita imprudente scelta difensiva del CP_1 laddove quest'ultimo, anche ammesso che avesse “conosciuto e ritenuto consapevolmente di non aderire all'orientamento della Suprema Corte (ordinanza
n. 21910/2014) sulla competenza delle sezioni in materia di impresa“, non aveva incardinato il ricorso monitorio dinanzi al Giudice del foro del convenuto persona giuridica, che nella fattispecie sarebbe stato il Tribunale di Venezia.
7.1. I due motivi, che possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati.
Il Collegio condivide la statuizione del Tribunale in ordine all'opinabilità della questione della competenza delle sezioni specializzate al momento della proposizione del ricorso monitorio.
A differenza di quanto sostenuto dall'appellante, il contrasto giurisprudenziale allora esistente sul tema è bene esplicitato nella sentenza della Suprema Corte n.
pagina 9 di 15 4523/2017, richiamata dal Tribunale di RO nella sentenza n. 442/2018 che ha accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo di CP_2
Invero, nella pronuncia n. 4523/2017, la Suprema Corte ha dettagliatamente motivato la preferenza per la tesi estensiva evidenziando le ritenute contraddizioni della “tesi limitativa”, che è stata esplicitamente richiamata: “...la stessa espressione cause relative «a ogni altro negozio avente ad oggetto comunque le partecipazioni sociali» risulta talmente generica da non poter essere intesa come limitata alle controversie sulla validità e efficacia del negozio, come vorrebbe la tesi limitativa. L'uso dell'espressione "relativi" quanto alle cause ed ai procedimenti è talmente lata, che implica solo che la controversia abbia un collegamento con il negozio”.
D'altronde lo stesso Pubblico ministero, nella causa di cui alla sentenza n.
4523/2017, aveva concluso per l'accoglimento della tesi “restrittiva” ritenendo che la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa dovesse limitarsi “alle sole cause il cui oggetto incida effettivamente sulla composizione della società”.
Non depone in senso contrario il fatto che la Suprema Corte, nell'accogliere la tesi
“estensiva” abbia dato continuità all'orientamento di cui alla sua precedente ordinanza (n. 21910/2014), in quanto quest'ultima costituisce solo uno dei precedenti che militavano per tale tesi, cui, tuttavia, si contrapponeva -appunto- la tesi “restrittiva”.
L'esistenza di un contrasto sul tema è, peraltro, confermato dalla stessa ordinanza del Tribunale di RO resa nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26.7.2017, laddove il Giudice ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni per decidere sulla questione di competenza richiamando entrambe le tesi contrapposte, inclusa quella “restrittiva” abbracciata dal . Anche la compensazione delle spese di CP_1 lite, disposta dal Tribunale di RO nella sentenza n. 442/2018, che ha accolto l'eccezione di incompetenza, depone in tal senso.
Né può ritenersi censurabile sotto il profilo della carenza di prudenza la scelta del di non adire il Tribunale di Venezia quale foro del convenuto persona CP_1
pagina 10 di 15 giuridica, atteso che, a fronte di un contrasto giurisprudenziale quale quello sopra delineato, un simile onere non appare ipotizzabile, né tanto meno esigibile dal professionista.
8. Il quarto motivo d'appello è diretto a contestare la statuizione del Giudice di primo grado in ordine all'insussistenza di nesso causale tra la condotta dell'avvocato nella fase di opposizione a decreto ingiuntivo e il danno asseritamente subito dal . Pt_1
Secondo l'appellante il legale, anziché costituirsi nel giudizio di opposizione sostenendo l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza e depositare -all'esito dello scioglimento della riserva assunta dal Giudice alla prima udienza- un'istanza di anticipazione udienza ribadendo tale tesi, alla prima udienza avrebbe dovuto rinunciare agli atti. Tale rinuncia non avrebbe richiesto l'accettazione della controparte in quanto l'opposizione era fondata unicamente sull'eccezione di incompetenza e di inesigibilità del credito, quest'ultima infondata e comunque superata dalla scadenza dei termini di pagamento nel frattempo intervenuta. In alternativa, sempre alla prima udienza, il avrebbe potuto aderire CP_1 all'eccezione di incompetenza avversaria e successivamente rinunciare alla riassunzione del giudizio dinanzi al giudice competente. In entrambi i casi il avrebbe potuto richiedere e ottenere un nuovo decreto ingiuntivo, che Pt_1 sarebbe stato verosimilmente emesso provvisoriamente esecutivo o, comunque, sarebbe divenuto esecutivo per mancata opposizione di che non CP_2 avrebbe avuto validi motivi per opporlo;
oppure, se anche fosse stato opposto, ne sarebbe stata dichiarata la provvisoria esecutività “sicuramente non più tardi di gennaio 2018” (pagina 17 dell'atto di appello). Ciò avrebbe permesso di iscrivere tempestivamente un'ipoteca opponibile al concordato sui beni di Nel CP_2 caso, invece, in cui il avesse riassunto il giudizio dinanzi al Giudice CP_1 competente, l'opposizione sarebbe sì proseguita, ma avrebbe potuto chiedere e ottenere le ordinanze anticipatorie di cui artt. 186-bis, 186-ter e 186-quater c.p.c.
8.1. Anche tale motivo è infondato.
Sul punto si rammenta che, secondo i principi consolidati della Suprema Corte, la responsabilità del professionista non discende dal mero non corretto pagina 11 di 15 adempimento all'attività professionale allo stesso affidata. Invero, occorre sempre verificare che l'evento dannoso allegato dal cliente derivi causalmente dalla condotta del professionista, che il danno lamentato effettivamente sussista e che, alla stregua di criteri probabilistici, un comportamento corretto da parte del legale avrebbe portato al riconoscimento delle ragioni del cliente (Cass. n. 25112/2017).
Orbene, alla luce di tali principi, il Collegio condivide la decisione del Giudice di primo grado in ordine all'assenza di nesso di causa tra il danno lamentato dal e l'inadempimento addebitato al professionista nella fase di opposizione Pt_1 al decreto ingiuntivo.
Quanto all'ipotetica rinuncia agli atti del giudizio, va condivisa l'osservazione del
Tribunale secondo cui il non ha provato in che modo tale scelta avrebbe Pt_1 potuto verosimilmente portare al risultato sperato dal cliente.
Il in primo grado non ha preso in considerazione il fatto che tale rinuncia Pt_1 ben avrebbe potuto essere rifiutata da CP_2
Nel presente grado di giudizio, invece, tale eventualità viene esclusa dall'appellante, che liquida la questione dando per scontato ciò che scontato non
è, cioè che avrebbe accettato la rinuncia, non avendo interesse ad CP_2 ottenere una pronuncia sul merito della questione, dato che l'opposizione era fondata unicamente sulle eccezioni di incompetenza e di inesigibilità del credito.
In tal modo, tuttavia, l'appellante trascura che ben avrebbe potuto CP_2 avere interesse a non accettare tale rinuncia, anche solo per rallentare le tempistiche dell'ottenimento di un nuovo decreto ingiuntivo nei suoi confronti, tempistiche che già sarebbero state molto ridotte se -come pure paventato dal nell'atto di appello- tale rinuncia fosse intervenuta successivamente Pt_1 all'ordinanza del 18.9.2017 di scioglimento della riserva all'esito della prima udienza nel giudizio di opposizione.
L'appellante non ha neppure efficacemente allegato che l'adesione all'eccezione di incompetenza dopo la prima udienza avrebbe condotto al risultato sperato.
Come correttamente rilevato dal primo Giudice, invero, in tal caso il Pt_1 avrebbe dovuto riassumere la causa dinanzi al Tribunale competente e attendere l'esito di quel giudizio.
pagina 12 di 15 Se anche l'esito fosse stato positivo per il , con elevatissima probabilità le Pt_1 tempistiche del giudizio non avrebbero comunque permesso di iscrivere ipoteca in tempo utile sui beni di L'eventualità di ottenere -in quel giudizio- le CP_2 ordinanze anticipatorie di cui agli artt. 186-bis, 186-ter e 186-quater c.p.c., oltre a non essere mai stata allegata in primo grado, non è neppure circostanziata dall'appellante e appare poco probabile in relazione alle circostanze dedotte.
Anche le ipotesi in ordine a quanto sarebbe accaduto se avesse CP_2 accettato la rinuncia agli atti o se il avesse rinunciato a riassumere la Pt_1 causa dinanzi al Tribunale competente non colgono nel segno al fine di far ritenere provato il nesso di causa tra la condotta del professionista e il danno lamentato all'appellante. In entrambi i casi il allega che avrebbe potuto Pt_1 ottenere un nuovo decreto ingiuntivo per iscrivere ipoteca sui beni della società debitrice.
L'appellante non si avvede, tuttavia, che con elevata probabilità ciò non sarebbe avvenuto in tempo per poter rendere il credito privilegiato in seno al concordato.
Al contrario di quanto sostenuto dall'appellante, è anzitutto altamente probabile che il decreto ingiuntivo non sarebbe stato concesso provvisoriamente esecutivo.
Lo dimostra il fatto che neppure quando ne ha fatto richiesta il nuovo legale il decreto è stato emesso provvisoriamente esecutivo (cfr. doc. 15 dell'attore in primo grado).
Dunque, una volta ottenuto il decreto, si sarebbero dovute attendere le tempistiche della sua notifica, di un'eventuale opposizione -che non si può escludere che non vi sarebbe stata-, dell'ottenimento del decreto di esecutorietà e infine dell'iscrizione dell'ipoteca, da effettuarsi almeno novanta giorni prima del
23.5.2018, data del deposito del ricorso di ai sensi dell'art. 161, sesto CP_2 comma, L.F.
L'appellante non ha dato prova della concreta possibilità di ottenere il soddisfacimento del suo credito nell'ipotesi in cui la condotta del legale fosse stata diversa.
E d'altronde l'appellante non ha neppure allegato la motivazione per la quale il suo nuovo legale, una volta costituitosi nel giudizio di opposizione a decreto pagina 13 di 15 ingiuntivo, in luogo del che aveva rinunciato al mandato, non avesse CP_1 posto in essere alcuna di quelle condotte (quale, ad esempio, la rinuncia agli atti del giudizio) la cui omissione viene addebitata all'appellato.
9. Anche il quinto e ultimo motivo d'appello, con cui l'appellante si duole della
“omessa ed errata” pronuncia del Giudice di primo grado in ordine alla domanda di accertamento negativo del credito per l'opera professionale prestata dal
, è infondato e va rigettato. CP_1
Invero, deve ritenersi che la domanda di accertamento negativo del credito sia stata implicitamente rigettata, avendo il Giudice di primo grado ritenuto insussistente la responsabilità del professionista.
Data la conferma da parte di questo Collegio della sentenza impugnata e la ritenuta incensurabilità dell'operato del , non vi sono motivi che possano CP_1 portare ad affermare che il professionista non abbia diritto al compenso a lui dovuto per lo svolgimento dell'attività difensiva svolta in favore dell'appellante.
10. Sulla scorta di tutte le argomentazioni che precedono l'appello deve essere rigettato e , soccombente, deve essere condannato al Parte_1 pagamento delle spese di lite del grado che vengono liquidate, in favore di
[...]
, come in dispositivo, secondo parametri medi, in base allo scaglione di CP_1 riferimento (da euro 26.001,00 a euro 52.000,00) e senza fase istruttoria.
10.1. Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso la sentenza n. 367/2024 del Tribunale di RO così pronuncia:
− rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
− condanna alla rifusione delle spese di lite del presente grado Parte_1 in favore di liquidate in euro 6.946,00 oltre spese generali CP_1
(15%), IVA e CPA come per legge;
− dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pagina 14 di 15 dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
d.p.r. n. 115/2002.
Venezia, camera di consiglio del 12 novembre 2025
La Presidente
CL PA
Il Consigliere estensore
LE RO
pagina 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai magistrati dott.ssa CL PA Presidente dott.ssa LE RO Consigliere relatore dott. Enrico Schiavon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 998 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa da
(C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Alessio Michelotto ed elettivamente domiciliato a
Cavarzere (VE), piazza Mons. Scarpa n. 1, presso lo studio del difensore;
appellante contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Leonardo Giani ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1 appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 367/2024 del Tribunale di RO, pubblicata il 2 maggio 2024
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis, in accoglimento
pagina 1 di 15 dell'appello interposto, riformare integralmente, per i motivi esposti in atti, la sentenza gravata, pronunciata dal Tribunale di RO nella causa n. 658/2021
R.G., e, pertanto, Nel merito: Accertare e dichiarare la responsabilità professionale in capo all'avv. (C.F.: ) nei CP_1 C.F._2 confronti del sig. (C.F.: per essere stato Parte_1 C.F._1 quest'ultimo inadempiente nello svolgimento del mandato difensivo allora ricevuto per il recupero coattivo del credito residuo vantato dal sig. nei confronti Pt_1 di per la cessione delle partecipazioni azionarie da esso detenute nella CP_2
Nuova Amit s.r.l., giusta scrittura privata autenticata dal Notaio dott. Persona_1 del 31 luglio 2013, n. 110.227 di rep. e n. 25.748 di racc., per tutti i motivi esposti in atti di causa, e, per l'effetto, condannare l'avv. , al CP_1 risarcimento in favore del sig. di tutti i danni a tale titolo patiti, Parte_1 che si quantificano nella differenza tra la somma di € 45.000,00 oltre interessi e quanto incassato dal sig. dal concordato Parte_1 Controparte_3
pari ad € 14.020,25 (32,48% valore nominale credito) ovvero in €
[...]
30.979,75 oltre interessi legali.
Sempre nel merito: Accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal sig. Pt_1
all'avv. a titolo di compenso per l'attività professionale
[...] CP_1 svolta in suo favore nel giudizio monitorio n. 476/2017 R.G. del Tribunale di
RO e nel successivo giudizio di opposizione n. 1030/2017 R.G., per essersi
l'avv. reso inadempiente nello svolgimento del mandato CP_1 professionale conferito avente ad oggetto il recupero coattivo del credito residuo vantato dal nei confronti di per la cessione delle partecipazioni Pt_1 CP_2 azionarie detenute nella Nuova Amit s.r.l., giusta scrittura privata autenticata dal
Notaio dott. del 31 luglio 2013, n. 110.227 di rep. e n. 25.748 di Persona_1 racc., e per l'effetto, condannare l'avv. a restituire al sig. CP_1 Pt_1 quanto versato a titolo di acconto per l'attività professionale prestata in suo favore;
Riservata la ripetizione di quanto verrà eventualmente versato in esecuzione della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
pagina 2 di 15 Per CP_1
In via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità del proposto appello ai sensi del disposto dell'art. 342 c.p.c.; nel merito e in principalità: respingere l'appello proposto dal signor in Pt_1 quanto infondato e per l'effetto confermare la sentenza n. 367/2024 del Tribunale di RO pubblicata in data 2 maggio 2024 a definizione del procedimento rubricato al n. 658/2021.
In ogni caso: con vittoria di spese e onorari del presente grado di giudizio.
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione, datato 2 marzo 2021, conveniva in Parte_1 giudizio l'avvocato per farne accertare la responsabilità CP_1 professionale in relazione all'attività svolta dal convenuto in proprio favore presso il Tribunale di RO, relativamente a un giudizio monitorio (R.G. n. 476/2017) e al successivo giudizio di opposizione (R.G. n. 1030/2017), e ottenere il risarcimento dei danni da egli subiti, nonché l'accertamento negativo del credito del professionista per l'attività difensiva svolta nei predetti giudizi. Esponeva, in particolare, l'attore che:
- nel corso del 2017 aveva conferito mandato all'avv. per il recupero del CP_1 proprio credito di euro 45.000,00 derivante dalla cessione delle partecipazioni detenute nella Nuova Amit s.r.l. alla CP_2
- in adempimento di tale mandato, il 15.2.2017, l'avv. aveva depositato CP_1 ricorso monitorio e il 16.2.2017 il Tribunale di RO aveva emesso il decreto n. 173/2017 con cui ingiungeva ad di pagare al la somma di CP_2 Pt_1 euro 45.000,00;
- l'ingiunta aveva proposto opposizione eccependo l'incompetenza del CP_2
Tribunale di RO in favore del Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di impresa, e sostenendo l'illegittimità del decreto perché pronunciato, in difetto di decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c. per le rate non ancora scadute;
- l'avv. , per il , aveva contesto la fondatezza dell'eccezione di CP_1 Pt_1 incompetenza e, dopo che il Tribunale aveva rinviato la causa all'udienza del pagina 3 di 15 7.2.2018 per decidere sulla questione pregiudiziale della competenza, aveva depositato (11.10.2017) istanza di anticipazione udienza e, con raccomandata ricevuta il 25.10.2017, aveva comunicato la rinuncia al mandato;
- in data 14.11.2017 si era costituito il nuovo difensore, avvocato CP_4
il quale aveva insistito per l'accoglimento delle domande ed eccezioni
[...] formulate dal precedente difensore;
- l'esperito tentativo di conciliazione (udienza 13.12.2017) aveva avuto esito negativo;
- il 22.12.2017 veniva posta in liquidazione e il 23.5.2018 aveva CP_2 chiesto l'ammissione al concordato preventivo;
- con sentenza n. 442/2018, il Tribunale di RO aveva accolto l'eccezione di incompetenza e revocato il decreto ingiuntivo, riconoscendo la competenza del
Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di impesa, compensando integralmente le spese di lite;
- assistito dal nuovo legale, aveva chiesto e ottenuto (24.7.2018) un nuovo decreto ingiuntivo (n. 2042/2018), divenuto poi esecutivo per mancanza di opposizione;
- il Tribunale di Venezia, in data 19.4.2019, aveva omologato il concordato preventivo secondo la proposta concordataria che prevedeva il pagamento del
36,19% dei crediti chirografari, quali quello del;
Pt_1
- con pec del 17.9.2019, aveva contestato la responsabilità dell'avv. in CP_1 ordine allo svolgimento dell'incarico affidatogli. Quest'ultimo, tuttavia, aveva respinto tale addebito e aveva richiesto il pagamento del compenso maturato per l'attività svolta.
Tanto premesso in fatto, l'attore sosteneva la responsabilità del per: CP_1
- non averlo adeguatamente informato in ordine alle questioni di fatto e diritto, nonché sulla strategia professionale, riguardanti la vertenza con CP_2
- aver proposto il ricorso per decreto ingiuntivo dinanzi al giudice incompetente, ignorando l'esistenza dell'art. 3, II comma, lett. b) d.lgs. n. 168/2003 e dell'orientamento della Cassazione che sin dal 2014 sosteneva la competenza, per controversie di tal tipo, delle sezioni specializzate in materia di impresa. Se
pagina 4 di 15 l'avv. avesse agito diligentemente proponendo il ricorso monitorio CP_1 dinanzi al giudice competente, si sarebbe verosimilmente scoraggiata l'opposizione della debitrice, che nel merito era pretestuosa. In ogni caso, il avrebbe potuto incardinare il procedimento dinanzi giudice del foro del CP_1 convenuto persona giuridica, cioè della sede legale della che nella CP_2 fattispecie sarebbe stato il Tribunale ordinario di Venezia, scelta, questa, che non avrebbe dato adito a questioni di incompetenza funzionale del giudice in quanto la causa sarebbe stata semplicemente riassegnata alla sezione specializzata e si sarebbe ottenuta, in tempi celeri, una decisione in ordine alla concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
- essere stato negligente nell'attività professionale spiegata nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale egli aveva insistito nel ritenere la competenza del Giudice adito anziché rinunciare agli atti o aderire all'eccezione di incompetenza, scelte che gli avrebbero consentito, poi, di richiedere un nuovo decreto ingiuntivo e di agire esecutivamente nei confronti della debitrice.
A causa della condotta negligente del , il riteneva di aver subito CP_1 Pt_1 un danno consistente nel mancato recupero del credito nei confronti di CP_2 atteso che, a causa della condotta del proprio legale, egli non era riuscito a procurarsi un titolo esecutivo e ad iscrivere ipoteca sui beni di prima CP_2 della domanda di ammissione al concordato preventivo.
L'attore chiedeva, inoltre, al Tribunale di accertare che nulla fosse dovuto all'avv.
a titolo di compenso per l'attività difensiva svolta nei giudizi contro CP_1 [...]
e di condannarlo a restituirgli quanto versato a titolo di acconto per tale CP_2 attività.
In ordine al quantum, nella memoria ex art. 183, VI comma n. 1, c.p.c. il danno era quantificato “nella differenza tra la somma di € 45.000.00 oltre interessi e quanto verrà incassato dal sig. dal concordato Parte_1 Controparte_3
od ancora nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di
[...] giustizia”; autorizzato dal giudice, l'attore con nota di deposito datata 7.12.2023 produceva documentazione sopravvenuta attestante il pagamento disposto i suo pagina 5 di 15 favore nella procedura concordataria di e, nella comparsa CP_2 conclusionale, confermava di aver incassato da tale procedura il 32,48% del valore nominale del credito, pari ad euro 14.020,25, sicché il residuo credito ammontava ad euro 30.979,75 oltre interessi legali.
1.1. Si costituiva l'avvocato , che respingeva le contestazioni CP_1 attoree sostenendo che:
- non potesse affermarsi la sua responsabilità per aver erroneamente individuato la competenza del Tribunale adito con il ricorso monitorio, trattandosi nella fattispecie di una questione opinabile, risolta dal Tribunale di
RO nella sentenza resa nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (n.
442/2018) facendo riferimento ad una sentenza della Cassazione (n.
4523/2017), pubblicata successivamente alla proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo;
- visto l'intento dilatorio dell'opposizione a decreto ingiuntivo di si CP_2 dovesse ritenere che l'opposizione sarebbe stata proposta anche nel caso in cui il procedimento monitorio fosse stato incardinato dinanzi al giudice competente;
- a fronte dell'obbligo del cliente di dimostrare non solo la negligenza dell'avvocato ma il modo in cui essa ha influito sull'esito del giudizio (Cass. n.
11737/2021, n. 16342/2018 e n. 17414/2019), gli scenari addotti dall'attore per il caso in cui il ricorso per decreto ingiuntivo fosse stato proposto al giudice competente non fossero verosimili;
Contestava inoltre la domanda di accertamento negativo del proprio credito professionale, allegando un parere di congruità reso dal Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Padova.
2. Istruita documentalmente la causa, il Tribunale di RO, con sentenza n.
367/2024, rigettava la domanda attorea e condannava al Parte_1 pagamento delle spese processuali in favore del convenuto.
2.1. In particolare, il Tribunale, dopo aver riportato i fatti di causa e aver richiamato i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità professionale, riteneva che:
pagina 6 di 15 - la doglianza riguardante l'inadempimento dell'avv. agli obblighi CP_1 informativi nei confronti del non integrasse i requisiti minimi di Pt_1 specificità, in quanto l'attore non aveva allegato le informazioni che non gli sarebbero state date dal legale, né la loro incidenza sul danno lamentato;
- l'avv. non potesse considerarsi gravemente negligente per aver adito il CP_1 giudice incompetente in quanto la questione della competenza nella fattispecie presentava margini di opinabilità. Invero, la sentenza del Tribunale di RO
(n. 442/2018), nell'accogliere l'eccezione di incompetenza, aveva richiamato la sentenza della Cassazione n. 4523/2017 che, dando atto delle diverse opinioni di dottrina e giurisprudenza sul punto, aveva accolto la tesi “estensiva” in ordine alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa;
- il legale non potesse considerarsi negligente neppure per la decisione di non aderire all'eccezione di incompetenza di o di rinunciare agli atti del CP_2 giudizio. In tali casi, infatti, il Giudice avrebbe assegnato un termine per la riassunzione del giudizio di opposizione e non già per ottenere un nuovo decreto ingiuntivo. Quanto alla rinuncia agli atti, poi, l'attore non aveva allegato per quale motivo tale rinuncia avrebbe dovuto essere accettata ex art. 306 c.p.c. dalla controparte. In ogni caso, era carente l'allegazione in ordine al fatto che una diversa condotta del legale avrebbe consentito di recuperare il credito con strumenti alternativi od ottenendo un titolo esecutivo entro l'estate del 2017 in tempo per l'iscrizione di ipoteca sui beni della debitrice.
3. Avverso tale sentenza ha proposto appello affidandosi a Parte_1 cinque motivi d'appello.
3.1. Si è costituito eccependo l'inammissibilità dell'appello ai sensi CP_1 dell'art. 342 c.p.c. e chiedendone il rigetto.
4. All'udienza del 5 novembre 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio ex art. 352 c.p.c.
Motivi della decisione
5. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione, sollevata dal , in quanto nell'atto di appello è possibile riconoscere con CP_1
pagina 7 di 15 sufficiente grado di certezza le parti della sentenza impugnata sottoposte a critica e le argomentazioni in fatto e diritto poste a fondamento di essa.
6. Quanto al merito della controversia, con il primo motivo l'appellante denuncia l'erroneità della sentenza per aver ritenuto non specifica la censura mossa al legale in ordine all'inadempimento degli obblighi informativi. Invero, in primo grado, l'attore aveva precisato come il legale non avesse assolto agli obblighi informativi nei suoi confronti, inadempimento che gli aveva impedito di optare per una strategia difensiva il meno possibile rischiosa o comunque o financo per l'abbandono del giudizio. In particolare, il aveva sin dal primo grado Pt_1 denunciato che il : CP_1
- all'atto del conferimento dell'incarico, non avesse condiviso con lui l'”aspetto tecnico” riguardante la questione della competenza del giudice adito con il ricorso monitorio e non lo avesse reso edotto delle questioni di fatto e di diritto rilevanti al fine di decidere se agire dinanzi al Tribunale ordinario di RO o alla sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Venezia;
- in pendenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non gli avesse chiarito il contenuto dell'opposizione di né gli avesse spiegato che CP_2
l'eccezione di incompetenza di quest'ultima fosse presumibilmente fondata;
inoltre, non lo aveva neppure informato di aver depositato, dopo il rinvio della causa per la decisione sull'eccezione di incompetenza, un'istanza di anticipazione udienza nella quale aveva peraltro ribadito la competenza del giudice adito con il ricorso monitorio.
6.1. Il motivo è infondato e non merita accoglimento.
Ad avviso del Collegio, la questione della competenza del Giudice adito con il ricorso monitorio non poteva essere fatta oggetto di un autonomo obbligo informativo, né all'atto del conferimento del mandato, né successivamente.
Quanto ai doveri informativi all'atto del conferimento dell'incarico, posto che è proprio nella scelta del giudice adito che si è sostanziato l'asserito errore del professionista -pur se, ad avviso del Collegio, non rimproverabile, come si dirà-, sarebbe illogico ipotizzare un obbligo del legale avente ad oggetto l'informazione al cliente in ordine ad una possibile errata scelta del giudice competente, peraltro pagina 8 di 15 neppure prevedibile in quel dato momento.
Per lo stesso motivo, non è ravvisabile un inadempimento di tale obbligo informativo con specifico riferimento alla fase di opposizione al decreto ingiuntivo.
Ciò anche considerato che l'ordinanza resa dal Giudice, datata 18 settembre
2017, a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza, non si esprimeva in ordine alla fondatezza o meno dell'eccezione, dando anzi atto delle diverse tesi che si contrapponevano sul tema.
7. Con il secondo motivo di appello, il censura la sentenza nella parte in Pt_1 cui ha ritenuto insussistente la responsabilità del per l'errata CP_1 individuazione del giudice competente in quanto la questione della competenza, al momento della proposizione del ricorso monitorio, presentava margini di opinabilità. Secondo l'appellante, al contrario, nella pronuncia di Cass. n.
4523/2017 -richiamata dal Tribunale di RO nell'accogliere l'eccezione di incompetenza di non risulterebbe l'esistenza di un contrasto CP_2 giurisprudenziali o dottrinale sul tema e, in ogni caso, visto il contenuto della sentenza di legittimità (e del precedente ivi richiamato, Cass. ordinanza n.
21910/2014), ciò non sarebbe sufficiente per far ritenere opinabile la questione.
Con il terzo motivo, l'appellante lamenta che il giudice di primo grado non si sia pronunciato in ordine alla eccepita imprudente scelta difensiva del CP_1 laddove quest'ultimo, anche ammesso che avesse “conosciuto e ritenuto consapevolmente di non aderire all'orientamento della Suprema Corte (ordinanza
n. 21910/2014) sulla competenza delle sezioni in materia di impresa“, non aveva incardinato il ricorso monitorio dinanzi al Giudice del foro del convenuto persona giuridica, che nella fattispecie sarebbe stato il Tribunale di Venezia.
7.1. I due motivi, che possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati.
Il Collegio condivide la statuizione del Tribunale in ordine all'opinabilità della questione della competenza delle sezioni specializzate al momento della proposizione del ricorso monitorio.
A differenza di quanto sostenuto dall'appellante, il contrasto giurisprudenziale allora esistente sul tema è bene esplicitato nella sentenza della Suprema Corte n.
pagina 9 di 15 4523/2017, richiamata dal Tribunale di RO nella sentenza n. 442/2018 che ha accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo di CP_2
Invero, nella pronuncia n. 4523/2017, la Suprema Corte ha dettagliatamente motivato la preferenza per la tesi estensiva evidenziando le ritenute contraddizioni della “tesi limitativa”, che è stata esplicitamente richiamata: “...la stessa espressione cause relative «a ogni altro negozio avente ad oggetto comunque le partecipazioni sociali» risulta talmente generica da non poter essere intesa come limitata alle controversie sulla validità e efficacia del negozio, come vorrebbe la tesi limitativa. L'uso dell'espressione "relativi" quanto alle cause ed ai procedimenti è talmente lata, che implica solo che la controversia abbia un collegamento con il negozio”.
D'altronde lo stesso Pubblico ministero, nella causa di cui alla sentenza n.
4523/2017, aveva concluso per l'accoglimento della tesi “restrittiva” ritenendo che la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa dovesse limitarsi “alle sole cause il cui oggetto incida effettivamente sulla composizione della società”.
Non depone in senso contrario il fatto che la Suprema Corte, nell'accogliere la tesi
“estensiva” abbia dato continuità all'orientamento di cui alla sua precedente ordinanza (n. 21910/2014), in quanto quest'ultima costituisce solo uno dei precedenti che militavano per tale tesi, cui, tuttavia, si contrapponeva -appunto- la tesi “restrittiva”.
L'esistenza di un contrasto sul tema è, peraltro, confermato dalla stessa ordinanza del Tribunale di RO resa nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26.7.2017, laddove il Giudice ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni per decidere sulla questione di competenza richiamando entrambe le tesi contrapposte, inclusa quella “restrittiva” abbracciata dal . Anche la compensazione delle spese di CP_1 lite, disposta dal Tribunale di RO nella sentenza n. 442/2018, che ha accolto l'eccezione di incompetenza, depone in tal senso.
Né può ritenersi censurabile sotto il profilo della carenza di prudenza la scelta del di non adire il Tribunale di Venezia quale foro del convenuto persona CP_1
pagina 10 di 15 giuridica, atteso che, a fronte di un contrasto giurisprudenziale quale quello sopra delineato, un simile onere non appare ipotizzabile, né tanto meno esigibile dal professionista.
8. Il quarto motivo d'appello è diretto a contestare la statuizione del Giudice di primo grado in ordine all'insussistenza di nesso causale tra la condotta dell'avvocato nella fase di opposizione a decreto ingiuntivo e il danno asseritamente subito dal . Pt_1
Secondo l'appellante il legale, anziché costituirsi nel giudizio di opposizione sostenendo l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza e depositare -all'esito dello scioglimento della riserva assunta dal Giudice alla prima udienza- un'istanza di anticipazione udienza ribadendo tale tesi, alla prima udienza avrebbe dovuto rinunciare agli atti. Tale rinuncia non avrebbe richiesto l'accettazione della controparte in quanto l'opposizione era fondata unicamente sull'eccezione di incompetenza e di inesigibilità del credito, quest'ultima infondata e comunque superata dalla scadenza dei termini di pagamento nel frattempo intervenuta. In alternativa, sempre alla prima udienza, il avrebbe potuto aderire CP_1 all'eccezione di incompetenza avversaria e successivamente rinunciare alla riassunzione del giudizio dinanzi al giudice competente. In entrambi i casi il avrebbe potuto richiedere e ottenere un nuovo decreto ingiuntivo, che Pt_1 sarebbe stato verosimilmente emesso provvisoriamente esecutivo o, comunque, sarebbe divenuto esecutivo per mancata opposizione di che non CP_2 avrebbe avuto validi motivi per opporlo;
oppure, se anche fosse stato opposto, ne sarebbe stata dichiarata la provvisoria esecutività “sicuramente non più tardi di gennaio 2018” (pagina 17 dell'atto di appello). Ciò avrebbe permesso di iscrivere tempestivamente un'ipoteca opponibile al concordato sui beni di Nel CP_2 caso, invece, in cui il avesse riassunto il giudizio dinanzi al Giudice CP_1 competente, l'opposizione sarebbe sì proseguita, ma avrebbe potuto chiedere e ottenere le ordinanze anticipatorie di cui artt. 186-bis, 186-ter e 186-quater c.p.c.
8.1. Anche tale motivo è infondato.
Sul punto si rammenta che, secondo i principi consolidati della Suprema Corte, la responsabilità del professionista non discende dal mero non corretto pagina 11 di 15 adempimento all'attività professionale allo stesso affidata. Invero, occorre sempre verificare che l'evento dannoso allegato dal cliente derivi causalmente dalla condotta del professionista, che il danno lamentato effettivamente sussista e che, alla stregua di criteri probabilistici, un comportamento corretto da parte del legale avrebbe portato al riconoscimento delle ragioni del cliente (Cass. n. 25112/2017).
Orbene, alla luce di tali principi, il Collegio condivide la decisione del Giudice di primo grado in ordine all'assenza di nesso di causa tra il danno lamentato dal e l'inadempimento addebitato al professionista nella fase di opposizione Pt_1 al decreto ingiuntivo.
Quanto all'ipotetica rinuncia agli atti del giudizio, va condivisa l'osservazione del
Tribunale secondo cui il non ha provato in che modo tale scelta avrebbe Pt_1 potuto verosimilmente portare al risultato sperato dal cliente.
Il in primo grado non ha preso in considerazione il fatto che tale rinuncia Pt_1 ben avrebbe potuto essere rifiutata da CP_2
Nel presente grado di giudizio, invece, tale eventualità viene esclusa dall'appellante, che liquida la questione dando per scontato ciò che scontato non
è, cioè che avrebbe accettato la rinuncia, non avendo interesse ad CP_2 ottenere una pronuncia sul merito della questione, dato che l'opposizione era fondata unicamente sulle eccezioni di incompetenza e di inesigibilità del credito.
In tal modo, tuttavia, l'appellante trascura che ben avrebbe potuto CP_2 avere interesse a non accettare tale rinuncia, anche solo per rallentare le tempistiche dell'ottenimento di un nuovo decreto ingiuntivo nei suoi confronti, tempistiche che già sarebbero state molto ridotte se -come pure paventato dal nell'atto di appello- tale rinuncia fosse intervenuta successivamente Pt_1 all'ordinanza del 18.9.2017 di scioglimento della riserva all'esito della prima udienza nel giudizio di opposizione.
L'appellante non ha neppure efficacemente allegato che l'adesione all'eccezione di incompetenza dopo la prima udienza avrebbe condotto al risultato sperato.
Come correttamente rilevato dal primo Giudice, invero, in tal caso il Pt_1 avrebbe dovuto riassumere la causa dinanzi al Tribunale competente e attendere l'esito di quel giudizio.
pagina 12 di 15 Se anche l'esito fosse stato positivo per il , con elevatissima probabilità le Pt_1 tempistiche del giudizio non avrebbero comunque permesso di iscrivere ipoteca in tempo utile sui beni di L'eventualità di ottenere -in quel giudizio- le CP_2 ordinanze anticipatorie di cui agli artt. 186-bis, 186-ter e 186-quater c.p.c., oltre a non essere mai stata allegata in primo grado, non è neppure circostanziata dall'appellante e appare poco probabile in relazione alle circostanze dedotte.
Anche le ipotesi in ordine a quanto sarebbe accaduto se avesse CP_2 accettato la rinuncia agli atti o se il avesse rinunciato a riassumere la Pt_1 causa dinanzi al Tribunale competente non colgono nel segno al fine di far ritenere provato il nesso di causa tra la condotta del professionista e il danno lamentato all'appellante. In entrambi i casi il allega che avrebbe potuto Pt_1 ottenere un nuovo decreto ingiuntivo per iscrivere ipoteca sui beni della società debitrice.
L'appellante non si avvede, tuttavia, che con elevata probabilità ciò non sarebbe avvenuto in tempo per poter rendere il credito privilegiato in seno al concordato.
Al contrario di quanto sostenuto dall'appellante, è anzitutto altamente probabile che il decreto ingiuntivo non sarebbe stato concesso provvisoriamente esecutivo.
Lo dimostra il fatto che neppure quando ne ha fatto richiesta il nuovo legale il decreto è stato emesso provvisoriamente esecutivo (cfr. doc. 15 dell'attore in primo grado).
Dunque, una volta ottenuto il decreto, si sarebbero dovute attendere le tempistiche della sua notifica, di un'eventuale opposizione -che non si può escludere che non vi sarebbe stata-, dell'ottenimento del decreto di esecutorietà e infine dell'iscrizione dell'ipoteca, da effettuarsi almeno novanta giorni prima del
23.5.2018, data del deposito del ricorso di ai sensi dell'art. 161, sesto CP_2 comma, L.F.
L'appellante non ha dato prova della concreta possibilità di ottenere il soddisfacimento del suo credito nell'ipotesi in cui la condotta del legale fosse stata diversa.
E d'altronde l'appellante non ha neppure allegato la motivazione per la quale il suo nuovo legale, una volta costituitosi nel giudizio di opposizione a decreto pagina 13 di 15 ingiuntivo, in luogo del che aveva rinunciato al mandato, non avesse CP_1 posto in essere alcuna di quelle condotte (quale, ad esempio, la rinuncia agli atti del giudizio) la cui omissione viene addebitata all'appellato.
9. Anche il quinto e ultimo motivo d'appello, con cui l'appellante si duole della
“omessa ed errata” pronuncia del Giudice di primo grado in ordine alla domanda di accertamento negativo del credito per l'opera professionale prestata dal
, è infondato e va rigettato. CP_1
Invero, deve ritenersi che la domanda di accertamento negativo del credito sia stata implicitamente rigettata, avendo il Giudice di primo grado ritenuto insussistente la responsabilità del professionista.
Data la conferma da parte di questo Collegio della sentenza impugnata e la ritenuta incensurabilità dell'operato del , non vi sono motivi che possano CP_1 portare ad affermare che il professionista non abbia diritto al compenso a lui dovuto per lo svolgimento dell'attività difensiva svolta in favore dell'appellante.
10. Sulla scorta di tutte le argomentazioni che precedono l'appello deve essere rigettato e , soccombente, deve essere condannato al Parte_1 pagamento delle spese di lite del grado che vengono liquidate, in favore di
[...]
, come in dispositivo, secondo parametri medi, in base allo scaglione di CP_1 riferimento (da euro 26.001,00 a euro 52.000,00) e senza fase istruttoria.
10.1. Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso la sentenza n. 367/2024 del Tribunale di RO così pronuncia:
− rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
− condanna alla rifusione delle spese di lite del presente grado Parte_1 in favore di liquidate in euro 6.946,00 oltre spese generali CP_1
(15%), IVA e CPA come per legge;
− dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pagina 14 di 15 dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
d.p.r. n. 115/2002.
Venezia, camera di consiglio del 12 novembre 2025
La Presidente
CL PA
Il Consigliere estensore
LE RO
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