Articolo 9 della Legge 6 ottobre 1971, n. 853
Articolo 8Articolo 10
Versione
10 novembre 1971
Art. 9. (Costituzione di una societa' finanziaria per il Mezzogiorno)

Su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, il CIPE puo' autorizzare la costituzione, anche con la utilizzazione delle strutture e delle disponibilita' patrimoniali delle esistenti societa' finanziarie pubbliche operanti nel o per il Mezzogiorno, di una Finanziaria meridionale, avente un capitale di almeno 200 miliardi di lire, per la partecipazione al capitale di rischio delle imprese, anche ai fini della loro ristrutturazione, e per la realizzazione di iniziative volte al sostegno diretto o indiretto delle imprese, specie piccole e medie.
Entrata in vigore il 10 novembre 1971