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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/12/2025, n. 4680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4680 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 4679/2020
Il Giudice TO AN SA, all'udienza del 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1
TA MO e RA SS;
ricorrente contro
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Controparte_1
LA RO resistente
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea PATARNELLO CP_2 terzo chiamato in causa
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c. per il riconoscimento di emolumenti retributivi maturati e non corrisposti.
CONCLUSIONI: come da note rese a verbale di udienza del
04.12.2025.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando le seguenti circostanze: di aver prestato attività lavorativa ininterrottamente dal 04.04.2018 al 17.11.2019 in regime di subordinazione a tempo pieno e determinato con termine originario fissato per il 31.05.2018, prima prorogato sino al 30.09.2018 e successivamente fino al 31.12.2019, alle dipendenze della società resistente con inquadramento nel 4° livello del CCNL 30.03.215 commercio, terziario, distribuzione e servizi;
di essersi occupato delle seguenti mansioni: addetto al bancone salumeria, addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita (intendendosi per tale l'esercizio promiscuo delle funzioni di preparazione delle confezioni virgola di pezzatura, di marcatura virgola di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci); di aver osservato il seguente orario di lavoro: dal lunedì al sabato, dalle 08:00 alle 13:30 e dalle 17:00 alle 20:30, ad eccezione del giovedì, durante il quale lavorava dalle 08:00 alle
13:30; di essersi dimesso in data 17/11/2019 per giusta causa per omessa corresponsione della retribuzione mensile di novembre 2019, della indennità sostitutiva delle ferie, della tredicesima e quattordicesima mensilità relative agli anni 2018 e 2019, la retribuzione per lavoro straordinario, i permessi ed il TFR;
di non aver ricevuto le maggiorazioni del 15% e del 20% ex artt. 148 e segg. del
C.C.N.L. per i dipendenti da aziende del terziario: distribuzione e servizi del 30.03.2015; di aver sempre osservato un orario di lavoro di 50 ore e ½ settimanali, lavorando in più per 10 ore e ½ settimanali a titolo di lavoro supplementare;
di vantare differenze retributive oltre al TFR nell'importo complessivo di euro 20.133,46, come da conteggi prodotti, oltre alla regolarizzazione della posizione previdenziale per la maggiori retribuzioni maturate, agiva in giudizio per il riconoscimento della natura subordinata del rapporto lavorativo e per la condanna della parte resistente al pagamento della somma dettagliatamente calcolata oltre accessori di legge e della contribuzione omessa, con il favore delle spese di lite da distrarsi.
Allegava documentazione ed avanzava istanze istruttorie.
Pag. 2 di 7 Si costituiva la ditta resistente per affermare, nel merito,
l'infondatezza delle domande avanzate, avendo, il ricorrente, osservato l'orario lavorativo convenuto e riscosso le somme riportate sulle buste-paga, ad eccezione della residua somma netta di €
4.406,36 messa a disposizione del G.E. nella procedura di pignoramento presso terzi iniziata nei confronti del ricorrente debitore principale, oltre a contestare i conteggi prodotti. Domandava, di conseguenza, il rigetto delle domande promosse in ricorso per infondatezza, vinte le spese di giudizio. Produceva documentazione ed avanzava istanze istruttorie.
Nel corso del giudizio veniva integrato il contraddittorio con l' il CP_2 quale, costituendosi, domandava la condanna della parte datoriale al versamento degli oneri contributivi differenziali ancora esigibili dal febbraio 2019 in caso di accoglimento delle domande promosse dal ricorrente nei limiti della prescrizione quinquennale legale, vinte spese processuali.
Nel corso del giudizio la parte ricorrente depositata provvedimento del G.E. del Tribunale di Bari di estinzione della procedura R.G.E.
3423/2021 di pignoramento presso terzi, rinunciava a parte delle domande avanzate in ricorso e dichiarava di recepire i conteggi prodotti dalla società resistente riportati alla pag. n. 5 della memoria costitutiva. La difesa della parte resistente accettava la rinuncia della parte ricorrente di parte delle domande avanzate in ricorso.
All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e di motivazione.
1. Sulla parziale cessata materia del contendere
In via preliminare, tenuto conto della rinuncia della parte ricorrente a parte delle domande avanzate in ricorso per differenze retributive da
Pag. 3 di 7 svolgimento di mansioni superiori e straordinario e dell'accettazione della rinuncia da parte della società resistente, deve essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, a proseguire ed a resistere delle parti nei limiti di quella parte delle domande oggetto di rinuncia.
2. Sulla distribuzione degli oneri di allegazione e prova tra le parti nel presente giudizio
Preliminarmente, ai fini del decidere, occorre ribadire che, in ragione dei principi che regolano la distribuzione dei carichi probatori e di allegazione tra le parti processuali nella speciale controversia, ai sensi dell'art. 2697 c.c. grava sul lavoratore che agisce per ottenere il pagamento di emolumenti maturati a titolo retributivo e non corrisposti o non correttamente corrisposti l'onere di provare lo svolgimento di mansioni ed orari tali da legittimare le pretese azionate.
Mentre, secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte, grava sul datore di lavoro l'onere della prova di aver corrisposto correttamente la retribuzione adeguata alla prestazione lavorativa effettivamente resa dal lavoratore1.
Pag. 4 di 7 Ed ancora, per quel che concerne i crediti da lavoro straordinario grava sul lavoratore l'onere di offrire la prova rigorosa di aver prestato attività lavorativa oltre l'ordinario orario di lavoro per suffragare la fondatezza dei crediti pretesi a titolo di prestazione eccedente l'ordinario orario lavorativo convenuto2.
Ed ancora, spetta sempre al lavoratore l'onere di provare che le somme realmente percepite sono inferiori a quelle riportate sulle buste-paga sottoscritte3.
2.1. Orbene, alla luce della condotta acquiescente assunta nel corso del giudizio dalla parte ricorrente sugli importi residui indicati in memoria dalla parte resistente a titolo di emolumenti retributivi maturati e non corrisposti, occorre ritenere del tutto incontestata la sussistenza di un credito residuo in favore della parte ricorrente che trae origine dall'intercorso rapporto lavorativo tra le parti pari alla complessiva somma netta di € 4.406,36. 2 In tal senso per tutte cfr. anche Cass. 12.09.2014, n. 19299 così massimata: “Una di liquidazione forfettaria del lavoro straordinario è ammissibile laddove per le modalità di svolgimento del lavoro (nella specie, attività di giornalista) risulti difficile contenere la prestazione lavorativa entro precisi limiti di orario e d'altra parte, vi sia una difficoltà per la parte datoriale, di controllare gli effettivi tempi di lavoro rispettati dal dipendente;
nella descritta prospettiva, il lavoratore che abbia prestato attività lavorativa per un numero di ore superiore a quello corrispondente alla prestabilita forfetizzazione, ha diritto per
l'eccedenza, a che gli sia riconosciuto il compenso maggiorato per il lavoro straordinario. Tuttavia, in tal caso, l'onere probatorio relativo all'osservanza di un orario eccedente rispetto a quello rientrante nel forfait, incombe sul lavoratore il quale è tenuto a provare rigorosamente la relativa prestazione ed in termini sufficientemente realistici, i suoi termini quantitativi.”.
Pag. 5 di 7 Tanto conforta l'accoglimento delle residue domande avanzate in ricorso nei termini appena sopra prospettati, trattandosi di somme incontestate tra le parti.
Deve essere condannata, pertanto, la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma netta di €
4.406,36 a titolo di saldo emolumenti retributivi e Tfr maturati e non corrisposti oltre interessi al tasso legale sulla somma man mano rivalutata ai sensi degli artt. 429, ultimo comma c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. dal giorno della maturazione dei diritti di credito all'effettivo soddisfo.
Deve essere condannata, altresì, la parte resistente al versamento all' nell'interesse della parte ricorrente dei contributi omessi dal CP_2 febbraio 2019 fino alla cessazione del rapporto lavorativo.
Le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori medi di liquidazione delle fasi studio, introduttiva e decisionale dello scaglione compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00 per le controversie di lavoro previsto nella Tabella allegata al D.M. n. 55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, andranno regolate facendo applicazione del principio della parziale soccombenza.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. TO AN SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara la cessata materia del contendere nei limiti delle domande avanzate in ricorso per differenze retributive da svolgimento di mansioni superiori e straordinario;
- condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della somma netta di € 4.406,36 per le causali
Pag. 6 di 7 indicate in parte motiva oltre interessi legali sulla somma man mano rivalutata secondo gli indici istat ai sensi degli artt. 429, ultimo comma c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. dal giorno della maturazione dei crediti all'effettivo soddisfo;
- condanna la parte resistente al versamento all' CP_2 nell'interesse della parte ricorrente dei contributi omessi dal febbraio 2019 fino alla cessazione del rapporto lavorativo;
- compensa per 3/4 le spese di lite e condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle rimanenti spese del presente giudizio che, al netto di quelle appena compensate, liquida in complessivi € 514,75 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 oltre Iva, Cpa e spese forfetarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014, da distrarsi:
- nulla per le spese nei confronti dell' CP_2
Bari,04/12/2025 Il Giudice del lavoro
TO AN SA
Pag. 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. 05.05.2001, n. 6332 così massimata: ”In base al principio generale (desumibile dall'art. 2697 cod. civ.) secondo il quale il lavoratore deve fornire la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata in giudizio, mentre nell'ipotesi in cui il lavoratore chieda l'adeguamento della retribuzione ex art. 36 Cost. fatti costitutivi della sua pretesa sono sia la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato sia
l'insufficienza del compenso percepito, nella diversa ipotesi in cui il lavoratore chieda la retribuzione contrattuale fatto costitutivo di tale pretesa è esclusivamente l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato nei parametri necessari e sufficienti per la determinazione del sinallagma contrattuale
(cioè la durata e il livello retributivo), mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare di aver adempiuto alle proprie obbligazioni oppure che è intervenuta una causa esonerativa delle stesse totale o parziale (ad esempio perché la prestazione fornita dal lavoratore è stata inferiore rispetto ai parametri cui la retribuzione contrattuale è commisurata - per orario inferiore o per assenze - ovvero perché vi è stata una causa sospensiva della prestazione senza obbligo retributivo corrispettivo etc.). “. 3 Cfr. Cass. 26.09.2008, n. 24186 così massimata: “Spetta al lavoratore dimostrare che le somme percepite a titolo di retribuzione sono inferiori a quelle indicate nelle buste paga;
infatti, se è vero che i prospetti sottoscritti dal dipendente non costituiscono quietanza in ordine al pagamento delle somme di denaro in essi indicati, allo stesso tempo non implicano automaticamente la non veridicità degli importi menzionati. Di conseguenza, grava sul lavoratore, e non sul datore, l'onere di provare la non corrispondenza dei due importi.”.
Sezione Lavoro
N.R.G. 4679/2020
Il Giudice TO AN SA, all'udienza del 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1
TA MO e RA SS;
ricorrente contro
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Controparte_1
LA RO resistente
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea PATARNELLO CP_2 terzo chiamato in causa
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c. per il riconoscimento di emolumenti retributivi maturati e non corrisposti.
CONCLUSIONI: come da note rese a verbale di udienza del
04.12.2025.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando le seguenti circostanze: di aver prestato attività lavorativa ininterrottamente dal 04.04.2018 al 17.11.2019 in regime di subordinazione a tempo pieno e determinato con termine originario fissato per il 31.05.2018, prima prorogato sino al 30.09.2018 e successivamente fino al 31.12.2019, alle dipendenze della società resistente con inquadramento nel 4° livello del CCNL 30.03.215 commercio, terziario, distribuzione e servizi;
di essersi occupato delle seguenti mansioni: addetto al bancone salumeria, addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita (intendendosi per tale l'esercizio promiscuo delle funzioni di preparazione delle confezioni virgola di pezzatura, di marcatura virgola di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci); di aver osservato il seguente orario di lavoro: dal lunedì al sabato, dalle 08:00 alle 13:30 e dalle 17:00 alle 20:30, ad eccezione del giovedì, durante il quale lavorava dalle 08:00 alle
13:30; di essersi dimesso in data 17/11/2019 per giusta causa per omessa corresponsione della retribuzione mensile di novembre 2019, della indennità sostitutiva delle ferie, della tredicesima e quattordicesima mensilità relative agli anni 2018 e 2019, la retribuzione per lavoro straordinario, i permessi ed il TFR;
di non aver ricevuto le maggiorazioni del 15% e del 20% ex artt. 148 e segg. del
C.C.N.L. per i dipendenti da aziende del terziario: distribuzione e servizi del 30.03.2015; di aver sempre osservato un orario di lavoro di 50 ore e ½ settimanali, lavorando in più per 10 ore e ½ settimanali a titolo di lavoro supplementare;
di vantare differenze retributive oltre al TFR nell'importo complessivo di euro 20.133,46, come da conteggi prodotti, oltre alla regolarizzazione della posizione previdenziale per la maggiori retribuzioni maturate, agiva in giudizio per il riconoscimento della natura subordinata del rapporto lavorativo e per la condanna della parte resistente al pagamento della somma dettagliatamente calcolata oltre accessori di legge e della contribuzione omessa, con il favore delle spese di lite da distrarsi.
Allegava documentazione ed avanzava istanze istruttorie.
Pag. 2 di 7 Si costituiva la ditta resistente per affermare, nel merito,
l'infondatezza delle domande avanzate, avendo, il ricorrente, osservato l'orario lavorativo convenuto e riscosso le somme riportate sulle buste-paga, ad eccezione della residua somma netta di €
4.406,36 messa a disposizione del G.E. nella procedura di pignoramento presso terzi iniziata nei confronti del ricorrente debitore principale, oltre a contestare i conteggi prodotti. Domandava, di conseguenza, il rigetto delle domande promosse in ricorso per infondatezza, vinte le spese di giudizio. Produceva documentazione ed avanzava istanze istruttorie.
Nel corso del giudizio veniva integrato il contraddittorio con l' il CP_2 quale, costituendosi, domandava la condanna della parte datoriale al versamento degli oneri contributivi differenziali ancora esigibili dal febbraio 2019 in caso di accoglimento delle domande promosse dal ricorrente nei limiti della prescrizione quinquennale legale, vinte spese processuali.
Nel corso del giudizio la parte ricorrente depositata provvedimento del G.E. del Tribunale di Bari di estinzione della procedura R.G.E.
3423/2021 di pignoramento presso terzi, rinunciava a parte delle domande avanzate in ricorso e dichiarava di recepire i conteggi prodotti dalla società resistente riportati alla pag. n. 5 della memoria costitutiva. La difesa della parte resistente accettava la rinuncia della parte ricorrente di parte delle domande avanzate in ricorso.
All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e di motivazione.
1. Sulla parziale cessata materia del contendere
In via preliminare, tenuto conto della rinuncia della parte ricorrente a parte delle domande avanzate in ricorso per differenze retributive da
Pag. 3 di 7 svolgimento di mansioni superiori e straordinario e dell'accettazione della rinuncia da parte della società resistente, deve essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, a proseguire ed a resistere delle parti nei limiti di quella parte delle domande oggetto di rinuncia.
2. Sulla distribuzione degli oneri di allegazione e prova tra le parti nel presente giudizio
Preliminarmente, ai fini del decidere, occorre ribadire che, in ragione dei principi che regolano la distribuzione dei carichi probatori e di allegazione tra le parti processuali nella speciale controversia, ai sensi dell'art. 2697 c.c. grava sul lavoratore che agisce per ottenere il pagamento di emolumenti maturati a titolo retributivo e non corrisposti o non correttamente corrisposti l'onere di provare lo svolgimento di mansioni ed orari tali da legittimare le pretese azionate.
Mentre, secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte, grava sul datore di lavoro l'onere della prova di aver corrisposto correttamente la retribuzione adeguata alla prestazione lavorativa effettivamente resa dal lavoratore1.
Pag. 4 di 7 Ed ancora, per quel che concerne i crediti da lavoro straordinario grava sul lavoratore l'onere di offrire la prova rigorosa di aver prestato attività lavorativa oltre l'ordinario orario di lavoro per suffragare la fondatezza dei crediti pretesi a titolo di prestazione eccedente l'ordinario orario lavorativo convenuto2.
Ed ancora, spetta sempre al lavoratore l'onere di provare che le somme realmente percepite sono inferiori a quelle riportate sulle buste-paga sottoscritte3.
2.1. Orbene, alla luce della condotta acquiescente assunta nel corso del giudizio dalla parte ricorrente sugli importi residui indicati in memoria dalla parte resistente a titolo di emolumenti retributivi maturati e non corrisposti, occorre ritenere del tutto incontestata la sussistenza di un credito residuo in favore della parte ricorrente che trae origine dall'intercorso rapporto lavorativo tra le parti pari alla complessiva somma netta di € 4.406,36. 2 In tal senso per tutte cfr. anche Cass. 12.09.2014, n. 19299 così massimata: “Una di liquidazione forfettaria del lavoro straordinario è ammissibile laddove per le modalità di svolgimento del lavoro (nella specie, attività di giornalista) risulti difficile contenere la prestazione lavorativa entro precisi limiti di orario e d'altra parte, vi sia una difficoltà per la parte datoriale, di controllare gli effettivi tempi di lavoro rispettati dal dipendente;
nella descritta prospettiva, il lavoratore che abbia prestato attività lavorativa per un numero di ore superiore a quello corrispondente alla prestabilita forfetizzazione, ha diritto per
l'eccedenza, a che gli sia riconosciuto il compenso maggiorato per il lavoro straordinario. Tuttavia, in tal caso, l'onere probatorio relativo all'osservanza di un orario eccedente rispetto a quello rientrante nel forfait, incombe sul lavoratore il quale è tenuto a provare rigorosamente la relativa prestazione ed in termini sufficientemente realistici, i suoi termini quantitativi.”.
Pag. 5 di 7 Tanto conforta l'accoglimento delle residue domande avanzate in ricorso nei termini appena sopra prospettati, trattandosi di somme incontestate tra le parti.
Deve essere condannata, pertanto, la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma netta di €
4.406,36 a titolo di saldo emolumenti retributivi e Tfr maturati e non corrisposti oltre interessi al tasso legale sulla somma man mano rivalutata ai sensi degli artt. 429, ultimo comma c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. dal giorno della maturazione dei diritti di credito all'effettivo soddisfo.
Deve essere condannata, altresì, la parte resistente al versamento all' nell'interesse della parte ricorrente dei contributi omessi dal CP_2 febbraio 2019 fino alla cessazione del rapporto lavorativo.
Le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori medi di liquidazione delle fasi studio, introduttiva e decisionale dello scaglione compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00 per le controversie di lavoro previsto nella Tabella allegata al D.M. n. 55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, andranno regolate facendo applicazione del principio della parziale soccombenza.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. TO AN SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara la cessata materia del contendere nei limiti delle domande avanzate in ricorso per differenze retributive da svolgimento di mansioni superiori e straordinario;
- condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della somma netta di € 4.406,36 per le causali
Pag. 6 di 7 indicate in parte motiva oltre interessi legali sulla somma man mano rivalutata secondo gli indici istat ai sensi degli artt. 429, ultimo comma c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. dal giorno della maturazione dei crediti all'effettivo soddisfo;
- condanna la parte resistente al versamento all' CP_2 nell'interesse della parte ricorrente dei contributi omessi dal febbraio 2019 fino alla cessazione del rapporto lavorativo;
- compensa per 3/4 le spese di lite e condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle rimanenti spese del presente giudizio che, al netto di quelle appena compensate, liquida in complessivi € 514,75 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 oltre Iva, Cpa e spese forfetarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014, da distrarsi:
- nulla per le spese nei confronti dell' CP_2
Bari,04/12/2025 Il Giudice del lavoro
TO AN SA
Pag. 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. 05.05.2001, n. 6332 così massimata: ”In base al principio generale (desumibile dall'art. 2697 cod. civ.) secondo il quale il lavoratore deve fornire la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata in giudizio, mentre nell'ipotesi in cui il lavoratore chieda l'adeguamento della retribuzione ex art. 36 Cost. fatti costitutivi della sua pretesa sono sia la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato sia
l'insufficienza del compenso percepito, nella diversa ipotesi in cui il lavoratore chieda la retribuzione contrattuale fatto costitutivo di tale pretesa è esclusivamente l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato nei parametri necessari e sufficienti per la determinazione del sinallagma contrattuale
(cioè la durata e il livello retributivo), mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare di aver adempiuto alle proprie obbligazioni oppure che è intervenuta una causa esonerativa delle stesse totale o parziale (ad esempio perché la prestazione fornita dal lavoratore è stata inferiore rispetto ai parametri cui la retribuzione contrattuale è commisurata - per orario inferiore o per assenze - ovvero perché vi è stata una causa sospensiva della prestazione senza obbligo retributivo corrispettivo etc.). “. 3 Cfr. Cass. 26.09.2008, n. 24186 così massimata: “Spetta al lavoratore dimostrare che le somme percepite a titolo di retribuzione sono inferiori a quelle indicate nelle buste paga;
infatti, se è vero che i prospetti sottoscritti dal dipendente non costituiscono quietanza in ordine al pagamento delle somme di denaro in essi indicati, allo stesso tempo non implicano automaticamente la non veridicità degli importi menzionati. Di conseguenza, grava sul lavoratore, e non sul datore, l'onere di provare la non corrispondenza dei due importi.”.