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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 27/01/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G.N. 1787/2024
Il Tribunale di LZ, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
Andrea Pappalardo - Presidente
Morris Recla - Giudice
Günter Morandell - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 1787/2024 introdotto ai sensi degli artt.
473bis.14. e 473bis.47. c.p.c. da
, nata il [...] a Controparte_1 Pt_1
SZ (POLONIA), codice fiscale: , con l'avv. C.F._1
HERBST JOHANNA, giusta delega dimessa in atti,
- parte ricorrente -;
pagina 1 di 5 contro nato il [...] a [...] Controparte_2
(POLONIA), codice fiscale: , con l'avv. NIEWADZI C.F._2
ANGELIKA JUSTYNA, giusta delega dimessa in atti,
- parte resistente -;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta -;
avente per oggetto: scioglimento del matrimonio secondo la legge polacca.
Il Tribunale di LZ
rilevato
che la sig.ra e il sig. Controparte_1 Pt_1
hanno contratto matrimonio in EK (Polonia) in data Controparte_2
18.12.2021;
che questo procedimento è stato introdotto come separazione conteziosa con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio, ma alla prima udienza, tenutasi il 14/10/2024,
le parti hanno modificato, di comune accorto, il petitum chiedendo il divorzio congiunto,
senza previa separazione, ai sensi della legge della Polonia e alle condizioni come riportate in parte dispositiva della presente sentenza;
pagina 2 di 5 che il regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio del 20 dicembre 2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, dispone all'art. 5 sulla legge applicabile dalle parti:
“
1. I coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e
alla separazione personale purché si tratti di una delle seguenti leggi:
a) la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento
della conclusione dell'accordo; o)
b) la legge dello Stato dell'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di
essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell'accordo; o
c) la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della
conclusione dell'accordo; o
d) la legge del foro”;
che le parti, con riferimento alla ipotesi sub lett. c) - la ricorrente sig.ra
[...]
è cittadina polacca - hanno scelto la legge polacca quale legge Controparte_1
regolatrice della separazione e del divorzio (note scritte di data 21/11/2024);
che ai sensi del Codice della Famiglia e delle Tutele polacco le parti possono chiedere il divorzio senza che sia necessaria una previa separazione legale;
che le parti sono economicamente autosufficienti e non hanno figli comuni, motivo per cui le stesse non hanno formulato domande di addebito né hanno chiesto la corresponsione di un assegno di mantenimento;
pagina 3 di 5 che risulta l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti;
che il procedimento è stato svolto regolarmente e che sussiste la competenza di questo
Tribunale;
che la proposta compensazione delle spese processuali corrisponde all'esito del procedimento ai sensi delle conclusioni congiunte;
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
dichiara
lo scioglimento del matrimonio contratto in EK (Polonia) il 18/12/2021
da
, nata a [...] CP_1 Parte_2
(POLONIA) il 08/10/1983;
e
, nato a [...] il Controparte_2
21/02/1975,
pagina 4 di 5 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TA (BZ), dove il matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio, l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
prende atto
delle seguenti condizioni di divorzio formulate congiuntamente dalle parti:
“
1. in applicazione della legge polacca come scelta espressamente dalle parti,
dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra la sig.ra Controparte_1
e il signor in EK (Polonia) in data 18.12.2021 e, ove
[...] Controparte_2
previsto, ordinare al competente ufficiale dello Stato civile di provvedere alla relativa
annotazione;
2. compensare integralmente le spese di lite”.
Così deciso in LZ (BZ) in Camera di Consiglio, il 21/01/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Günter Morandell Andrea Pappalardo
(firma digitale) (firma digitale)
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G.N. 1787/2024
Il Tribunale di LZ, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
Andrea Pappalardo - Presidente
Morris Recla - Giudice
Günter Morandell - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 1787/2024 introdotto ai sensi degli artt.
473bis.14. e 473bis.47. c.p.c. da
, nata il [...] a Controparte_1 Pt_1
SZ (POLONIA), codice fiscale: , con l'avv. C.F._1
HERBST JOHANNA, giusta delega dimessa in atti,
- parte ricorrente -;
pagina 1 di 5 contro nato il [...] a [...] Controparte_2
(POLONIA), codice fiscale: , con l'avv. NIEWADZI C.F._2
ANGELIKA JUSTYNA, giusta delega dimessa in atti,
- parte resistente -;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta -;
avente per oggetto: scioglimento del matrimonio secondo la legge polacca.
Il Tribunale di LZ
rilevato
che la sig.ra e il sig. Controparte_1 Pt_1
hanno contratto matrimonio in EK (Polonia) in data Controparte_2
18.12.2021;
che questo procedimento è stato introdotto come separazione conteziosa con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio, ma alla prima udienza, tenutasi il 14/10/2024,
le parti hanno modificato, di comune accorto, il petitum chiedendo il divorzio congiunto,
senza previa separazione, ai sensi della legge della Polonia e alle condizioni come riportate in parte dispositiva della presente sentenza;
pagina 2 di 5 che il regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio del 20 dicembre 2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, dispone all'art. 5 sulla legge applicabile dalle parti:
“
1. I coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e
alla separazione personale purché si tratti di una delle seguenti leggi:
a) la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento
della conclusione dell'accordo; o)
b) la legge dello Stato dell'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di
essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell'accordo; o
c) la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della
conclusione dell'accordo; o
d) la legge del foro”;
che le parti, con riferimento alla ipotesi sub lett. c) - la ricorrente sig.ra
[...]
è cittadina polacca - hanno scelto la legge polacca quale legge Controparte_1
regolatrice della separazione e del divorzio (note scritte di data 21/11/2024);
che ai sensi del Codice della Famiglia e delle Tutele polacco le parti possono chiedere il divorzio senza che sia necessaria una previa separazione legale;
che le parti sono economicamente autosufficienti e non hanno figli comuni, motivo per cui le stesse non hanno formulato domande di addebito né hanno chiesto la corresponsione di un assegno di mantenimento;
pagina 3 di 5 che risulta l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti;
che il procedimento è stato svolto regolarmente e che sussiste la competenza di questo
Tribunale;
che la proposta compensazione delle spese processuali corrisponde all'esito del procedimento ai sensi delle conclusioni congiunte;
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
dichiara
lo scioglimento del matrimonio contratto in EK (Polonia) il 18/12/2021
da
, nata a [...] CP_1 Parte_2
(POLONIA) il 08/10/1983;
e
, nato a [...] il Controparte_2
21/02/1975,
pagina 4 di 5 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TA (BZ), dove il matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio, l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
prende atto
delle seguenti condizioni di divorzio formulate congiuntamente dalle parti:
“
1. in applicazione della legge polacca come scelta espressamente dalle parti,
dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra la sig.ra Controparte_1
e il signor in EK (Polonia) in data 18.12.2021 e, ove
[...] Controparte_2
previsto, ordinare al competente ufficiale dello Stato civile di provvedere alla relativa
annotazione;
2. compensare integralmente le spese di lite”.
Così deciso in LZ (BZ) in Camera di Consiglio, il 21/01/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Günter Morandell Andrea Pappalardo
(firma digitale) (firma digitale)
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