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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 26/11/2025, n. 767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 767 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 812 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 26/11/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
, Cod. Fisc. nato a [...], il04/09/1980, Parte_1 C.F._1 residente a [...], VIA G. BOCCACCIO, 11 rappresentata e difesa dall'Avv.
CE ON, ed ele.te dom.to presso lo studio legale ubicato in Via Brescia 1 -
64014 MARTINSICURO (TE), giusta procura allegata, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria ai recapiti Tel/Fax 0861.763043 Cell.349.7414831 all'indirizzo
P.E.C.: Email_1
RICORRENTE
Contro
, in persona del Ministro p.t., C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di P.IVA_1
L'Aquila (C.F. fax 0862/410918, e-mail PEC P.IVA_2 Email_2
presso i cui uffici del Email_3 Controparte_2
Via Buccio di Ranallo s.n.c., per legge domicilia
[...]
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta dell'Amministrazione scolastica resistente, riconoscere il diritto della docente alla stipula del Parte_1
1 contratto a tempo determinato sulla c.c. AI24 c/o il liceo Statale M.Curie di Giulianova (TE) con decorrenza dal 13/09/2024 e scadenza il 30/06/2025 per n.18 ore settimanali come da pubblicato bollettino relativo al turno di nomina delle supplenze, avvenuto con Decreto Dirigente Provinciale del 13/09/2024 n.0011011 condannare quindi l'amministrazione scolastica resistente al risarcimento del danno patrimoniale subito – in misura ritenuta equa
– commisurandolo alle retribuzioni maturande rispetto a quelle effettivamente percepite (come in narrativa meglio argomentato – al momento della proposizione del ricorso tra le parti pende contratto di supplenza con decorrenza dal 1/09/2024 e scadenza il 30/06/2025 per n.8 ore settimanali come da pubblicato bollettino relativo al turno di nomina delle supplenze) o in quella maggiore / minore che sarà ritenuta di giustizia;
precisa che la richiesta economica trova conforto nelle norme in materia di inadempimento contrattuale ex artt. 1226 e 1227 c.c., aggravato dal fatto colposo del creditore / datore di lavoro, Con vittoria di compensi e spese di lite, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, e refusione del contributo unificato come per legge., da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi Antistatario”.
MIM: “In via pregiudiziale ed assorbente, dichiararsi il difetto di giurisdizione in favore del Giudice amministrativo;
In subordine, nel merito, rigettarsi il ricorso per le ragioni sopra esposte;
Con vittoria di spese”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 9.4.2025, , Parte_1 docente non di ruolo della scuola secondaria di secondo grado, classe di concorso AI24, ha agito in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla stipula del contratto a tempo determinato sulla c.c. AI24 c/o il liceo Statale M.Curie di Giulianova (TE) con decorrenza dal 13/09/2024 e scadenza il 30/06/2025 per n.18 ore settimanali, e non per 8 ore come avvenuto, con conseguente condanna al risarcimento del danno patrimoniale subito – in misura ritenuta equa – commisurandolo alle retribuzioni maturande rispetto a quelle effettivamente percepite, in quanto penalizzata dal malfunzionamento dell'algoritmo.
A sostegno della domanda esponeva di essere inserita nella prima fascia delle GPS della scuola secondaria di secondo grado, con punti 110, alla prima posizione e che in occasione del primo bollettino di nomine a tempo determinato, risultava disponibile nella provincia di
Teramo solo una sede con spezzone orario di 8 ore c/o il Liceo Statale Marie Curie di
Giulianova C.C. AI24.
Rilevava che, però, successivamente in data 11.9.2024 l' Controparte_3
.REGISTRO UFFICIALE(U).0015316 11-09-2024, a pochi
[...] CP_4 giorni dall'inizio delle lezioni, rettificava l'elenco dei docenti destinatari delle assegnazioni provvisorie interprovinciali per la scuola secondaria di secondo grado pubblicato il
13.08.2024 (prot. n. 12898-Cfr.All.6a), assegnando le sedi richieste a taluni di essi, tra cui la
2 docente , titolare di cattedra nella c.c. (Cinese) c/o il Liceo Persona_1 Per_2
Statale Marie Curie di Giulianova (TE). Ne conseguiva che in occasione del secondo bollettino di nomine del 13.9.2024, la disponibilità della succitata cattedra ad orario completo, veniva affidata dal sistema dapprima alla docente collocata in seconda fascia, e Per_3 poi alla docente con punteggio 33,50 e posizione n.7, quest'ultima oggi effettiva Persona_4 titolare di supplenza fino al 30/06 ad orario completo c/o il liceo M.Curie di Giulianova (TE).
Contestava che tale situazione si era creata a causa del sistema informativo utilizzato dal che, in forza del c.d. algoritmo, non era in grado di tornare indietro ed individuare CP_1 eventuali aspiranti non soddisfatti nel primo turno delle nomine, continuando a scorrere la graduatoria verso il personale in posizione inferiore, con la conseguenza che il personale privo di precedenze, collocato in posizione meno favorevole in graduatoria rispetto alla Pt_1 ottenesse l'incarico su una sede e una tipologia di posto espressamente richiesti dalla stessa e con una collocazione migliore.
Riteneva che il pregiudizio subito dalla ricorrente nel caso di specie era da rintracciare nel ritardo del nel rettificare la graduatoria dei docenti per Controparte_5
l'assegnazione interprovinciale, atteso che la disponibilità della cattedra con orario completo si verificava solo nel secondo turno delle nomine.
Eccepiva la irragionevolezza di tale sistema che aveva consentito, in spregio al criterio di garanzia del merito, di conferire la supplenza con orario pieno alla candidata presente nell'ultima posizione della seconda fascia con punteggio 33,50, concludendo come sopra riportato.
1.2. Si è costituito in giudizio il eccependo Controparte_1 preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice adito, e nel merito la infondatezza della domanda. Sotto tale ultimo profilo rilevava che il provvedimento di rettifica adottato dall' in quanto atto di autotutela, non era soggetto alla disciplina di cui CP_6 all'articolo 21 nonies della l. n. 241/1990, essendo intervenuto in un termine ragionevole.
Aggiungeva che l'algoritmo doveva ritenersi legittimo, in quanto in caso di spezzone all'aspirante docente era concessa la possibilità di completamento orario.
Concludeva, dunque, chiedendo il rigetto della domanda.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale e da ultimo rinviata all'udienza del 26.11.2025 per discussione con termine per note, anche in ordine all'eccezione di difetto di giurisdizione.
3 L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. previa concessione di un termine alla parte ricorrente costituita per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato, solo parte ricorrente ha depositato note di udienza, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
2. La ricorrente, inserita nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze
(GPS) della provincia di Teramo, nella classe di concorso AI24 - ex lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di II grado (Cinese), per il biennio 2024/2026, ha agito in giudizio al fine di ottenere, previo riconoscimento del diritto alla stipula del contratto a tempo determinato sulla c.c. AI24 c/o il liceo Statale M.Curie di Giulianova (TE) con decorrenza dal
13/09/2024 e scadenza il 30/06/2025 per n.18 ore settimanali, il risarcimento del danno patrimoniale, commisurato alla differenze delle retribuzioni percepite rispetto a quelle che avrebbe ottenuto se avesse ottenuto la supplenza ad orario pieno.
La ricorrente non ha inteso ottenere la supplenza a tempo pieno assegnata ad altra candidata, ma ha agito in giudizio al solo fine di ottenere il risarcimento del danno. Da qui la mancata integrazione del contradditorio nei confronti di eventuale controinteressata, neppure richiesta o paventata dalle parti.
Il fondamento giustificativo della domanda risarcitoria risiede non tanto nella ritenuta illegittimità del funzionamento dell'algoritmo utilizzato nei processi di nomina, quanto nell'errore commesso dall' nelle assegnazioni provvisorie, che ha fatto sì che alla CP_6 data del primo processo di nomina, a cui la ricorrente aveva partecipato, il posto di 18 ore presso il Liceo Marie Curie di Giulianova non era disponibile, essendosi liberato solo in seguito, e quindi assegnato ad aspirante docente collocata in posizione deteriore alla stessa.
3. Tanto premesso, in via preliminare va rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal resistente in favore del giudice amministrativo. CP_1
In punto di riparto di giurisdizione, la Corte di Cassazione ha chiarito che (cfr., Cassazione civile sez. un., 19/04/2023, n.10538) «In tema di personale docente, nelle controversie concernenti la legittimità della regolamentazione delle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze in ambito scolastico, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario - venendo in considerazione atti ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165
4 del 2001, di fronte ai quali sussistono soltanto diritti soggettivi - in quanto le procedure relative alla formazione e all'aggiornamento delle predette graduatorie non si configurano come procedure concorsuali, non implicando alcuna valutazione discrezionale ed essendo finalizzate unicamente all'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili;
la giurisdizione del giudice amministrativo resta di conseguenza limitata alle controversie nelle quali, secondo il criterio del "petitum" sostanziale, la questione involga direttamente la validità dell'atto amministrativo di carattere generale, o di quello regolamentare, che disciplina l'accesso alle graduatorie e, solo quale conseguenza dell'annullamento di tale atto, la tutela della posizione individuale dell'aspirante all'inserimento in una determinata graduatoria».
Nel caso di specie l'oggetto del giudizio non attiene alle procedure concorsuali in senso stretto, né all'utilizzazione della graduatoria, bensì all'attribuzione di un incarico (che dipende dalla vincolata applicazione della normativa di settore), in relazione ad un insegnante già inserito nella graduatoria.
La ricorrente, infatti, non ha impugnato e contestato l'utilizzo in sé, da parte del , CP_1 dell'algoritmo, ma ha ritenuto che tale sistema non le abbia permesso di essere considerata in sede di secondo processo di nomina, quando il posto di supplenza ad orario completo si è nelle more reso disponibile, in conseguenza della rettifica da parte dell' CP_6
Come sopra esposto, la condotta inadempiente dell'amministrazione scolastica che la ricorrente allega come causa del danno economico patito, è da rintracciare nell'errore commesso dall' nella procedura di assegnazione provvisoria, tardivamente CP_6 rettificato, che non le ha permesso di ottenere la cattedra ad orario pieno in sede di primo processo di nomina e che, invece, ha determinato la sua assegnazione, in sede di secondo processo di nomina, a favore di una candidata con punteggio inferiore.
Sotto tale profilo il meccanismo dell'algoritmo non rileva in sé quale fondamento del danno economico rivendicato, poiché la ricorrente agisce in giudizio per essere stata pretermessa sulla cattedra ad orario completo, sul presupposto che detta cattedra doveva essere presente tra le disponibilità in sede di processo di nomina che l'ha coinvolta.
L'eccezione non appare, dunque, fondata.
4. Nel merito, appare utile una preliminare disamina del contesto normativo di riferimento.
Con Ordinanza del 16 maggio 2024, n. 88, sono stati disciplinati Controparte_7 per il biennio relativo agli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, l'aggiornamento, il
5 trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo.
Le operazioni di conferimento delle supplenze sono effettuate ordinariamente con modalità informatizzata.
Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto.
Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente.
Successivamente, l'Amministrazione scolastica, in base ai posti che via via si rendono disponibili nelle diverse classi di concorso e per il sostegno, convoca i vari docenti in base al loro posto in graduatoria e in base alle opzioni dagli stessi indicate nella domanda offrendo i posti disponibili e la relativa supplenza.
L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto.
Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12.
Gli aspiranti che abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze, anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento.
Ai sensi del comma 12 dell'articolo 12, l'aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero in caso di assenza di posti interi conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle diverse graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d'orario, esclusivamente nell'ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo, tramite altre supplenze correlate ai posti di cui all'articolo 2 a orario non intero, assegnate dagli uffici scolastici territorialmente competenti anche al di fuori della procedura informatizzata,
6 secondo l'ordine delle preferenze espresse nell'istanza dall'aspirante. Nel predetto limite orario, il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti per i quali risulti omogenea la prestazione dell'orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo. Per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell'orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso.
L'aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero pur in presenza di disponibilità di posti interi, non ha titolo a conseguire alcun tipo di completamento d'orario.
4.1. Trasponendo tali principi al caso di specie, è accaduto che la ricorrente, inserita nella prima fascia delle GPS, al momento del suo turno di nomina, si è vista assegnare lo spezzone orario e non la cattedra completa, in quanto a quella data non era presente, come disponibilità, il posto di 18 ore presso il Liceo Marie Curie di Giulianova, poi attribuito alla docente
[...] in data 17/09/2024, collocata in seconda fascia. Tale posto si è reso disponibile solo in Per_4 un secondo tempo, in quanto l' di ha proceduto a rettificare le CP_8 CP_6 assegnazioni provvisorie, stabilendo la destinazione della docente , Persona_1 titolare del posto di 18 ore presso il Liceo Marie Curie di Giulianova, solo in data 11.9.2024.
In ragione del meccanismo di assegnazione, previsto dall'articolo 12 dell'O.M. n. 88 del
2024, la ricorrente, avendo già ottenuto una cattedra con spezzone orario, non è stata convocata in sede di secondo turno di nomina, non trattandosi di supplenza per ore di completamento.
Se, però, non vi fosse stato l'errore dell' nella determinazione delle CP_8 assegnazioni provvisorie, il posto di 18 ore presso il Liceo Marie Curie di Giulianova sarebbe stato già disponibile alla data del primo processo di nomina e, quindi, sarebbe stato di certo assegnato alla ricorrente, in quanto inserita in prima fascia ed in posizione superiore alla docente Persona_4
Per meglio comprendere i termini della vicenda è utile una breve ricostruzione dell'evoluzione cronologica degli eventi.
Come sopra esposto, la ricorrente è inserita in prima fascia delle GPS Teramo, come docente non di ruolo della scuola secondaria di secondo grado, classe di concorso AI24 “Ex lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di II grado (cinese)”.
7 In data 30/08/2024, con il “processo n. 2 del 30/08/2024”, prot. n. 10156”, è stata individuata quale destinataria di una proposta di contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) per 8 ore settimanali presso il Liceo Marie Curie di Giulianova Cont alla luce delle disponibilità pubblicate dall' di Teramo.
A tale data, quindi, non vi erano ulteriori disponibilità sulla cattedra “AI24” del Liceo
Marie Curie di Giulianova, in quanto il posto ad orario pieno era coperto dalla docente ordinaria , immessa in ruolo a far data dal 01/09/2023. Persona_5
L con provvedimento di autotutela in rettifica, prot. n. 15316 del CP_9
11/09/2024 (All. 6 fas. res.), ha stabilito la destinazione della docente Persona_1
: “8 H NAPM230005 IM M. ER IA + 6 H NAPC09000V LC
[...]
VICO + 4 H NAPS12000L LS PASCAL – POMPEI”, per il periodo che va dal 13/09/2024 fino al 31/08/2024.
A seguito di tale assegnazione, il posto di 18 ore ricoperto dalla docente Persona_5
si è liberato ed è stato, quindi, attribuito, in data 17/09/2024, alla docente
[...] [...] collocata in seconda fascia e titolare di un punteggio deteriore rispetto alla ricorrente. Per_4
A tale secondo processo di nomina la ricorrente non ha potuto partecipato, in quanto già titolare di spezzone orario, sicchè è stata pretermessa dalla docente collocata in seconda fascia che ha, dunque, potuto ottenere una supplenza a tempo pieno, pur con punteggio inferiore.
Il resistente non ha chiarito il motivo o la ragione dell'errore nella mancata CP_1 tempestiva destinazione della docente all'assegnazione provvisoria, Persona_1 sicchè deve ritenere che si sia trattato di un errore imputabile all'amministrazione scolastica e non alla docente.
A fronte di tali premesse, senza mettere in dubbio il meccanismo dell'algoritmo, è possibile ritenere dimostrato l'inadempimento dell'amministrazione scolastica, nell'erronea gestione dell'assegnazione provvisoria a favore della docente , che Persona_1 ha comportato, quale effetto diretto e conseguenziale, il pregiudizio patito dalla ricorrente, di non essere stata assegnataria della cattedra a tempo pieno sin dal primo processo di nomina, essendo, di converso, destinata ad un servizio con spezzone orario.
Se, infatti, la docente fosse stata trasferita in assegnazione Persona_1 provvisoria sin dalla pubblicazione della graduatoria, disposta dalla in data CP_9
13.8.2024, la ricorrente, alla data del primo processo di nomina (30/08/2024), si sarebbe vista assegnare la cattedra di 18 ore sulla classe di concorso A424, e non, come invece, accaduto, la cattedra di 8 ore.
8 Il danno che tale inadempimento ha determinato è, dunque, pari al mancato guadagno che la ricorrente ha subito per non aver ottenuto la cattedra ad orario pieno, e va quindi quantificato nella differenza tra quanto ricevuto, per il servizio con spezzone orario, e quanto avrebbe percepito se avesse ottenuto l'orario pieno.
La domanda formulata dalla parte ricorrente è stata articolata in termini di condanna generica, sicchè le statuizioni seguiranno le richieste così come formulate.
5. Le spese di lite sono poste a carico della parte resistente e liquidate come da dispositivo
(scaglione 5.200/26.000, non essendo superiore alla somma di € 26.000 il danno subito, senza liquidazione della fase istruttoria, valori minimi considerata la non particolare difficoltà della causa).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 812/2025 così provvede:
• Accertato il diritto della docente alla stipula del contratto a tempo Parte_1 determinato sulla c.c. AI24 c/o il liceo Statale M.Curie di Giulianova (TE) con decorrenza dal 13/09/2024 e scadenza il 30/06/2025 per n.18 ore settimanali come da pubblicato bollettino relativo al turno di nomina delle supplenze, avvenuto con
Decreto Dirigente Provinciale del 13/09/2024 n.0011011, condanna l'amministrazione scolastica al risarcimento del danno subito dalla ricorrente e commisurato alle retribuzioni maturande rispetto a quelle effettivamente percepite ed in particolare pari alla differenza tra quanto ricevuto, per il servizio con spezzone orario, e quanto avrebbe percepito se avesse ottenuto l'orario pieno, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex artt.429 Cod.Proc.Civ. e 150 disp att. Cod.Proc.Civ. dalle singole scadenze sino al soddisfo, nei limiti di cui all'art. 22 comma 36 l. 23 dicembre
1994 n. 724;
• condanna il a rifondere alla parte ricorrente le Controparte_1 spese del giudizio, che liquida in € 259,00 per esborsi ed € 2.108,00 per compensi, oltre spese generali I.V.A. e C.A.P., da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Teramo, 26.11.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 26/11/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
, Cod. Fisc. nato a [...], il04/09/1980, Parte_1 C.F._1 residente a [...], VIA G. BOCCACCIO, 11 rappresentata e difesa dall'Avv.
CE ON, ed ele.te dom.to presso lo studio legale ubicato in Via Brescia 1 -
64014 MARTINSICURO (TE), giusta procura allegata, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria ai recapiti Tel/Fax 0861.763043 Cell.349.7414831 all'indirizzo
P.E.C.: Email_1
RICORRENTE
Contro
, in persona del Ministro p.t., C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di P.IVA_1
L'Aquila (C.F. fax 0862/410918, e-mail PEC P.IVA_2 Email_2
presso i cui uffici del Email_3 Controparte_2
Via Buccio di Ranallo s.n.c., per legge domicilia
[...]
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta dell'Amministrazione scolastica resistente, riconoscere il diritto della docente alla stipula del Parte_1
1 contratto a tempo determinato sulla c.c. AI24 c/o il liceo Statale M.Curie di Giulianova (TE) con decorrenza dal 13/09/2024 e scadenza il 30/06/2025 per n.18 ore settimanali come da pubblicato bollettino relativo al turno di nomina delle supplenze, avvenuto con Decreto Dirigente Provinciale del 13/09/2024 n.0011011 condannare quindi l'amministrazione scolastica resistente al risarcimento del danno patrimoniale subito – in misura ritenuta equa
– commisurandolo alle retribuzioni maturande rispetto a quelle effettivamente percepite (come in narrativa meglio argomentato – al momento della proposizione del ricorso tra le parti pende contratto di supplenza con decorrenza dal 1/09/2024 e scadenza il 30/06/2025 per n.8 ore settimanali come da pubblicato bollettino relativo al turno di nomina delle supplenze) o in quella maggiore / minore che sarà ritenuta di giustizia;
precisa che la richiesta economica trova conforto nelle norme in materia di inadempimento contrattuale ex artt. 1226 e 1227 c.c., aggravato dal fatto colposo del creditore / datore di lavoro, Con vittoria di compensi e spese di lite, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, e refusione del contributo unificato come per legge., da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi Antistatario”.
MIM: “In via pregiudiziale ed assorbente, dichiararsi il difetto di giurisdizione in favore del Giudice amministrativo;
In subordine, nel merito, rigettarsi il ricorso per le ragioni sopra esposte;
Con vittoria di spese”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 9.4.2025, , Parte_1 docente non di ruolo della scuola secondaria di secondo grado, classe di concorso AI24, ha agito in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla stipula del contratto a tempo determinato sulla c.c. AI24 c/o il liceo Statale M.Curie di Giulianova (TE) con decorrenza dal 13/09/2024 e scadenza il 30/06/2025 per n.18 ore settimanali, e non per 8 ore come avvenuto, con conseguente condanna al risarcimento del danno patrimoniale subito – in misura ritenuta equa – commisurandolo alle retribuzioni maturande rispetto a quelle effettivamente percepite, in quanto penalizzata dal malfunzionamento dell'algoritmo.
A sostegno della domanda esponeva di essere inserita nella prima fascia delle GPS della scuola secondaria di secondo grado, con punti 110, alla prima posizione e che in occasione del primo bollettino di nomine a tempo determinato, risultava disponibile nella provincia di
Teramo solo una sede con spezzone orario di 8 ore c/o il Liceo Statale Marie Curie di
Giulianova C.C. AI24.
Rilevava che, però, successivamente in data 11.9.2024 l' Controparte_3
.REGISTRO UFFICIALE(U).0015316 11-09-2024, a pochi
[...] CP_4 giorni dall'inizio delle lezioni, rettificava l'elenco dei docenti destinatari delle assegnazioni provvisorie interprovinciali per la scuola secondaria di secondo grado pubblicato il
13.08.2024 (prot. n. 12898-Cfr.All.6a), assegnando le sedi richieste a taluni di essi, tra cui la
2 docente , titolare di cattedra nella c.c. (Cinese) c/o il Liceo Persona_1 Per_2
Statale Marie Curie di Giulianova (TE). Ne conseguiva che in occasione del secondo bollettino di nomine del 13.9.2024, la disponibilità della succitata cattedra ad orario completo, veniva affidata dal sistema dapprima alla docente collocata in seconda fascia, e Per_3 poi alla docente con punteggio 33,50 e posizione n.7, quest'ultima oggi effettiva Persona_4 titolare di supplenza fino al 30/06 ad orario completo c/o il liceo M.Curie di Giulianova (TE).
Contestava che tale situazione si era creata a causa del sistema informativo utilizzato dal che, in forza del c.d. algoritmo, non era in grado di tornare indietro ed individuare CP_1 eventuali aspiranti non soddisfatti nel primo turno delle nomine, continuando a scorrere la graduatoria verso il personale in posizione inferiore, con la conseguenza che il personale privo di precedenze, collocato in posizione meno favorevole in graduatoria rispetto alla Pt_1 ottenesse l'incarico su una sede e una tipologia di posto espressamente richiesti dalla stessa e con una collocazione migliore.
Riteneva che il pregiudizio subito dalla ricorrente nel caso di specie era da rintracciare nel ritardo del nel rettificare la graduatoria dei docenti per Controparte_5
l'assegnazione interprovinciale, atteso che la disponibilità della cattedra con orario completo si verificava solo nel secondo turno delle nomine.
Eccepiva la irragionevolezza di tale sistema che aveva consentito, in spregio al criterio di garanzia del merito, di conferire la supplenza con orario pieno alla candidata presente nell'ultima posizione della seconda fascia con punteggio 33,50, concludendo come sopra riportato.
1.2. Si è costituito in giudizio il eccependo Controparte_1 preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice adito, e nel merito la infondatezza della domanda. Sotto tale ultimo profilo rilevava che il provvedimento di rettifica adottato dall' in quanto atto di autotutela, non era soggetto alla disciplina di cui CP_6 all'articolo 21 nonies della l. n. 241/1990, essendo intervenuto in un termine ragionevole.
Aggiungeva che l'algoritmo doveva ritenersi legittimo, in quanto in caso di spezzone all'aspirante docente era concessa la possibilità di completamento orario.
Concludeva, dunque, chiedendo il rigetto della domanda.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale e da ultimo rinviata all'udienza del 26.11.2025 per discussione con termine per note, anche in ordine all'eccezione di difetto di giurisdizione.
3 L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. previa concessione di un termine alla parte ricorrente costituita per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato, solo parte ricorrente ha depositato note di udienza, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
2. La ricorrente, inserita nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze
(GPS) della provincia di Teramo, nella classe di concorso AI24 - ex lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di II grado (Cinese), per il biennio 2024/2026, ha agito in giudizio al fine di ottenere, previo riconoscimento del diritto alla stipula del contratto a tempo determinato sulla c.c. AI24 c/o il liceo Statale M.Curie di Giulianova (TE) con decorrenza dal
13/09/2024 e scadenza il 30/06/2025 per n.18 ore settimanali, il risarcimento del danno patrimoniale, commisurato alla differenze delle retribuzioni percepite rispetto a quelle che avrebbe ottenuto se avesse ottenuto la supplenza ad orario pieno.
La ricorrente non ha inteso ottenere la supplenza a tempo pieno assegnata ad altra candidata, ma ha agito in giudizio al solo fine di ottenere il risarcimento del danno. Da qui la mancata integrazione del contradditorio nei confronti di eventuale controinteressata, neppure richiesta o paventata dalle parti.
Il fondamento giustificativo della domanda risarcitoria risiede non tanto nella ritenuta illegittimità del funzionamento dell'algoritmo utilizzato nei processi di nomina, quanto nell'errore commesso dall' nelle assegnazioni provvisorie, che ha fatto sì che alla CP_6 data del primo processo di nomina, a cui la ricorrente aveva partecipato, il posto di 18 ore presso il Liceo Marie Curie di Giulianova non era disponibile, essendosi liberato solo in seguito, e quindi assegnato ad aspirante docente collocata in posizione deteriore alla stessa.
3. Tanto premesso, in via preliminare va rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal resistente in favore del giudice amministrativo. CP_1
In punto di riparto di giurisdizione, la Corte di Cassazione ha chiarito che (cfr., Cassazione civile sez. un., 19/04/2023, n.10538) «In tema di personale docente, nelle controversie concernenti la legittimità della regolamentazione delle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze in ambito scolastico, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario - venendo in considerazione atti ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165
4 del 2001, di fronte ai quali sussistono soltanto diritti soggettivi - in quanto le procedure relative alla formazione e all'aggiornamento delle predette graduatorie non si configurano come procedure concorsuali, non implicando alcuna valutazione discrezionale ed essendo finalizzate unicamente all'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili;
la giurisdizione del giudice amministrativo resta di conseguenza limitata alle controversie nelle quali, secondo il criterio del "petitum" sostanziale, la questione involga direttamente la validità dell'atto amministrativo di carattere generale, o di quello regolamentare, che disciplina l'accesso alle graduatorie e, solo quale conseguenza dell'annullamento di tale atto, la tutela della posizione individuale dell'aspirante all'inserimento in una determinata graduatoria».
Nel caso di specie l'oggetto del giudizio non attiene alle procedure concorsuali in senso stretto, né all'utilizzazione della graduatoria, bensì all'attribuzione di un incarico (che dipende dalla vincolata applicazione della normativa di settore), in relazione ad un insegnante già inserito nella graduatoria.
La ricorrente, infatti, non ha impugnato e contestato l'utilizzo in sé, da parte del , CP_1 dell'algoritmo, ma ha ritenuto che tale sistema non le abbia permesso di essere considerata in sede di secondo processo di nomina, quando il posto di supplenza ad orario completo si è nelle more reso disponibile, in conseguenza della rettifica da parte dell' CP_6
Come sopra esposto, la condotta inadempiente dell'amministrazione scolastica che la ricorrente allega come causa del danno economico patito, è da rintracciare nell'errore commesso dall' nella procedura di assegnazione provvisoria, tardivamente CP_6 rettificato, che non le ha permesso di ottenere la cattedra ad orario pieno in sede di primo processo di nomina e che, invece, ha determinato la sua assegnazione, in sede di secondo processo di nomina, a favore di una candidata con punteggio inferiore.
Sotto tale profilo il meccanismo dell'algoritmo non rileva in sé quale fondamento del danno economico rivendicato, poiché la ricorrente agisce in giudizio per essere stata pretermessa sulla cattedra ad orario completo, sul presupposto che detta cattedra doveva essere presente tra le disponibilità in sede di processo di nomina che l'ha coinvolta.
L'eccezione non appare, dunque, fondata.
4. Nel merito, appare utile una preliminare disamina del contesto normativo di riferimento.
Con Ordinanza del 16 maggio 2024, n. 88, sono stati disciplinati Controparte_7 per il biennio relativo agli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, l'aggiornamento, il
5 trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo.
Le operazioni di conferimento delle supplenze sono effettuate ordinariamente con modalità informatizzata.
Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto.
Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente.
Successivamente, l'Amministrazione scolastica, in base ai posti che via via si rendono disponibili nelle diverse classi di concorso e per il sostegno, convoca i vari docenti in base al loro posto in graduatoria e in base alle opzioni dagli stessi indicate nella domanda offrendo i posti disponibili e la relativa supplenza.
L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto.
Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12.
Gli aspiranti che abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze, anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento.
Ai sensi del comma 12 dell'articolo 12, l'aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero in caso di assenza di posti interi conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle diverse graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d'orario, esclusivamente nell'ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo, tramite altre supplenze correlate ai posti di cui all'articolo 2 a orario non intero, assegnate dagli uffici scolastici territorialmente competenti anche al di fuori della procedura informatizzata,
6 secondo l'ordine delle preferenze espresse nell'istanza dall'aspirante. Nel predetto limite orario, il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti per i quali risulti omogenea la prestazione dell'orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo. Per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell'orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso.
L'aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero pur in presenza di disponibilità di posti interi, non ha titolo a conseguire alcun tipo di completamento d'orario.
4.1. Trasponendo tali principi al caso di specie, è accaduto che la ricorrente, inserita nella prima fascia delle GPS, al momento del suo turno di nomina, si è vista assegnare lo spezzone orario e non la cattedra completa, in quanto a quella data non era presente, come disponibilità, il posto di 18 ore presso il Liceo Marie Curie di Giulianova, poi attribuito alla docente
[...] in data 17/09/2024, collocata in seconda fascia. Tale posto si è reso disponibile solo in Per_4 un secondo tempo, in quanto l' di ha proceduto a rettificare le CP_8 CP_6 assegnazioni provvisorie, stabilendo la destinazione della docente , Persona_1 titolare del posto di 18 ore presso il Liceo Marie Curie di Giulianova, solo in data 11.9.2024.
In ragione del meccanismo di assegnazione, previsto dall'articolo 12 dell'O.M. n. 88 del
2024, la ricorrente, avendo già ottenuto una cattedra con spezzone orario, non è stata convocata in sede di secondo turno di nomina, non trattandosi di supplenza per ore di completamento.
Se, però, non vi fosse stato l'errore dell' nella determinazione delle CP_8 assegnazioni provvisorie, il posto di 18 ore presso il Liceo Marie Curie di Giulianova sarebbe stato già disponibile alla data del primo processo di nomina e, quindi, sarebbe stato di certo assegnato alla ricorrente, in quanto inserita in prima fascia ed in posizione superiore alla docente Persona_4
Per meglio comprendere i termini della vicenda è utile una breve ricostruzione dell'evoluzione cronologica degli eventi.
Come sopra esposto, la ricorrente è inserita in prima fascia delle GPS Teramo, come docente non di ruolo della scuola secondaria di secondo grado, classe di concorso AI24 “Ex lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di II grado (cinese)”.
7 In data 30/08/2024, con il “processo n. 2 del 30/08/2024”, prot. n. 10156”, è stata individuata quale destinataria di una proposta di contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) per 8 ore settimanali presso il Liceo Marie Curie di Giulianova Cont alla luce delle disponibilità pubblicate dall' di Teramo.
A tale data, quindi, non vi erano ulteriori disponibilità sulla cattedra “AI24” del Liceo
Marie Curie di Giulianova, in quanto il posto ad orario pieno era coperto dalla docente ordinaria , immessa in ruolo a far data dal 01/09/2023. Persona_5
L con provvedimento di autotutela in rettifica, prot. n. 15316 del CP_9
11/09/2024 (All. 6 fas. res.), ha stabilito la destinazione della docente Persona_1
: “8 H NAPM230005 IM M. ER IA + 6 H NAPC09000V LC
[...]
VICO + 4 H NAPS12000L LS PASCAL – POMPEI”, per il periodo che va dal 13/09/2024 fino al 31/08/2024.
A seguito di tale assegnazione, il posto di 18 ore ricoperto dalla docente Persona_5
si è liberato ed è stato, quindi, attribuito, in data 17/09/2024, alla docente
[...] [...] collocata in seconda fascia e titolare di un punteggio deteriore rispetto alla ricorrente. Per_4
A tale secondo processo di nomina la ricorrente non ha potuto partecipato, in quanto già titolare di spezzone orario, sicchè è stata pretermessa dalla docente collocata in seconda fascia che ha, dunque, potuto ottenere una supplenza a tempo pieno, pur con punteggio inferiore.
Il resistente non ha chiarito il motivo o la ragione dell'errore nella mancata CP_1 tempestiva destinazione della docente all'assegnazione provvisoria, Persona_1 sicchè deve ritenere che si sia trattato di un errore imputabile all'amministrazione scolastica e non alla docente.
A fronte di tali premesse, senza mettere in dubbio il meccanismo dell'algoritmo, è possibile ritenere dimostrato l'inadempimento dell'amministrazione scolastica, nell'erronea gestione dell'assegnazione provvisoria a favore della docente , che Persona_1 ha comportato, quale effetto diretto e conseguenziale, il pregiudizio patito dalla ricorrente, di non essere stata assegnataria della cattedra a tempo pieno sin dal primo processo di nomina, essendo, di converso, destinata ad un servizio con spezzone orario.
Se, infatti, la docente fosse stata trasferita in assegnazione Persona_1 provvisoria sin dalla pubblicazione della graduatoria, disposta dalla in data CP_9
13.8.2024, la ricorrente, alla data del primo processo di nomina (30/08/2024), si sarebbe vista assegnare la cattedra di 18 ore sulla classe di concorso A424, e non, come invece, accaduto, la cattedra di 8 ore.
8 Il danno che tale inadempimento ha determinato è, dunque, pari al mancato guadagno che la ricorrente ha subito per non aver ottenuto la cattedra ad orario pieno, e va quindi quantificato nella differenza tra quanto ricevuto, per il servizio con spezzone orario, e quanto avrebbe percepito se avesse ottenuto l'orario pieno.
La domanda formulata dalla parte ricorrente è stata articolata in termini di condanna generica, sicchè le statuizioni seguiranno le richieste così come formulate.
5. Le spese di lite sono poste a carico della parte resistente e liquidate come da dispositivo
(scaglione 5.200/26.000, non essendo superiore alla somma di € 26.000 il danno subito, senza liquidazione della fase istruttoria, valori minimi considerata la non particolare difficoltà della causa).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 812/2025 così provvede:
• Accertato il diritto della docente alla stipula del contratto a tempo Parte_1 determinato sulla c.c. AI24 c/o il liceo Statale M.Curie di Giulianova (TE) con decorrenza dal 13/09/2024 e scadenza il 30/06/2025 per n.18 ore settimanali come da pubblicato bollettino relativo al turno di nomina delle supplenze, avvenuto con
Decreto Dirigente Provinciale del 13/09/2024 n.0011011, condanna l'amministrazione scolastica al risarcimento del danno subito dalla ricorrente e commisurato alle retribuzioni maturande rispetto a quelle effettivamente percepite ed in particolare pari alla differenza tra quanto ricevuto, per il servizio con spezzone orario, e quanto avrebbe percepito se avesse ottenuto l'orario pieno, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex artt.429 Cod.Proc.Civ. e 150 disp att. Cod.Proc.Civ. dalle singole scadenze sino al soddisfo, nei limiti di cui all'art. 22 comma 36 l. 23 dicembre
1994 n. 724;
• condanna il a rifondere alla parte ricorrente le Controparte_1 spese del giudizio, che liquida in € 259,00 per esborsi ed € 2.108,00 per compensi, oltre spese generali I.V.A. e C.A.P., da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Teramo, 26.11.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
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