CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. IV, sentenza 06/02/2026, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 652/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 4, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
UCCI PASQUALE, Presidente
MOLINARO BRUNELLA, OR
MELCHIONDA MARTINO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4797/2024 depositato il 25/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srls - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via G. Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249008652660000 IRPEF-ALTRO
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via G. Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020210032899037000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220015629829000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220022111626000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220024337962000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230008763071000 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230012205889000 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 415/2026 depositato il
31/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato all'Agenzia Riscossione con pec del 30.5.2024, depositato nella Segreteria di questa
CGT il 25.6.2024, Ricorrente_1 srl, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 10020249008652660/000, notificata il 21.5.2024, con la quale
è stata richiesta la somma di euro 29.836,54 in forza di dieci cartelle e di otto avvisi di addebito.
La ricorrente, precisato che l'impugnazione è riferita alle sei cartelle aventi ad oggetto pretese tributarie
( cartella n. 10020210032899037000 di € 165,97 per diritto annuale camerale;
cartella n.
10020220015629829000 di € 129,33 per IRPEF;
cartella n. 10020220022111626000 di € 175,42 per diritto annuale camerale;
cartella n. 10020220024337962000 di € 174,40 per diritto annuale camerale;
cartella n.
10020230008763071000 di € 212,41 per IRPEF;
cartella n. 10020230012205889000 di € 7.264,37 per
IRPEF) eccepisce l'inesistenza giuridica dell'intimazione, perché inviata da indirizzo pec dell'Agenzia
Riscossione differente da quello presente nel pubblico registro.
Eccepisce, inoltre, la illegittimità dell'intimazione, perché non preceduta dalla notifica delle cartelle, nonché la prescrizione delle pretese intimate.
Con controdeduzioni 20.6.2024, l'Agenzia Riscossione deduce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso, in quanto l'intimazione non è atto autonomamente se preceduta, come avvenuto nel caso in esame, dalla notifica degli atti presupposti.
Deduce, inoltre, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione e la propria carenza di legittimazione passiva con riferimento ai motivi di ricorso che investono il merito della pretesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso viene eccepita l'inesistenza giuridica della notifica dell'impugnata intimazione, perché inviata da indirizzo pec dell'Agenzia Riscossione non presente nel pubblico registro
Il motivo è infondato.
In argomento, si rinvia a quanto precisato dalla Suprema Corte ( cfr. ordinanza n. 6015/2023) che si è pronunciata in tema di validità della notifica della cartella di pagamento proveniente da un indirizzo pec non risultante da pubblici registri, chiarendo che la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, qualora abbia comunque consentito al destinatario di avere conoscenza della provenienza e dell'oggetto della stessa, nonché di svolgere conseguentemente le proprie difese”
Ebbene, il ricorso in esame, regolarmente proposto nei confronti dell'Agenzia Riscossione che ha emesso e notificato l'impugnata intimazione è la chiara dimostrazione che dalla ricezione della intimazione di pagamento da una e-mail certificata non presente nei pubblici registri non sono derivati alla ricorrente pregiudizi sostanziali al suo diritto di difesa ( cfr. Cass. n. 15710/2025).
Peraltro, va ricordato, che anche per le notificazioni vale il principio del raggiungimento dello scopo previsto dall'art. 156 cpc, per cui, essendo la funzione della notificazione quella di garantire il diritto di difesa del destinatario, ponendolo in condizione di conoscere, con l'ordinaria diligenza, il contenuto dell'atto, non può essere dichiarata la nullità per semplice irritualità della notificazione dell'atto, quando tale atto è entrato nella disponibilità del destinatario, che, come nel caso in esame, lo ha addirittura impugnato.
Con il secondo motivo, la ricorrente eccepisce la illegittimità dell'impugnata intimazione, perché non preceduta dalla notifica delle sei cartelle di pagamento a cui è riferito il ricorso.
Anche tale motivo è infondato.
Ed infatti, la resistente Agenzia Riscossione ha depositato, in formato eml le ricevute di accettazione e consegna dei messaggi di posta elettronica certificata con cui le sei cartelle oggetto di ricorso sono state notificate alla ricorrente all'indirizzo pec Email_3, ovvero lo stesso a cui è stata inviata l'impugnata intimazione di pagamento.
Infine, anche il terzo motivo di ricorso, con il quale viene eccepita la prescrizione delle pretese tributarie oggetto delle sei cartelle elencate in ricorso, è infondato, in quanto per nessuna delle predette sei cartelle
( notificate nel 2022 e nel 2023) è trascorso il termine di prescrizione applicabile alle relative pretese ( cinque anni per i diritti camerali e dieci anni per l'IRPEF) tra la notifica della cartella e la notifica dell'impugnata intimazione.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
rigeta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1500 oltre accessori di legge se dovuti
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 4, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
UCCI PASQUALE, Presidente
MOLINARO BRUNELLA, OR
MELCHIONDA MARTINO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4797/2024 depositato il 25/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srls - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via G. Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249008652660000 IRPEF-ALTRO
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via G. Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020210032899037000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220015629829000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220022111626000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220024337962000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230008763071000 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230012205889000 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 415/2026 depositato il
31/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato all'Agenzia Riscossione con pec del 30.5.2024, depositato nella Segreteria di questa
CGT il 25.6.2024, Ricorrente_1 srl, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 10020249008652660/000, notificata il 21.5.2024, con la quale
è stata richiesta la somma di euro 29.836,54 in forza di dieci cartelle e di otto avvisi di addebito.
La ricorrente, precisato che l'impugnazione è riferita alle sei cartelle aventi ad oggetto pretese tributarie
( cartella n. 10020210032899037000 di € 165,97 per diritto annuale camerale;
cartella n.
10020220015629829000 di € 129,33 per IRPEF;
cartella n. 10020220022111626000 di € 175,42 per diritto annuale camerale;
cartella n. 10020220024337962000 di € 174,40 per diritto annuale camerale;
cartella n.
10020230008763071000 di € 212,41 per IRPEF;
cartella n. 10020230012205889000 di € 7.264,37 per
IRPEF) eccepisce l'inesistenza giuridica dell'intimazione, perché inviata da indirizzo pec dell'Agenzia
Riscossione differente da quello presente nel pubblico registro.
Eccepisce, inoltre, la illegittimità dell'intimazione, perché non preceduta dalla notifica delle cartelle, nonché la prescrizione delle pretese intimate.
Con controdeduzioni 20.6.2024, l'Agenzia Riscossione deduce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso, in quanto l'intimazione non è atto autonomamente se preceduta, come avvenuto nel caso in esame, dalla notifica degli atti presupposti.
Deduce, inoltre, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione e la propria carenza di legittimazione passiva con riferimento ai motivi di ricorso che investono il merito della pretesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso viene eccepita l'inesistenza giuridica della notifica dell'impugnata intimazione, perché inviata da indirizzo pec dell'Agenzia Riscossione non presente nel pubblico registro
Il motivo è infondato.
In argomento, si rinvia a quanto precisato dalla Suprema Corte ( cfr. ordinanza n. 6015/2023) che si è pronunciata in tema di validità della notifica della cartella di pagamento proveniente da un indirizzo pec non risultante da pubblici registri, chiarendo che la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, qualora abbia comunque consentito al destinatario di avere conoscenza della provenienza e dell'oggetto della stessa, nonché di svolgere conseguentemente le proprie difese”
Ebbene, il ricorso in esame, regolarmente proposto nei confronti dell'Agenzia Riscossione che ha emesso e notificato l'impugnata intimazione è la chiara dimostrazione che dalla ricezione della intimazione di pagamento da una e-mail certificata non presente nei pubblici registri non sono derivati alla ricorrente pregiudizi sostanziali al suo diritto di difesa ( cfr. Cass. n. 15710/2025).
Peraltro, va ricordato, che anche per le notificazioni vale il principio del raggiungimento dello scopo previsto dall'art. 156 cpc, per cui, essendo la funzione della notificazione quella di garantire il diritto di difesa del destinatario, ponendolo in condizione di conoscere, con l'ordinaria diligenza, il contenuto dell'atto, non può essere dichiarata la nullità per semplice irritualità della notificazione dell'atto, quando tale atto è entrato nella disponibilità del destinatario, che, come nel caso in esame, lo ha addirittura impugnato.
Con il secondo motivo, la ricorrente eccepisce la illegittimità dell'impugnata intimazione, perché non preceduta dalla notifica delle sei cartelle di pagamento a cui è riferito il ricorso.
Anche tale motivo è infondato.
Ed infatti, la resistente Agenzia Riscossione ha depositato, in formato eml le ricevute di accettazione e consegna dei messaggi di posta elettronica certificata con cui le sei cartelle oggetto di ricorso sono state notificate alla ricorrente all'indirizzo pec Email_3, ovvero lo stesso a cui è stata inviata l'impugnata intimazione di pagamento.
Infine, anche il terzo motivo di ricorso, con il quale viene eccepita la prescrizione delle pretese tributarie oggetto delle sei cartelle elencate in ricorso, è infondato, in quanto per nessuna delle predette sei cartelle
( notificate nel 2022 e nel 2023) è trascorso il termine di prescrizione applicabile alle relative pretese ( cinque anni per i diritti camerali e dieci anni per l'IRPEF) tra la notifica della cartella e la notifica dell'impugnata intimazione.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
rigeta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1500 oltre accessori di legge se dovuti