Art. 4.
I titolari dei depositi liberi per uso commerciale degli oli combustibili specificati nell'articolo 1 sono obbligati alla tenuta di un apposito registro di carico e scarico nel quale devono annotare, distintamente per qualita', nella parte del carico, le quantita' di prodotto introdotte e nella parte dello scarico, quelle estratte, facendo riferimento al documento commerciale che, sia in entrata sia in uscita, accompagna la merce.
I titolari dei depositi liberi per uso commerciale degli oli combustibili specificati nell'articolo 1 sono obbligati alla tenuta di un apposito registro di carico e scarico nel quale devono annotare, distintamente per qualita', nella parte del carico, le quantita' di prodotto introdotte e nella parte dello scarico, quelle estratte, facendo riferimento al documento commerciale che, sia in entrata sia in uscita, accompagna la merce.