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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 07/11/2025, n. 1625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1625 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Barbara
CO, in esito alle note di trattazione scritta depositate, ex art. 127ter c.p.c., dalle parti il 3
Settembre 2025, il 30 Ottobre 2025 e il 6 Novembre 2025 in sostituzione dell'udienza del 7
Novembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 1824 del ruolo generale dell'anno 2024, promossa
DA
la signora , nata il [...] ad [...] e residente a [...]di Parte_1
Montechiaro (AG), in via Renato Viganò n. 28, C.F. , rappresentata CodiceFiscale_1
e difesa dall'Avv. Placida Claudia Falsone, nel cui indirizzo pec elegge Email_1
domicilio digitale giusta procura allegata agli atti di lite,
- ricorrente -
CONTRO
1) l , in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, ad Agrigento, nella via
Picone n. 20/30, presso l'Ufficio Legale della propria sede provinciale, rappresentato e difeso dall'Avv. Viviana Carlisi giusta procura allegata agli atti di lite,
- resistente -
2) l , in persona del responsabile atti introduttivi del Controparte_2
giudizio , con sede a Roma, nella via Giuseppe Grezar n. 14, elettivamente domiciliata, CP_3
ai fini del presente giudizio, ad Agrigento, nella via U. La Malfa n. 46/c, presso lo studio dell'Avv. Marilena Marino, dal quale è rappresentata e difesa per mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 24/07/2024,
1 - resistente -
Oggetto: Opposizione a intimazione di pagamento.
Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione
1.- In fatto. Con ricorso depositato il 6 Giugno 2024, notificato a mezzo pec l'1 Luglio
2024 in uno al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, la signora
[...]
proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. Parte_1
29120249004866065000, notificatagli per posta il 17 Maggio 2024, limitatamente ai due avvisi di addebito ivi richiamati. Nello specifico, quello n. 59120160002575780000 e quello n.
59120220001490911000, asseritamente notificati, rispettivamente, l'1 Febbraio 2017 e il 27
Settembre 2022. Esponendo che, con tali ultimi atti l' le aveva intimato la corresponsione CP_4 di contributi IVS a percentuale sul reddito eccedenti il minimale, di somme aggiuntive per il loro omesso versamento e di spese di notifica per gli anni 2009, 2010, 2012, 2016 e 2022, per il complessivo importo di € 6.033,13. All'uopo la ricorrente eccepiva l'illegittimità della citata intimazione di pagamento per l'omessa notifica dei suddetti avvisi di addebito, nonché la conseguente nullità degli stessi per la violazione dell'art. 6, I comma, della legge n. 212 del 27
Luglio 2000 e dell'art. 30 del D. L. n. 78 del 31 Maggio 2010. Obiettando l'intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa creditoria risalente agli anni 2009, 2010, 2012 e 2016.
Lamentava, infine, che dalla data di notifica dei cennati avvisi di addebito fino a quella dell'atto opposto era, comunque, decorso il termine di prescrizione di cinque anni stabilito dall'art. 3,
IX comma, della legge n. 335/1995. Pertanto, con il ricorso in limine indicato chiedeva al
Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in via preliminare, di sospendere l'efficacia esecutiva degli atti in parola. Quindi, di dichiarare illegittima la menzionata intimazione di pagamento per la mancanza del titolo legittimante l'iscrizione a ruolo in questione, per nullità, e/o per inesistenza della notifica degli enunciati avvisi di addebito, nonché per intervenuta prescrizione della posizione creditoria in dibattito. Di conseguenza, di annullare, e/o dichiarare nullo l'atto impugnato, inibendo all' Controparte_2
qualsivoglia promuovenda azione esecutiva.
[...]
L , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, si costituiva nel presente giudizio depositando il 22 Luglio 2024 il rispettivo fascicolo con la memoria di risposta. In tale scritto deduceva la regolarità della notifica dei due avvisi di addebito in discorso. Contestando l'inammissibilità e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione dei nominati contributi, sollevata dalla opponente. Affermava, poi, che
2 l'opposizione in esame era inammissibile perché proposta tardivamente, cioè dopo la scadenza del termine perentorio di quaranta giorni fissato dall'art. 24, V comma, del D. Lgs. n. 46/1999, decorrente dalla data della notificazione dei ricordati atti, presupposti dalla intimazione di pagamento controversa. Sostenendo di non avere alcuna responsabilità e di essere estranea non solo alle obiezioni mosse dalla istante avverso quest'ultima; ma, anche, all'eventuale prescrizione maturata nel periodo successivo alla notificazione dei richiamati avvisi di addebito. In forza di tali ragioni domandava all'adita autorità giudiziaria, previa conferma dell'efficacia esecutiva dei titoli in discussione, di dichiarare inammissibile la citata opposizione in quanto tardiva e infondata in fatto e in diritto. Nel merito, di dichiarare fondato, dovuto e incontestabile il credito oggetto del contendere, condannando la signora Parte_1
a corrispondere le somme ingiunte.
Anche l , in persona del responsabile atti introduttivi Controparte_2 del giudizio , si costituiva nel procedimento de quo depositando il 24 Luglio 2024 il CP_3 rispettivo fascicolo con la comparsa di costituzione e risposta. Nell'ambito di tale scritto prendeva posizione in ordine ai motivi formulati dalla ricorrente per giustificarne la instaurazione. Sulla scorta delle argomentazioni ivi articolate domandava al Tribunale di
Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, preliminarmente, di dichiarare la sua mancanza di legittimazione passiva con riferimento alle eccezioni sviluppate dalla istante e riferibili al prefato ente impositore. In via principale, di rigettare sia la richiesta di sospensione della predetta intimazione di pagamento;
sia il cennato ricorso, non essendo fondato in fatto e in diritto. Quindi, di dichiarare la legittimità dell'atto opposto e degli atti al medesimo sottesi, nonché della procedura che aveva posto in essere.
La contesa veniva istruita sulla base della documentazione allegata dalle parti nei propri fascicoli. In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del 7 Novembre 2025 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., compiuto dalle parti il 3
Settembre 2025, il 30 Ottobre 2025 e il 6 Novembre 2025, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza.
2.- In diritto. Il ricorso introduttivo del presente giudizio non è giuridicamente legittimo e fondato con riguardo alle argomentazioni dedotte dalla opponente per supportarlo. Sicché,
merita di essere accolto per quanto di ragione.
Nell'ipotesi che ci occupa si palesa corredata dei requisiti della validità e della conducenza una delle eccezioni sollevate dall' in seno alla rispettiva memoria di costituzione e CP_4
3 risposta. Per il suo tramite denuncia l'inammissibilità del ricorso che ha instaurato la vertenza processuale sottoposta a disamina con riguardo a tutti i motivi attinenti al merito della posizione creditoria azionata con gli avvisi di addebito n. 59120160002575780000 e n.
59120220001490911000, sottostanti all'intimazione di pagamento n. 29120249004866065000
opposta. Ciò in quanto, è stato depositato dopo che è spirato il termine di quaranta giorni prescritto dall'art. 24, V comma, del D. Lgs. n. 46 del 26 Febbraio 1999 per proporlo. Ebbene, dall'esame dell'avviso di ricevimento e dell'attestazione di consegna concernenti la notificazione dei due atti in parola compiuta mediante il servizio postale, rinvenibili in copia fotostatica nel fascicolo del menzionato ente impositore, si desume una dirimente circostanza.
Segnatamente che, gli enunciati avvisi di addebito sono stati notificati a mani della signora
[...]
, rispettivamente, l'1 Febbraio 2017 e il 27 Settembre 2021. Di guisa che, è Parte_1
assolutamente evidente che, allorché la ricorrente ha depositato, il 6 Giugno 2024, il ricorso che ha incoato la causa qui considerata il nominato arco temporale era ampiamente scaduto.
Pertanto, il medesimo è inammissibile.
Or dunque, dal non avere la opponente proceduto a impugnare i nominati atti nel termine perentorio stabilito dall'art. 24, V comma, del D. Lgs. n. 46/1999 discendono due indiscutibili conseguenze. Precipuamente, sia che il credito di € 6.033,13 con essi fatto valere dall' è CP_4
divenuto incontrovertibile;
sia che, trattandosi di una ipotesi di decadenza di natura pubblicistica, attinente alla proponibilità stessa della domanda, il suo avverarsi preclude l'esame del merito della pretesa creditoria quale sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore (cfr., in tal senso: Cass., Sez. Lav., 5/02/2009 n. 2835). Sicché, l'eventuale sua prescrizione maturata prima della notifica dei ricordati avvisi di addebito non può più essere né
analizzata, né accertata.
A fronte delle ragioni di inammissibilità sopra illustrate, bisogna evidenziare un peculiare ed emblematico aspetto. Invero, con il richiama ricorso l'odierna istante ha, comunque, esperito una vera e propria azione di accertamento negativo delle pretese di natura contributiva fatte valere dall'ente impositore con i citati avvisi di addebito, sottostanti alla intimazione di pagamento in questione. A tal fine contestando l'intervenuta prescrizione maturata dopo la notifica dei primi. Tale domanda integra una vera e propria opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., perché tendente a far valere fatti estintivi dell'anzidetta obbligazione verificatisi in una fase successiva alla formazione del titolo, rappresentato dagli avvisi di addebito non impugnati tempestivamente. A ben guardare, il diritto di credito azionato dall' attraverso CP_4
4 l'iscrizione nel ruolo esattoriale non muta la sua natura e, quindi, il regime prescrizionale che gli è applicabile, in conseguenza della sopravvenuta inopponibilità degli avvisi di addebito ritualmente notificati. In effetti, la riscossione attraverso ruoli esattoriali, disciplinata anche per i crediti contributivi dal D. Lgs. n. 46/1999, costituisce un procedimento alternativo, e per molti interpreti esclusivo, rispetto a quello giurisdizionale integrato, ad esempio, dal procedimento monitorio. Questo è finalizzato alla formazione in tempi rapidi di un titolo esecutivo stragiudiziale, necessario e sufficiente alla riscossione in forma coattiva, con gli strumenti previsti dalla legge speciale, dei cennati crediti. Ciò comporta che, la posizione creditoria iscritta a ruolo non muta la sua fonte e natura a seguito della mancata tempestiva opposizione degli avvisi di addebito ritualmente notificati. Pertanto, sebbene dopo lo scadere del termine di quaranta giorni dalla menzionata notifica il titolo esecutivo stragiudiziale, costituito dal ruolo esattoriale, diventa intangibile. Tuttavia, non potendosi estendere ad esso la norma dettata dall'art. 2953 c.c. in materia di giudicato, il credito ivi iscritto continua a essere assoggettato al regime prescrizionale speciale, proprio della sua natura, ovvero, ove applicabile ratione temporis, a quello quinquennale introdotto dalla legge n. 335/1995. Ne deriva che è onere dell'agente della riscossione dimostrare di avere compiuto atti interruttivi della prescrizione in epoca successiva alla notificazione degli avvisi di addebito per cui è lite.
Prendendo le mosse da tale precisazione, è possibile procedere alla disamina dell'eccezione di prescrizione formulata dalla signora con riguardo al credito di € 2.786,54 fatto Parte_1 valere dall' con l'avviso di addebito n. 59120160002575780000. All'uopo è necessario CP_4
evidenziare che, per i contributi IVS a percentuale sul reddito eccedenti il minimale e le somme aggiuntive per il loro omesso versamento competenza anni 2009, 2010 e 2012, con esso pretesi,
si applica il termine prescrizionale quinquennale. Il che trova fondamento nel disposto del IX comma dell'art. 3 della legge n. 335 dell'8 Agosto 1995, che recita, testualmente: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono
essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e
delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione
aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale
termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
5 b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria” (IX comma).
Or dunque, il 3 Settembre 2024 l' ha depositato nel procedimento de quo gli atti che, CP_4
a seguito di opportuna istanza trasmessa con pec il 22 Luglio 2024, ossia dopo che gli è stato notificato dalla ricorrente il ricorso che lo ha incoato, gli sono stati inviati dall'
[...]
con riferimento ai due avvisi di addebito in dibattito. Fra questi figura la Controparte_2 comunicazione delle somme dovute datata 17 Ottobre 2019, inviata sempre con pec del 24
Ottobre 2019 alla opponente dalla Riscossione Sicilia S.p.A. - sede di Agrigento, in riscontro alla sua dichiarazione di adesione alla definizione per estinzione dei debiti, presentata il 15
Luglio 2019, prot. n. 377262. Nell'elenco dei carichi per i quali la istante ha inoltrato quest'ultima è ricompreso pure quella che trae origine nell'avviso di addebito n.
59120160002575780000. L'accesso alla procedura in parola costituisce implicita e inequivocabile rinuncia da parte di ad avvalersi della prescrizione eventualmente Parte_1 già maturata, comportando, altresì, ai sensi dell'art. 2944 c.c., l'interruzione del termine prescrizionale quinquennale applicabile al credito di natura contributiva fatto valere con l'enunciato atto. A conferma della correttezza di questa conclusione depone il principio, ormai pacifico e consolidato, elaborato in materia dalla Suprema Corte di Cassazione. In virtù di esso si riconosce che: “La domanda di rateizzazione del debito contributivo, formulata in sede amministrativa, ha efficacia di riconoscimento del suddetto debito ai soli fini dell'interruzione della prescrizione e dell'inversione dell'onere della prova, ma non incide sul diritto indisponibile al recupero della contribuzione non versata, che è irrinunciabile da parte dell e rispetto al quale non è neppure ammessa la rinuncia alla opposizione del CP_4 contribuente. (……)” (cfr.: Cass., Sez. L., ordinanza n. 16110 del 16/06/2025).
Applicando questo insegnamento di matrice giurisprudenziale al caso di specie si constata che, la presentazione della nominata dichiarazione di adesione alla definizione per estinzione dei debiti, avvenuta, lo si ribadisce, il 15 Luglio 2019, ha sortito l'effetto di interrompere la prescrizione quinquennale del credito che l' ha azionato con il ricordato avviso di CP_4 addebito. Peraltro, la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata è stata preceduta da quella, eseguita sempre dall'ente riscossore nei confronti della ricorrente il 20 Aprile 2023, mediante consegna nelle sue mani, dell'intimazione di pagamento n. 29120239000481136000, rinvenibile nel fascicolo dello stesso unitamente alla rispettiva relata di notifica. Uno dei due atti che ne costituiscono il presupposto è integrato proprio dall'avviso di addebito n.
6 59120160002575780000. Appare innegabile che, anche tale atto ha interrotto il termine prescrizionale di cui sopra. Quindi, allorché alla opponente è stata notificata il 17 Maggio 2024
l'intimazione di pagamento impugnata introducendo il presente giudizio, la posizione creditoria in discorso non era affatto prescritta, poiché l'arco temporale intercorso tra il 20 Aprile 2023 e il richiamato giorno è inferiore a cinque anni.
Per quel che concerne, poi, il credito fatto valere dall'ente impositore con l'avviso di addebito n. 59120220001490911000, è sufficiente evidenziare un dirimente aspetto. Nello specifico, nel lasso di tempo decorrente fra la rispettiva notificazione, avvenuta il 27 Settembre
2021, e il giorno in cui l'atto opposto è stato notificato, pari a due anni e otto mesi circa, non è maturata alcuna prescrizione.
Infine, per il principio della soccombenza, la signora deve essere condannata Parte_1
a rifondere agli enti resistenti le spese del procedimento de quo, che si liquidano per ciascuno in complessivi € 1.150,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara CO, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, l'opposizione proposta dalla signora avverso l'intimazione di pagamento n. 29120249004866065000, notificatagli Parte_1
per posta il 17 Maggio 2024;
- infine, condanna la ricorrente a rifondere all' e all' CP_4 Controparte_5
, in persona dei propri legali rappresentanti pro tempore, le spese del presente
[...] giudizio, che si liquidano per ciascuno in complessivi € 1.150,00, oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Agrigento in data 7 Novembre 2025.
Il Giudice
Barbara CO
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