Sentenza 10 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/05/2001, n. 6481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6481 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2001 |
Testo completo
) I 4 E A 7 D . S т n O S A 7 R T A 8 9 S T T 1 S O I o A P z r G R M a 8 1 / 064 8 1 I E ' T m L R L REPUBBLICA. ITALIANA 6 L A I A e D IN NOME DEL POPOLO LIAO I D g g N , e E G L O T LA CORTE SUPREMA di CASSAZIONE L 9 O N 1 L . E t r A O SEZIONE PRIMA CIVILE S A ( D B E OGGETTO: Dichiarazione di nullità di matrimonio Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Pellegrino SENOFONTE PRESIDENTE R.G.N. 16174/1999 Dott. Giammarco CAPPUCCIO CONSIGLIERE Dott. Walter CELENTANO CONSIGLIERE Dott. Fabrizio FORTE CONSIGLIERE Cron. 14543 Dott. Paolo GIULIANI CONSIGLIERE Rel. Rep. ha pronunciato la seguente Ud. 24.1. 2001 SENTENZA sul ricorso proposto da MA PP LL, quale erede ed esecutrice testamentaria del de cuius NN AM MA nonché procuratrice generale di NN AM MA junior e OP D. MA, elettivamente domiciliata in Terni, Corso del Popolo n.69, presso l'Avv. Maria Letizia Caristia che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al ricorso
- RICORRENTE -
CONTRO
RL CA BE, rappresentata da GI SS con procura generale dell'11.6.1998 per Notaio Giuseppe Boemi di Foligno, rep. n.26364/3542, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cola di Rienzo n.92 (Studio Avv. Lorenzo Nardone), rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Covino in forza di procura speciale a margine del controricorso
- CONTRORICORRENTE -
203 2001 NONCHÉ PROCURATORE GENERALE della REPUBBLICA presso la CORTE di APPELLO di PERUGIA
- INTIMATO -
avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia n.115 pubblicata il 29.5.1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24.1.2001 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliani. Udito il difensore della controricorrente. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio Uccella, il quale ha concluso per l'improcedibilità del ricorso e, in subordine, per il rigetto dello stesso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 6.9.1989, NN AM MA conveniva davanti al Tribunale di Terni RL OB, chiedendo che venisse pronunciata la nullità del matrimonio celebrato negli Stati Uniti d'America da esso attore con la medesima OB il 27.3.1978. Deduceva il MA che quest'ultima, all'epoca dell'instaurazione del vincolo coniugale, non poteva considerarsi di stato libero, ivi avendo precedentemente contratto matrimonio con il cittadino italiano AN CH, laddove tale matrimonio, il quale le aveva fatto riacquistare la cittadinanza italiana persa a favore di quella statunitense in occasione di altro e ancor precedente matrimonio contratto nel 1945 con il cittadino americano RD OB, era ancora valido non risultando delibata in Italia la relativa sentenza di scioglimento pronunciata all'estero. 2 Costituitasi la convenuta, il giudice adito, con sentenza del 26.4/11.6.1990, dichiarava la nullità del matrimonio celebrato negli Stati Uniti il 27.3.1978 tra il MA e la OB. Avverso la decisione, proponeva appello quest'ultima, chiedendone la riforma nel senso dell'accertamento della validità del vincolo de quo sul presupposto della propria libertà di stato al momento del matrimonio, avendo a tale data già ottenuto il divorzio dal precedente marito, AN CH, con sentenza in data 18.1.1973. Resisteva nel grado l'appellato, contestando il fondamento del gravame di cui chiedeva il rigetto. Nel corso del giudizio, si costituivano ritualmente NN AM MA junior, OP D. MA e MA PP PO, eredi del medesimo appellato frattanto deceduto il 4.1.1992. La Corte di Appello di Perugia, disposta la sospensione del processo fino alla definizione del giudizio di delibazione della sentenza di divorzio OB- CH resa il 18.1.1973, all'esito della riassunzione del primo in seguito all'esaurimento del secondo per effetto della pronuncia della stessa Corte in data 11.4/8.5.1996 riformava la decisione di primo grado e, con sentenza del 21.4/29.5.1998 respingeva la domanda proposta dal MA, come sostituito dagli eredi, assumendo: a) che la circostanza storica del divorzio ottenuto dalla coppia OB-CH con sentenza del Tribunale di Port Au Prince (Haiti-U.S.A.) del 17.1.1973, la quale aveva sancito lo scioglimento del matrimonio celebrato dai medesimi coniugi a New York il 30.4.1960, diventasse fatto giuridico rilevante ed efficace nell'ordinamento italiano a seguito della sentenza di delibazione di 3 : essa Corte emessa l'11.4.1996, passata in giudicato e perciò esecutiva dalla data della relativa certificazione del 23.10.1996; b) che, in virtù della retroattività delle pronunce di delibazione delle decisioni straniere al momento della loro emissione (nella specie, al 17.1.1973), la OB fosse in stato di libertà da vincoli coniugali al momento della celebrazione del matrimonio contratto con il MA in data 27.3.1978; c) che non potesse assumere rilievo l'eccezione, sollevata dai convenuti, di prescrizione dell'azione di delibazione della richiamata sentenza, trattandosi di eccezione in senso proprio non rilevabile di ufficio, oltre l'udienza di precisazione delle conclusioni, ed al di fuori del giudizio di delibazione, già conclusosi, nella specie, con sentenza passata in giudicato. Avverso tale sentenza, propone ricorso per cassazione MA PP PO, quale erede ed esecutrice testamentaria del de cuius NN AM MA, nonché procuratrice generale di NN AM MA junior e OP D. MA, deducendo due motivi di gravame ai quali resiste RL OB con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Deve innanzi tutto essere disattesa la pregiudiziale eccezione di improcedibilità del ricorso, sollevata dalla controricorrente in relazione al preteso, mancato deposito del ricorso stesso nella cancelleria della Corte entro il termine (di giorni venti dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è stato proposto) di cui all'art.369, primo comma, c.p.c.. Conviene al riguardo premettere che, per stabilire la tempestività, ai sensi della disposizione da ultimo citata, del deposito del ricorso per cassazione inviato a mezzo posta, deve tenersi conto, a norma dell'art. 134 disp.att. c.p.c., come modificato dall'art.3 della legge 7 febbraio 1979, n.59, della data di spedizione del plico risultante dal timbro impresso dall'ufficio postale di partenza e non già della data del suo arrivo presso la cancelleria della Suprema Corte (Cass. 28 marzo 1987, n.3035; Cass. 25 novembre 1989, n.5117; Cass.21 giugno 1995, n.7013; Cass. 11 marzo 1996, n.1981), prevalendo tale data di spedizione altresì sulla data eventualmente indicata dalla nota di deposito relativa alla successiva consegna dell'atto direttamente alla cancelleria della medesima Corte (Cass. 28 gennaio 2000, n.950). Nella specie, è appena il caso di osservare: a) che il ricorso risulta notificato tanto alla OB quanto al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Perugia in data "10/7/99"; b) che detto ricorso notificato, unitamente a copia autentica dell'impugnata sentenza, è stato inviato alla cancelleria di questa Corte per posta e, precisamente, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento la quale, : secondo quanto è dato di evincere dal relativo timbro postale, risulta spedita il “29.7.99" (ovvero del tutto tempestivamente, ai fini di cui al primo comma dell'art. 369 c.p.c.), pervenendo quindi il 2.8.99 come si ricava dal relativo timbro di ricezione, laddove, sotto la data del 3.9.99, figura avvenuto (soltanto) l'ulteriore deposito presso la Corte medesima degli atti e dei documenti di cui alla relativa nota. Tanto premesso, si osserva che la ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 11 della legge n.555 del 1912, deducendo l'assoluta carenza di effetti costitutivi dell'azione di delibazione promossa oltre lo spirare del termine decennale di prescrizione decorrente dalla data della sentenza straniera, mentre, con il 5 secondo motivo di impugnazione, lamenta insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, assumendo come la Corte territoriale abbia a torto affermato che gli eredi MA avrebbero avuto l'onere di intervenire nel procedimento di delibazione per far eventualmente valere l'eccezione di prescrizione, vuoi in ragione del fatto che la prescrizione maturata, rendendo carente di azione la OB, è deducibile in via di eccezione nel processo di appello da chi vi abbia interesse (come appunto i predetti eredi), vuoi in ragione del fatto che questi ultimi sono stati messi nella materiale e pratica impossibilità di esercitare un loro diritto intervenendo in un procedimento di delibazione, posto che tale procedimento, ancorché introitato con citazione del 28.6.1995 e deciso con sentenza dell'8.5.1996, non risultava pendente alla data dell'8.1.1996, come da certificato rilasciato in pari data. Al riguardo, giova notare come la Corte territoriale, nell'impugnata sentenza, abbia disatteso l'eccezione di prescrizione dell'azione di delibazione della pronuncia straniera sollevata in quella sede dai convenuti, trattandosi “di eccezione in senso proprio che non può essere rilevata d'ufficio, oltre l'udienza di precisazione di conclusione, ed al di fuori del giudizio di delibazione". Non è quindi dubitabile che, in realtà, detta eccezione sia stata respinta dal giudice a quo sulla base di una duplice ed autonoma ratio decidendi, segnatamente consistente vuoi nel fatto che trattasi di eccezione non rilevabile d'ufficio e, perciò, non deducibile oltre l'udienza di precisazione delle conclusioni (sull'incensurato presupposto, evidentemente, che la relativa. deduzione abbia invece avuto luogo oltre tale udienza), vuoi nel fatto che trattasi di eccezione non suscettibile di venire sollevata al di fuori del giudizio di delibazione. 6 Nella specie, per contro, appare palese come l'odierna ricorrente, con entrambi i motivi di ricorso (e particolarmente con il secondo, atteso che con il primo si è sostanzialmente limitata a ribadire l'eccezione di prescrizione in sé), abbia censurato solamente una delle due sopra indicate ragioni del decidere, ovvero l'impossibilità di sollevare l'eccezione medesima "al di fuori del giudizio di delibazione", mentre nessuna doglianza ha mosso all'altra ragione del mancato accoglimento di detta eccezione, fondata, come si è accennato, sull'assunto che trattasi di “eccezione in senso proprio che non può essere rilevata d'ufficio" e che, quindi, non è suscettibile di venire sollevata "oltre l'udienza di precisazione di conclusione". Ne consegue che deve trovare applicazione il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui, in tema di impugnazioni, qualora la sentenza del giudice di merito si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, l'omessa impugnazione, con ricorso per cassazione, anche di una soltanto di tali ragioni determina l'inammissibilità, per difetto di interesse, del gravame proposto avverso le altre, in quanto l'eventuale accoglimento del ricorso non inciderebbe sulla ratio decidendi non censurata, con la conseguenza che la sentenza impugnata resterebbe pur sempre fondata, del tutto legittimamente, sopra di essa (Cass. 18 aprile 1998, n. 3951; Cass. 28 agosto 1999, n.9057). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. La sorte delle spese del giudizio di cassazione segue il disposto dell'art.385, primo comma, c.p.c., estensivamente inteso (Cass. 24 novembre 1967, n.2825; Cass. 11 febbraio 1972, n.392), liquidandosi dette spese in lire di cui lire 3.500.000 per onorario.*3.804.000 , 7 7
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso in favore della controricorrente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate di cui lire 3.500.000 per onorario.in lire 3,804,000+ Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2001. IL PRESIDENTE KENSORE L'ESTENSORE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria IL CANCELLIERE Миж вашмать Luisa Passinetti 200111 40 CANCELLIERE Wiss Вишнить ) 4 7 . n A 7 S 8 9 E S 1 A o I O T z r D R a A m T A R S T 6 I T S G L e O g E A P g R e I M L I I ' N 9 L 1 D . G L t r , O A A ( O D L A E L D T O N B E S E :