Ordinanza cautelare 25 ottobre 2024
Sentenza 9 aprile 2025
Ordinanza cautelare 19 giugno 2025
Decreto presidenziale 26 settembre 2025
Improcedibile
Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 27/04/2026, n. 2677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2677 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02677/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04516/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4516 del 2024, proposto da ER CC, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della CC Group s.r.l., rappresentato e difeso dall’avv. Natale Perri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Somma Vesuviana - non costituito in giudizio;
nei confronti
Oasi Vesuvio s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. Alfonso Capotorto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell’ “ordinanza n. 105 del 31/07/2024 e notificata in data 08/08/2024 emessa dal Commissario Ad Acta Geol. Maurizio Conte avente ad oggetto “ ordinanza commissariale – Sentenza n. 6922/2023 del TAR Campania Sez. III Ricorso RG.4223/2023 ” a mezzo della quale veniva asseritamente verificata: l'illegittimità dell'impianto di distribuzione ENI della CC Group s.r.l. sito in Via Pomigliano “ in quanto lo stato di fatto non corrisponde al progetto autorizzato con il Permesso di Costruire n°23/05 del 09.02.2006 ”; veniva altresì acclarato che “ la particella 348 utilizzata come entrata/uscita dalla stazione di Servizio ENI non è ricompresa nel PdC del 09.02.2006 ” e che “ l'attuale conformazione del Distributore ENI viola palesemente le norme del Codice della Strada, prospettando direttamente su un'intersezione stradale ” veniva conseguentemente ordinato all’odierno reclamante di provvedere a propria cura e spese al ripristino dello stato dei luoghi come da progetto approvato con Permesso di costruire n. 23/05 del 09/02/2006 entro 90 giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento, pena l’annullamento del sopra citato Permesso a Costruire.”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Oasi Vesuvio s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 la dott.ssa OS NT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
CONSIDERATO che con reclamo, depositato in data 26 settembre 2024, proposto ai sensi dell’art. 114, comma 6, c.p.a., ER CC, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della CC Group s.r.l., ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’ordinanza n. 105 del 31 luglio 2024, notificata in data 8 agosto 2024, avente ad oggetto “ Ordinanza commissariale – Sentenza n. 6922/2023 del TAR Campania Sez. III Ricorso RG. 4223/2023 ”, con la quale il Commissario ad acta all’uopo incaricato, dopo aver rappresentato di avere verificato “ l’illegittimità dell’impianto di distribuzione ENI della CC Group s.r.l. sito in Via Pomigliano in quanto lo stato di fatto non corrisponde al progetto autorizzato con il Permesso di Costruire n° 23/05 del 09.02.2006 ”, aveva “ acclarato che la particella 348 utilizzata come entrata/uscita dalla stazione di Servizio ENI non è ricompresa nel PdC del 09.02.2006 ”, nonchè “ considerato che l’attuale conformazione del Distributore ENI viola palesemente le norme del Codice della Strada, prospettando direttamente su un’intersezione stradale ” e aveva conseguentemente ordinato all’odierno reclamante “ di provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dello stato dei luoghi come da progetto approvato con Permesso di costruire n. 23/05 del 09/02/2006 entro 90 (novanta) giorni decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento, pena l’annullamento del sopra citato Permesso di Costruire .”;
CONSIDERATO che con sentenza n. 2983 del 9 aprile 2025 questa Sezione ha rigettato il suddetto reclamo;
CONSIDERATO che nell’ambito del presente giudizio la Oasi Vesuvio s.r.l., in data 5 agosto 2025, ha depositato l’istanza, ex artt. 112, comma 5, e 114, comma 7, c.p.a. con la quale
- ha rappresentato: - il proprio interesse a sollecitare l’intervento di questo adito giudice amministrativo al fine di potere ottenere precise disposizioni circa la corretta esecuzione della suddetta sentenza n. 2983/2025;- che la Sezione VII del Consiglio di Stato, dapprima con ordinanza n. 2201 del 19 giugno 2025 aveva respinto la domanda di sospensione dell’efficacia della citata sentenza n. 2983/2025, presentata in via incidentale da ER CC, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della CC Group s.r.l., e poi con sentenza n. 8216 del 22 ottobre 2025 aveva dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse, per avere parte appellante presentato rinuncia motivata dal fatto di avere presentato una nuova S.C.I.A. in data 27 agosto 2025; - che a tutt’oggi la società reclamante, la CC Group s.r.l., non aveva provveduto alla spontanea esecuzione dell’ordinanza n. 105/2024, nonché alla riduzione in pristino di tutte le irregolarità rilevate nella relazione commissariale depositata in data 10 febbraio 2025, ma anzi pacificamente svolgerebbe l’attività senza limitazione alcuna; - che, persistendo l’inadempimento della società reclamante e l’inerzia del Comune di Somma Vesuviana occorresse individuare, ai sensi dell’art. 112, comma 5, c.p.a., i più opportuni poteri da attribuire al Commissario ad acta al fine di adottare i provvedimenti volti a dare piena e corretta esecuzione alla sentenza n. 2983/2025;
- ha concluso chiedendo in particolare di assegnare al Commissario ad acta il potere: - di ordinare la chiusura immediata della stazione di servizio ENI della CC Group s.r.l., perdurando l’inadempimento all’ordinanza Commissariale n. 105/2024 ed alla relazione commissariale depositata in data 10 febbraio 2025; - di disporre l'interruzione dell'erogazione dei carburanti fino al completamento delle opere di ripristino in ottemperanza alle citate ordinanza e relazione commissariale; - di coordinamento con tutti gli enti competenti (Comune, Soprintendenza, Vigili del Fuoco, Forze dell'Ordine) per dare corretta esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali; - di esecuzione in via d’urgenza delle opere necessarie al ripristino, anche mediante imprese specializzate a spese degli obbligati;
CONSIDERATO che si è costituito in giudizio ER CC, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della CC Group s.r.l., ed ha rappresentato che:- nelle more del giudizio di appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza di questa Sezione n. 2983/2025, in data 27 agosto 2025, aveva depositato presso l’ufficio SUAP del Comune di Somma Vesuviana la S.C.I.A., versata in atti, per l’adeguamento degli accessi all’impianto di erogazione carburanti e che, allo stato, era in attesa del parere dell’ufficio urbanistica per la realizzazione dei lavori di adeguamento; - a seguito della propria rinuncia agli atti, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 8216 del 22 ottobre 2025, aveva dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse. Tanto rappresentato, ha concluso chiedendo che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere in riferimento all’istanza della Oasi Vesuvio s.r.l. per cui è causa, alla luce del fatto che essa società stesse spontaneamente eseguendo le opere di adeguamento degli accessi all’impianto di erogazione carburanti, in ottemperanza all’ordinanza Commissariale n. 105/24 ed alla relazione commissariale depositata in data 10 brani 2025;
CONSIDERATO che in data 13 gennaio 2026 la Oasi Vesuvio s.r.l. ha prodotto una memoria con la quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
CONSIDERATO che il Comune di Somma Vesuviana non si è costituito in questa fase del giudizio;
CONSIDERATO che alla camera di consiglio del 4 febbraio 2026 il Collegio ha dato avviso, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., della possibile inammissibilità dell’istanza di esecuzione, in quanto riguarda sentenza di mera reiezione; alla medesima camera di consiglio la causa è stata assunta in decisione;
RILEVATO che la Oasi Vesuvio s.r.l. con la sopra richiamata istanza, depositata in data 5 agosto 2025, ha chiesto in sintesi, ai sensi degli artt. 112, comma 5, e 114, comma 7, c.p.a., la corretta esecuzione alla sentenza n. 2983 del 9 aprile 2025, con la quale questa Sezione ha rigettato il reclamo di cui in epigrafe, proposto da ER CC, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della CC Group s.r.l.;
RITENUTO che “ per costante insegnamento della giurisprudenza le sentenze di rigetto non producono alcun effetto di accertamento e tanto meno costitutivo, lasciando del tutto invariato l'assetto giuridico dei rapporti quale determinato dall'atto amministrativo impugnato con il ricorso non accolto, tant’è che rispetto a questo tipo di pronunce non si pone alcun obbligo di ottemperanza, dato che esse nulla aggiungono e nulla tolgono rispetto all'assetto precedente dei rapporti (cfr. Cons. St., II, n. 2219/2022; Consiglio di Stato sez. IV, 09/04/2015, n.1807 Consiglio di Stato sez. V, 19/09/2008, n.4523; Cons. giust. amm. Sicilia, 11 febbraio 1986, n. 13). ” - TAR Lombardia, Milano, Sezione IV, 11 marzo 2025, n. 859;
RITENUTO, pertanto, alla luce della sopra richiamata condivisibile giurisprudenza, di confermare l’inammissibilità dell’istanza depositata in data 5 agosto 2025 dalla Oasi Vesuvio s.r.l., di cui all’avviso dato ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. alla camera di consiglio del 4 febbraio 2026, trattandosi di istanza di esecuzione della sentenza n. 2983 del 9 aprile 2025 di mera reiezione;
RITENUTO, quanto alle spese, che sussistono giusti motivi per disporne l’integrale compensazione tra le parti, tenuto anche conto dell’esito dell’istanza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), dichiara inammissibile, nei sensi di cui in motivazione, l’istanza di esecuzione depositata in data 5 agosto 2025 dalla Oasi Vesuvio s.r.l..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NG MA IG, Presidente
Carlo Dell'Olio, Consigliere
OS NT, Consigliere, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| OS NT | NG MA IG |
IL SEGRETARIO