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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VII, sentenza 28/01/2026, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 575/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
FINOCCHIARO AS, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5301/2025 depositato il 03/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250006515746000 SANZIONI PECUNI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 221/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti: Il difensore di parte ricorrente rinuncia al ricorso e chiede la compensazione delle spese.
Il rapprensentante dell'Ufficio accetta la rinuncia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato, Ricorrente_1 proponeva opposizione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione avverso la cartella di pagamento n.
09420250006515746000, notificatale in data 05.05.2025, portante ruolo n. 2024/00126 emesso dall'Agenzia delle Entrate, contenente le somme dovute a seguito atto di contestazione n. TD7COPF01161/2024 anno d'imposta 2015.
Deduceva parte ricorrente l'illegittimità di detta cartella per omessa notifica del presupposto atto.
Si costituiva in giudizio la sola A.F. contestando l'assunto opposto.
All'odierna udienza pubblica di trattazione, parte ricorrente dichiarava di rinunciare alla domanda, con accettazione di controparte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalle considerazioni superiormente esposte discende la pronuncia di estinzione del giudizio per rinuncia della parte, ex art 44 D.Lgs n.546/92.
In regime di spese di lite, si rinvengono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle stesse tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Compensa in toto tra le parti le spese di lite. Reggio Calabria, 26.1.2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
FINOCCHIARO AS, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5301/2025 depositato il 03/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250006515746000 SANZIONI PECUNI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 221/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti: Il difensore di parte ricorrente rinuncia al ricorso e chiede la compensazione delle spese.
Il rapprensentante dell'Ufficio accetta la rinuncia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato, Ricorrente_1 proponeva opposizione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione avverso la cartella di pagamento n.
09420250006515746000, notificatale in data 05.05.2025, portante ruolo n. 2024/00126 emesso dall'Agenzia delle Entrate, contenente le somme dovute a seguito atto di contestazione n. TD7COPF01161/2024 anno d'imposta 2015.
Deduceva parte ricorrente l'illegittimità di detta cartella per omessa notifica del presupposto atto.
Si costituiva in giudizio la sola A.F. contestando l'assunto opposto.
All'odierna udienza pubblica di trattazione, parte ricorrente dichiarava di rinunciare alla domanda, con accettazione di controparte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalle considerazioni superiormente esposte discende la pronuncia di estinzione del giudizio per rinuncia della parte, ex art 44 D.Lgs n.546/92.
In regime di spese di lite, si rinvengono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle stesse tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Compensa in toto tra le parti le spese di lite. Reggio Calabria, 26.1.2026