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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/11/2025, n. 15543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15543 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
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Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma Sezione II^ Civile Il tribunale di Roma, in persona del giudice dott.ssa ND TO, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 26716 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, avente ad oggetto "altri contratti atipici", e vertente tra in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1 domiciliata in Roma Largo Arrigo VII, n. 4 presso e nello studio dell'Avv. Concetta Sorrentino, che lo rappresenta e difende per procura in calce alla citazione introduttiva della lite attore e in persona del Direttore pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv. Maria Cristina Tandoi, Gabriella Mazzoli, Barbara Bentivoglio per procura allegata alla busta eml con cui depositato l'atto di costituzione di nuova procura, e con costoro elettivamente domiciliato in Roma via Maria Brighenti n. 23, presso gli Uffici dell'Avvocatura aziendale convenuto nonché
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e CP_2 difeso dall'Avv. Carlo D'Amata, per procura generale alle liti versata in atti, e con costui elettivamente domiciliato in Roma via Marcantonio Colonna n. 27, presso gli Uffici dell'Avvocatura dell'ente convenuto
Motivi della Decisione 1. fatti controversi.
1.1 Con l'atto introduttivo della lite la parte attrice in epigrafe, evocando in giudizio l nonché la , ha chiesto al Controparte_1 CP_2 tribunale di condannare le convenute “in solido tra loro o ciascuna per quanto di
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rispettiva competenza al pagamento dell'importo di € 8.046.793,00 ovvero della maggiore o minor somma che verrà ritenuta di giustizia”. Il tutto con favore delle spese, da distrarre in favore del difensore antistatario. A motivo di tali domande, la parte attrice ha premesso che:
- la Controparte_3
nel corso degli anni 2007-2015 erogava prestazioni di assistenza in
[...] regime di ricovero ospedaliero, ed in particolare attività di degenza, di specialistica ambulatoriale, nonché prestazioni farmacologiche e in favore di invalidi civili;
- le fatture emesse a fronte delle prestazioni rese a carico del SSN venivano pagate con notevole ritardo, sì che la maturava un credito per CP_3 interessi - calcolati con le decorrenze e al saggio di cui al d.lgs. n. 231/2002 - pari ad € 8.046.793,00;
- detto credito veniva contabilizzato nella fattura n. 1001000290 del 5 luglio 2017, corredata da prospetto di calcolo analitico degli interessi maturati sulle singole fatture presupposte;
- con atto di cessione del 27 luglio 2017, regolarmente notificato con PEC del 2 agosto 2017 all' , la cedeva alla Controparte_1 Controparte_3
il credito portato dalla predetta fattura;
Controparte_4
- con atto di cessione stipulato in data 1° settembre 2017 ai sensi degli artt. 1 e 4 legge n. 130/1999 e dell'art. 58 legge n. 385/1993, notificato alla Parte_2 in data 21 settembre 2017, la cedeva alla Controparte_4 esponente 1 il credito portato dalla anzidetta fattura. Pt_1
In diritto, la parte attrice ha sostenuto: (i) di avere diritto al pagamento degli interessi di mora previsti dal d.lgs. n. 231/2002, traendo essi titolo dal ritardato pagamento di transazioni commerciali, sì come definite dalla direttiva n. 2000/35/CE e dal d.lgs. n. 231/2002 (art. 2), ed in particolare da prestazioni rese in regime di accreditamento;
(ii) che tali interessi fossero dovuti, dalla data di scadenza delle fatture (30 giorni) in virtù del meccanismo di mora automatica prevista dall'art. 4, d.lgs. n. 231/2002, nonché da calcolare al saggio di cui all'art. 5 del medesimo testo di legge;
(iii) che sussistesse la concomitante legittimazione passiva dell'
[...]
, quale “debitore originario” e della , alla luce delle Controparte_1 CP_2 linee operative diramate, con provvedimento del 8 luglio 2014, dal Presidente della Regione in qualità di commissario ad acta per lo smaltimento del contenzioso pregresso, nonché ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 10, d.l. n. 324/1993, o comunque la legittimazione esclusiva della . CP_2
1.2 Attivato il contraddittorio, entrambi le parti convenute si sono costituite in giudizio.
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L' ha eccepito: Controparte_1
(a) di non essere titolare, ex latere debitoris, del rapporto giuridico controverso, a mente della DGR 9 luglio 2004, n. 602, con cui la aveva CP_2 accentrato a sé il pagamento delle prestazioni ospedaliere, di assistenza riabilitativa e di specialistica ambulatoriale rese dai soggetti provvisoriamente accreditati, nonché in virtù di quanto disposto dall'art. 1 comma 10 del D.L. n. 324/1993; (b) che il credito vantato dalla controparte a titolo d'interessi fosse prescritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2948 n. 4 c.c.; (c) che la citazione fosse affetta da nullità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 164 comma 4 c.p.c., e perché omessa, ovvero assolutamente incerta l'esposizione dei fatti costitutivi della domanda;
(d) che le cessioni di credito intercorse tra la e la Controparte_3
da un lato e tra la seconda e la Controparte_4 Parte_1 dall'altro, fossero inopponibili all'eccipiente Azienda, giacché la fattura 1001000290, ove contabilizzato il credito per interessi, era stata rifiutata dal Sistema di Interscambio (SDI), né l'Azienda aveva espresso alcuna formale accettazione del negozio di cessione, così come prescritto dagli art. 69 e 70 r.d. n. 2440/1923, nonché dall'art. 106, d.lgs. n. 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici allora vigente); (e) che parimenti la avesse violato le disposizioni di cui Controparte_3 al DM 3 aprile 2013, n. 55, disciplinante l'emissione delle fatture elettroniche nei confronti della Pubblica Amministrazione, nonché il DCA (decreto commissario ad acta) n. U00308 del 3 luglio 2015, recante la “disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle
[...]
, IRCCS Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
Pubblici e del ”, secondo cui le strutture accreditate avrebbero Controparte_8 dovuto “a pena di inammissibilità” emettere fattura in formato elettronico ed immetterla nel Sistema dei Pagamenti, così da poter essere trasmessa al sistema di Interscambio;
(f) che non fossero dovuti gli interessi ex d.lgs. n. 231/2002, sussistendo un rapporto di tipo concessorio tra la e l , ed in Controparte_3 CP_1 difetto di prova del contratto da stipulare con l ai sensi dell'art.
8-bis CP_1
d.lgs. n.502/1992. Per tali ragioni ha chiesto il rigetto della domanda dell'avversario, con favore delle spese di giudizio.
1.3 La a sua volta ha eccepito: CP_2
(i) che la controparte avesse fatto erroneo riferimento alle prestazioni sanitarie rese, dalla , nel periodo 2007-2015, giacché le fatture Controparte_3 asseritamente evase in ritardo, ed indicate nell'estratto conto esibito dall'attrice,
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risultavano emesse nel periodo 2011-2015; (ii) che la fattura ove contabilizzato il credito per interessi di mora non avrebbe potuto essere assolta, non essendo stata emessa in formato elettronico e trasmessa attraverso lo SDI (sistema di interscambio) e ostando al pagamento l'art. 1, commi 209-214 legge n. 244/2007; (iii) di essere carente di legittimazione passiva, essendo investita, ai sensi del d.lgs. n. 502/1992, esclusivamente di compiti normativi, di programmazione e vigilanza, non già di funzioni amministrative in senso stretto, spettanti alle
[...]
ed avendo valenza meramente interna le disposizioni con cui i Controparte_5 pagamenti, per ragioni di controllo della spesa pubblica, erano stati accentrati ad esso;
(iv) che il credito per interessi fosse prescritto ex art. 2948 n. Parte_3
4 c.c.; (v) che il d.lgs. n. 231/2002 non fosse applicabile alla fattispecie dedotta in lite, avendo natura concessoria il rapporto tra le Regioni e le strutture private ex- convenzionate, sì come protratto in regime di pre-accreditamento ovvero di accreditamento provvisorio ex l. n. 724/1994, in attesa dell'accreditamento definitivo e della stipula, con l'Azienda Sanitaria competente, dell'accordo previsto dall'art.
8-quinquies, d.lgs. n. 502/1992; (vi) che parimenti non fossero dovuti interessi di mora al saggio legale, non potendosi configurare la mora ex re dell'Amministrazione, ed in difetto di diffide preventivamente rimesse, agli effetti degli artt. 1219 e 2943 c.c., dal creditore;
(vii) infine, che la controparte non avesse fornito prova dell'effettiva debenza degli interessi, non avendo esibito le fatture emesse per sorte capitale, e non essendo determinati i parametri di calcolo degli interessi. Per tali ragioni ha chiesto il rigetto delle domande della parte attrice, con favore delle spese di giudizio.
1.4 Il tribunale ha assegnato i termini consecutivi di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c., per consentire alle parti di far luogo all'appendice scritta all'udienza di trattazione. In tal sede la parte attrice, confutando gli argomenti esposti dalle convenute, ha depositato documentazione a prova del credito vantato in giudizio;
in via subordinata, ha ribadito di volersi vedere riconoscere gli interessi di mora al saggio legale e rivalutazione, sull'importo delle fatture assolte con ritardo. I fatti controversi sono rimasti, per il resto, sostanzialmente invariati. Infine, la causa è pervenuta all'udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c.; è stata quindi trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di legge per memorie conclusionali e di replica.
§-2. questioni pregiudiziali.
2.1 sulla cessione di credito. Non sussiste questione di inopponibilità delle cessioni di credito intercorse dapprima, ex art. 1260 c.c., tra la e la Controparte_3 [...]
[...] [..
[...]
, quindi - ex artt. 1 e 4 legge n. 130/1999 - tra Controparte_9 quest'ultima e l'odierna attrice, ed aventi ad oggetto il credito (non già la fattura) per interessi di mora (in tesi) maturato nei riguardi delle convenute, nonché vantato in citazione. Difatti:
- ai fini della cessione intercorsa per atto notarile occorreva esclusivamente la comunicazione al debitore ceduto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1264 c.c. (anche non necessariamente nelle forme delle notifiche degli atti giudiziari: in tal senso vedansi, ex pluribus Cass. Sez. 2, 10/01/2025, n. 654; Cass. Sez. 6, 13/05/2021, n. 12734: «la notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 c.c., non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio»), e tanto risulta documentato in atti (v. all. 3 alla citazione , non essendo per converso necessaria l'adesione Pt_1 Pt_1 richiesta dalle norme in materia di contabilità generale dello Stato (r.d. n. 2440/1923) ovvero dal codice dei contratti pubblici (d.lgs. 163/2006), secondo quanto ritenuto da uniforme giurisprudenza di nomofilachia, dalle cui indicazioni non v'è ragione di discostarsi («il divieto di cessione dei crediti verso la P.A. senza l'adesione di quest'ultima, sancito dall'art. 70 r.d. n. 2240 del 1923, si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.), l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'Amministrazione e possa, così, risultare compromessa la regolare prosecuzione del rapporto;
ne consegue che la cessione di un credito derivante da altri contratti soggiace in tutto e per tutto all'ordinaria disciplina codicistica» (in tali termini è, per tutte, Cass. Sez. 6, 15/09/2021, n. 24758, emessa in fattispecie analoga di cessione del credito derivante da prestazioni sanitarie erogate in regime di convenzione, in favore di una società di factoring;
nello stesso senso, sempre in fattispecie di cessione di crediti vantati nei riguardi di
, v. Cass., Sez. 3, n. 18339 del 27/08/2014); Controparte_5
- va inoltre rammentato che «l'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 - il quale richiede, per l'efficacia della cessione del credito vantato nei confronti della P.A., che detta cessione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia notificato nelle forme di legge - è norma eccezionale e riguarda la sola amministrazione statale e, pertanto, è insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse» (Cass. Sez. 3, 13/12/2019, n. 32788; conf. ex pluribus Cass. Sez. 3, 21/12/2017, n.
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30658, che specifica: «l'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 - che richiede, per l'efficacia della cessione del credito di un privato nei confronti della P.A., che detta cessione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia notificato nelle forme di legge - è norma eccezionale che riguarda la sola amministrazione statale ed è pertanto insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse, sicché esso non si applica neppure nei confronti delle aziende sanitarie locali che, sin dalla loro istituzione, sono enti pubblici estranei al novero delle amministrazioni statali»);
- ai fini della cessione del credito secondo le norme di cui alla legge n. 130/1999, merita segnalare che «nell'ipotesi … di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione dell'atto stesso o l'accettazione da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale richiede soltanto la prova che la cessione sia stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale» (Cass. Sez. 1, 16/06/2006, n. 13954): nel caso di specie, l'attrice ha documentato sia l'avvenuta pubblicazione della cessione in Gazzetta Ufficiale (all. 5 alla citazione), sia l'avvenuta comunicazione, a mezzo pec, della medesima cessione in blocco (all. 4, ivi);
- ad ogni modo, entrambi tali cessioni debbono dirsi (al più tardi) divenute opponibili a entrambe le odierne convenute sol per effetto della notifica dell'atto introduttivo, sì da venir meno ogni ragione di contestazione («l'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio»: così per tutte Cass. Sez. 6, 29/09/2020, n. 20495).
2.2 sulla “legittimazione passiva”. La questione della legittimazione passiva sollevata da entrambe le parti convenute, ed in realtà attinente al merito della lite, va risolta, in accordo con la ormai consolidata (e più recente) giurisprudenza di legittimità, imputando
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esclusivamente alla la titolarità, ex latere debitoris, del rapporto CP_2 giuridico controverso. Si è già detto, al par. §-1, che l'odierna attrice, quale cessionaria della
, gestore di una struttura di ricovero e cura erogatrice di Controparte_3 prestazioni sanitarie a carico del , ha agito in giudizio Controparte_10 per vedersi corrispondere gli interessi di mora in tesi maturati sull'importo delle fatture emesse, per prestazioni sanitarie di degenza, specialistica ambulatoriale, prestazioni farmacologiche e in favore di invalidi civili, erogate dall'anno 2007 al 2015. La domanda - secondo la ormai consolidata ed uniforme giurisprudenza di legittimità - avrebbe dovuto essere indirizzata nei confronti della , CP_2 tale essendo l'ente “incaricato del pagamento del corrispettivo” da evocare in giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 10, d.l. n. 324/1993. In tal senso merita citare, tra le ultime, l'ordinanza Cass., Sez. 1, 2/05/2024, n. 11720, ove si legge, in motivazione, con ampi riferimenti alla giurisprudenza precedente: «questa Corte ha reiteratamente affermato che, in tema di organizzazione sanitaria, l'art. 1, comma 10, del d.l. n. 324 del 1993, conv., con modif., dalla l. n. 423 del 1993 [..], si applica anche dopo la riforma del sistema sanitario di cui al d.lgs. n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento alle prestazioni sanitarie autorizzate dalle unità sanitarie locali che si sono costituite in aziende sanitarie locali (Cass. 17587/2018; conf. Cass. 26959/2016; Cass. 3676/2020). Orbene, tale giurisprudenza fonda la legittimazione passiva di tali enti su leggi e relative delibere regionali, che espressamente prevedono ‒ per ciascuna singola regione ‒ la legittimazione dell'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, per le prestazioni rese, nell'ambito del SSN, dalle case di cura accreditate. Nello specifico, l , con la l. r. n.18/1994, ha demandato CP_2 alla Giunta Regionale l'individuazione del soggetto incaricato del pagamento delle prestazioni per cui è causa e deve pertanto darsi continuità ai precedenti arresti (Cass. 13333/2015; Cass.24639/2016; Cass.26959/2016; Cass. 28005/2021; Cass. 24758/2021; Cass. 3676/2020). In altre parole, la questione della individuazione del soggetto legittimato passivo per le obbligazioni di pagamento di prestazioni rese da soggetti convenzionati con il S.S.N. e autorizzate dal va risolta, per la , alla luce del Controparte_1 CP_2 combinato disposto del D.L. 27 agosto 1993, n. 324, art. 1, comma 10, conv., con mod., in L. 27 ottobre 1993, n. 423, D.lgs. n. 502 del 1992, art. 2 e L.R. n. 18 del 1994, art. 2, comma 2, lett. c)». Di identico tenore il precedente fornito da Cass. sez. 1, 30/08/2024, n.23418, che illustra - meglio di chi scrive - le ragioni della legittimazione passiva della : CP_2
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«2.1. Si ritiene di doversi uniformare al precedente di questa Corte costituito dalla ordinanza n. 25159/2018 seguito dalla sentenza della Corte territoriale oggetto di impugnazione. Tale pronuncia, per quanto rileva in questa sede, conferma l'applicabilità del principio da tempo enunciato da questa Corte (Cass. n. 18448/07 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13333 del 30/06/2015), secondo cui il D.L. 27 agosto 1993, n. 324, art. 1, comma 10, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 27 ottobre 1993, n. 423 […] si applica non solo per le prestazioni autorizzate dal nel regime Pt_4 anteriore alla riforma di cui al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, ma anche successivamente, con riferimento alle prestazioni sanitarie autorizzate dalle unità sanitarie locali che si sono costituite in aziende sanitarie locali.
2.2. Ciò posto, è condivisibile l'affermazione che individua quale soggetto legittimato passivamente all'obbligazione "l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo" come una scelta normativa volta a svincolare la norma dalla terminologia della L. 23 dicembre 1978, n. 502, rendendola perfettamente compatibile con il nuovo regime introdotto con la riforma del 1992. Tale disposizione costituisce il punto di arrivo di un'evoluzione normativa complessa, cominciata all'indomani dell'emanazione della legge istitutiva del servizio sanitario nazionale (L. 23 dicembre 1978, n. 833), nella quale valeva il principio per cui l'ente che autorizzava la prestazione sanitaria in regime convenzionato era anche legittimato al pagamento delle stessa al soggetto in regime di convenzione. Il progressivo accentramento delle funzioni di pagamento, con la distinzione tra competenza ad autorizzare le prestazioni sanitarie in regime di convenzione, e competenza al pagamento delle stesse prestazioni, presto trasferita alle cosiddette unità capofila, era motivato, già prima del riconoscimento del ruolo delle regioni nella riforma del 1992, con le concorrenti e assai avvertite esigenze di controllo della spesa pubblica, distribuzione del finanziamento, valutazione dei risultati conseguiti dal servizio sanitario e controllo dell'uniformità delle prestazioni sanitarie erogate, nonché delle tariffe di pagamento delle prestazioni in regime convenzionale.
2.3. Tale modello organizzativo ha trovato definitiva consacrazione con la riforma attuata dal d.lgs. n. 502 del 1992, e con le successive modifiche del d.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517. L'art. 11, comma 9, del decreto stabilisce il principio che i contributi per le prestazioni del servizio sanitario nazionale e le altre somme ad essi connesse, sono attribuiti alle regioni in relazione al domicilio fiscale posseduto al 1° gennaio di ciascun anno dall'iscritto al servizio sanitario nazionale;
e il finanziamento delle singole unità sanitarie locali è trasferito conseguentemente alla Regione. L'art. 4, comma 7, citato decreto (con le modifiche apportate dal d.lgs. n. 517 del 1993), precisa che la regione, nel determinare le modalità di finanziamento
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delle aziende, ne determina gli introiti. Al tempo stesso, la pur riconosciuta autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica delle aziende sanitarie locali trova il suo limite nel divieto, fatto alle unità sanitarie locali (d.lgs. n. 502 del 1992, art. 3, comma 5, lett. f), di ricorrere a qualsiasi forma di indebitamento, fatte salve le eccezioni espressamente previste, e che non riguardano i rapporti con le farmacie, i medici specialisti convenzionati e con le strutture private convenzionate.
2.4. Ciò posto, la norma in materia di individuazione del soggetto passivo delle obbligazioni di pagamento in favore delle farmacie va letta nell'ambito del quadro normativo di riferimento. Per questi soggetti vale la regola che essi sono creditori dell'ente "incaricato del pagamento", da intendere come ente finanziatore delle aziende sanitarie, poiché l'autorizzazione della prestazione sanitaria costituisce non la fonte dell'obbligazione dell'unità sanitaria che la autorizza, ma la condizione del pagamento da parte dell'ente obbligato per legge, e che è quello di ciò incaricato». Nello stesso senso il precedente offerto da Cass. sez. 1, 09/01/2024, n.705. In questa si legge: «Ed invero, la Corte di appello, nel riconoscere la legittimazione passiva del non ha fatto corretta applicazione dei principi espressi da questa Parte_5
Corte proprio con riferimento all'interpretazione dell'art.1, c.10, d.l. n. 324/1993, conv. nella l. n. 423/1993 ed alla legittimazione passiva dell . CP_2
Questa Corte ha infatti ritenuto che l'art.1, comma 10, d.l. n. 324/93 disciplina la legittimazione passiva nei confronti di tutti i soggetti (farmacie, medici specialisti, strutture private) che erogano prestazioni sanitarie in regime di convenzione con la . Questi soggetti sono creditori dell'ente incaricato CP_2 del pagamento, da intendere come ente finanziatore delle e Controparte_5 dunque coincidente con l , sulla quale grava la legittimazione passiva. In CP_2 questa prospettiva si è ritenuto che, avuto riguardo a tale quadro normativo, che la disposizione del D.L. n. 324 del 1993, art. 1, comma 10, regola la legittimazione passiva nei confronti di tutti i soggetti che erogano prestazioni sanitarie in regime di convenzione con la : farmacie, medici specialisti, strutture private. Per CP_2 questi soggetti - si è precisato - vale la regola che essi sono creditori dell'ente "incaricato del pagamento", da intendere come ente finanziatore delle
[...]
, e l'autorizzazione della prestazione sanitaria costituisce non la fonte CP_5 dell'obbligazione dell'unità che la autorizza, ma la condizione del pagamento da parte dell'ente obbligato per legge, e che è quello di ciò incaricato (cfr. ancora, in particolare, Cass. n. 13333 del 2015, cit.). Peraltro, il fatto che l svolga un CP_2 mero servizio di tesoreria è stato ritenuto irrilevante, posto che "la qualità di ente incaricato del pagamento, cui si collega la legittimazione passiva nei rapporti
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obbligatori con le strutture accreditate ai sensi e per gli effetti della norma in esame, discende in capo all dalla sua funzione di ente finanziatore delle CP_2
, attribuita e regolata da norme di legge statale - cfr. Cass. n. Controparte_5
29099/2022, resa in un procedimento nel quale erano parte una ASL laziale e la
, con Cass. 24758/2021-. CP_2
[..] Ora, la Corte di appello non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra ricordati ed ha desunto la legittimazione passiva del dal fatto che Pt_6 questa aveva concluso con la società *** le convenzioni per le prestazioni sanitarie, senza invece cogliere il fondo del ragionamento esposto dai precedenti sopra richiamati, appunto costituito dal fatto che in base alla legislazione nazionale e regionale il soggetto tenuto al pagamento delle prestazioni sanitarie nella regione coincide con l'ente regionale "incaricato del pagamento" e CP_2 finanziatore, senza che sia necessaria la dimostrazione di una delibera di giunta, discendendo dalla legislazione l'obbligo anzidetto. Né la Corte di appello ha evidenziato l'esistenza di atti provenienti dall'amministrazione regionale che Part avessero concretamente derogato alla disciplina anzidetta individuando nel il soggetto tenuto al pagamento delle prestazioni sanitarie». Analoga motivazione è leggibile nella decisione di Cass. sez. I, 21/07/2023, n.21851: «…secondo il più recente orientamento di questa Corte al quale il Collegio intende dare continuità (cfr. in particolare Cass. 17587/2018 citata), nella materia in esame, sussistendo, per l'appunto, la potestà legislativa concorrente delle Regioni (art. 117 Cost.), il sistema sanitario nazionale istituito con la L. n. 833 del 1978 è stato attuato attraverso il d.lgs. n. 502 del 1992, che ha "regionalizzato" la sanità. Pertanto, le diversità strutturali ed il minore o maggiore accentramento delle competenze devono essere ricercati all'interno delle differenti legislazioni regionali attraverso le quali, tenendo conto delle specifiche caratteristiche territoriali, è stata riorganizzata sia la struttura operativa sanitaria locale che l'esercizio delle funzioni amministrative necessarie per il suo funzionamento. Per quanto ora di interesse, la L.R. Lazio n. 18 del 1994 istituì con pari soggettività giuridica e pari autonomia finanziaria (discendente dalle erogazioni della Regione) sia le che le con compiti Pt_2 Controparte_6 sostanzialmente sovrapponibili (v. L. n. 18 del 1894, artt. 5 e 6). L'art. 2 lett. c della medesima legge rappresenta l'anello di chiusura del sistema, in quanto demanda alla Giunta Regionale "la determinazione dei criteri di finanziamento delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, erogando alle stesse le risorse finanziarie".
[..]
10 11
Invece, come si è visto, la con la L.R. n. 18 del 1994 ha CP_2 demandato alla Giunta Regionale l'individuazione del soggetto incaricato del pagamento delle prestazioni per cui è causa. Deve pertanto darsi continuità ai precedenti arresti (Cass. 13333/2015; Cass. 24639/2016; Cass. 26959/2016) specificamente riferiti alla legittimazione passiva della , per CP_2 fattispecie sovrapponibili a quella in esame (più di recente Cass. 28005/2021 in motivazione;
Cass. 24758/2021; Cass. 3676/2020 in tema di sconti tariffari;
anche Cass. 32505/2019, richiamata nella memoria illustrativa della controricorrente, ha Part escluso la legittimazione passiva del . In altre parole, la questione della individuazione del soggetto legittimato passivo per le obbligazioni di pagamento di prestazioni rese da soggetti convenzionati con il S.S.N. e autorizzate dal va risolta, per Controparte_1
l , alla luce del combinato disposto del d.l. 27 agosto 1993, n. 324, CP_2 art. 1, comma 10, conv., con mod., in L. 27 ottobre 1993, n. 423,d.lgs. n. 502 del 1992, art. 2 e L.R. n. 18 del 1994, art. 2, comma 2, lett. c), là dove la designazione operata dalla Giunta regionale con relativa delibera si sostanzia nella determinazione, da parte dell'Organo competente, di una modalità di finanziamento del mediante l'incarico al pagamento (così Cass. Controparte_1
24758/2021)». Infine, giova richiamare il precedente offerto da Cass. sez. 3, 06/10/2022, n.29099: «2.1.a. La questione se il D.L. 27 agosto 1993, n. 324, art. 1, comma 10, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 27 ottobre 1993, n. 423, si applichi solo per le prestazioni autorizzate dalle Unità Sanitarie Locali nel regime anteriore alla riforma di cui al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (come ritiene la ricorrente), ovvero anche successivamente, con riferimento alle prestazioni sanitarie autorizzate dalle unità sanitarie locali che si sono costituite in Controparte_5
(come ha stabilito la sentenza impugnata), è stata posta da molto tempo e
[...] per molte volte all'attenzione di questa Corte, la quale l'ha sempre risolta nel secondo senso, sulla base di considerazioni che hanno tenuto conto, esplicitamente o implicitamente, anche delle argomentazioni riproposte con l'odierno ricorso.
2.1.b. Si è osservato, ad es., che la struttura della disposizione è tale da escludere che ad essa possa attribuirsi natura di disposizione transitoria o, comunque, un'efficacia temporalmente limitata;
che il riferimento letterale alla "unità sanitaria locale territorialmente competente" non implica alcun riferimento esclusivo alla "unità socio sanitaria locale", destinata ad essere sostituita dal nuovo ente previsto dalla riforma, giacché, anzi, il riferimento letterale è alla "unità sanitaria locale", propria della legge di riforma, e che si costituisce in azienda sanitaria locale;
e, soprattutto,, che al di là di ogni considerazione di
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ordine testuale, il fondamento della norma va individuato nelle esigenze - evidentemente non legate a situazioni contingenti o temporanee - di controllo della spesa pubblica, distribuzione del finanziamento, valutazione dei risultati conseguiti dal servizio sanitario e controllo dell'uniformità delle prestazioni sanitarie erogate, nonché delle tariffe di pagamento delle prestazioni in regime convenzionale. L'emersione di tali esigenze - si è ulteriormente evidenziato - ha imposto il superamento del principio tradizionale per cui l'ente che autorizzava la prestazione sanitaria in regime convenzionato era anche legittimato al pagamento della stessa al soggetto in regime di convenzione e ha determinato l'introduzione di una regola diversa, fondata sul progressivo accentramento delle funzioni di pagamento, con la distinzione tra competenza ad autorizzare le prestazioni sanitarie in regime di convenzione e competenza al pagamento delle stesse prestazioni. Sulla scorta di queste considerazioni, è stato dunque affermato e reiteratamente ribadito il principio per cui il D.L. 27 agosto 1993, n. 324, art. 1, comma 10, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 ottobre 1993, n. 423 (a norma del quale "nei rapporti con le farmacie, con i medici specialisti convenzionati e con le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unità sanitaria locale territorialmente competente") si applica non solo per le prestazioni autorizzate dal nel regime anteriore alla riforma di cui al d.lgs. Pt_4
30 dicembre 1992, n. 502, ma anche successivamente, con riferimento alle prestazioni sanitarie autorizzate dalle unità sanitarie locali che si sono costituite in (cfr., in particolare, Cass. 30/06/2015, n. 13333; in Controparte_5 precedenza v. già Cass. 31/08/2007, n. 18448; tra le successive, cfr. Cass. 23/12/2016, n. 26959; Cass. 05/07/2018, n. 17587; Cass.13/02/2020, n. 3676).
2.1.c. La soluzione volta ad identificare nella disposizione di cui al d.l. n. 324 del 1993, art. 1, comma 10, una disposizione di sistema, applicabile ai rapporti sorti anteriormente e posteriormente alla riforma del 1992, lungi dall'esserne smentita, trova persino conferma nella evidenziata cesura tra la disciplina regolatoria della Part fase di liquidazione delle vecchie e la nuova disciplina dell'attività delle
Controparte_5
Al riguardo, infatti, non solo va ribadito il rilievo, già svolto in precedenti pronunce di questa Corte, secondo cui l'esigenza di una centralizzazione delle attività di liquidazione e di pagamento delle prestazioni, rese ai propri assistiti da parte dei fornitori accreditati, è una tecnica organizzativa di tipo neutro rispetto ai
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principi organizzativi della pubblica amministrazione, volta ad assicurare la razionalizzazione dei servizi e la loro maggiore efficienza ed economicità (cfr. in particolare, Cass. n. 26959 del 2016, cit.), ma va ulteriormente evidenziato che la tesi secondo la quale l'ambito di operatività del D.L. n. 324 del 1993, art. 1, comma 10, debba ritenersi circoscritto ai rapporti sorti nel sistema previgente alla riforma del 1992 (e, dunque, limitato alle obbligazioni assunte dalle soppresse Unità Sanitarie Locali) non si concilia, sotto il profilo sistematico, con la circostanza che, in seguito alla predetta riforma e per effetto della successione di una serie di interventi legislativi: L. n. 724 del 1994, art. 6; la L. n. 549 del 1995, art. 2, comma 14; D.L. n. 630 del 1996, artt. 1 e 2, convertito dalla L. n. 21 del 1997 - la legittimazione sostanziale e processuale in ordine ai rapporti obbligatori delle Part disciolte è stata attribuita, oltre che alle Regioni (soggetti giuridici obbligati ad assumere integralmente a proprio carico tali rapporti, quali successori a titolo particolare), anche, in alternativa, alle Gestioni Liquidatorie (l'istituzione delle quali è stata dettata dall'esigenza, di carattere amministrativo-contabile, di tenere distinta la pregressa situazione debitoria degli enti disciolti dalle obbligazioni contratte nello svolgimento dell'attività imputabile alle nuove Controparte_5
in tema v., da ultimo, Cass. 13 giugno 2022, n. 18976); nell'ambito di
[...] questo sistema, infatti, l'eventuale introduzione di una norma che, limitatamente alle ipotesi di inadempimento delle obbligazioni verso le farmacie, i medici e le strutture convenzionati, avesse attribuito la qualità di debitore inadempiente, e la conseguente legittimazione passiva in ordine alle azioni creditorie, ad un soggetto diverso dal solo con riferimento alle prestazioni Controparte_11 Part autorizzate dalle disciolte si sarebbe tradotta in una previsione sostanzialmente inutile, per modo che, anche in ragione di tale argomento sistematico, si deve attribuire al D.L. n. 324 del 1993, art. 1, comma 10, una portata più ampia, estesa alle obbligazioni assunte Controparte_5 successivamente alla soppressione delle Unità Sanitarie Locali.
2.1.d. Deve osservarsi, infine, che il d.lgs. n. 502 del 1992, art. 11, comma 9, ha stabilito il principio che i contributi per le prestazioni del servizio sanitario nazionale e le altre somme ad essi connesse sono attribuiti alle Regioni in relazione al domicilio fiscale posseduto al 1° gennaio di ciascun anno dall'iscritto al servizio sanitario nazionale. Conseguentemente, il finanziamento delle singole Unità Sanitarie Locali è stato trasferito all , a cui spettano compiti quali la determinazione dei principi CP_2 sull'organizzazione dei servizi e sull'attività destinata alla tutela della salute, e dei criteri di finanziamento delle Unità Sanitarie Locali e dell , le Controparte_6 attività di indirizzo tecnico, nonché promozione e supporto nei confronti delle predette Unità Sanitarie Locali ed , anche in relazione al controllo di CP_5 gestione e alla valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie.
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L'art. 4, comma 7, del citato decreto (con le modifiche apportate dal d.lgs. n. 517 del 1993), ha precisato che la nel prevedere le modalità di CP_2 finanziamento delle aziende, ne determina gli introiti. Al tempo stesso, la pur riconosciuta autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica delle pur Controparte_5 dopo l'abrogazione del d.lgs. n. 502 del 1992, art. 3, comma 5, lett. f) (disposta dal d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229, art. 3, comma 2), trova un suo limite nella regola per cui esse, sebbene agiscano mediante atti di diritto privato, peraltro necessariamente informati ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nonché al rispetto del vincolo di bilancio, svolgono pur sempre un'attività strumentale rispetto agli scopi istituzionali della Regione, la quale assicura i previsti livelli essenziali di assistenza sanitaria, attraverso le Unità Sanitarie Locali (art. 3, comma 1, del citato decreto legislativo) e disciplina forme e modalità per la direzione e il coordinamento delle attività sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria (art. 3, comma 1-quater). Avuto riguardo a tale quadro normativo, può ribadirsi (come questa Corte ha già evidenziato: Cass. n. 13333 del 2015, cit.) che la disposizione del D.L. n. 324 del 1993, art. 1, comma 10 regola la legittimazione passiva nei confronti di tutti i soggetti che erogano prestazioni sanitarie in regime di convenzione con la : farmacie, medici specialisti, strutture private. CP_2
Per questi soggetti - si è precisato - vale la regola che essi sono creditori dell'ente "incaricato del pagamento", da intendere come ente finanziatore delle
, e l'autorizzazione della prestazione sanitaria costituisce non la Controparte_5 fonte dell'obbligazione dell'unità che la autorizza, ma la condizione del pagamento da parte dell'ente obbligato per legge, e che è quello di ciò incaricato (cfr. ancora, in particolare, Cass. n. 13333 del 2015, cit.). Del tutto irrilevante appare, pertanto, l'osservazione della ricorrente, secondo la quale, nel sistema delineato dalla DGR Lazio n. 602 del 2004, l svolge CP_2 un mero servizio di tesoreria: infatti, la qualità di ente incaricato del pagamento, cui si collega la legittimazione passiva nei rapporti obbligatori con le strutture accreditate ai sensi e per gli effetti della norma in esame, discende in capo alla dalla sua funzione di ente finanziatore delle , attribuita CP_2 Controparte_5
e regolata da norme di legge statale». Superflui ulteriori richiami, la domanda rivolta all'indirizzo dell'
[...]
va quindi respinta, così come proposta, per l'assorbente Controparte_1 ragione dell'estraneità di tale soggetto all'obbligazione dedotta insoluta in citazione.
2.3 sulla prescrizione. L'eccezione di prescrizione, sollevata da entrambi le parti convenute, è infondata e va quindi respinta, per quanto di seguito considerato.
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In tema va premesso che, in generale, il credito maturato dalla struttura sanitaria per le prestazioni erogate a carico del Servizio Sanitario è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale (art. 2946 c.c.), non già alla prescrizione breve (quinquennale) indicata dalle difese convenute invocando l'art. 2948, n. 4 c.c. Secondo concorde dottrina e giurisprudenza, la fattispecie ora citata si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dal fatto che l'obbligazione pecuniaria è suscettibile di adempimento solo col decorso del tempo, cosicché solo con il protrarsi dell'adempimento nel tempo si realizza la causa del rapporto obbligatorio e può essere soddisfatto l'interesse del creditore (v. in tema Cass. Sez. 1, 05/10/2023, n. 28060, che enuncia: «la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo, in quanto la natura periodica del credito abbia carattere originario e non derivato»). In breve, la periodicità deve connotare la stessa causa dell'obbligazione e rispondere ad un interesse del creditore;
tipico il caso delle locazioni e dei corrispettivi da pagarsi periodicamente, a fronte di una controprestazione perdurante nel tempo. Tutt'altro accade per le prestazioni sanitarie erogate dalla struttura convenzionata o accreditata, ciascuna delle quali genera un distinto diritto di credito alla remunerazione, secondo tariffe predeterminate dall'autorità amministrativa, a prescindere dal periodo di tempo in cui siano state effettuate;
la circostanza che tali prestazioni siano poi unitariamente liquidate secondo le periodicità indicate dalla è giustificata da ragioni di contabilità, CP_2 dall'esigenza di copertura finanziaria e dalla necessità di operare le verifiche che spettano all'Amministrazione per la corretta valorizzazione di ciascuna prestazione;
tutto ciò però non vale a rendere periodica l'obbligazione di pagamento gravante sull'Amministrazione, sì da restare operante la regola generale di cui all'art. 2946 c.c. Nel caso considerato, tutte le fatture del cui ritardato pagamento si tratta risultano emesse con scadenza a partire dal 31 agosto 2011 in avanti (v. l'allegato 1, alla citazione, contenente il prospetto di calcolo degli interessi, colonna scadenza dare e valuta avere): ragione per cui, non v'è spazio per supporre estinto, per sopravvenuta prescrizione decennale, il credito per interessi di mora asseritamente maturato a motivo del tardivo pagamento della sorte capitale.
§-3. merito della lite 3.1 sull'applicabilità del d.lgs. n. 231/2002. La questione dell'applicabilità, alla fattispecie dedotta in lite, della normativa di cui al d.lgs. n. 231/2002, in materia di mora automatica del debitore nonché in materia di saggio degli interessi dovuti in caso di ritardo nei pagamenti delle
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transazioni commerciali, va risolta alla luce delle chiare indicazioni della giurisprudenza di legittimità, che ha più volte disaminato la tematica in questione. In materia di prestazioni erogate da case di cura, la Suprema Corte ha sancito (Cass. sez. 3, 14/11/2024, n.29472): «Le prestazioni sanitarie erogate da strutture private accreditate in favore dei fruitori del SSN hanno natura di transazione commerciale ex art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 231 del 2002, sicché sono dovuti gli interessi moratori nella misura prevista di cui all'art. 5 del medesimo d.lgs., a condizione che sia rispettato il c.d. "regime delle tre A" (autorizzazione, accreditamento, accordo), poiché è necessario che il rapporto tra struttura accreditata ed ente pubblico sia formalizzato con un contratto scritto, collegato alla concessione e regolante l'accreditamento stesso» Nello stesso senso Cass. sez. I, 02/09/2024, n.23477, ove si legge: «Nel contesto delle prestazioni sanitarie fornite a individui assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale da strutture private operate in base al preaccreditamento, è fondamentale riconoscere che la natura pubblicistica del rapporto tra l'ente pubblico competente e la struttura già accreditata non esclude, in caso di ritardo nei pagamenti dovuti come compenso, la natura contrattuale sottostante alla richiesta di interessi moratori. Questi interessi derivano sempre da un'ottica civilistica di contratto a prestazioni correlate a un corrispettivo, anche se inseriti all'interno di un contesto di intervento pubblico. Il contratto stipulato prevede l'obbligo dell'ente pubblico di retribuire, secondo le condizioni e i limiti stabiliti, specifiche prestazioni mediche offerte dalla struttura privata. Le prestazioni mediche erogate dalle strutture private già accreditate con il Controparte_10
, mediante un contratto stipulato in forma scritta con l'Amministrazione
[...]
Pubblica dopo l'8 agosto 2002 e relativo all'accreditamento, rientrano nell'ambito delle transazioni commerciali ai sensi dell'art. 2, lett. a), del Decreto Legislativo n. 231 del 2002. Questo poiché sono offerte nell'ambito di un atto considerabile come contratto a favore di terzi con prestazioni continue e che prevede il dovere di pagamento di un compenso, il cui ritardo comporta l'applicazione di interessi moratori conformemente all'art. 5 dello stesso decreto legislativo». Sempre in tema, merita richiamare anche il precedente di Cass. Sez. Un., 14/12/2023, n.35092, secondo cui: «rientrano nella nozione di transazione commerciale, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 231 del 2002, le prestazioni sanitarie delle strutture private accreditate col S.S.N. erogate agli assistiti in base ad un contratto - accessivo all'accreditamento - concluso in forma scritta con la P.A. dopo l'8 agosto 2002, avente la natura di contratto a favore di terzi ad esecuzione continuata e contenente la previsione dell'obbligo di pagamento di un corrispettivo, la cui ritardata esecuzione comporta il riconoscimento degli interessi moratori ex art. 5 del d.lgs. citato».
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Sostanzialmente in termini sono la pronuncia di Cass. sez. 3, 09/11/2020, n.24985 («Nel caso di prestazioni sanitarie erogate, in favore dei fruitori del servizio, da strutture private preaccreditate con lo Stato, il diritto di queste ultime a vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora, nella misura prevista dal decreto legislativo n. 231 del 2002, sorge soltanto qualora, in data successiva all'8 agosto 2002, sia stato concluso, tra l'Ente pubblico competente e la struttura, un contratto avente forma scritta a pena di nullità, con il quale l'Ente abbia assunto l'obbligo, nei confronti della struttura privata, di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate») nonché di Cass. Sez. 3, 02/07/2019, n.17665 («nel caso di prestazioni sanitarie erogate, in favore dei fruitori del servizio, da strutture private preaccreditate con lo Stato, il diritto di queste ultime a vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora, nella misura prevista dal d.lgs. n. 231 del 2002, sorge soltanto qualora, in data successiva all'8 agosto 2002, sia stato concluso, tra l'Ente pubblico competente e la struttura, un contratto avente forma scritta a pena di nullità (sussumibile nella "transazione commerciale" di cui all'art.2, comma 1, lett. a, del citato decreto) con il quale l'Ente abbia assunto l'obbligo, nei confronti della struttura privata, di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate»). Tanto premesso in diritto, all'esito del giudizio va rilevato che la parte attrice, avente causa da una struttura operante in regime di convenzionamento con il Servizio Sanitario Nazionale, quindi di accreditamento provvisorio (secondo quanto riferito dalla , ma non documentato in atti) nelle annualità CP_2 considerate (2011-2015), non ha comunque esibito in giudizio né il provvedimento di accreditamento regionale (provvisorio o definitivo che sia), né l'accordo contrattuale stipulato con l ai sensi dell'art. 8- Controparte_1 quinquies d.lgs. n. 502/1992, ove prevista l'assunzione «dell'obbligo, nei confronti della struttura privata, di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate». Quelli che la difesa attrice definisce contratti o accordi che, in tesi, dovrebbero servire allo scopo (v. all. 6 alla 2^ memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., di parte attrice), consistono effettivamente ed esclusivamente, come fatto palese dalla terminologia utilizzata, dalla loro intestazione e dal contenuto, in accordi di budget con cui, in pendenza di un nutrito contenzioso tra e la CP_2
, le parti si limitavano a determinare il budget di spesa Controparte_12 complessivamente a carico del SSN, per tipologia di prestazione, ovvero o il volume economico delle prestazioni erogabili dalla struttura entro l'anno di riferimento, a carico del Servizio Sanitario, restando per contro non a carico del SSN le prestazioni rese extra-budget.
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Trattasi di accordi preordinati alla stipula del vero e proprio contratto previsto dall'art.
8-quinquies d. lgs. n. 502/1992, che però non risulta esibito in atti, tanto quanto il provvedimento di accreditamento (provvisorio o definitivo) che avrebbe dovuto costituire, unitamente all'autorizzazione, condizione necessaria per l'applicabilità delle disposizioni invocate dall'attrice.
Ne deriva che non si possa predicare l'applicabilità, alla fattispecie considerata, del d.lgs. n. 231/2002. 3.2 sulla debenza degli interessi di mora, al saggio legale. Tanto detto in merito all'impossibilità di rifarsi al d.lgs. n. 231/2002, ai fini dell'odierno giudizio, va ora aggiunto che, secondo giurisprudenza uniforme, si può configurare la mora dell'Amministrazione nel pagamento di un debito pecuniario solo a seguito di apposita diffida ad adempiere, valida agli effetti di cui all'art. 1219 c.c., trattandosi dell'adempimento di una obbligazione querable, non già portable, di per sé inidonea a produrre la mora ex re del debitore per semplice effetto della scadenza (v. in tal senso Cass. Sez. 3, 26/04/2010, n. 9918; Sez. 1, 25/10/2013, n. 24157; Cass. Sez. 1, 25/05/2005, n. 1101: «con riguardo ai debiti della P.A., poiché le norme generali sulla contabilità pubblica - e in particolare le norme speciali di cui all'art. 68 della legge della Regione Puglia n. 17 del 1977 - stabiliscono, in deroga al principio sancito dall'art. 1182, terzo comma, cod. proc. civ., che i pagamenti si effettuano presso gli uffici di tesoreria dell'amministrazione debitrice sulla base di regolari mandati quietanzati dal creditore, la natura "quérable" dell'obbligazione comporta che il ritardo nel pagamento, ove pure per l'adempimento fosse stabilito un termine, non determina automaticamente gli effetti della mora "ex re", ai sensi dell'art. 1119, secondo comma, n. 3, cod. civ., occorrendo invece la costituzione in mora, mediante l'intimazione scritta di cui all'art. 1219, primo comma, cod. civ. ed anteriormente al pagamento stesso, affinché insorga la responsabilità da tardivo adempimento, con conseguente obbligo di corresponsione degli interessi moratori e dell'eventuale maggior danno;
né ad integrare la costituzione in mora è sufficiente l'invio delle fatture da parte del creditore, tale invio essendo funzionale all'adempimento di un onere posto a suo carico, ai fini della concreta realizzazione della sua pretesa, ed essendo ad esso oggettivamente estranea la finalità della costituzione in mora»; in materia di debiti del Servizio Sanitario Nazionale, v. Cass. Sez. 6, 10/06/2019, n. 15579: «alle Controparte_5 aventi natura di persone giuridiche pubbliche, si applicano le norme sulla contabilità di Stato, in virtù della previsione di cui all'art. 5, comma 1, del d.l. n. 382 del 1989, conv. dalla l. n. 8 del 1990; ne consegue che le obbligazioni delle Part vanno adempiute in ogni caso al domicilio del debitore (c.d. obbligazioni "querable"), ovvero alla sede dell'ufficio di Tesoreria dell'Ente debitore, non essendo state abrogate le disposizioni che hanno previsto l'inserimento delle
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dette aziende sanitarie nella tesoreria pubblica, e che la mera scadenza del Part termine di pagamento non vale a costituire in mora l stessa, in difetto di un Part formale atto di costituzione in mora, anche quando la effettui i propri pagamenti per mezzo di bonifici, assegni o vaglia cambiari tratti sull'istituto di credito cui abbia affidato il servizio di tesoreria»; Cass. Sez. 1, 25/09/2015, n. 19084: «gli interessi moratori sulle somme dovute dalla P.A., in ragione della natura "querable" di tali obbligazioni, non decorrono automaticamente dalla scadenza del termine di adempimento, ex art. 1219, comma 2, n. 3, c.c., bensì dalla data di formale costituzione in mora, da eseguirsi mediante intimazione scritta ai sensi del comma 1 della medesima disposizione»). Ciò posto, secondo la lettera dell'art. 1219 c.c., «il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto»: ai fini della stipulazione dell'atto in questione (giuridico in senso stretto, nonché recettizio), idoneo a costituire in mora il debitore, è quindi indispensabile che il documento enunci chiaramente una richiesta di pagamento. Orbene, le lettere accompagnatorie degli estratti conto delle fatture ancora insolute alle date di chiusura degli esercizi contabili degli anni 2012, 2013, 2014, 2015 (all.1-2-3-4 alla 2^ memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.) non enunciano alcuna richiesta, né qualsivoglia intimazione di pagamento indirizzata all
[...]
, bensì - facendo seguito alla specifica richiesta dell' sempre CP_1 CP_1 menzionata nell'incipit - esclusivamente quantificano il complessivo dare emergente dalla contabilità della struttura sanitaria, alla data di chiusura dell'esercizio. Tanto basta a reputarle intrinsecamente inidonee a produrre la costituzione in mora dell' (e, per essa, della quale soggetto incaricato Controparte_1 CP_2 del pagamento). In tal senso la giurisprudenza nomofilattica che il tribunale condivide, secondo cui l'atto «deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento» (Cass. Sez. 2, 31/05/2021, n. 15140; conf. Cass. Sez. 6, 14/06/2018, n. 15714, che aggiunge: «non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive del carattere di intimazione e dell'espressa richiesta di adempimento al debitore»). In caso di trasmissione di fatture, la Corte nomofilattica puntualizza: «l'atto di costituzione in mora non richiede l'uso di formule solenni, né l'osservanza di particolari adempimenti, sicché l'invio di una fattura commerciale - sebbene, di per sé, insufficiente ai fini ed agli affetti di cui all'art. 1219, comma 1, c.c. - può risultare idoneo a tale scopo allorché l'emissione del documento di natura fiscale sia intervenuta in relazione all'esecuzione di un contratto che preveda pagamenti ripetuti a scadenze predeterminate e purché lo stesso risulti corredato
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dall'indicazione di un termine per il pagamento e dall'avviso che, se lo stesso non interverrà prima della scadenza, il debitore dovrà ritenersi costituito in mora» (Cass. Sez. 3, 05/04/2016, n. 6549). In breve, le missive in questione, anziché enunciare l'intenzione del creditore di costituire in mora il debitore, risultano rispondere a finalità contabili e di controllo incrociato delle fatture ancora insolute ad una certa data, sì da rendersi applicabile il principio - affermato dalla Corte nomofilattica in materia di distinte contabili riepilogative (DCR) trasmesse dalle farmacie - per cui «ai fini della Part costituzione in mora del non è sufficiente che sia scaduto il termine per l'adempimento, ma è necessario che il creditore formuli apposita richiesta scritta, rispetto alla quale non costituisce un valido equipollente la trasmissione delle distinte riepilogative delle ricette, che il farmacista ha l'onere dì inoltrare, secondo l'Accordo nazione di categoria, entro il quattordicesimo giorno di ciascun mese, il cui invio risponde a finalità meramente contabili e di controllo» (Cass. Sez. 1, 09/09/2011, n. 18557). È il caso di aggiungere che la manifesta assenza di una qualsivoglia richiesta di pagamento non può ritenersi surrogata o supplita dalla puntualizzazione, presente in tutte le missive in esame, per cui «il presente invio dell'estratto conto al… vale anche ai fini interruttivi della prescrizione dei crediti elencati». Non è infatti in disponibilità della parte di assegnare (o meno) validità giuridica ad un proprio atto, a determinati effetti di legge;
d'altronde, gli oneri di forma, laddove imposti dalla legge, non sono in disponibilità della parte: nel caso di specie sarebbe occorsa, ai fini della validità dell'atto agli effetti dell'art. 1219 c.c., una richiesta di pagamento, e tale richiesta non si rinviene, nei documenti esibiti in giudizio dalla parte attrice. Correlativamente, è principio acquisito quello secondo cui la auto- qualificazione del contratto o del negozio giuridico, da parte del contraente/stipulante, non sia affatto vincolante per il giudice, occorrendo comunque ricostruire l'effettivo assetto di interessi voluto nel contratto o nel negozio, alla stregua dei criteri interpretativi di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., e quindi verificare la coerenza tra la sostanza e la forma (tale per inteso il nomen juris attribuito dalle parti). Laddove va precisato che, trattandosi dell'interpretazione di un atto giuridico (unilaterale) in senso stretto, «non essendo utilizzabile il criterio della comune volontà delle parti né quello del loro comportamento complessivo, i criteri ermeneutici principali sono quelli del senso letterale delle parole, e dell'interpretazione complessiva delle clausole le une per mezzo delle altre» (Cass. Sez. 2, 29/01/2009, n. 2399; nello stesso senso Cass. Sez. L., 27/09/2000, n. 12780).
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Tanto premesso, deve concludersi che il primo atto astrattamente idoneo, per il suo contenuto, a costituire in mora le parti convenute, e tra queste la CP_2
, coincida con la stessa citazione introduttiva del giudizio.
[...]
Sennonché, essa è sopravvenuta quando il credito (per sorte) era stato già estinto. Donde l'impossibilità di riconoscere la mora delle parti convenute, e il credito per interessi vantato in giudizio.
§-4. Si provvede come a seguire;
la soccombenza regola le spese.
Per Questi Motivi
il tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
- respinge le domande formulate, in citazione, dalla Parte_1
- condanna la parte attrice a rifondere, alle convenute, le spese del grado, che liquida in € 20.000,00 per compensi tariffari, quanto all' Controparte_1
ed in € 20.000,00 per compensi tariffari quanto alla , il
[...] CP_2 tutto oltre spese generali al 15%, iva e cpa, come per legge. Roma, 6 novembre 2025
il giudice
ND TO
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Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma Sezione II^ Civile Il tribunale di Roma, in persona del giudice dott.ssa ND TO, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 26716 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, avente ad oggetto "altri contratti atipici", e vertente tra in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1 domiciliata in Roma Largo Arrigo VII, n. 4 presso e nello studio dell'Avv. Concetta Sorrentino, che lo rappresenta e difende per procura in calce alla citazione introduttiva della lite attore e in persona del Direttore pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv. Maria Cristina Tandoi, Gabriella Mazzoli, Barbara Bentivoglio per procura allegata alla busta eml con cui depositato l'atto di costituzione di nuova procura, e con costoro elettivamente domiciliato in Roma via Maria Brighenti n. 23, presso gli Uffici dell'Avvocatura aziendale convenuto nonché
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e CP_2 difeso dall'Avv. Carlo D'Amata, per procura generale alle liti versata in atti, e con costui elettivamente domiciliato in Roma via Marcantonio Colonna n. 27, presso gli Uffici dell'Avvocatura dell'ente convenuto
Motivi della Decisione 1. fatti controversi.
1.1 Con l'atto introduttivo della lite la parte attrice in epigrafe, evocando in giudizio l nonché la , ha chiesto al Controparte_1 CP_2 tribunale di condannare le convenute “in solido tra loro o ciascuna per quanto di
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rispettiva competenza al pagamento dell'importo di € 8.046.793,00 ovvero della maggiore o minor somma che verrà ritenuta di giustizia”. Il tutto con favore delle spese, da distrarre in favore del difensore antistatario. A motivo di tali domande, la parte attrice ha premesso che:
- la Controparte_3
nel corso degli anni 2007-2015 erogava prestazioni di assistenza in
[...] regime di ricovero ospedaliero, ed in particolare attività di degenza, di specialistica ambulatoriale, nonché prestazioni farmacologiche e in favore di invalidi civili;
- le fatture emesse a fronte delle prestazioni rese a carico del SSN venivano pagate con notevole ritardo, sì che la maturava un credito per CP_3 interessi - calcolati con le decorrenze e al saggio di cui al d.lgs. n. 231/2002 - pari ad € 8.046.793,00;
- detto credito veniva contabilizzato nella fattura n. 1001000290 del 5 luglio 2017, corredata da prospetto di calcolo analitico degli interessi maturati sulle singole fatture presupposte;
- con atto di cessione del 27 luglio 2017, regolarmente notificato con PEC del 2 agosto 2017 all' , la cedeva alla Controparte_1 Controparte_3
il credito portato dalla predetta fattura;
Controparte_4
- con atto di cessione stipulato in data 1° settembre 2017 ai sensi degli artt. 1 e 4 legge n. 130/1999 e dell'art. 58 legge n. 385/1993, notificato alla Parte_2 in data 21 settembre 2017, la cedeva alla Controparte_4 esponente 1 il credito portato dalla anzidetta fattura. Pt_1
In diritto, la parte attrice ha sostenuto: (i) di avere diritto al pagamento degli interessi di mora previsti dal d.lgs. n. 231/2002, traendo essi titolo dal ritardato pagamento di transazioni commerciali, sì come definite dalla direttiva n. 2000/35/CE e dal d.lgs. n. 231/2002 (art. 2), ed in particolare da prestazioni rese in regime di accreditamento;
(ii) che tali interessi fossero dovuti, dalla data di scadenza delle fatture (30 giorni) in virtù del meccanismo di mora automatica prevista dall'art. 4, d.lgs. n. 231/2002, nonché da calcolare al saggio di cui all'art. 5 del medesimo testo di legge;
(iii) che sussistesse la concomitante legittimazione passiva dell'
[...]
, quale “debitore originario” e della , alla luce delle Controparte_1 CP_2 linee operative diramate, con provvedimento del 8 luglio 2014, dal Presidente della Regione in qualità di commissario ad acta per lo smaltimento del contenzioso pregresso, nonché ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 10, d.l. n. 324/1993, o comunque la legittimazione esclusiva della . CP_2
1.2 Attivato il contraddittorio, entrambi le parti convenute si sono costituite in giudizio.
2 3
L' ha eccepito: Controparte_1
(a) di non essere titolare, ex latere debitoris, del rapporto giuridico controverso, a mente della DGR 9 luglio 2004, n. 602, con cui la aveva CP_2 accentrato a sé il pagamento delle prestazioni ospedaliere, di assistenza riabilitativa e di specialistica ambulatoriale rese dai soggetti provvisoriamente accreditati, nonché in virtù di quanto disposto dall'art. 1 comma 10 del D.L. n. 324/1993; (b) che il credito vantato dalla controparte a titolo d'interessi fosse prescritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2948 n. 4 c.c.; (c) che la citazione fosse affetta da nullità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 164 comma 4 c.p.c., e perché omessa, ovvero assolutamente incerta l'esposizione dei fatti costitutivi della domanda;
(d) che le cessioni di credito intercorse tra la e la Controparte_3
da un lato e tra la seconda e la Controparte_4 Parte_1 dall'altro, fossero inopponibili all'eccipiente Azienda, giacché la fattura 1001000290, ove contabilizzato il credito per interessi, era stata rifiutata dal Sistema di Interscambio (SDI), né l'Azienda aveva espresso alcuna formale accettazione del negozio di cessione, così come prescritto dagli art. 69 e 70 r.d. n. 2440/1923, nonché dall'art. 106, d.lgs. n. 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici allora vigente); (e) che parimenti la avesse violato le disposizioni di cui Controparte_3 al DM 3 aprile 2013, n. 55, disciplinante l'emissione delle fatture elettroniche nei confronti della Pubblica Amministrazione, nonché il DCA (decreto commissario ad acta) n. U00308 del 3 luglio 2015, recante la “disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle
[...]
, IRCCS Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
Pubblici e del ”, secondo cui le strutture accreditate avrebbero Controparte_8 dovuto “a pena di inammissibilità” emettere fattura in formato elettronico ed immetterla nel Sistema dei Pagamenti, così da poter essere trasmessa al sistema di Interscambio;
(f) che non fossero dovuti gli interessi ex d.lgs. n. 231/2002, sussistendo un rapporto di tipo concessorio tra la e l , ed in Controparte_3 CP_1 difetto di prova del contratto da stipulare con l ai sensi dell'art.
8-bis CP_1
d.lgs. n.502/1992. Per tali ragioni ha chiesto il rigetto della domanda dell'avversario, con favore delle spese di giudizio.
1.3 La a sua volta ha eccepito: CP_2
(i) che la controparte avesse fatto erroneo riferimento alle prestazioni sanitarie rese, dalla , nel periodo 2007-2015, giacché le fatture Controparte_3 asseritamente evase in ritardo, ed indicate nell'estratto conto esibito dall'attrice,
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risultavano emesse nel periodo 2011-2015; (ii) che la fattura ove contabilizzato il credito per interessi di mora non avrebbe potuto essere assolta, non essendo stata emessa in formato elettronico e trasmessa attraverso lo SDI (sistema di interscambio) e ostando al pagamento l'art. 1, commi 209-214 legge n. 244/2007; (iii) di essere carente di legittimazione passiva, essendo investita, ai sensi del d.lgs. n. 502/1992, esclusivamente di compiti normativi, di programmazione e vigilanza, non già di funzioni amministrative in senso stretto, spettanti alle
[...]
ed avendo valenza meramente interna le disposizioni con cui i Controparte_5 pagamenti, per ragioni di controllo della spesa pubblica, erano stati accentrati ad esso;
(iv) che il credito per interessi fosse prescritto ex art. 2948 n. Parte_3
4 c.c.; (v) che il d.lgs. n. 231/2002 non fosse applicabile alla fattispecie dedotta in lite, avendo natura concessoria il rapporto tra le Regioni e le strutture private ex- convenzionate, sì come protratto in regime di pre-accreditamento ovvero di accreditamento provvisorio ex l. n. 724/1994, in attesa dell'accreditamento definitivo e della stipula, con l'Azienda Sanitaria competente, dell'accordo previsto dall'art.
8-quinquies, d.lgs. n. 502/1992; (vi) che parimenti non fossero dovuti interessi di mora al saggio legale, non potendosi configurare la mora ex re dell'Amministrazione, ed in difetto di diffide preventivamente rimesse, agli effetti degli artt. 1219 e 2943 c.c., dal creditore;
(vii) infine, che la controparte non avesse fornito prova dell'effettiva debenza degli interessi, non avendo esibito le fatture emesse per sorte capitale, e non essendo determinati i parametri di calcolo degli interessi. Per tali ragioni ha chiesto il rigetto delle domande della parte attrice, con favore delle spese di giudizio.
1.4 Il tribunale ha assegnato i termini consecutivi di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c., per consentire alle parti di far luogo all'appendice scritta all'udienza di trattazione. In tal sede la parte attrice, confutando gli argomenti esposti dalle convenute, ha depositato documentazione a prova del credito vantato in giudizio;
in via subordinata, ha ribadito di volersi vedere riconoscere gli interessi di mora al saggio legale e rivalutazione, sull'importo delle fatture assolte con ritardo. I fatti controversi sono rimasti, per il resto, sostanzialmente invariati. Infine, la causa è pervenuta all'udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c.; è stata quindi trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di legge per memorie conclusionali e di replica.
§-2. questioni pregiudiziali.
2.1 sulla cessione di credito. Non sussiste questione di inopponibilità delle cessioni di credito intercorse dapprima, ex art. 1260 c.c., tra la e la Controparte_3 [...]
[...] [..
[...]
, quindi - ex artt. 1 e 4 legge n. 130/1999 - tra Controparte_9 quest'ultima e l'odierna attrice, ed aventi ad oggetto il credito (non già la fattura) per interessi di mora (in tesi) maturato nei riguardi delle convenute, nonché vantato in citazione. Difatti:
- ai fini della cessione intercorsa per atto notarile occorreva esclusivamente la comunicazione al debitore ceduto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1264 c.c. (anche non necessariamente nelle forme delle notifiche degli atti giudiziari: in tal senso vedansi, ex pluribus Cass. Sez. 2, 10/01/2025, n. 654; Cass. Sez. 6, 13/05/2021, n. 12734: «la notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 c.c., non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio»), e tanto risulta documentato in atti (v. all. 3 alla citazione , non essendo per converso necessaria l'adesione Pt_1 Pt_1 richiesta dalle norme in materia di contabilità generale dello Stato (r.d. n. 2440/1923) ovvero dal codice dei contratti pubblici (d.lgs. 163/2006), secondo quanto ritenuto da uniforme giurisprudenza di nomofilachia, dalle cui indicazioni non v'è ragione di discostarsi («il divieto di cessione dei crediti verso la P.A. senza l'adesione di quest'ultima, sancito dall'art. 70 r.d. n. 2240 del 1923, si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.), l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'Amministrazione e possa, così, risultare compromessa la regolare prosecuzione del rapporto;
ne consegue che la cessione di un credito derivante da altri contratti soggiace in tutto e per tutto all'ordinaria disciplina codicistica» (in tali termini è, per tutte, Cass. Sez. 6, 15/09/2021, n. 24758, emessa in fattispecie analoga di cessione del credito derivante da prestazioni sanitarie erogate in regime di convenzione, in favore di una società di factoring;
nello stesso senso, sempre in fattispecie di cessione di crediti vantati nei riguardi di
, v. Cass., Sez. 3, n. 18339 del 27/08/2014); Controparte_5
- va inoltre rammentato che «l'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 - il quale richiede, per l'efficacia della cessione del credito vantato nei confronti della P.A., che detta cessione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia notificato nelle forme di legge - è norma eccezionale e riguarda la sola amministrazione statale e, pertanto, è insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse» (Cass. Sez. 3, 13/12/2019, n. 32788; conf. ex pluribus Cass. Sez. 3, 21/12/2017, n.
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30658, che specifica: «l'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 - che richiede, per l'efficacia della cessione del credito di un privato nei confronti della P.A., che detta cessione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia notificato nelle forme di legge - è norma eccezionale che riguarda la sola amministrazione statale ed è pertanto insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse, sicché esso non si applica neppure nei confronti delle aziende sanitarie locali che, sin dalla loro istituzione, sono enti pubblici estranei al novero delle amministrazioni statali»);
- ai fini della cessione del credito secondo le norme di cui alla legge n. 130/1999, merita segnalare che «nell'ipotesi … di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione dell'atto stesso o l'accettazione da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale richiede soltanto la prova che la cessione sia stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale» (Cass. Sez. 1, 16/06/2006, n. 13954): nel caso di specie, l'attrice ha documentato sia l'avvenuta pubblicazione della cessione in Gazzetta Ufficiale (all. 5 alla citazione), sia l'avvenuta comunicazione, a mezzo pec, della medesima cessione in blocco (all. 4, ivi);
- ad ogni modo, entrambi tali cessioni debbono dirsi (al più tardi) divenute opponibili a entrambe le odierne convenute sol per effetto della notifica dell'atto introduttivo, sì da venir meno ogni ragione di contestazione («l'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio»: così per tutte Cass. Sez. 6, 29/09/2020, n. 20495).
2.2 sulla “legittimazione passiva”. La questione della legittimazione passiva sollevata da entrambe le parti convenute, ed in realtà attinente al merito della lite, va risolta, in accordo con la ormai consolidata (e più recente) giurisprudenza di legittimità, imputando
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esclusivamente alla la titolarità, ex latere debitoris, del rapporto CP_2 giuridico controverso. Si è già detto, al par. §-1, che l'odierna attrice, quale cessionaria della
, gestore di una struttura di ricovero e cura erogatrice di Controparte_3 prestazioni sanitarie a carico del , ha agito in giudizio Controparte_10 per vedersi corrispondere gli interessi di mora in tesi maturati sull'importo delle fatture emesse, per prestazioni sanitarie di degenza, specialistica ambulatoriale, prestazioni farmacologiche e in favore di invalidi civili, erogate dall'anno 2007 al 2015. La domanda - secondo la ormai consolidata ed uniforme giurisprudenza di legittimità - avrebbe dovuto essere indirizzata nei confronti della , CP_2 tale essendo l'ente “incaricato del pagamento del corrispettivo” da evocare in giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 10, d.l. n. 324/1993. In tal senso merita citare, tra le ultime, l'ordinanza Cass., Sez. 1, 2/05/2024, n. 11720, ove si legge, in motivazione, con ampi riferimenti alla giurisprudenza precedente: «questa Corte ha reiteratamente affermato che, in tema di organizzazione sanitaria, l'art. 1, comma 10, del d.l. n. 324 del 1993, conv., con modif., dalla l. n. 423 del 1993 [..], si applica anche dopo la riforma del sistema sanitario di cui al d.lgs. n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento alle prestazioni sanitarie autorizzate dalle unità sanitarie locali che si sono costituite in aziende sanitarie locali (Cass. 17587/2018; conf. Cass. 26959/2016; Cass. 3676/2020). Orbene, tale giurisprudenza fonda la legittimazione passiva di tali enti su leggi e relative delibere regionali, che espressamente prevedono ‒ per ciascuna singola regione ‒ la legittimazione dell'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, per le prestazioni rese, nell'ambito del SSN, dalle case di cura accreditate. Nello specifico, l , con la l. r. n.18/1994, ha demandato CP_2 alla Giunta Regionale l'individuazione del soggetto incaricato del pagamento delle prestazioni per cui è causa e deve pertanto darsi continuità ai precedenti arresti (Cass. 13333/2015; Cass.24639/2016; Cass.26959/2016; Cass. 28005/2021; Cass. 24758/2021; Cass. 3676/2020). In altre parole, la questione della individuazione del soggetto legittimato passivo per le obbligazioni di pagamento di prestazioni rese da soggetti convenzionati con il S.S.N. e autorizzate dal va risolta, per la , alla luce del Controparte_1 CP_2 combinato disposto del D.L. 27 agosto 1993, n. 324, art. 1, comma 10, conv., con mod., in L. 27 ottobre 1993, n. 423, D.lgs. n. 502 del 1992, art. 2 e L.R. n. 18 del 1994, art. 2, comma 2, lett. c)». Di identico tenore il precedente fornito da Cass. sez. 1, 30/08/2024, n.23418, che illustra - meglio di chi scrive - le ragioni della legittimazione passiva della : CP_2
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«2.1. Si ritiene di doversi uniformare al precedente di questa Corte costituito dalla ordinanza n. 25159/2018 seguito dalla sentenza della Corte territoriale oggetto di impugnazione. Tale pronuncia, per quanto rileva in questa sede, conferma l'applicabilità del principio da tempo enunciato da questa Corte (Cass. n. 18448/07 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13333 del 30/06/2015), secondo cui il D.L. 27 agosto 1993, n. 324, art. 1, comma 10, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 27 ottobre 1993, n. 423 […] si applica non solo per le prestazioni autorizzate dal nel regime Pt_4 anteriore alla riforma di cui al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, ma anche successivamente, con riferimento alle prestazioni sanitarie autorizzate dalle unità sanitarie locali che si sono costituite in aziende sanitarie locali.
2.2. Ciò posto, è condivisibile l'affermazione che individua quale soggetto legittimato passivamente all'obbligazione "l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo" come una scelta normativa volta a svincolare la norma dalla terminologia della L. 23 dicembre 1978, n. 502, rendendola perfettamente compatibile con il nuovo regime introdotto con la riforma del 1992. Tale disposizione costituisce il punto di arrivo di un'evoluzione normativa complessa, cominciata all'indomani dell'emanazione della legge istitutiva del servizio sanitario nazionale (L. 23 dicembre 1978, n. 833), nella quale valeva il principio per cui l'ente che autorizzava la prestazione sanitaria in regime convenzionato era anche legittimato al pagamento delle stessa al soggetto in regime di convenzione. Il progressivo accentramento delle funzioni di pagamento, con la distinzione tra competenza ad autorizzare le prestazioni sanitarie in regime di convenzione, e competenza al pagamento delle stesse prestazioni, presto trasferita alle cosiddette unità capofila, era motivato, già prima del riconoscimento del ruolo delle regioni nella riforma del 1992, con le concorrenti e assai avvertite esigenze di controllo della spesa pubblica, distribuzione del finanziamento, valutazione dei risultati conseguiti dal servizio sanitario e controllo dell'uniformità delle prestazioni sanitarie erogate, nonché delle tariffe di pagamento delle prestazioni in regime convenzionale.
2.3. Tale modello organizzativo ha trovato definitiva consacrazione con la riforma attuata dal d.lgs. n. 502 del 1992, e con le successive modifiche del d.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517. L'art. 11, comma 9, del decreto stabilisce il principio che i contributi per le prestazioni del servizio sanitario nazionale e le altre somme ad essi connesse, sono attribuiti alle regioni in relazione al domicilio fiscale posseduto al 1° gennaio di ciascun anno dall'iscritto al servizio sanitario nazionale;
e il finanziamento delle singole unità sanitarie locali è trasferito conseguentemente alla Regione. L'art. 4, comma 7, citato decreto (con le modifiche apportate dal d.lgs. n. 517 del 1993), precisa che la regione, nel determinare le modalità di finanziamento
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delle aziende, ne determina gli introiti. Al tempo stesso, la pur riconosciuta autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica delle aziende sanitarie locali trova il suo limite nel divieto, fatto alle unità sanitarie locali (d.lgs. n. 502 del 1992, art. 3, comma 5, lett. f), di ricorrere a qualsiasi forma di indebitamento, fatte salve le eccezioni espressamente previste, e che non riguardano i rapporti con le farmacie, i medici specialisti convenzionati e con le strutture private convenzionate.
2.4. Ciò posto, la norma in materia di individuazione del soggetto passivo delle obbligazioni di pagamento in favore delle farmacie va letta nell'ambito del quadro normativo di riferimento. Per questi soggetti vale la regola che essi sono creditori dell'ente "incaricato del pagamento", da intendere come ente finanziatore delle aziende sanitarie, poiché l'autorizzazione della prestazione sanitaria costituisce non la fonte dell'obbligazione dell'unità sanitaria che la autorizza, ma la condizione del pagamento da parte dell'ente obbligato per legge, e che è quello di ciò incaricato». Nello stesso senso il precedente offerto da Cass. sez. 1, 09/01/2024, n.705. In questa si legge: «Ed invero, la Corte di appello, nel riconoscere la legittimazione passiva del non ha fatto corretta applicazione dei principi espressi da questa Parte_5
Corte proprio con riferimento all'interpretazione dell'art.1, c.10, d.l. n. 324/1993, conv. nella l. n. 423/1993 ed alla legittimazione passiva dell . CP_2
Questa Corte ha infatti ritenuto che l'art.1, comma 10, d.l. n. 324/93 disciplina la legittimazione passiva nei confronti di tutti i soggetti (farmacie, medici specialisti, strutture private) che erogano prestazioni sanitarie in regime di convenzione con la . Questi soggetti sono creditori dell'ente incaricato CP_2 del pagamento, da intendere come ente finanziatore delle e Controparte_5 dunque coincidente con l , sulla quale grava la legittimazione passiva. In CP_2 questa prospettiva si è ritenuto che, avuto riguardo a tale quadro normativo, che la disposizione del D.L. n. 324 del 1993, art. 1, comma 10, regola la legittimazione passiva nei confronti di tutti i soggetti che erogano prestazioni sanitarie in regime di convenzione con la : farmacie, medici specialisti, strutture private. Per CP_2 questi soggetti - si è precisato - vale la regola che essi sono creditori dell'ente "incaricato del pagamento", da intendere come ente finanziatore delle
[...]
, e l'autorizzazione della prestazione sanitaria costituisce non la fonte CP_5 dell'obbligazione dell'unità che la autorizza, ma la condizione del pagamento da parte dell'ente obbligato per legge, e che è quello di ciò incaricato (cfr. ancora, in particolare, Cass. n. 13333 del 2015, cit.). Peraltro, il fatto che l svolga un CP_2 mero servizio di tesoreria è stato ritenuto irrilevante, posto che "la qualità di ente incaricato del pagamento, cui si collega la legittimazione passiva nei rapporti
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obbligatori con le strutture accreditate ai sensi e per gli effetti della norma in esame, discende in capo all dalla sua funzione di ente finanziatore delle CP_2
, attribuita e regolata da norme di legge statale - cfr. Cass. n. Controparte_5
29099/2022, resa in un procedimento nel quale erano parte una ASL laziale e la
, con Cass. 24758/2021-. CP_2
[..] Ora, la Corte di appello non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra ricordati ed ha desunto la legittimazione passiva del dal fatto che Pt_6 questa aveva concluso con la società *** le convenzioni per le prestazioni sanitarie, senza invece cogliere il fondo del ragionamento esposto dai precedenti sopra richiamati, appunto costituito dal fatto che in base alla legislazione nazionale e regionale il soggetto tenuto al pagamento delle prestazioni sanitarie nella regione coincide con l'ente regionale "incaricato del pagamento" e CP_2 finanziatore, senza che sia necessaria la dimostrazione di una delibera di giunta, discendendo dalla legislazione l'obbligo anzidetto. Né la Corte di appello ha evidenziato l'esistenza di atti provenienti dall'amministrazione regionale che Part avessero concretamente derogato alla disciplina anzidetta individuando nel il soggetto tenuto al pagamento delle prestazioni sanitarie». Analoga motivazione è leggibile nella decisione di Cass. sez. I, 21/07/2023, n.21851: «…secondo il più recente orientamento di questa Corte al quale il Collegio intende dare continuità (cfr. in particolare Cass. 17587/2018 citata), nella materia in esame, sussistendo, per l'appunto, la potestà legislativa concorrente delle Regioni (art. 117 Cost.), il sistema sanitario nazionale istituito con la L. n. 833 del 1978 è stato attuato attraverso il d.lgs. n. 502 del 1992, che ha "regionalizzato" la sanità. Pertanto, le diversità strutturali ed il minore o maggiore accentramento delle competenze devono essere ricercati all'interno delle differenti legislazioni regionali attraverso le quali, tenendo conto delle specifiche caratteristiche territoriali, è stata riorganizzata sia la struttura operativa sanitaria locale che l'esercizio delle funzioni amministrative necessarie per il suo funzionamento. Per quanto ora di interesse, la L.R. Lazio n. 18 del 1994 istituì con pari soggettività giuridica e pari autonomia finanziaria (discendente dalle erogazioni della Regione) sia le che le con compiti Pt_2 Controparte_6 sostanzialmente sovrapponibili (v. L. n. 18 del 1894, artt. 5 e 6). L'art. 2 lett. c della medesima legge rappresenta l'anello di chiusura del sistema, in quanto demanda alla Giunta Regionale "la determinazione dei criteri di finanziamento delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, erogando alle stesse le risorse finanziarie".
[..]
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Invece, come si è visto, la con la L.R. n. 18 del 1994 ha CP_2 demandato alla Giunta Regionale l'individuazione del soggetto incaricato del pagamento delle prestazioni per cui è causa. Deve pertanto darsi continuità ai precedenti arresti (Cass. 13333/2015; Cass. 24639/2016; Cass. 26959/2016) specificamente riferiti alla legittimazione passiva della , per CP_2 fattispecie sovrapponibili a quella in esame (più di recente Cass. 28005/2021 in motivazione;
Cass. 24758/2021; Cass. 3676/2020 in tema di sconti tariffari;
anche Cass. 32505/2019, richiamata nella memoria illustrativa della controricorrente, ha Part escluso la legittimazione passiva del . In altre parole, la questione della individuazione del soggetto legittimato passivo per le obbligazioni di pagamento di prestazioni rese da soggetti convenzionati con il S.S.N. e autorizzate dal va risolta, per Controparte_1
l , alla luce del combinato disposto del d.l. 27 agosto 1993, n. 324, CP_2 art. 1, comma 10, conv., con mod., in L. 27 ottobre 1993, n. 423,d.lgs. n. 502 del 1992, art. 2 e L.R. n. 18 del 1994, art. 2, comma 2, lett. c), là dove la designazione operata dalla Giunta regionale con relativa delibera si sostanzia nella determinazione, da parte dell'Organo competente, di una modalità di finanziamento del mediante l'incarico al pagamento (così Cass. Controparte_1
24758/2021)». Infine, giova richiamare il precedente offerto da Cass. sez. 3, 06/10/2022, n.29099: «2.1.a. La questione se il D.L. 27 agosto 1993, n. 324, art. 1, comma 10, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 27 ottobre 1993, n. 423, si applichi solo per le prestazioni autorizzate dalle Unità Sanitarie Locali nel regime anteriore alla riforma di cui al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (come ritiene la ricorrente), ovvero anche successivamente, con riferimento alle prestazioni sanitarie autorizzate dalle unità sanitarie locali che si sono costituite in Controparte_5
(come ha stabilito la sentenza impugnata), è stata posta da molto tempo e
[...] per molte volte all'attenzione di questa Corte, la quale l'ha sempre risolta nel secondo senso, sulla base di considerazioni che hanno tenuto conto, esplicitamente o implicitamente, anche delle argomentazioni riproposte con l'odierno ricorso.
2.1.b. Si è osservato, ad es., che la struttura della disposizione è tale da escludere che ad essa possa attribuirsi natura di disposizione transitoria o, comunque, un'efficacia temporalmente limitata;
che il riferimento letterale alla "unità sanitaria locale territorialmente competente" non implica alcun riferimento esclusivo alla "unità socio sanitaria locale", destinata ad essere sostituita dal nuovo ente previsto dalla riforma, giacché, anzi, il riferimento letterale è alla "unità sanitaria locale", propria della legge di riforma, e che si costituisce in azienda sanitaria locale;
e, soprattutto,, che al di là di ogni considerazione di
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ordine testuale, il fondamento della norma va individuato nelle esigenze - evidentemente non legate a situazioni contingenti o temporanee - di controllo della spesa pubblica, distribuzione del finanziamento, valutazione dei risultati conseguiti dal servizio sanitario e controllo dell'uniformità delle prestazioni sanitarie erogate, nonché delle tariffe di pagamento delle prestazioni in regime convenzionale. L'emersione di tali esigenze - si è ulteriormente evidenziato - ha imposto il superamento del principio tradizionale per cui l'ente che autorizzava la prestazione sanitaria in regime convenzionato era anche legittimato al pagamento della stessa al soggetto in regime di convenzione e ha determinato l'introduzione di una regola diversa, fondata sul progressivo accentramento delle funzioni di pagamento, con la distinzione tra competenza ad autorizzare le prestazioni sanitarie in regime di convenzione e competenza al pagamento delle stesse prestazioni. Sulla scorta di queste considerazioni, è stato dunque affermato e reiteratamente ribadito il principio per cui il D.L. 27 agosto 1993, n. 324, art. 1, comma 10, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 ottobre 1993, n. 423 (a norma del quale "nei rapporti con le farmacie, con i medici specialisti convenzionati e con le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unità sanitaria locale territorialmente competente") si applica non solo per le prestazioni autorizzate dal nel regime anteriore alla riforma di cui al d.lgs. Pt_4
30 dicembre 1992, n. 502, ma anche successivamente, con riferimento alle prestazioni sanitarie autorizzate dalle unità sanitarie locali che si sono costituite in (cfr., in particolare, Cass. 30/06/2015, n. 13333; in Controparte_5 precedenza v. già Cass. 31/08/2007, n. 18448; tra le successive, cfr. Cass. 23/12/2016, n. 26959; Cass. 05/07/2018, n. 17587; Cass.13/02/2020, n. 3676).
2.1.c. La soluzione volta ad identificare nella disposizione di cui al d.l. n. 324 del 1993, art. 1, comma 10, una disposizione di sistema, applicabile ai rapporti sorti anteriormente e posteriormente alla riforma del 1992, lungi dall'esserne smentita, trova persino conferma nella evidenziata cesura tra la disciplina regolatoria della Part fase di liquidazione delle vecchie e la nuova disciplina dell'attività delle
Controparte_5
Al riguardo, infatti, non solo va ribadito il rilievo, già svolto in precedenti pronunce di questa Corte, secondo cui l'esigenza di una centralizzazione delle attività di liquidazione e di pagamento delle prestazioni, rese ai propri assistiti da parte dei fornitori accreditati, è una tecnica organizzativa di tipo neutro rispetto ai
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principi organizzativi della pubblica amministrazione, volta ad assicurare la razionalizzazione dei servizi e la loro maggiore efficienza ed economicità (cfr. in particolare, Cass. n. 26959 del 2016, cit.), ma va ulteriormente evidenziato che la tesi secondo la quale l'ambito di operatività del D.L. n. 324 del 1993, art. 1, comma 10, debba ritenersi circoscritto ai rapporti sorti nel sistema previgente alla riforma del 1992 (e, dunque, limitato alle obbligazioni assunte dalle soppresse Unità Sanitarie Locali) non si concilia, sotto il profilo sistematico, con la circostanza che, in seguito alla predetta riforma e per effetto della successione di una serie di interventi legislativi: L. n. 724 del 1994, art. 6; la L. n. 549 del 1995, art. 2, comma 14; D.L. n. 630 del 1996, artt. 1 e 2, convertito dalla L. n. 21 del 1997 - la legittimazione sostanziale e processuale in ordine ai rapporti obbligatori delle Part disciolte è stata attribuita, oltre che alle Regioni (soggetti giuridici obbligati ad assumere integralmente a proprio carico tali rapporti, quali successori a titolo particolare), anche, in alternativa, alle Gestioni Liquidatorie (l'istituzione delle quali è stata dettata dall'esigenza, di carattere amministrativo-contabile, di tenere distinta la pregressa situazione debitoria degli enti disciolti dalle obbligazioni contratte nello svolgimento dell'attività imputabile alle nuove Controparte_5
in tema v., da ultimo, Cass. 13 giugno 2022, n. 18976); nell'ambito di
[...] questo sistema, infatti, l'eventuale introduzione di una norma che, limitatamente alle ipotesi di inadempimento delle obbligazioni verso le farmacie, i medici e le strutture convenzionati, avesse attribuito la qualità di debitore inadempiente, e la conseguente legittimazione passiva in ordine alle azioni creditorie, ad un soggetto diverso dal solo con riferimento alle prestazioni Controparte_11 Part autorizzate dalle disciolte si sarebbe tradotta in una previsione sostanzialmente inutile, per modo che, anche in ragione di tale argomento sistematico, si deve attribuire al D.L. n. 324 del 1993, art. 1, comma 10, una portata più ampia, estesa alle obbligazioni assunte Controparte_5 successivamente alla soppressione delle Unità Sanitarie Locali.
2.1.d. Deve osservarsi, infine, che il d.lgs. n. 502 del 1992, art. 11, comma 9, ha stabilito il principio che i contributi per le prestazioni del servizio sanitario nazionale e le altre somme ad essi connesse sono attribuiti alle Regioni in relazione al domicilio fiscale posseduto al 1° gennaio di ciascun anno dall'iscritto al servizio sanitario nazionale. Conseguentemente, il finanziamento delle singole Unità Sanitarie Locali è stato trasferito all , a cui spettano compiti quali la determinazione dei principi CP_2 sull'organizzazione dei servizi e sull'attività destinata alla tutela della salute, e dei criteri di finanziamento delle Unità Sanitarie Locali e dell , le Controparte_6 attività di indirizzo tecnico, nonché promozione e supporto nei confronti delle predette Unità Sanitarie Locali ed , anche in relazione al controllo di CP_5 gestione e alla valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie.
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L'art. 4, comma 7, del citato decreto (con le modifiche apportate dal d.lgs. n. 517 del 1993), ha precisato che la nel prevedere le modalità di CP_2 finanziamento delle aziende, ne determina gli introiti. Al tempo stesso, la pur riconosciuta autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica delle pur Controparte_5 dopo l'abrogazione del d.lgs. n. 502 del 1992, art. 3, comma 5, lett. f) (disposta dal d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229, art. 3, comma 2), trova un suo limite nella regola per cui esse, sebbene agiscano mediante atti di diritto privato, peraltro necessariamente informati ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nonché al rispetto del vincolo di bilancio, svolgono pur sempre un'attività strumentale rispetto agli scopi istituzionali della Regione, la quale assicura i previsti livelli essenziali di assistenza sanitaria, attraverso le Unità Sanitarie Locali (art. 3, comma 1, del citato decreto legislativo) e disciplina forme e modalità per la direzione e il coordinamento delle attività sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria (art. 3, comma 1-quater). Avuto riguardo a tale quadro normativo, può ribadirsi (come questa Corte ha già evidenziato: Cass. n. 13333 del 2015, cit.) che la disposizione del D.L. n. 324 del 1993, art. 1, comma 10 regola la legittimazione passiva nei confronti di tutti i soggetti che erogano prestazioni sanitarie in regime di convenzione con la : farmacie, medici specialisti, strutture private. CP_2
Per questi soggetti - si è precisato - vale la regola che essi sono creditori dell'ente "incaricato del pagamento", da intendere come ente finanziatore delle
, e l'autorizzazione della prestazione sanitaria costituisce non la Controparte_5 fonte dell'obbligazione dell'unità che la autorizza, ma la condizione del pagamento da parte dell'ente obbligato per legge, e che è quello di ciò incaricato (cfr. ancora, in particolare, Cass. n. 13333 del 2015, cit.). Del tutto irrilevante appare, pertanto, l'osservazione della ricorrente, secondo la quale, nel sistema delineato dalla DGR Lazio n. 602 del 2004, l svolge CP_2 un mero servizio di tesoreria: infatti, la qualità di ente incaricato del pagamento, cui si collega la legittimazione passiva nei rapporti obbligatori con le strutture accreditate ai sensi e per gli effetti della norma in esame, discende in capo alla dalla sua funzione di ente finanziatore delle , attribuita CP_2 Controparte_5
e regolata da norme di legge statale». Superflui ulteriori richiami, la domanda rivolta all'indirizzo dell'
[...]
va quindi respinta, così come proposta, per l'assorbente Controparte_1 ragione dell'estraneità di tale soggetto all'obbligazione dedotta insoluta in citazione.
2.3 sulla prescrizione. L'eccezione di prescrizione, sollevata da entrambi le parti convenute, è infondata e va quindi respinta, per quanto di seguito considerato.
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In tema va premesso che, in generale, il credito maturato dalla struttura sanitaria per le prestazioni erogate a carico del Servizio Sanitario è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale (art. 2946 c.c.), non già alla prescrizione breve (quinquennale) indicata dalle difese convenute invocando l'art. 2948, n. 4 c.c. Secondo concorde dottrina e giurisprudenza, la fattispecie ora citata si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dal fatto che l'obbligazione pecuniaria è suscettibile di adempimento solo col decorso del tempo, cosicché solo con il protrarsi dell'adempimento nel tempo si realizza la causa del rapporto obbligatorio e può essere soddisfatto l'interesse del creditore (v. in tema Cass. Sez. 1, 05/10/2023, n. 28060, che enuncia: «la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo, in quanto la natura periodica del credito abbia carattere originario e non derivato»). In breve, la periodicità deve connotare la stessa causa dell'obbligazione e rispondere ad un interesse del creditore;
tipico il caso delle locazioni e dei corrispettivi da pagarsi periodicamente, a fronte di una controprestazione perdurante nel tempo. Tutt'altro accade per le prestazioni sanitarie erogate dalla struttura convenzionata o accreditata, ciascuna delle quali genera un distinto diritto di credito alla remunerazione, secondo tariffe predeterminate dall'autorità amministrativa, a prescindere dal periodo di tempo in cui siano state effettuate;
la circostanza che tali prestazioni siano poi unitariamente liquidate secondo le periodicità indicate dalla è giustificata da ragioni di contabilità, CP_2 dall'esigenza di copertura finanziaria e dalla necessità di operare le verifiche che spettano all'Amministrazione per la corretta valorizzazione di ciascuna prestazione;
tutto ciò però non vale a rendere periodica l'obbligazione di pagamento gravante sull'Amministrazione, sì da restare operante la regola generale di cui all'art. 2946 c.c. Nel caso considerato, tutte le fatture del cui ritardato pagamento si tratta risultano emesse con scadenza a partire dal 31 agosto 2011 in avanti (v. l'allegato 1, alla citazione, contenente il prospetto di calcolo degli interessi, colonna scadenza dare e valuta avere): ragione per cui, non v'è spazio per supporre estinto, per sopravvenuta prescrizione decennale, il credito per interessi di mora asseritamente maturato a motivo del tardivo pagamento della sorte capitale.
§-3. merito della lite 3.1 sull'applicabilità del d.lgs. n. 231/2002. La questione dell'applicabilità, alla fattispecie dedotta in lite, della normativa di cui al d.lgs. n. 231/2002, in materia di mora automatica del debitore nonché in materia di saggio degli interessi dovuti in caso di ritardo nei pagamenti delle
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transazioni commerciali, va risolta alla luce delle chiare indicazioni della giurisprudenza di legittimità, che ha più volte disaminato la tematica in questione. In materia di prestazioni erogate da case di cura, la Suprema Corte ha sancito (Cass. sez. 3, 14/11/2024, n.29472): «Le prestazioni sanitarie erogate da strutture private accreditate in favore dei fruitori del SSN hanno natura di transazione commerciale ex art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 231 del 2002, sicché sono dovuti gli interessi moratori nella misura prevista di cui all'art. 5 del medesimo d.lgs., a condizione che sia rispettato il c.d. "regime delle tre A" (autorizzazione, accreditamento, accordo), poiché è necessario che il rapporto tra struttura accreditata ed ente pubblico sia formalizzato con un contratto scritto, collegato alla concessione e regolante l'accreditamento stesso» Nello stesso senso Cass. sez. I, 02/09/2024, n.23477, ove si legge: «Nel contesto delle prestazioni sanitarie fornite a individui assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale da strutture private operate in base al preaccreditamento, è fondamentale riconoscere che la natura pubblicistica del rapporto tra l'ente pubblico competente e la struttura già accreditata non esclude, in caso di ritardo nei pagamenti dovuti come compenso, la natura contrattuale sottostante alla richiesta di interessi moratori. Questi interessi derivano sempre da un'ottica civilistica di contratto a prestazioni correlate a un corrispettivo, anche se inseriti all'interno di un contesto di intervento pubblico. Il contratto stipulato prevede l'obbligo dell'ente pubblico di retribuire, secondo le condizioni e i limiti stabiliti, specifiche prestazioni mediche offerte dalla struttura privata. Le prestazioni mediche erogate dalle strutture private già accreditate con il Controparte_10
, mediante un contratto stipulato in forma scritta con l'Amministrazione
[...]
Pubblica dopo l'8 agosto 2002 e relativo all'accreditamento, rientrano nell'ambito delle transazioni commerciali ai sensi dell'art. 2, lett. a), del Decreto Legislativo n. 231 del 2002. Questo poiché sono offerte nell'ambito di un atto considerabile come contratto a favore di terzi con prestazioni continue e che prevede il dovere di pagamento di un compenso, il cui ritardo comporta l'applicazione di interessi moratori conformemente all'art. 5 dello stesso decreto legislativo». Sempre in tema, merita richiamare anche il precedente di Cass. Sez. Un., 14/12/2023, n.35092, secondo cui: «rientrano nella nozione di transazione commerciale, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 231 del 2002, le prestazioni sanitarie delle strutture private accreditate col S.S.N. erogate agli assistiti in base ad un contratto - accessivo all'accreditamento - concluso in forma scritta con la P.A. dopo l'8 agosto 2002, avente la natura di contratto a favore di terzi ad esecuzione continuata e contenente la previsione dell'obbligo di pagamento di un corrispettivo, la cui ritardata esecuzione comporta il riconoscimento degli interessi moratori ex art. 5 del d.lgs. citato».
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Sostanzialmente in termini sono la pronuncia di Cass. sez. 3, 09/11/2020, n.24985 («Nel caso di prestazioni sanitarie erogate, in favore dei fruitori del servizio, da strutture private preaccreditate con lo Stato, il diritto di queste ultime a vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora, nella misura prevista dal decreto legislativo n. 231 del 2002, sorge soltanto qualora, in data successiva all'8 agosto 2002, sia stato concluso, tra l'Ente pubblico competente e la struttura, un contratto avente forma scritta a pena di nullità, con il quale l'Ente abbia assunto l'obbligo, nei confronti della struttura privata, di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate») nonché di Cass. Sez. 3, 02/07/2019, n.17665 («nel caso di prestazioni sanitarie erogate, in favore dei fruitori del servizio, da strutture private preaccreditate con lo Stato, il diritto di queste ultime a vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora, nella misura prevista dal d.lgs. n. 231 del 2002, sorge soltanto qualora, in data successiva all'8 agosto 2002, sia stato concluso, tra l'Ente pubblico competente e la struttura, un contratto avente forma scritta a pena di nullità (sussumibile nella "transazione commerciale" di cui all'art.2, comma 1, lett. a, del citato decreto) con il quale l'Ente abbia assunto l'obbligo, nei confronti della struttura privata, di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate»). Tanto premesso in diritto, all'esito del giudizio va rilevato che la parte attrice, avente causa da una struttura operante in regime di convenzionamento con il Servizio Sanitario Nazionale, quindi di accreditamento provvisorio (secondo quanto riferito dalla , ma non documentato in atti) nelle annualità CP_2 considerate (2011-2015), non ha comunque esibito in giudizio né il provvedimento di accreditamento regionale (provvisorio o definitivo che sia), né l'accordo contrattuale stipulato con l ai sensi dell'art. 8- Controparte_1 quinquies d.lgs. n. 502/1992, ove prevista l'assunzione «dell'obbligo, nei confronti della struttura privata, di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate». Quelli che la difesa attrice definisce contratti o accordi che, in tesi, dovrebbero servire allo scopo (v. all. 6 alla 2^ memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., di parte attrice), consistono effettivamente ed esclusivamente, come fatto palese dalla terminologia utilizzata, dalla loro intestazione e dal contenuto, in accordi di budget con cui, in pendenza di un nutrito contenzioso tra e la CP_2
, le parti si limitavano a determinare il budget di spesa Controparte_12 complessivamente a carico del SSN, per tipologia di prestazione, ovvero o il volume economico delle prestazioni erogabili dalla struttura entro l'anno di riferimento, a carico del Servizio Sanitario, restando per contro non a carico del SSN le prestazioni rese extra-budget.
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Trattasi di accordi preordinati alla stipula del vero e proprio contratto previsto dall'art.
8-quinquies d. lgs. n. 502/1992, che però non risulta esibito in atti, tanto quanto il provvedimento di accreditamento (provvisorio o definitivo) che avrebbe dovuto costituire, unitamente all'autorizzazione, condizione necessaria per l'applicabilità delle disposizioni invocate dall'attrice.
Ne deriva che non si possa predicare l'applicabilità, alla fattispecie considerata, del d.lgs. n. 231/2002. 3.2 sulla debenza degli interessi di mora, al saggio legale. Tanto detto in merito all'impossibilità di rifarsi al d.lgs. n. 231/2002, ai fini dell'odierno giudizio, va ora aggiunto che, secondo giurisprudenza uniforme, si può configurare la mora dell'Amministrazione nel pagamento di un debito pecuniario solo a seguito di apposita diffida ad adempiere, valida agli effetti di cui all'art. 1219 c.c., trattandosi dell'adempimento di una obbligazione querable, non già portable, di per sé inidonea a produrre la mora ex re del debitore per semplice effetto della scadenza (v. in tal senso Cass. Sez. 3, 26/04/2010, n. 9918; Sez. 1, 25/10/2013, n. 24157; Cass. Sez. 1, 25/05/2005, n. 1101: «con riguardo ai debiti della P.A., poiché le norme generali sulla contabilità pubblica - e in particolare le norme speciali di cui all'art. 68 della legge della Regione Puglia n. 17 del 1977 - stabiliscono, in deroga al principio sancito dall'art. 1182, terzo comma, cod. proc. civ., che i pagamenti si effettuano presso gli uffici di tesoreria dell'amministrazione debitrice sulla base di regolari mandati quietanzati dal creditore, la natura "quérable" dell'obbligazione comporta che il ritardo nel pagamento, ove pure per l'adempimento fosse stabilito un termine, non determina automaticamente gli effetti della mora "ex re", ai sensi dell'art. 1119, secondo comma, n. 3, cod. civ., occorrendo invece la costituzione in mora, mediante l'intimazione scritta di cui all'art. 1219, primo comma, cod. civ. ed anteriormente al pagamento stesso, affinché insorga la responsabilità da tardivo adempimento, con conseguente obbligo di corresponsione degli interessi moratori e dell'eventuale maggior danno;
né ad integrare la costituzione in mora è sufficiente l'invio delle fatture da parte del creditore, tale invio essendo funzionale all'adempimento di un onere posto a suo carico, ai fini della concreta realizzazione della sua pretesa, ed essendo ad esso oggettivamente estranea la finalità della costituzione in mora»; in materia di debiti del Servizio Sanitario Nazionale, v. Cass. Sez. 6, 10/06/2019, n. 15579: «alle Controparte_5 aventi natura di persone giuridiche pubbliche, si applicano le norme sulla contabilità di Stato, in virtù della previsione di cui all'art. 5, comma 1, del d.l. n. 382 del 1989, conv. dalla l. n. 8 del 1990; ne consegue che le obbligazioni delle Part vanno adempiute in ogni caso al domicilio del debitore (c.d. obbligazioni "querable"), ovvero alla sede dell'ufficio di Tesoreria dell'Ente debitore, non essendo state abrogate le disposizioni che hanno previsto l'inserimento delle
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dette aziende sanitarie nella tesoreria pubblica, e che la mera scadenza del Part termine di pagamento non vale a costituire in mora l stessa, in difetto di un Part formale atto di costituzione in mora, anche quando la effettui i propri pagamenti per mezzo di bonifici, assegni o vaglia cambiari tratti sull'istituto di credito cui abbia affidato il servizio di tesoreria»; Cass. Sez. 1, 25/09/2015, n. 19084: «gli interessi moratori sulle somme dovute dalla P.A., in ragione della natura "querable" di tali obbligazioni, non decorrono automaticamente dalla scadenza del termine di adempimento, ex art. 1219, comma 2, n. 3, c.c., bensì dalla data di formale costituzione in mora, da eseguirsi mediante intimazione scritta ai sensi del comma 1 della medesima disposizione»). Ciò posto, secondo la lettera dell'art. 1219 c.c., «il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto»: ai fini della stipulazione dell'atto in questione (giuridico in senso stretto, nonché recettizio), idoneo a costituire in mora il debitore, è quindi indispensabile che il documento enunci chiaramente una richiesta di pagamento. Orbene, le lettere accompagnatorie degli estratti conto delle fatture ancora insolute alle date di chiusura degli esercizi contabili degli anni 2012, 2013, 2014, 2015 (all.1-2-3-4 alla 2^ memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.) non enunciano alcuna richiesta, né qualsivoglia intimazione di pagamento indirizzata all
[...]
, bensì - facendo seguito alla specifica richiesta dell' sempre CP_1 CP_1 menzionata nell'incipit - esclusivamente quantificano il complessivo dare emergente dalla contabilità della struttura sanitaria, alla data di chiusura dell'esercizio. Tanto basta a reputarle intrinsecamente inidonee a produrre la costituzione in mora dell' (e, per essa, della quale soggetto incaricato Controparte_1 CP_2 del pagamento). In tal senso la giurisprudenza nomofilattica che il tribunale condivide, secondo cui l'atto «deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento» (Cass. Sez. 2, 31/05/2021, n. 15140; conf. Cass. Sez. 6, 14/06/2018, n. 15714, che aggiunge: «non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive del carattere di intimazione e dell'espressa richiesta di adempimento al debitore»). In caso di trasmissione di fatture, la Corte nomofilattica puntualizza: «l'atto di costituzione in mora non richiede l'uso di formule solenni, né l'osservanza di particolari adempimenti, sicché l'invio di una fattura commerciale - sebbene, di per sé, insufficiente ai fini ed agli affetti di cui all'art. 1219, comma 1, c.c. - può risultare idoneo a tale scopo allorché l'emissione del documento di natura fiscale sia intervenuta in relazione all'esecuzione di un contratto che preveda pagamenti ripetuti a scadenze predeterminate e purché lo stesso risulti corredato
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dall'indicazione di un termine per il pagamento e dall'avviso che, se lo stesso non interverrà prima della scadenza, il debitore dovrà ritenersi costituito in mora» (Cass. Sez. 3, 05/04/2016, n. 6549). In breve, le missive in questione, anziché enunciare l'intenzione del creditore di costituire in mora il debitore, risultano rispondere a finalità contabili e di controllo incrociato delle fatture ancora insolute ad una certa data, sì da rendersi applicabile il principio - affermato dalla Corte nomofilattica in materia di distinte contabili riepilogative (DCR) trasmesse dalle farmacie - per cui «ai fini della Part costituzione in mora del non è sufficiente che sia scaduto il termine per l'adempimento, ma è necessario che il creditore formuli apposita richiesta scritta, rispetto alla quale non costituisce un valido equipollente la trasmissione delle distinte riepilogative delle ricette, che il farmacista ha l'onere dì inoltrare, secondo l'Accordo nazione di categoria, entro il quattordicesimo giorno di ciascun mese, il cui invio risponde a finalità meramente contabili e di controllo» (Cass. Sez. 1, 09/09/2011, n. 18557). È il caso di aggiungere che la manifesta assenza di una qualsivoglia richiesta di pagamento non può ritenersi surrogata o supplita dalla puntualizzazione, presente in tutte le missive in esame, per cui «il presente invio dell'estratto conto al… vale anche ai fini interruttivi della prescrizione dei crediti elencati». Non è infatti in disponibilità della parte di assegnare (o meno) validità giuridica ad un proprio atto, a determinati effetti di legge;
d'altronde, gli oneri di forma, laddove imposti dalla legge, non sono in disponibilità della parte: nel caso di specie sarebbe occorsa, ai fini della validità dell'atto agli effetti dell'art. 1219 c.c., una richiesta di pagamento, e tale richiesta non si rinviene, nei documenti esibiti in giudizio dalla parte attrice. Correlativamente, è principio acquisito quello secondo cui la auto- qualificazione del contratto o del negozio giuridico, da parte del contraente/stipulante, non sia affatto vincolante per il giudice, occorrendo comunque ricostruire l'effettivo assetto di interessi voluto nel contratto o nel negozio, alla stregua dei criteri interpretativi di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., e quindi verificare la coerenza tra la sostanza e la forma (tale per inteso il nomen juris attribuito dalle parti). Laddove va precisato che, trattandosi dell'interpretazione di un atto giuridico (unilaterale) in senso stretto, «non essendo utilizzabile il criterio della comune volontà delle parti né quello del loro comportamento complessivo, i criteri ermeneutici principali sono quelli del senso letterale delle parole, e dell'interpretazione complessiva delle clausole le une per mezzo delle altre» (Cass. Sez. 2, 29/01/2009, n. 2399; nello stesso senso Cass. Sez. L., 27/09/2000, n. 12780).
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Tanto premesso, deve concludersi che il primo atto astrattamente idoneo, per il suo contenuto, a costituire in mora le parti convenute, e tra queste la CP_2
, coincida con la stessa citazione introduttiva del giudizio.
[...]
Sennonché, essa è sopravvenuta quando il credito (per sorte) era stato già estinto. Donde l'impossibilità di riconoscere la mora delle parti convenute, e il credito per interessi vantato in giudizio.
§-4. Si provvede come a seguire;
la soccombenza regola le spese.
Per Questi Motivi
il tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
- respinge le domande formulate, in citazione, dalla Parte_1
- condanna la parte attrice a rifondere, alle convenute, le spese del grado, che liquida in € 20.000,00 per compensi tariffari, quanto all' Controparte_1
ed in € 20.000,00 per compensi tariffari quanto alla , il
[...] CP_2 tutto oltre spese generali al 15%, iva e cpa, come per legge. Roma, 6 novembre 2025
il giudice
ND TO
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