Sentenza 20 settembre 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/09/2001, n. 37848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37848 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUIGI SANSONE - Presidente - del 20/09/2001
1. Dott. LUCIANO DERIU - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ARTURO CORTESE - Consigliere - N. 1019
3. Dott. CARLO PICCININNI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. FRANCESCO IPPOLITO - Consigliere - N. 33944/2000
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
AU NI, n. 29.04.1954
avverso la sentenza emessa il giorno 16.06.2000 dalla Corte d'appello di Bari;
Visti gli atti, la sentenza denunziata, e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Arturo Cortese;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio Galasso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
Con sentenza emessa il giorno 16.06.2000 la Corte d'appello di Bari confermava la condanna inflitta in primo grado a AU NI per il reato di cui agli artt. 385 cp. e 30, comma 3, L. 354/75, perché, avendo beneficiato di un permesso premio concessogli dal Magistrato di sorveglianza, non faceva rientro nella Casa circondariale alla scadenza e nelle dodici ore successive. Propone ricorso il prevenuto, deducendo la nullità della sentenza impugnata e di quella di primo grado in relazione alla omessa citazione a giudizio derivante dalla effettuazione della notifica del relativo decreto prima a un indirizzo sbagliato e poi secondo il rito degli irreperibili ma senza il rispetto delle norme di cui agli artt.157-159 e 165 cpp. e, in particolare, senza la previa disposizione e acquisizione del provvedimento dichiarativo della latitanza e del verbale di vane ricerche.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Il decreto di citazione per il giudizio di primo grado venne, invero, notificato al prevenuto prima ad un civico risultato inesistente e, quindi, previa emissione del decreto di irreperibilità, mediante consegna di copia al difensore.
Nei motivi di appello il AU ebbe a lamentare sia l'errore di indirizzo sia la mancanza di nuove e ulteriori ricerche - fatta eccezione per l'informativa tramite CED presso l'Amministrazione carceraria centrale - prima dell'emissione del decreto di irreperibilità.
La Corte di Bari ha escluso ogni vizio rilevando "che il AU si era reso latitante non rientrando nella Casa circondariale di Foggia, e che le successive ricerche non avevano dato alcun esito, tanto che fu emesso decreto di irreperibilità in data 27.01.1997, nel quale era specificato "per evasione dal carcere di Foggia in data 25.09.1997".
Tanto premesso, deve osservarsi che la condizione di "evaso" nella quale il AU si trovava per il suo mancato rientro al carcere di Foggia non poteva, in forza del disposto di cui ai commi 3 e 5 dell'art. 296 cpp., riguardare procedimenti diversi da quello per il quale egli era in stato di detenzione e, quindi, neppure il presente procedimento. Il regime delle notifiche da rispettare, era, pertanto, quello ordinario dei non detenuti di cui agli artt. 157 e 159 cpp. e, non potendosi utilmente seguire la procedura di cui alla prima delle norme citate, non restava che attenersi a quanto previsto dalla seconda. Bisognava dunque disporre nuove ricerche, in particolare nei luoghi come ivi indicati, acquisendo la relativa dettagliata relazione della polizia giudiziaria (art. 61 disp. att. cpp.) e, solo all'esito negativo di esse, emettere decreto di irreperibilità effettuando la notifica al difensore.
La tassatività della disposizione dell'art. 159 cpp, e la sostanziale diversità fra la condizione di latitante-evaso (non applicabile, come detto, nel procedimento "de quo") e quella di irreperibile non consentivano assolutamente di dichiarare la seconda sulla mera base della prima tralasciando i puntuali e specifici adempimenti all'uopo previsti (cfr. Cass. 5^ sent. 5807 cc. 18.12.1997).
L'emissione del decreto di irreperibilità effettuata in base alla anzidetta condizione di evaso e alla informativa presso l'Amministrazione carceraria centrale, ma senza il disposto e documentato svolgimento di tutte le previe dettagliate nuove ricerche di cui agli artt. 159 cpp. e 61 disp. att. cpp., non può quindi che invalidare il decreto stesso, con conseguente nullità della notifica della citazione a giudizio e degli atti conseguenti fino alla pronunciata decisione, a sensi degli artt. 178, lett. c), e 179 cpp. L'impugnata sentenza e quella del Pretore di Foggia del 29.09.1997 devono pertanto essere annullate senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Foggia per il giudizio.
P.Q.M.
visti gli artt. 615 e 620 c.p.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata nonché quella del Pretore di Foggia del 29.09.1997 e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Foggia per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2001