Sentenza 28 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/03/2002, n. 4509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4509 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2002 |
Testo completo
04509 /02 0 67474 43 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO D CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria sta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 747/00 Michele CANTILLO FICO Consigliere Cron. 10487 Nino GIULIANI Consigliere Rep. Dott. Paolo - Rel. Consigliere Ud.21/12/01 RAGONESI Dott. Vittorio - Consigliere C.C.Dott. Francesco Antonio GENOVESE ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SE NT ENZA N. 67474 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE UFF II DD ISERNIA, in personCATE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE del Ministro pro tempore, elettivamente domicilia Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA Sig. per diritti € 3 APR 2002 GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope IL NC legis;
- ricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
contro
Richiesta copia studio dal Sig. IPSO A GENNARO, CANCELLERIA COMTRIB REG SEZ 4 BASSI • diritti € 0,71 per di CAMPOBASSO;
"F3 APR 2002
- intimati -
2001 avverso la sentenza n. 313/98 della Commissione 2756 tributaria regionale di CAMPOBASSO, depositata il 24/11/98; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 21/12/01 dal Consigliere Dott. Vittorio RAGONESI;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRRENTINO che ha concluso per il rigetto del ricorso per essere manifestamente infondato, con le conseguenze di legge. La Corte, osserva quanto segue. L'Amministrazione delle Finanze dello Stato proponeva ricorso avverso la sentenza della Commissione regionale del Molise n. 313/04/98 che, nel rigettare l'appello della Amministrazione stessa, aveva confermato la decisione di primo grado che aveva riconosciuto a AS NA il diritto a detrarre dalla base imponibile le somme corrispondenti alle imposte sospese in relazione agli eventi sismici del 1984. L'intimato non svolgeva alcuna attività difensiva e la controversia veniva decisa all'esito della camera di consiglio del 21.12.01 Motivi della decisione La giurisprudenza di questa Corte ha ormai stabilito in maniera costante e ripetuta che " in tema di agevolazioni tributarie l'art. 3,secondo comma bis, del decreto legge n. 791/85, convertito con modificazioni in legge n. 46 del 1986 (il quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette,sospesi in virtù dell'art. 13 quinquies del D.L. n. 159 del 1984, convertito con modificazioni in legge n. 363 del 1984, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR), in virtù dell'interpretazione autentica di cui all'art. 28 della legge n. 133 del 1999,posto in relazione all'art. 11 della legge n. 28 del 1999, deve essere considerato come norma introduttiva di una ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi " (Cass sez. V n. 4945/00; Cass sez V n. 5230/00;Cass sez V n.8569/01). Del tutto difforme dal costante orientamento giurisprudenziale di questa Corte testè enunciato, si rivela l'assunto difensivo della Amministrazione ricorrente,secondo cui la norma interpretativa dell'articolo 28 della legge n. 133 del 1999, nello stabilire che le somme dovute a titolo di imposte o contributi,il cui pagamento sia stato sospeso per gli eventi sismici, non costituiscono un onere deducibile per il corrispondente importo ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, farebbe concludere che l'importo in questione dovrebbe essere considerato ai fini della determinazione della base imponibile. Il ricorso, pertanto, si rivela manifestamente infondato e va di conseguenza rigettato. Nulla per le spese, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimato.
PQM
La Corte, rigetta il ricorso. Roma 2 12.01 Il Cons.est. I President IL NC C1 Innocenzo Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 28 MAR. 2002 IL NC C1 Innocenza Battista .