CASS
Sentenza 1 ottobre 2024
Sentenza 1 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/10/2024, n. 36535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36535 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LL SS nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 27/12/2023 del TRIBUNALE di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 36535 Anno 2024 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Data Udienza: 16/04/2024 Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Giulio Romano, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 27 dicembre 2023, su richiesta del Pubblico Ministero, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena che era stato concesso ad AN RB con sentenza emessa dal Tribunale di Catania il 28 ottobre 2013, divenuta irrevocabile il 15 giugno 2022. La revoca era ricondotta dal giudice dell'esecuzione alla constatazione che, al momento della concessione, RB aveva già riportato precedenti condanne per delitto a pena non condizionalmente sospesa, e tale circostanza non poteva essere nota al giudice che aveva concesso il beneficio, in quanto le relative sentenze non erano ancora passate in giudicato e, pertanto, non erano state inserite nel certificato del Casellario giudiziale. 2. La difesa di AN RB ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., violazioni degli artt. 164 e 168 cod. pen. e vizi della motivazione. Afferma che il giudice dell'esecuzione ha errato sia nel ritenere che, nel momento in cui il Tribunale di Catania concesse il beneficio della sospensione condizionale della pena con la menzionata sentenza del 28 ottobre 2013, le precedenti sentenze di condanna a carico di RB non fossero divenute irrevocabili e non fossero conoscibili;
sia nel ritenere che con tali precedenti sentenze non fosse stato concesso il medesimo beneficio. Il ricorrente osserva che la revoca della sospensione condizionale, concessa in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen. in presenza di cause ostative, poteva essere disposta dal giudice dell'esecuzione solo se tali cause non fossero state conoscibili al giudice della cognizione che aveva concesso il beneficio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen., in presenza di cause ostative, salvo che tali cause risultassero già documentalmente al giudice della cognizione. 2 A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381). 2. Nel caso concreto ora in esame, è assorbente rilevare, indipendentemente da ogni valutazione sulle altre censure espresse dal ricorrente, che il principio richiamato, pienamente condivisibile, non risulta applicato dal giudice dell'esecuzione, perché dalla motivazione dell'ordinanza impugnata non emerge che sia stato acquisito, per la verifica di cui sopra, il fascicolo del giudizio di cognizione in esito al quale fu concesso, con la citata sentenza del 28 ottobre 2013, il beneficio della sospensione condizionale della pena oggetto del presente procedimento. 3. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Catania che svolgerà nuovo giudizio senza incorrere nel vizio riscontrato ma verificherà non tanto se per il giudice delle cognizione che emise la menzionata sentenza del 28 ottobre 2013 fossero conoscibili cause ostative alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, ma se, sulla base dell'esame del relativo fascicolo, risulti che tali ipotetiche cause ostative fossero conosciute effettivamente da detto giudice.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania. Così deciso in Roma, 16 aprile 2024.
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 36535 Anno 2024 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Data Udienza: 16/04/2024 Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Giulio Romano, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 27 dicembre 2023, su richiesta del Pubblico Ministero, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena che era stato concesso ad AN RB con sentenza emessa dal Tribunale di Catania il 28 ottobre 2013, divenuta irrevocabile il 15 giugno 2022. La revoca era ricondotta dal giudice dell'esecuzione alla constatazione che, al momento della concessione, RB aveva già riportato precedenti condanne per delitto a pena non condizionalmente sospesa, e tale circostanza non poteva essere nota al giudice che aveva concesso il beneficio, in quanto le relative sentenze non erano ancora passate in giudicato e, pertanto, non erano state inserite nel certificato del Casellario giudiziale. 2. La difesa di AN RB ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., violazioni degli artt. 164 e 168 cod. pen. e vizi della motivazione. Afferma che il giudice dell'esecuzione ha errato sia nel ritenere che, nel momento in cui il Tribunale di Catania concesse il beneficio della sospensione condizionale della pena con la menzionata sentenza del 28 ottobre 2013, le precedenti sentenze di condanna a carico di RB non fossero divenute irrevocabili e non fossero conoscibili;
sia nel ritenere che con tali precedenti sentenze non fosse stato concesso il medesimo beneficio. Il ricorrente osserva che la revoca della sospensione condizionale, concessa in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen. in presenza di cause ostative, poteva essere disposta dal giudice dell'esecuzione solo se tali cause non fossero state conoscibili al giudice della cognizione che aveva concesso il beneficio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen., in presenza di cause ostative, salvo che tali cause risultassero già documentalmente al giudice della cognizione. 2 A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381). 2. Nel caso concreto ora in esame, è assorbente rilevare, indipendentemente da ogni valutazione sulle altre censure espresse dal ricorrente, che il principio richiamato, pienamente condivisibile, non risulta applicato dal giudice dell'esecuzione, perché dalla motivazione dell'ordinanza impugnata non emerge che sia stato acquisito, per la verifica di cui sopra, il fascicolo del giudizio di cognizione in esito al quale fu concesso, con la citata sentenza del 28 ottobre 2013, il beneficio della sospensione condizionale della pena oggetto del presente procedimento. 3. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Catania che svolgerà nuovo giudizio senza incorrere nel vizio riscontrato ma verificherà non tanto se per il giudice delle cognizione che emise la menzionata sentenza del 28 ottobre 2013 fossero conoscibili cause ostative alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, ma se, sulla base dell'esame del relativo fascicolo, risulti che tali ipotetiche cause ostative fossero conosciute effettivamente da detto giudice.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania. Così deciso in Roma, 16 aprile 2024.