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Sentenza 25 luglio 2024
Sentenza 25 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/07/2024, n. 30540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30540 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2024 |
Testo completo
2 5 US, 2C24 SENTENZA Sul ricorso proposto da: TO RO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa in data 07/12/2023 dalla Corte di Appello di Bre cia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NT Balsamo, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 23/12/2023, la Corte d'Appello di Brescia ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisidne, formulata da ,TO RO, della sentenza in data 19/12/2023 dal Tribunale di Milano (parzialmente riformata dalla Corte d'Appello di Milano in data 19/06/2014, irrev. il 30/04/2015) che lo aveva condannato alla pena di anni sei, mesi due di reclusione e Euro 30.000 di multa in relazione ai reati di cessione di cocaina di cui ai capi C), D), E) della rubrica. 2. Ricorre per cassazione il TO, a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione. Penale Sent. Sez. 3 Num. 30540 Anno 2024 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 15/07/2024 Si censura l'ordinanza per avere immotivatamente disatteso le prove nuove dedotte in ordine alla mancata disponibilità, in capo al TO, dell'utenza n. finale 311. Si deduce in particolare il difetto di motivazione in ordine alle dichiarazioni del VOLONTE' e del LO ES, e il mancato apprezzamento del fatto che l'attività di narcotraffico era stata svolta da più membri della famiglia SC, circostanza che rendeva "verosimile" l'ipotesi di un ripetuto scambio delle utenze tra i sodali, e della trasmissione dell'utenza al TO da parte di SC RI, allarmato dall'arresto di un correo. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, perché manifestamente infondato. 4. Con motivo nuovo trasmesso in data 29/05/2024, il difensore del TO lamenta la violazione dell'art. 634 cod. proc. pen., avendo la Corte bresciana compiuto illegittimamente un approfondito esame del merito in sede delibativa, e ribadisce la mancanza di una adeguata valutazione delle dichiarazioni del VOLONTE' e di quelle del LO ES, oltre che della fattura prodotta. Sotto altro profilo, si censura l'assunto della Corte secondo cui la ritrattazione del TO, nel corso del processo, doveva ritenersi prevalente sulle nuove prove dedotte. 5. In data 03/06/2024, il TO ha trasmesso a questa Corte una memoria sottoscritta personalmente con allegata documentazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Deve preliminarmente osservarsi che - al di là del mancato rispetto dei quindici giorni liberi prima dell'udienza - non può essere presa in considerazione, in questa sede, la memoria con documentazione allegata prodotta personalmente dal TO. Si deve qui ribadire, infatti, l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «nel giudizio per cassazione le memorie difensive non possono essere sottoscritte dalla parte personalmente atteso che, a seguito della riforma dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come interpolaito dall'art. 1, cornma 63, della legge 23 giugno 2017, n. 103, tali atti vanno redatti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione» (Sez. 6, n. 31560 del 03/04/2019, Scelsi, Rv. 276782 - 01). Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto al motivo nuovo proposto dal difensore, che (oltre a mancare di correlazione con i motivi principali) va ritenuto inammissibile ai sensi dell'art. 585, comma 4 ultima parte, cod. proc. pen., attesa l'inammissibilità - alla luce di quanto verrà ora evidenziato - dei motivi dedotti con il ricorso. 2 3. Il ricorso è inammissibile, per il carattere meramente reiterativo dei rilievi svolti e per l'assenza di adeguata confutazione di quanto diffusamente esposto, dalla Corte d'Appello di Brescia, a sostegno della manifesta infondatezza della nuova richiesta di revisione proposta nell'interesse del TO, relativa - come le precedenti - alla condanna a suo carico per tre episodi di cessione di cocaina (sent. 19/06/2014 della Corte d'Appello di Milano, irrev. il 30/04/2015). 3.1. La Corte territoriale ha preso in considerazione i numerosi profili dedotti nella richiesta di revisione, evidenziando, di volta in volta, il difetto di "novità" della prova dedotta, il carattere reiterativo di questioni già trattate in altri analoghi procedimenti, ovvero ancora la intrinseca inconsistenza della prospettazione difensiva. Il principale oggetto delle deduzioni appare volto a contestare la riferibilità al TO dell'utenza telefonica con n. finale 31.1, utilizzata per le comunicazioni intercorse con SC RI a proposito delle cessioni di droga (utenza che peraltro venne trovata nella disponibilità dell'odierno ricorrente in occasione del suo arresto: cfr. pag. 2 del provvedimento impugnato). In particolare, si è fatto esplicito riferimento: al difetto di novità delle allegazioni concernenti l'utenza telefonica con n. finale 585, non solo perché esaminata nelle sentenze di merito, ma anche perché oggetto di altre richieste di revisione in data 14/07/2016 e 24/11/2016 (cfr. pag. 4 dell'ordinanza impugnata); alla intrinseca inconsistenza della questione del mancato rinvenimento delle registrazioni nel fascicolo processuale (attesa l'implausibilità di un silenzio sul punto del TO e dei difensori durante tutto il giudizio di merito), anch'essa comunque già trattata nelle ordinanze reiettive di analoghe istanze (24/11/2016, cit., nonché 26/03/2019: cfr. pag. 5); alla irrilevanza, rispetto alle vicende imperniate sull'utenza cellullare 311, dell'accoglimento della richiesta di revisione formulata dal TO con riferimento ad altre e del tutto distinte vicende (cfr. pag. 6); all'inidoneità dell'apporto dichiarativo di VOLONTE' FR a vulnerare quanto già accertato sia in sede di merito, sia nell'ordinanza reiettiva di analoga istanza emessa in data 14/06/2021, circa l'inconsistenza dell'ipotesi secondo cui l'apparecchio - ancora privo dell'utenza 311 - sarebbe stato in possesso di SC ES, prima che del TO (ipotesi in quella sede esaminata alla luce delle dichiarazioni di LO ES NT, e disattesa all'esito di un ampio percorso argomentativo integralmente riportato alle pagg.
8-10 dell'ordinanza impugnata); alla irrilevanza del tracciato GPS relativo all'imputazione sub A), definita con l'assoluzione del TO, rispetto alle imputazioni sub B) e C), per le quali i tracciati dell'auto di SC RI avevano smentito le dichiarazioni del TO circa l'avvenuto percorso di determinati tragitti per ragioni di lavoro (cfr. pag. 11); al difetto di novità delle dichiarazioni di ME IZ, esaminati dalla sentenza di appello e dall'ordinanza 06/03/2017 (cfr. pag. 11); alla irrilevanza della 3 documentazione di rapporti "leciti" tra SC e TO (rifacimento di un bagno), essendo già pacifica, nel giudizio di merito, l'esistenza tra i due anche di rapporti lavorativi "leciti". In definitiva, la Corte territoriale ha concluso per la "evidente" infondatezza delle prospettazioni difensive, e comunque per l'assenza di novità delle prove, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione a tutti gli scenari proposti con il ricorso (liceità dei rapporti con SC RI;
difetto di riferibilità al TO dell'utenza 311; inesistenza dei contatti valorizzati nelle sentenze di merito a sostegno della fondatezza dell'ipotesi accusatoria: cfr. pag. 12 dell'ordinanza impugnata). 3.2. A fronte di tale esaustiva trattazione,, la difesa ricorrente si è limitata, da un lato, a ribadire la novità delle prove offerte, senza peraltro adeguatamente confrontarsi con le puntuali citazioni della Corte d'Appello dei passaggi. motivazionali delle sentenze di merito e delle plurime precedenti ordinanze reiettive di analoghe richieste, nonché - d'altro lato - a lamentare nuovamente il mancato apprezzamento delle dichiarazioni del VOLONTE' e dello stesso LO ES, senza peraltro - anche in questo caso - alcuna effettiva confutazione del percorso argomentativo tracciato dalla Corte territoriale sia in ordine alla intrinseca inverosimiglianza "di un simile tourbillon di passaggi dell'utenza" (dal LO ES allo zio SC ES con utilizzo estemporaneo del VOLONTE', e poi dallo SC al fratello MARIO e da questi al TO, con tale ultimo doppio passaggio realizzatosi proprio nel giorno della consumazione dell'ultimo reato ascritto al ricorrente), sia anche alla radicale incompatibilità della prospettazione con quanto riferito dallo stesso odierno ricorrente (cfr. pagg. 9-10). 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 15 luglio 2024 Il Consiglie tensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NT Balsamo, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 23/12/2023, la Corte d'Appello di Brescia ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisidne, formulata da ,TO RO, della sentenza in data 19/12/2023 dal Tribunale di Milano (parzialmente riformata dalla Corte d'Appello di Milano in data 19/06/2014, irrev. il 30/04/2015) che lo aveva condannato alla pena di anni sei, mesi due di reclusione e Euro 30.000 di multa in relazione ai reati di cessione di cocaina di cui ai capi C), D), E) della rubrica. 2. Ricorre per cassazione il TO, a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione. Penale Sent. Sez. 3 Num. 30540 Anno 2024 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 15/07/2024 Si censura l'ordinanza per avere immotivatamente disatteso le prove nuove dedotte in ordine alla mancata disponibilità, in capo al TO, dell'utenza n. finale 311. Si deduce in particolare il difetto di motivazione in ordine alle dichiarazioni del VOLONTE' e del LO ES, e il mancato apprezzamento del fatto che l'attività di narcotraffico era stata svolta da più membri della famiglia SC, circostanza che rendeva "verosimile" l'ipotesi di un ripetuto scambio delle utenze tra i sodali, e della trasmissione dell'utenza al TO da parte di SC RI, allarmato dall'arresto di un correo. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, perché manifestamente infondato. 4. Con motivo nuovo trasmesso in data 29/05/2024, il difensore del TO lamenta la violazione dell'art. 634 cod. proc. pen., avendo la Corte bresciana compiuto illegittimamente un approfondito esame del merito in sede delibativa, e ribadisce la mancanza di una adeguata valutazione delle dichiarazioni del VOLONTE' e di quelle del LO ES, oltre che della fattura prodotta. Sotto altro profilo, si censura l'assunto della Corte secondo cui la ritrattazione del TO, nel corso del processo, doveva ritenersi prevalente sulle nuove prove dedotte. 5. In data 03/06/2024, il TO ha trasmesso a questa Corte una memoria sottoscritta personalmente con allegata documentazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Deve preliminarmente osservarsi che - al di là del mancato rispetto dei quindici giorni liberi prima dell'udienza - non può essere presa in considerazione, in questa sede, la memoria con documentazione allegata prodotta personalmente dal TO. Si deve qui ribadire, infatti, l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «nel giudizio per cassazione le memorie difensive non possono essere sottoscritte dalla parte personalmente atteso che, a seguito della riforma dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come interpolaito dall'art. 1, cornma 63, della legge 23 giugno 2017, n. 103, tali atti vanno redatti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione» (Sez. 6, n. 31560 del 03/04/2019, Scelsi, Rv. 276782 - 01). Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto al motivo nuovo proposto dal difensore, che (oltre a mancare di correlazione con i motivi principali) va ritenuto inammissibile ai sensi dell'art. 585, comma 4 ultima parte, cod. proc. pen., attesa l'inammissibilità - alla luce di quanto verrà ora evidenziato - dei motivi dedotti con il ricorso. 2 3. Il ricorso è inammissibile, per il carattere meramente reiterativo dei rilievi svolti e per l'assenza di adeguata confutazione di quanto diffusamente esposto, dalla Corte d'Appello di Brescia, a sostegno della manifesta infondatezza della nuova richiesta di revisione proposta nell'interesse del TO, relativa - come le precedenti - alla condanna a suo carico per tre episodi di cessione di cocaina (sent. 19/06/2014 della Corte d'Appello di Milano, irrev. il 30/04/2015). 3.1. La Corte territoriale ha preso in considerazione i numerosi profili dedotti nella richiesta di revisione, evidenziando, di volta in volta, il difetto di "novità" della prova dedotta, il carattere reiterativo di questioni già trattate in altri analoghi procedimenti, ovvero ancora la intrinseca inconsistenza della prospettazione difensiva. Il principale oggetto delle deduzioni appare volto a contestare la riferibilità al TO dell'utenza telefonica con n. finale 31.1, utilizzata per le comunicazioni intercorse con SC RI a proposito delle cessioni di droga (utenza che peraltro venne trovata nella disponibilità dell'odierno ricorrente in occasione del suo arresto: cfr. pag. 2 del provvedimento impugnato). In particolare, si è fatto esplicito riferimento: al difetto di novità delle allegazioni concernenti l'utenza telefonica con n. finale 585, non solo perché esaminata nelle sentenze di merito, ma anche perché oggetto di altre richieste di revisione in data 14/07/2016 e 24/11/2016 (cfr. pag. 4 dell'ordinanza impugnata); alla intrinseca inconsistenza della questione del mancato rinvenimento delle registrazioni nel fascicolo processuale (attesa l'implausibilità di un silenzio sul punto del TO e dei difensori durante tutto il giudizio di merito), anch'essa comunque già trattata nelle ordinanze reiettive di analoghe istanze (24/11/2016, cit., nonché 26/03/2019: cfr. pag. 5); alla irrilevanza, rispetto alle vicende imperniate sull'utenza cellullare 311, dell'accoglimento della richiesta di revisione formulata dal TO con riferimento ad altre e del tutto distinte vicende (cfr. pag. 6); all'inidoneità dell'apporto dichiarativo di VOLONTE' FR a vulnerare quanto già accertato sia in sede di merito, sia nell'ordinanza reiettiva di analoga istanza emessa in data 14/06/2021, circa l'inconsistenza dell'ipotesi secondo cui l'apparecchio - ancora privo dell'utenza 311 - sarebbe stato in possesso di SC ES, prima che del TO (ipotesi in quella sede esaminata alla luce delle dichiarazioni di LO ES NT, e disattesa all'esito di un ampio percorso argomentativo integralmente riportato alle pagg.
8-10 dell'ordinanza impugnata); alla irrilevanza del tracciato GPS relativo all'imputazione sub A), definita con l'assoluzione del TO, rispetto alle imputazioni sub B) e C), per le quali i tracciati dell'auto di SC RI avevano smentito le dichiarazioni del TO circa l'avvenuto percorso di determinati tragitti per ragioni di lavoro (cfr. pag. 11); al difetto di novità delle dichiarazioni di ME IZ, esaminati dalla sentenza di appello e dall'ordinanza 06/03/2017 (cfr. pag. 11); alla irrilevanza della 3 documentazione di rapporti "leciti" tra SC e TO (rifacimento di un bagno), essendo già pacifica, nel giudizio di merito, l'esistenza tra i due anche di rapporti lavorativi "leciti". In definitiva, la Corte territoriale ha concluso per la "evidente" infondatezza delle prospettazioni difensive, e comunque per l'assenza di novità delle prove, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione a tutti gli scenari proposti con il ricorso (liceità dei rapporti con SC RI;
difetto di riferibilità al TO dell'utenza 311; inesistenza dei contatti valorizzati nelle sentenze di merito a sostegno della fondatezza dell'ipotesi accusatoria: cfr. pag. 12 dell'ordinanza impugnata). 3.2. A fronte di tale esaustiva trattazione,, la difesa ricorrente si è limitata, da un lato, a ribadire la novità delle prove offerte, senza peraltro adeguatamente confrontarsi con le puntuali citazioni della Corte d'Appello dei passaggi. motivazionali delle sentenze di merito e delle plurime precedenti ordinanze reiettive di analoghe richieste, nonché - d'altro lato - a lamentare nuovamente il mancato apprezzamento delle dichiarazioni del VOLONTE' e dello stesso LO ES, senza peraltro - anche in questo caso - alcuna effettiva confutazione del percorso argomentativo tracciato dalla Corte territoriale sia in ordine alla intrinseca inverosimiglianza "di un simile tourbillon di passaggi dell'utenza" (dal LO ES allo zio SC ES con utilizzo estemporaneo del VOLONTE', e poi dallo SC al fratello MARIO e da questi al TO, con tale ultimo doppio passaggio realizzatosi proprio nel giorno della consumazione dell'ultimo reato ascritto al ricorrente), sia anche alla radicale incompatibilità della prospettazione con quanto riferito dallo stesso odierno ricorrente (cfr. pagg. 9-10). 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 15 luglio 2024 Il Consiglie tensore Il Presidente