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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/09/2025, n. 2832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2832 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di S. Maria C.V., IV° Sezione Civile, gop avv. Angela Verolla, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio civile iscritto al R. G. N. 330/2021 ed avente ad oggetto: o p p o s i z i o n e a d e c r e t o i n g i u n t i v o .
TRA
AN AL C.F.: , rappresento e difeso dall'Avv. Pietro Troianiello, CodiceFiscale_1 giusta procura rilasciata su foglio separato allegato all'atto di opposizione, domiciliato presso il suo studio sito in Caserta (CE) alla Via G. Tescione n. 209. P.e.c.: Email_1
OPPONENTE
E
C.F. , residente in [...], CP_1 C.F._2
OPPOSTO CONTUMACE
C O N C L U S I O N I
Parte opponente con note di trattazione scritta, concludeva riportandosi ai propri scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle richieste ed istanze formulate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, il signor proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 2357/2020 -emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con il quale gli veniva ingiunto di pagare in favore del signor la somma di € 24.000,00, oltre € 540,00 per spese a CP_1
1 titolo di mancato pagamento dei canoni di locazione per locali commerciali, dovuti dal sig. Parte_1 in qualità di fideiussore della società relativamente ai mesi da febbraio 2013 a settembre Parte_2
2013 e, a tal uopo, formulava le seguenti conclusioni: “Dichiarare l'inesistenza ovvero la nullità assoluta della notifica eseguita dalla società Opposta e per l'effetto dichiarare inefficace e/o nullo il d.i. opposto, con vittoria di spese ed onorari di causa. Nel merito revocare l'impugnato decreto ingiuntivo perché inammissibile, improponibile e comunque infondato in fatto ed in diritto e condannare l'opposto al pagamento delle spese di lite”.
Assumeva il signor che la predetta obbligazione derivava da un contratto di locazione Pt_1 commerciale, sottoscritto dal signor in qualità di locatore, la società quale conduttrice CP_1 Parte_2 ed il signor in qualità di fideiussore della prevendendo un canone di locazione annuo Pt_1 Parte_2 pari ad € 36.000,00 da corrispondere in rate mensili di € 3.000,00 cadauna.
L'attore opponente eccepiva la nullità della notifica del decreto ingiuntivo n. 2357/2020 per violazione dell'art. 16 bis – comma 9 bis e 16 undicies del d.l. n. 179 /2012 e nel merito, invece, rilevava l'inammissibilità e l'infondatezza dell'ingiunzione in considerazione del fatto che il sig. non aveva Pt_1 mai autorizzato la concessione del (presunto) credito verso la società debitrice.
In sede di prima udienza parte opponente faceva rilevare che il signor aveva ottenuto altro decreto CP_1 ingiuntivo n. 593/2021 – recante lo stesso importo e la stessa causale del decreto n. 2357/2020 – oggetto del presente giudizio, avverso il quale il signor aveva proposto una successiva opposizione, Pt_1 incardinata dinanzi all'intestato Tribunale recante r.g. n. 2831/2021 e, per tale motivo, veniva richiesta la riunione.
Con provvedimento del 5 ottobre 2022, il precedente giudice provvedeva a riunire il giudizio recante n.
r.g. 2831/2021 al presente fascicolo e verificata la regolarità del contraddittorio dichiarava la contumacia del convenuto opposto.
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con termine per il deposito della comparsa.
*****
In via del tutto preliminare si ritiene opportuno esaminare l'eccezione relativa alla duplicazione della domanda nelle due ingiunzioni, per il creditore opposto azionato due giudizi monitori, a distanza di poco tempo l'uno dall'altro, avente ad oggetto i canoni di locazione per le mensilità da febbraio 2013 a settembre 2013.
I principi generali che regolano l'eventualità per il creditore di ottenere una duplicazione del titolo esecutivo non prevedono un divieto assoluto in tal senso. La possibilità per il creditore titolato di munirsi di un secondo titolo esecutivo trova ostacolo non già nel (supposto) divieto di duplicazione dei titoli esecutivi, ma in tre limiti derivanti da altri ed espliciti princìpi dell'ordinamento, e cioè: a) il principio di consumazione dell'azione ed il divieto del bis in idem, i quali impediscono al creditore di iniziare un secondo giudizio di accertamento dell'esistenza del medesimo credito già dedotto in giudizio;
b) il principio dell'interesse (art. 100 c.p.c.), che non consente l'introduzione di giudizi dai quali il creditore non possa trarre alcun vantaggio giuridico concreto;
c) il principio (desumibile dagli artt. 1175 e 1375
c.c.) che vieta l'abuso del diritto (Sez. 3, Sentenza n. 20106 del 18/09/2009) e del processo (ex multis,
Sez. U, Sentenza n. 9935 del 15/05/2015).
Così, per restare in tema di ricorso monitorio, non potrà domandare un decreto ingiuntivo il creditore che abbia già ottenuto una sentenza od un altro decreto ingiuntivo per il medesimo titulus obligationis e nei confronti della medesima persona, perché ha ormai consumato l'azione, e si tratterà dunque solo di stabilire se la sua domanda sia impedita da litispendenza o giudicato;
non potrà farlo chi ha già un titolo
2 che gli consenta l'iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni della medesima persona, perché nessun vantaggio ulteriore ne trarrebbe;
non potrà farlo chi, in considerazione delle specificità del caso concreto, risulti mosso unicamente da intenti emulativi, fraudolenti o vessatori.
Rispetto al divieto per violazione dell'interesse ad agire, la Corte di Cassazione ha più volte precisato che tale tema strettamente connesso a quello relativo all'abuso dello strumento processuale da parte del creditore, discende dall'art. 24 Cost. in quanto il diritto di azione del creditore deve essere sempre contemperato con le regole di correttezza e buona fede, nonché con i principi che regolano il giusto processo di cui all'art. 111 Cost. e 6 CEDU
Infine, sempre secondo costante e copiosa giurisprudenza, il creditore che introduca un giudizio di cognizione o inizi una procedura esecutiva senza altro scopo che quello di far lievitare il credito, attraverso la moltiplicazione di spese di esazione esose ed evitabili, viola l'obbligo di correttezza di cui all'art. 1175
c.c. che gli impone di cooperare con il debitore per facilitarne l'adempimento, di non aggravarne la posizione e di tollerare quelle minime inesattezze della prestazione che siano insuscettibili di recargli un apprezzabile sacrificio;
ne consegue l'inammissibilità della domanda che presenti tali caratteristiche, integrando la detta condotta abuso del processo. (Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 7409 del
17/03/2021)
Analizzando la documentazione depositata agli atti, si evince in modo chiaro che il decreto ingiuntivo n.
593/2021 ha lo stesso identico contenuto del decreto ingiuntivo n. 2357/2020. Identico, infatti, è l'importo ingiunto all'odierno opponente;
medesimo è il canone di locazione commerciale del 19.10.2006 per il quale il creditore agiva e identica è la causale rappresentata dal mancato pagamento dei canoni di locazione dal mese di febbraio 2013 al mese di settembre 2013.
Non v'è dubbio, dunque, che il decreto ingiuntivo n. 593/ 2021, rappresenta una duplicazione del credito contenuto nel precedente decreto n. 2357/2020 e, pertanto, va dichiarato inammissibile e , quindi, revocato.
Relativamente all' opposizione al decreto ingiuntivo n. 2357/2020, l'opponente eccepisce preliminarmente la nullità del procedimento notificatorio, in quanto il creditore avrebbe notificato al debitore opponente un ricorso diverso da quello depositato nel fascicolo telematico e perché la copia informatica dell'ingiunzione non è stata estratta dai registri informatici essendo priva della firma digitale dell'atto e della cosiddetta coccardina.
Orbene, a norma degli artt. 643 e 644 c.p.c., il decreto ingiuntivo deve essere notificato a cura del creditore, in copia autentica, congiuntamente al ricorso. Il suddetto titolo esecutivo perde efficacia se la notificazione non viene eseguita nel termine di 60 giorni dalla pronuncia.
Invero, secondo consolidati orientamenti giurisprudenziali: «la notificazione del decreto ingiuntivo anche se nulla, è indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto e conseguentemente esclude la presunzione di abbandono del titolo che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di cui all'art. 644 c.p.c, applicabile esclusivamente in caso di omissione della notificazione o di notificazione inesistente».
Ne consegue che una notifica effettivamente eseguita, ma oggettivamente errata, qualora posta in essere con modalità non corrispondenti alle previsioni normative, è indice di “scarsa attenzione” da parte del creditore, ma non di disinteresse ad ottenere gli effetti derivanti dal decreto e, dunque, si tratterà di un vizio giuridicamente “scusabile”.
E' stato altresì precisato che il procedimento di inefficacia, per inesistenza della notifica, di cui al combinato disposto degli artt. 644 e 188 disp. att. c.p.c., potrà essere applicabile solo nel caso di
3 notificazione mai avvenuta, ipotesi che si configura quando eseguita in luogo e mani di soggetto privo di relazione con l'ingiunto, ovvero poiché notificata oltre il termine di sessanta giorni.
Dunque, anche nel caso di irregolarità della notifica, per mancata allegazione dell'atto di ricorso, troverà piena applicazione il principio generale di sanatoria degli atti nulli di cui il quale stabilisce che: “La nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato», in considerazione del fatto che lo scopo del decreto ingiuntivo notificato al creditore, infatti, è volto a consentire a quest'ultimo di conoscere il provvedimento adottato, al fine di poter eventualmente proporre valida opposizione, entro quaranta giorni dalla notifica”.
È evidente che tale scopo sarà raggiunto, senza menomazione del diritto alla difesa, qualora alla notifica, seppur irregolare, segua un tempestivo atto di citazione in opposizione. Inoltre, la giurisprudenza si è espressa sulla questione differenziando le ipotesi in cui la notificazione risulti semplicemente nulla, da quelle in cui manchino gli stessi elementi essenziali del procedimento notificatorio. Solo nella prima ipotesi sussiste l'onere dell'ingiunto di dimostrare che, a causa della nullità, egli non ha avuto conoscenza del decreto;
nella seconda ipotesi la mancata conoscenza del decreto da parte del destinatario si presume iuris tantum, ed è onere dell'altra parte dimostrare che l'impugnante ha avuto comunque contezza del processo.
Nel caso che ci occupa la notifica del decreto ingiuntivo, a cui veniva allegato un ricorso diverso da quello depositato nel fascicolo monitorio, seppur eseguita in modo irregolare raggiungeva il suo scopo consentendo al signor , non solo di proporre opposizione nei termini, ma anche di contestare, in Pt_1 maniera precisa e puntuale, la pretesa creditoria spiegando le proprie contestazioni sia dal punto di vista processuale che nel merito.
Ciò anche in virtù del fatto che il decreto ingiuntivo emesso dal G.I. della fase monitoria, regolarmente notificato al debitore, contiene nella parte preliminare tutti i riferimenti del ricorso depositato, le causali e gli importi con lo stesso richiesti, tanto da aver consentito al signor di costituirsi e contestare gli Pt_1 importi, a prescindere dalla ritualità della notifica.
Alla luce di ciò l'eccezione di nullità va rigettata.
L'opponente, deduceva ,altresì, che il decreto ingiuntivo notificato costituiva un documento che, ancorché autenticato dall'avvocato, non poteva essere considerato un provvedimento giurisdizionale in quanto privo sia della sottoscrizione giudice in calce all'atto, sia della firma digitale, non presentando quel documento alcun segno grafico (coccarda) da cui si potesse presumere l'avvenuta sottoscrizione.
Nella ordinanza emessa il 19 settembre 2022, n. 27379, la Suprema Corte chiarisce che i requisiti della copia informatica quali la stringa e la coccarda apposti sul lato destro delle pagine con l'indicazione del giudice firmatario non costituiscono requisiti anche del duplicato informatico, sul quale la firma apposta digitalmente non risulta visibile nella relativa copia cartacea, pur essendo conoscibile e confrontabile tramite appositi programmi di verifica.
La Corte ha ritenuto correttamente compiuta la notifica in quanto la firma sul duplicato informatico della sentenza di primo grado, seppur non materialmente visibile, esisteva e poteva essere verificata tramite gli appositi programmi di verifica della firma elettronica.
I requisiti a cui fa riferimento l'opponente, dunque, costituiscono un requisito della copia informatica di un documento, la quale presenta sul bordo destro delle pagine la stringa alfanumerica, la coccarda e l'indicazione del giudice firmatario, segni peraltro apposti dai programmi in uso nelle cancellerie e che non costituiscono da sé la firma digitalmente apposta (Cass. Civ. n. 11306/2021). Al contrario, il duplicato informatico è quel documento ottenuto mediante memorizzazione della medesima sequenza di valori
4 binari del documento originario e la sua corrispondenza al documento originario non emerge (come invece nelle copie informatiche) dall'uso di segni grafici. La firma digitale è una sottoscrizione elettronica il cui segno è invisibile sull'atto analogico, ma ricavabile attraverso l'uso di programmi che consentono di verificarla.
Secondo la Cassazione quindi, il duplicato informatico del provvedimento si può considerare regolare anche quando non reca graficamente alcuna firma, benché la stessa sia apposta e verificabile tramite appositi programmi.
In ordine al merito.secondo il signor l'ingiunzione emessa nei suoi confronti, in qualità di Pt_1 fideiussore nel rapporto di locazione intercorso tra il sig. e la società è inammissibile CP_1 Parte_2 in considerazione del fatto che il creditore sia nell'ambito del procedimento monitorio che nella presente opposizione nella quale rimaneva contumace, non ha mai fatto alcun riferimento, né dato prova, della concessione di autorizzazione da parte del fideiussore a garanzia del credito accumulato nel confronti della società debitrice.
Richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale, si ritiene che nel momento in cui si determini una morosità del conduttore tale da giustificare una domanda di risoluzione da parte del locatore, quest'ultimo è tenuto a riferire della morosità al fideiussore, al fine di farsi autorizzare ad attendere ancora per il pagamento della somma, facendo di fatto credito al conduttore, con la garanzia del fideiussore.
Ai sensi dell'art. 1956, infatti, "il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito".
Per la Cassazione, dunque, nel prendere in considerazione la sussistenza del requisito della effettiva morosità del conduttore occorre ponderare anche l'ulteriore requisito consistente nella consapevolezza, da parte del locatore, del mutamento delle condizioni patrimoniali del conduttore, tali da rendere
“notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito”.
Partendo da tali principi, la Suprema Corte con l'ordinanza n. 29364 chiariva che, se pur applicabile l'art. 1956 in ordine alla mancata tempestiva attivazione da parte del locatore, occorre nel caso di specie verificare se: “in caso di fideiussione a garanzia degli obblighi del conduttore in un rapporto di locazione, laddove intervenga una morosità del conduttore, l'obbligo del locatore garantito di informare il fideiussore della mora e di chiedere a quest'ultimo l'autorizzazione per continuare a far credito al debitore (e quindi non agire immediatamente per la risoluzione della locazione), ai sensi dell'art. 1956 c.c., richiede comunque, come espressamente previsto da tale disposizione, che il locatore stesso fosse consapevole che le condizioni patrimoniali del conduttore erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito;
tale requisito può peraltro essere accertato anche sulla base di presunzioni, se dotate dei caratteri di cui all'art. 2729 c.c.”.
Sull'onere della prova circa la specifica autorizzazione del fideiussore di cui all'art. 1956, primo comma,
c.c., non c'è nulla che possa esonerare il creditore garantito dall'adempimento delle fondamentali regole di correttezza/buona fede trattandosi, dunque, di un obbligo ineludibile da parte di quest'ultimo al quale spetta dimostrare di averlo adempiuto e, quindi, provare processualmente che il fideiussore, adeguatamente informato dell'oggettivo peggioramento delle condizioni patrimoniali del soggetto il cui debito il fideiussore garantisce, ha rilasciato la speciale apposita autorizzazione di cui all'articolo 1956
c.c.
5 Tra l'altro la Cassazione ha precisato più volte che in casi simili a quello in esame oggetto del processo non è il rapporto di locazione bensì il rapporto fideiussorio nel quale non sono coinvolte le parti del contratto di locazione bensì il locatore ed il terzo fideiussore. Pertanto a questi ultimi, come non può applicarsi la disciplina sostanziale della locazione, così non può applicarsi la relativa disciplina processuale.
Ciò accade perché nell'ambito di un rapporto di locazione garantito da un terzo per il pagamento dei canoni di locazione, vi è autonomia del contratto di fideiussione rispetto a quello di locazione, anche se il primo è destinato a garantire l'adempimento del secondo.
Nel caso di specie come sostenuto da parte opponente il creditore non ha mai dato prova né nell'ambito della presente opposizione, rimanendo tra l'altro contumace, né in sede monitoria di aver proceduto contro la società conduttrice, inadempiente all'obbligo di pagare i canoni, così facendo maturare nei suoi confronti importi che la stessa conduttrice non sarebbe stata in grado di pagare anche per il peggioramento delle sue condizioni economiche. Con tale comportamento assunto dal creditore/locatore sono stati violati,
a parere di chi scrive, gli obblighi di buona fede e correttezza sullo stesso incombenti omettendo quelle cautele che, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c., avrebbe dovuto normalmente osservare ove non avesse potuto contare sul patrimonio del fideiussore aggravando oltre il consentito i margini di rischio cui egli stesso aveva inteso sottoporsi stipulando la fideiussione.
Rispetto ad un'obbligazione di pagamento del canone di locazione, che matura dopo la conclusione del contratto e la concessa fideiussione con cadenza mensile, una volta che si determina la morosità del conduttore è giustificata l'applicazione dell'art. 1956 c.c. nel senso di imporre al locatore di riferire al garante della morosità del conduttore, si da farsi autorizzare ad attendere il pagamento e così sostanzialmente a fare credito al conduttore con la garanzia del fideiussore.
Alla luce dei suesposti motivi, venendo meno il presupposto fondamentale del credito azionato in via monitoria, va accolta l'opposizione e il decreto ingiuntivo n. 2357/2020 revocato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria C.V. IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie la presente opposizione;
- revoca il decreto ingiuntivo n. 593/2021, emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
- revoca il decreto ingiuntivo n. 2357/2020, emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
- condanna il signor a corrispondere in favore del signor l'importo di CP_1 Parte_1 euro di € € 3.300,00 a titolo di competenze del presente giudizio oltre rimborso delle spese generali, CPA
e IVA e accessori come per legge, al procuratore costituitisi e dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Santa Maria C.V. il 24 settembre 2025
IL GOT
Avv. Angela Verolla
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