Art. 2.
Il Prefetto di Varese, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Luino ed il ricostituito comune di Brezzo di Bedero, nonche' alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Luino, in dipendenza della attuazione del presente decreto.
E' fatto salvo l'esercizio successivo da parte dei Comuni predetti della facolta' di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48 , e con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell' art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383 , della legge comunale e provinciale.
Al personale in servizio presso il comune di Luino, che sara' inquadrato nei nuovi organici, sara' mantenuto ad personam il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.
Il Prefetto di Varese, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Luino ed il ricostituito comune di Brezzo di Bedero, nonche' alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Luino, in dipendenza della attuazione del presente decreto.
E' fatto salvo l'esercizio successivo da parte dei Comuni predetti della facolta' di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48 , e con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell' art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383 , della legge comunale e provinciale.
Al personale in servizio presso il comune di Luino, che sara' inquadrato nei nuovi organici, sara' mantenuto ad personam il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.