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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 06/11/2025, n. 2711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2711 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.12123/2023 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa
Maria I. Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza dell'8/10/2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito- promossa da:
, con sede legale in in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 Pt_1 rappresentata e difesa dall'Avvocato Loredana Macrì
Opponente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'Avvocato Graziana Guglielmo Controparte_1
Opposto
Oggetto: Opposizione a Decreto Ingiuntivo
FATTO E DIRITTO
Con ricorso presentato in data 2/11/2023 ha proposto opposizione Parte_1 al Decreto Ingiuntivo N.924/2023 emesso dal Giudice del Lavoro di Lecce in data
13/9/2023, decreto notificato il 4/10/2023 e con il quale è stato ingiunto ad in persona del legale rappresentante pro tempore, il pagamento della Parte_1 somma di Euro 12.255,00 e accessori di legge in favore di a Controparte_1 titolo di ore di lavoro per prestazioni aggiuntive svolte dall'1/1/2022 al
30/9/2022.
Parte ricorrente, a sostegno della opposizione, contesta la richiesta avanzata da controparte deducendo la mancanza di una previa autorizzazione della datrice di lavoro a svolgere prestazioni aggiuntive e chiede: “”””””””””””””””””””””””””””””
1. ACCERTARE E DICHIARARE che le attività svolte da nel Controparte_1 periodo gennaio-settembre 2022 presso il P.O. di Scorrano U.O. e Dialisi CP_2 non sono qualificabili come prestazioni aggiuntive e/o comunque non sono autonomamente remunerabili
Per l'effetto
2. ACCERTARE E DICHIARARE nulla deve a per Parte_1 Controparte_1 le causali di cui all'opposto ricorso per ingiunzione e quindi REVOCARE il decreto ingiuntivo opposto;
In subordine, in caso di accoglimento anche parziale della pretesa creditoria di
Controparte_1
3. ACCERTARE E DICHIARARE che non ha diritto alla Controparte_1 remunerazione delle ore eccedenti i limiti mensili e annuali di prestazioni aggiuntive (massimo di 24 ore mensili e comunque non oltre 96 ore annuali).
In ogni caso
4. CONDANNARE la al pagamento delle spese di lite. Controparte_1
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
Si è costituito in giudizio con memoria nella quale contesta Controparte_1 la opposizione e ne chiede il rigetto, con conferma del decreto opposto, e con vittoria di spese da distrarsi in favore della procuratrice dichiaratasi anticipataria, sostenendo di essere stato debitamente autorizzato allo svolgimento di prestazioni aggiuntive.
Tali essendo le avverse prospettazioni, si deve rilevare che nelle note depositate Parte in data 17/9/2025 la ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, affermando che:
“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
Nel caso di specie, comunque, l' e, precisamente la Direzione Sanitaria, Pt_2 pur evidenziando la mancanza di una preventiva autorizzazione ad effettuare le prestazioni aggiuntive da parte della Direzione Strategica
Aziendale preso atto che il Dott. aveva di fatto eseguito Controparte_1 dette prestazioni, ha inteso rilasciare una autorizzazione postuma all'esecuzione di dette prestazioni .
Di conseguenza nelle more del presente giudizio la per le motivazioni Parte_3 su espresse, dopo aver effettuato le necessarie verifiche ed acquisite le successive Contr autorizzazioni con determinazione del Direttore della Struttura di Scorrano
n.1338 del 17.03.2023 ha provveduto “ a liquidare i compensi dei Medici della
per i turni Parte_4 effettuati in regime di prestazioni aggiuntive nel periodo: Gennaio – Settembre
2022….””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
2 Nelle note depositate il 19/9/2025 si è opposto alla Controparte_1
Parte dichiarazione di cessazione della materia del contendere, rilevando che la ha corrisposto soltanto la sorte capitale e insistendo per la condanna della convenuta al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria e alla rifusione delle spese di lite con distrazione in favore della procuratrice anticipataria.
Va invero rilevato che dalla documentazione allegata alle note depositate dalla Parte il 17/9/2025 risulta che il compenso per le prestazioni aggiuntive è stato corrisposto al lavoratore con lo stipendio di Aprile 2024.
Si deve pertanto ritenere che, alla luce dell'intervenuto pagamento della sorte capitale, sia venuto meno l'interesse ad agire della parte ricorrente rispetto a tale importo, sicchè deve essere dichiarata cessata la materia del contendere e deve essere revocato il Decreto opposto. Parte La deve tuttavia essere condannata al pagamento di interessi e rivalutazione monetaria.
Considerata la condotta processuale tenuta dalla opponente - che ha rappresentato l'intervenuto pagamento, sia pure eseguito dopo il deposito del ricorso - appare equo compensare le spese di lite tra le parti per ¼, mentre la Parte parte residua segue la soccombenza virtuale e va quindi posta a carico della e liquidata, tenuto conto della assenza di attività istruttoria, come da dispositivo, con distrazione in favore della procuratrice di parte opposta, dichiaratasi anticipataria.
P.Q.M.
in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria I. Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, dichiara cessata la materia del contendere in ordine all'importo ingiunto e corrisposto per sorte capitale e, per l'effetto, revoca il Decreto Ingiuntivo opposto.
Condanna l'opponente al pagamento di interessi o rivalutazione sulla sorte capitale, come per legge dalla maturazione dei singoli diritti fino al soddisfo.
Compensa tra le parti le spese di lite nella misura di ¼ e condanna al Parte_1 pagamento in favore di della parte residua di spese Controparte_1 processuali, liquidate in € 1.650,00, oltre rimborso spese generali IVA e CPA, come per legge, con distrazione.
Lecce, 8 Ottobre – 6 Novembre 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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