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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 12/11/2025, n. 1045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1045 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1551/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. r.g. 1551/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LAMBERTUCCI Parte_1 C.F._1
ES
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FAVALE ROBERTO CP_1 C.F._2 con l'intervento del P.M. in sede
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso che in calce reca la data del 21 aprile 2025, ha chiesto all'intestato Tribunale Parte_1 di pronunciare la separazione personale con addebito dal coniuge, col quale ha contratto CP_1 matrimonio in Tirana (Albania), il 22 agosto 2013, con atto trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Santa Croce sull'Arno (PI), Anno 2019, Parte II, Serie C, n°74 e dall'unione con il quale
è nata la figlia minore, , l'11 aprile 2012. Per_1
Ha allegato il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerla ad introdurre il presente giudizio di separazione personale e a domandare, in punto di condizioni accessorie, disporsi l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente della figlia presso la madre, nella casa coniugale a lei assegnata, regolamentarsi il diritto di visita del padre, nonché porsi a carico del l'onere di contribuire al mantenimento della figlia CP_1 con la somma mensile di € 900,00, più Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie e al 100% dell'assegno unico e di riconoscere in favore di sé ricorrente un assegno di mantenimento pari ad €
700,00 mensili, più Istat. Raggiunto da tempestiva notifica, si è costituito in giudizio il quale, nulla opponendo alla CP_1 pronuncia di separazione personale, ha chiesto, in via preliminare, invitare le parti a rivolgersi ad un mediatore familiare ex art. 473bis.10 c.p.c. o, in subordine, ordinare la produzione degli estratti conto e dei documenti mancanti nella produzione di controparte. Nel merito, ha chiesto rigettarsi la domanda di addebito e di assegno di separazione, in quanto infondate, nonché disporsi l'affido condiviso della minore e procedersi a mezzo CTU per valutare il regime di affidamento, mantenimento e assegnazione della casa coniugale.
All'esito della prima udienza di comparizione, sono stati adottati i provvedimenti provvisori di cui all'art. 473bis.22 c.p.c. e, quindi, posto a carico del padre l'onere di contribuire al mantenimento della minore con la somma di € 450,00 mensili, più Istat, in aggiunta al 50% delle spese straordinarie. Nelle more del giudizio, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo e, pertanto, l'udienza è stata celebrata in modalità cartolare. All'esito, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
-.-.-.-.-.-.-
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n.
154/2013.
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e dunque:
dichiara la separazione personale dei coniugi e uniti in Parte_1 CP_1 matrimonio in data 22 agosto 2013 in Tirana (Albania), con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Santa Croce sull'Arno (PI), Anno 2019, Parte II, Serie C, n°74, alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto. La SI.ra continuerà ad Parte_1 abitare, e pertanto manterrà anche la residenza, in (56028) San Miniato (PI), Frazione San Romano, Via Domenico Cimarosa n. 88, dove vivrà unitamente alla figlia , mentre il SI. Per_1 ha già trasferito la propria residenza in (56011) Calci (PI), Via Crespignano 16; CP_1
2) la casa familiare sita in (56028) San Miniato (PI), Frazione San Romano, Via Domenico
Cimarosa n. 88, identificata al NCEU di San Miniato (PI) al foglio di mappa n. 4, particella n.
491 sub. 1, Cat A/2, classe 3, vani 9,5, rendita catastale Euro 929,75 e particella n. 491 sub.2,
Cat. C/6, classe 2, rendita catastale Euro 190,37, sarà assegnata alla SI.ra , che ne Parte_1
è esclusiva proprietaria, e vi continuerà a vivere con la figlia minore con ogni Persona_2 conseguente provvedimento;
3) la figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori congiuntamente, secondo il Persona_2 regime dell'affidamento condiviso. I genitori, pertanto, ne cureranno di comune accordo l'educazione, l'istruzione ed il mantenimento, con collocazione prevalente e residenza abituale della stessa presso la madre;
4) quanto alla regolamentazione del diritto di visita, il padre potrà stare e vedere la figlia con le seguenti modalità: un fine settimana alternato dal venerdì alle 19:00 fino alla domenica alle
21:30, dopo la cena, quando il padre la riaccompagnerà presso l'abitazione della madre. Inoltre, durante la settimana, il padre starà con la figlia: le settimane in cui il week-end la bimba è con il padre, una volta a settimana, il giorno in cui la bimba ha il giorno di rientro scolastico pomeridiano, quest'anno il lunedì, dalle ore 17:00 (all'uscita di scuola) alle ore 21:30, quando il padre le riaccompagnerà a casa dopo cena;
le settimane in cui il week-end la bimba è con la madre, per due volte a settimana, e dunque, oltre al giorno in cui la bimba ha in comune il rientro pomeridiano scolastico (quest'anno il lunedì), anche il venerdì, dalle ore 18:30 alle ore 21:30, quando il padre la riaccompagnerà a casa dalla madre, dopo la cena.
La figlia trascorrerà tutte le festività secondo il criterio dell'alternanza annuale, con precisazione che, ad anni alterni, il 24 dicembre verrà trascorso con un genitore;
il 25 e 26 dicembre con l'altro; il 31 dicembre ed il 01 gennaio con il genitore che ha trascorso il 24.12 con la figlia, ed il 06.01 con chi ha trascorso con la figlia il 25 ed il 26.12, fatto salvo diversi accordi tra i genitori.
Nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, la minore trascorrerà con la madre il giorno di Pasqua e con il padre quello del lunedì dell'angelo, e viceversa. I restanti giorni di vacanza scolastica, che ricadano in giorni lavorativi, verranno gestiti secondo la normale regolamentazione come sopra.
Durante il periodo estivo non scolastico (10 giugno – 15 settembre) i genitori potranno trascorrere con la figlia tre settimane, di cui massimo 1 consecutiva a volta, ciascuno impegnandosi a comunicarsi ed a concordare detti periodi entro il 20 maggio di ogni anno.
Ovviamente, sempre in detto periodo estivo non scolastico, la figlia pernotterà dal padre anche durante la settimana, nei giorni infrasettimanali in cui la bimba starà con il padre, che poi la riaccompagnerà a casa della madre il giorno seguente. Per i giorni in cui la figlia sarà ammalata, verrà seguito il calendario consueto. Se non fosse possibile trasferirla da un genitore all'altro, rimarrà col genitore presso cui si trova, con possibilità di visita da parte dell'altro. Per quanto riguarda il giorno del compleanno della figlia, questa starà ogni anno a pranzo con la madre ed a cena con il padre, in via alternata di anno in anno, oppure festeggeranno l'evento insieme;
5) il sig. corrisponderà alla SI.ra , mediante bonifico bancario da versarsi CP_1 Parte_1 sul conto corrente Unicredit IBAN n. [...], intestato alla ricorrente, entro il giorno 15 di ogni mese e dalla mensilità di ottobre 2025, la somma mensile di € 500,00 a titolo di concorso al mantenimento per la propria figlia (somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT);
6) il sig. corrisponderà alla SI.ra , mediante bonifico bancario da versarsi CP_1 Parte_1 sul conto corrente Unicredit IBAN n. [...], intestato alla ricorrente, entro il giorno 15 di ogni mese e dalla mensilità di ottobre 2025, la somma mensile di € 100,00 a titolo di assegno di mantenimento per la stessa (somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT);
7) ciascun genitore dovrà sostenere il 50% delle spese straordinarie nell'interesse della figlia, così come di seguito disciplinate:
SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE per le quali NON è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, eventuale tassa di iscrizione/assicurazione scolastica per scuole pubbliche obbligatorie, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate e con indicazione del codice fiscale della figlia su ciascun scontrino;
SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative, master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o scuole di formative, spesa per la preparazione agli esami di abilitazioni o alla preparazione ai concorsi
(quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede);viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca dalla separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
corredo di inizio anno scolastico;
scuolabus o altro mezzo di trasporto;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi i studio, corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, teatro, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, catechismo, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese per l'acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento di patente presso autoscuola private;
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia (le spese indicate dovranno essere comprovate da prescrizione medica e da indicazione del codice fiscale della figlia su ciascun scontrino);
5. organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati alla figlia.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che ritiene necessaria una spesa straordinaria deve comunicarlo all'altro mediante una formale richiesta scritta (anche a mezzo posta elettronica oppure sms) indicando se possibile la spesa presuntiva;
l'altro genitore deve rispondere con lo stesso mezzo entro dieci giorni esprimendo il proprio consenso o una proposta alternativa o il proprio dissenso motivato;
in caso di mancata risposta o mancata motivazione al dissenso nel termine di cui sopra, si riterrà formato il silenzio assenso. Una volta effettuata la spesa, l'altro genitore dovrà rimborsare chi l'ha effettuata, nel termine di dieci giorni dalla ricezione della documentazione attestante il pagamento, oppure contestualmente al versamento dell'assegno di mantenimento con scadenza immediatamente successiva alla data di ricezione della documentazione.
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata ed effettuata al 50% tra i genitori, se la spesa è stata sostenuta al 50% tra i medesimi, oppure nella stessa proporzionale quota di riparto della spesa. Chi la sosterrà al 100% avrà diritto di operare la detrazione al 100% e trattenersela integralmente.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Sato e/o da qualsiasi Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie;
8) l'assegno unico verrà percepito nella misura del 100% dalla sig.ra in quanto Parte_1 genitore collocatario;
9) l'espatrio della figlia minore, in quanto decisione di straordinaria importanza, è subordinato al consenso di entrambi i genitori, da raccogliersi per iscritto almeno un mese prima della partenza.
Il genitore che si recherà all'estero con la figlia dovrà esibire all'altro il programma della vacanza/gita dettagliando data, ora e luogo di partenza e ritorno, luogo, indirizzo e recapito telefonico di permanenza. In mancanza di tali elementi, il rifiuto opposto dall'altro genitore si intenderà motivato;
10) la SI.ra ha riconosciuto che il SI. le ha effettuato un prestito per Parte_1 CP_1
l'acquisto della casa familiare per un importo di Euro 70.000,00 e, pertanto, le parti hanno concordato che tale somma, che per adesso non sarà richiesta, sarà restituita al SI. CP_1 solo al momento in cui la SI.ra dovesse vendere, riscuotendone l'effettivo prezzo, Parte_1 la casa familiare posta in (56028) San Miniato (PI), Frazione San Romano, Via Domenico
Cimarosa n. 88;
11) i coniugi si sono impegnati a dare corso alle condizioni statuite nell'accordo depositato in atti dalla data di sottoscrizione dello stesso, assumendo quindi con effetti anticipatori gli accordi ivi assunti;
12) i coniugi hanno dichiarato che, salvo quanto stabilito nel presente accordo, null'altro hanno da dividersi e/o richiedersi o pretendere reciprocamente, in relazione anche ai rapporti pregressi,
l'uno nei confronti dell'altro a qualsiasi titolo e di avere, dunque, provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica;
13) le spese di assistenza legale sono interamente compensate tra le parti.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 12/11/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. r.g. 1551/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LAMBERTUCCI Parte_1 C.F._1
ES
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FAVALE ROBERTO CP_1 C.F._2 con l'intervento del P.M. in sede
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso che in calce reca la data del 21 aprile 2025, ha chiesto all'intestato Tribunale Parte_1 di pronunciare la separazione personale con addebito dal coniuge, col quale ha contratto CP_1 matrimonio in Tirana (Albania), il 22 agosto 2013, con atto trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Santa Croce sull'Arno (PI), Anno 2019, Parte II, Serie C, n°74 e dall'unione con il quale
è nata la figlia minore, , l'11 aprile 2012. Per_1
Ha allegato il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerla ad introdurre il presente giudizio di separazione personale e a domandare, in punto di condizioni accessorie, disporsi l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente della figlia presso la madre, nella casa coniugale a lei assegnata, regolamentarsi il diritto di visita del padre, nonché porsi a carico del l'onere di contribuire al mantenimento della figlia CP_1 con la somma mensile di € 900,00, più Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie e al 100% dell'assegno unico e di riconoscere in favore di sé ricorrente un assegno di mantenimento pari ad €
700,00 mensili, più Istat. Raggiunto da tempestiva notifica, si è costituito in giudizio il quale, nulla opponendo alla CP_1 pronuncia di separazione personale, ha chiesto, in via preliminare, invitare le parti a rivolgersi ad un mediatore familiare ex art. 473bis.10 c.p.c. o, in subordine, ordinare la produzione degli estratti conto e dei documenti mancanti nella produzione di controparte. Nel merito, ha chiesto rigettarsi la domanda di addebito e di assegno di separazione, in quanto infondate, nonché disporsi l'affido condiviso della minore e procedersi a mezzo CTU per valutare il regime di affidamento, mantenimento e assegnazione della casa coniugale.
All'esito della prima udienza di comparizione, sono stati adottati i provvedimenti provvisori di cui all'art. 473bis.22 c.p.c. e, quindi, posto a carico del padre l'onere di contribuire al mantenimento della minore con la somma di € 450,00 mensili, più Istat, in aggiunta al 50% delle spese straordinarie. Nelle more del giudizio, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo e, pertanto, l'udienza è stata celebrata in modalità cartolare. All'esito, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
-.-.-.-.-.-.-
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n.
154/2013.
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e dunque:
dichiara la separazione personale dei coniugi e uniti in Parte_1 CP_1 matrimonio in data 22 agosto 2013 in Tirana (Albania), con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Santa Croce sull'Arno (PI), Anno 2019, Parte II, Serie C, n°74, alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto. La SI.ra continuerà ad Parte_1 abitare, e pertanto manterrà anche la residenza, in (56028) San Miniato (PI), Frazione San Romano, Via Domenico Cimarosa n. 88, dove vivrà unitamente alla figlia , mentre il SI. Per_1 ha già trasferito la propria residenza in (56011) Calci (PI), Via Crespignano 16; CP_1
2) la casa familiare sita in (56028) San Miniato (PI), Frazione San Romano, Via Domenico
Cimarosa n. 88, identificata al NCEU di San Miniato (PI) al foglio di mappa n. 4, particella n.
491 sub. 1, Cat A/2, classe 3, vani 9,5, rendita catastale Euro 929,75 e particella n. 491 sub.2,
Cat. C/6, classe 2, rendita catastale Euro 190,37, sarà assegnata alla SI.ra , che ne Parte_1
è esclusiva proprietaria, e vi continuerà a vivere con la figlia minore con ogni Persona_2 conseguente provvedimento;
3) la figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori congiuntamente, secondo il Persona_2 regime dell'affidamento condiviso. I genitori, pertanto, ne cureranno di comune accordo l'educazione, l'istruzione ed il mantenimento, con collocazione prevalente e residenza abituale della stessa presso la madre;
4) quanto alla regolamentazione del diritto di visita, il padre potrà stare e vedere la figlia con le seguenti modalità: un fine settimana alternato dal venerdì alle 19:00 fino alla domenica alle
21:30, dopo la cena, quando il padre la riaccompagnerà presso l'abitazione della madre. Inoltre, durante la settimana, il padre starà con la figlia: le settimane in cui il week-end la bimba è con il padre, una volta a settimana, il giorno in cui la bimba ha il giorno di rientro scolastico pomeridiano, quest'anno il lunedì, dalle ore 17:00 (all'uscita di scuola) alle ore 21:30, quando il padre le riaccompagnerà a casa dopo cena;
le settimane in cui il week-end la bimba è con la madre, per due volte a settimana, e dunque, oltre al giorno in cui la bimba ha in comune il rientro pomeridiano scolastico (quest'anno il lunedì), anche il venerdì, dalle ore 18:30 alle ore 21:30, quando il padre la riaccompagnerà a casa dalla madre, dopo la cena.
La figlia trascorrerà tutte le festività secondo il criterio dell'alternanza annuale, con precisazione che, ad anni alterni, il 24 dicembre verrà trascorso con un genitore;
il 25 e 26 dicembre con l'altro; il 31 dicembre ed il 01 gennaio con il genitore che ha trascorso il 24.12 con la figlia, ed il 06.01 con chi ha trascorso con la figlia il 25 ed il 26.12, fatto salvo diversi accordi tra i genitori.
Nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, la minore trascorrerà con la madre il giorno di Pasqua e con il padre quello del lunedì dell'angelo, e viceversa. I restanti giorni di vacanza scolastica, che ricadano in giorni lavorativi, verranno gestiti secondo la normale regolamentazione come sopra.
Durante il periodo estivo non scolastico (10 giugno – 15 settembre) i genitori potranno trascorrere con la figlia tre settimane, di cui massimo 1 consecutiva a volta, ciascuno impegnandosi a comunicarsi ed a concordare detti periodi entro il 20 maggio di ogni anno.
Ovviamente, sempre in detto periodo estivo non scolastico, la figlia pernotterà dal padre anche durante la settimana, nei giorni infrasettimanali in cui la bimba starà con il padre, che poi la riaccompagnerà a casa della madre il giorno seguente. Per i giorni in cui la figlia sarà ammalata, verrà seguito il calendario consueto. Se non fosse possibile trasferirla da un genitore all'altro, rimarrà col genitore presso cui si trova, con possibilità di visita da parte dell'altro. Per quanto riguarda il giorno del compleanno della figlia, questa starà ogni anno a pranzo con la madre ed a cena con il padre, in via alternata di anno in anno, oppure festeggeranno l'evento insieme;
5) il sig. corrisponderà alla SI.ra , mediante bonifico bancario da versarsi CP_1 Parte_1 sul conto corrente Unicredit IBAN n. [...], intestato alla ricorrente, entro il giorno 15 di ogni mese e dalla mensilità di ottobre 2025, la somma mensile di € 500,00 a titolo di concorso al mantenimento per la propria figlia (somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT);
6) il sig. corrisponderà alla SI.ra , mediante bonifico bancario da versarsi CP_1 Parte_1 sul conto corrente Unicredit IBAN n. [...], intestato alla ricorrente, entro il giorno 15 di ogni mese e dalla mensilità di ottobre 2025, la somma mensile di € 100,00 a titolo di assegno di mantenimento per la stessa (somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT);
7) ciascun genitore dovrà sostenere il 50% delle spese straordinarie nell'interesse della figlia, così come di seguito disciplinate:
SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE per le quali NON è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, eventuale tassa di iscrizione/assicurazione scolastica per scuole pubbliche obbligatorie, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate e con indicazione del codice fiscale della figlia su ciascun scontrino;
SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative, master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o scuole di formative, spesa per la preparazione agli esami di abilitazioni o alla preparazione ai concorsi
(quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede);viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca dalla separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
corredo di inizio anno scolastico;
scuolabus o altro mezzo di trasporto;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi i studio, corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, teatro, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, catechismo, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese per l'acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento di patente presso autoscuola private;
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia (le spese indicate dovranno essere comprovate da prescrizione medica e da indicazione del codice fiscale della figlia su ciascun scontrino);
5. organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati alla figlia.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che ritiene necessaria una spesa straordinaria deve comunicarlo all'altro mediante una formale richiesta scritta (anche a mezzo posta elettronica oppure sms) indicando se possibile la spesa presuntiva;
l'altro genitore deve rispondere con lo stesso mezzo entro dieci giorni esprimendo il proprio consenso o una proposta alternativa o il proprio dissenso motivato;
in caso di mancata risposta o mancata motivazione al dissenso nel termine di cui sopra, si riterrà formato il silenzio assenso. Una volta effettuata la spesa, l'altro genitore dovrà rimborsare chi l'ha effettuata, nel termine di dieci giorni dalla ricezione della documentazione attestante il pagamento, oppure contestualmente al versamento dell'assegno di mantenimento con scadenza immediatamente successiva alla data di ricezione della documentazione.
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata ed effettuata al 50% tra i genitori, se la spesa è stata sostenuta al 50% tra i medesimi, oppure nella stessa proporzionale quota di riparto della spesa. Chi la sosterrà al 100% avrà diritto di operare la detrazione al 100% e trattenersela integralmente.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Sato e/o da qualsiasi Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie;
8) l'assegno unico verrà percepito nella misura del 100% dalla sig.ra in quanto Parte_1 genitore collocatario;
9) l'espatrio della figlia minore, in quanto decisione di straordinaria importanza, è subordinato al consenso di entrambi i genitori, da raccogliersi per iscritto almeno un mese prima della partenza.
Il genitore che si recherà all'estero con la figlia dovrà esibire all'altro il programma della vacanza/gita dettagliando data, ora e luogo di partenza e ritorno, luogo, indirizzo e recapito telefonico di permanenza. In mancanza di tali elementi, il rifiuto opposto dall'altro genitore si intenderà motivato;
10) la SI.ra ha riconosciuto che il SI. le ha effettuato un prestito per Parte_1 CP_1
l'acquisto della casa familiare per un importo di Euro 70.000,00 e, pertanto, le parti hanno concordato che tale somma, che per adesso non sarà richiesta, sarà restituita al SI. CP_1 solo al momento in cui la SI.ra dovesse vendere, riscuotendone l'effettivo prezzo, Parte_1 la casa familiare posta in (56028) San Miniato (PI), Frazione San Romano, Via Domenico
Cimarosa n. 88;
11) i coniugi si sono impegnati a dare corso alle condizioni statuite nell'accordo depositato in atti dalla data di sottoscrizione dello stesso, assumendo quindi con effetti anticipatori gli accordi ivi assunti;
12) i coniugi hanno dichiarato che, salvo quanto stabilito nel presente accordo, null'altro hanno da dividersi e/o richiedersi o pretendere reciprocamente, in relazione anche ai rapporti pregressi,
l'uno nei confronti dell'altro a qualsiasi titolo e di avere, dunque, provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica;
13) le spese di assistenza legale sono interamente compensate tra le parti.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 12/11/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina