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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 14/01/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi
Varrecchione, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo R.G. 366/2018 vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Fuscaldo M.na, via San Michele n. 9, presso lo studio dell'avv. Giuseppina Iannuzzi, che la rappresenta e difende, in virtù di procura posta in calce all'atto di citazione.
ATTRICE
E
p.iva , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l. r.p.t., con sede in Fuscaldo.
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come in atti.
pagina 1 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dichiara la contumacia del in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, regolarmente citata, ma non costituita in giudizio.
1. Sulla domanda attrice.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Secondo quanto sostenuto dalla parte attrice, il sinistro per cui è causa sarebbe stato causato dallo stato in cui versava la pavimentazione posta nel punto di prelievo dei carrelli della spesa, predisposto all'uscio del locale commerciale convenuto.
Parte attrice adduceva, infatti, che: “In data 07.03.2017, verso le ore 11.30, la Sig.ra si recava al supermercato Decò sito alla Via Carlo Alberto Dalla Parte_1
Chiesa del Comune di Fuscaldo” ed ancora “Giunta al punto di prelievo dei carrelli della spesa, predisposto sull'uscio del ridetto locale commerciale, cadeva rovinosamente a terra, a causa del pavimento bagnato e scivoloso, privo di qualsivoglia misura di sicurezza atta a prevenire situazioni di pericolo a totale scapito dei clienti del supermercato” (v. pag. 1 dell'atto di citazione).
Per i motivi anzidetti adiva il Tribunale di Paola per ivi sentire Parte_1
accogliere le seguenti conclusioni nel merito : “Voglia l'On. Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del in p.l.r.p.t., Controparte_2 Controparte_1
nella causazione dell'evento e del danno de quo e, per l'effetto condannare lo stesso, per le causali di cui in narrativa, al risarcimento, in favore della Sig.ra Parte_1
, della somma di €82.037,00 per i danni fisici e patrimoniali subiti in occasione
[...]
dell'occorso, come sopra meglio quantificati e qualificati, nei rispettivi titoli, o a quella diversa somma ritenuta di giustizia, che verrà determinata a mezzo CTU medico-legale,
pagina 2 di 10 oltre gli interessi legali e rivalutazione dal dì del dovuto sino al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore dello scrivente procuratore.”
Orbene, come è noto, ai sensi dell'art. 2051 c.c. “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che si provi il caso fortuito”.
Onere del danneggiato è provare l'evento dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso.
“I principi giuridici che, secondo la giurisprudenza di legittimità, governano la materia, possono così riassumersi: la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ., prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato – con effetto liberatorio totale o parziale – anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale idonea a interrompere del tutto il nesso causale tra cosa ed evento dannoso o da affiancarsi ad esso come ulteriore contributo utile nella produzione del pregiudizio (Cass. civ. 7 aprile 2010, n. 8229; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279;
Cass. civ. 5 dicembre 2008, n. 28811)” (Cassazione sez. III Civile, sentenza 20 gennaio-
24 febbraio 2011, n. 4476).
Nel caso in esame risulta sufficientemente provato, a seguito dell'espletata istruttoria, che, in fatto, l'incidente occorso a si sia verificato per una difettosa Parte_1
custodia addebitabile al convenuto.
All'udienza del 20.4.2021, il teste escusso riferiva: “Sono un Testimone_1
conoscente della Sig.ra Confermo il primo capitolo di prova, mi Parte_2
trovavo ad una decina di metri ero lì per fare la spesa era il 7/03/2017. E' vera la circostanza di cui la primo capitolo di prova della memoria II termine”.
pagina 3 di 10 Sulle condizioni della pavimentazione posto all'uscio dell'esercizio commerciale il testimone affermava: “il pavimento era privo di misure antiscivolo allora come ora” ed ancora “non ci erano come non ci sono cartelli segnalatori della pericolosità”.
Sempre il teste dichiarava: “unitamente ad altre persone presenti in loco Tes_1
abbiamo soccorso la signora che lamentava dolori alla spalla destra”.
All'udienza del 28.11.2022, la teste ha affermato: “In data 7.3.2017, Testimone_2
verso le 11.30 circa, ho visto la sig.ra prendere un carrello presso il Parte_1
supermercato Decò di Fuscaldo. Nell'intento di prendere il carrello, visto che c'era il pavimento bagnato è caduta a terra”.
Sulle condizioni del pavimento ha riferito: “Il pavimento era privo di misure antiscivolo.
Non vi era alcun cartello che segnalasse la scivolosità del pavimento”.
Sempre la teste ha dichiarato: “La signora lamentava dolori alla spalla e al Tes_2
braccio, dopodiché l'hanno fatta sedere e hanno chiamato una macchina credo di una sua amica. Poi l'attrice andava via con questa macchina. Il punto ove l'attrice è caduta è
l'unico punto dove si prendevano i carrelli” ed ancora “premetto di essere amica della sig.ra e di frequentarla, in passato di più, attualmente solo d'estate ma ci Parte_1
telefoniamo. So che l'attrice dopo l'incidente per un periodo è stata costretta a stare a letto e ha avuto difficoltà a svolgere atti della vita quotidiana. So che quasi sempre l'attrice chiamava un'amica per aiutarla nell'attività di cura della propria persona. Oltre all'amica a volte l'attrice veniva aiutata anche dalla figlia nella cura della propria persona”.
La teste su menzionata riferiva inoltre: “prima dell'incidente la sig.ra Parte_1
organizzava passeggiate, prendeva parte a cena, viaggi ed era una persona molto brillante. Dopo questo incidente non ha più partecipato alle attività che ho indicato prima e non è più la stessa”.
pagina 4 di 10 Orbene, difficilmente l'insidia poteva essere evitata, riguardando il punto in cui si potevano prelevare i carrelli, e l'insidia difficilmente prevedibile perché non segnalata.
Pertanto, essendo stato provato il nesso causale tra le condizioni in cui versava il pavimento dell'ente convenuto e i danni subiti da , e non essendo stato Parte_1
provato un concorso di colpa della la domanda va accolta. Parte_1
Ciò posto, nella perizia depositata dal CTU, dott. le cui risultanze Persona_1
vanno integralmente accolte, in quanto suffragate dalla documentazione in atti, adeguatamente motivate, ed immuni da vizi logici e/o di ragionamento, ed in particolare nelle conclusioni si legge: “Sulla base della documentazione sanitaria contenuta nei fascicoli di causa esaminati, dell'anamnesi raccolta dal ricorrente, della letteratura medica specialistica nonché dei dati emersi in sede di visita medico legale, è possibile affermare che a seguito dell'incidente per cui è causa, la Sig.ra ha Parte_1
riportato: “Lussazione anteriore spalla destra ridotta in narcosi con lesione tipo HI-
CH alla testa dell'omero ed infrazione al condilo omerale” . Tale quadro clinico risulta, a mio giudizio, compatibile con la dinamica dell'incidente verificatosi in data
7.3.2017. La lesione di HI CH è una frattura da compressione a carico della testa dell'omero, ed è una delle conseguenze più comuni di una lussazione, per lo più traumatica della spalla, derivante da una caduta o da un'anomala rotazione del braccio.
Per lussazione si intende una vera e propria dislocazione, ossia una scomparsa del legame articolare fra le ossa. Trova soddisfacimento il nesso causale tra lesività accertate e lesioni denunciate nell'evento traumatico del 7.3.2017 come correla l'adeguatezza del criterio topografico, del criterio dell'efficienza qualitativa e quantitativa del mezzo lesivo, del criterio cronologico e del criterio di esclusione di altre cause. Nello studio del criterio di esclusione di altre cause per quanto riguarda le lesioni accorse a carico della spalla destra, è d'obbligo far rilevare che l'esame RMN
(del 23.06.2017) evidenzia fra l'altro:”Osteoartrosi acromion-claveare con riduzione in ampiezza dello spazio di scorrimento adiposo sottostante”. Tali fenomeni di natura pagina 5 di 10 cornico-degenerativa sono da considerarsi come preesistenze e sotto il profilo medico legale fattori “predisponenti” e/o “acceleranti” la comparsa del postumo. La presente valutazione tiene conto anche di tutte quelle variabili “misurabili” nello studio di un contributo medico legale per la valutazione del grado di sofferenza. Misurabili, cioè, in ragione della loro costante ripetibilità applicativa nella grande maggioranza dei casi, come la durata delle cure;
il tipo di terapia farmacologica in rapporto alla natura dell'evento; i presidi ortopedico-chirurgici adoperati ed infine il grado di impedimento e rinuncia all'estrinsecazione. .delle. .attività : .quotidiane. In linea con il canonico e consolidato orientamento medico-legale ed esaminate le tabelle proposte dai testi di riferimento (Tabella delle menomazioni all' integrità psico-fisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità – Ministero della Salute – Decreto 3 Luglio 2003 – G.U. n. 211 dell'
11/09/2003) ed i testi di riferimento quali: Linee Guida per la valutazione medico legale del danno alla persona in ambito civilistico (SIMLA, Ed. Giuffrè 2016), Pt_3
Mangili-Guida alla valutazione medico-legale del danno biologico e Pt_4
dell'invalidità permanente (Ed. Giuffrè, 2002, quinta edizione) Bargagna, Pt_5
Consigliere, Guida orientativa per la valutazione del danno Pt_6 Persona_2
biologico (Ed. Giuffrè, 2001, terza edizione rinnovata), i suddetti postumi possono essere valutati per analogia e proporzionalità secondo la seguente voce: instabilità di spalla di grado lieve, accertata clinicamente e strumentalmente nella misura complessiva del 7% (Linee guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico- pag. 349). Non risulta un'incidenza sulla capacità di Controparte_3
lavoro generica e su quelle lucrative permanenti del soggetto”.
Ancora il CTU scrive: “Sulla base della documentazione sanitaria contenuta nei fascicoli di causa esaminati, dell'anamnesi raccolta dal ricorrente, della letteratura medica specialistica nonché dei dati emersi in sede di visita medico legale, è possibile affermare che a seguito dell'incidente per cui è causa, il Sig.ra ha riportato un Parte_1
quadro clinico compatibile con la dinamica riferitami e verificatasi in data 7 Marzo
2017. Sul piano della causalità materiale detti postumi sono da ritenere, a giudizio del pagina 6 di 10 sottoscritto, causalmente compatibili con le modalità di accadimento dell'evento lesivo, cosı̀ come correla l'adeguatezza dei criteri di riferimento etiologico (efficienza quali- quantitativa del trauma, modale, cronologico, topografico e di esclusione di altre cause) di cui alla metodologia medico-legale del nesso di causalità. Nello studio del criterio di esclusione di altre cause per quanto riguarda le lesioni accorse a carico della spalla destra, è d'obbligo far rilevare che l'esame RMN (del 23.06.2017) evidenzia fra l'altro:”Osteoartrosi acromion-claveare con riduzione in ampiezza dello spazio di scorrimento adiposo sottostante”. Tali fenomeni di natura cornico-degenerativa sono da considerarsi come preesistenze e sotto il profilo medico legale fattori “predisponenti”
e/o “acceleranti” la comparsa del postumo”.
Per tali ragioni il CTU affermava: “Le lesività accertate hanno generato, un danno biologico temporaneo, inteso come limitazione totale e/o parziale all'espletamento delle comuni attività di vita quotidiana corrispondenti per età anagrafica, cosı ̀ quantizzabile: invalidità temporanea relativa in misura del 75% per giorni 21 (dalla dimissione in p.s. alla data della prima valutazione ortopedica ambulatoriale del 28.3.17, comprendente riabilitazione FKT e applicazione tutore braccio dx). Invalidità temporanea relativa in misura del 50% per giorni 48 (periodo intercorrente fra la valutazione specialistica del
28.3.17 e quella del 16.5.17, comprendente riabilitazione FKT). Invalidità temporanea relativa in misura del 25% per giorni 42 (lasso temporaneo intercorso fra la visita ortopedica del 16 maggio 2017 e l'avvenuta guarigione con postumi dichiarata il 29 giugno 2017).”.
In merito ai postumi il CTU valutava gli stessi per analogia e proporzionalità secondo le seguenti voci e riscontrava: “instabilità di spalla di grado lieve, accertata clinicamente e strumentalmente nella misura complessiva del 7% (Linee guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico- pag. Controparte_3
349).” ed ancora che “ I suddetti postumi non incidono sulla capacità di lavoro generica né su quella lucrativa permanente e futura del soggetto. Il CTU ha inteso ricomprendere pagina 7 di 10 nella valutazione del danno biologico il danno da lesione della “cenestesi lavorativa”, che consiste nella maggior usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa specifica, e che non incide sotto il profilo delle opportunità di reddito della persona offesa (c.d. perdita di chance) e si risolve in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo.”.
Sulle spese sanitarie il perito riferiva: “Non sono presenti agli atti di causa spese sanitarie sostenute dall'attore. Non sono ipotizzabili eventuali spese future per visite specialistiche e cicli di terapia funzionale, dispensabili nell'eventualità entrambe per la maggior parte dal SSN.”.
Orbene, le conclusioni a cui perviene il suindicato consulente vanno condivise.
Pertanto, in merito alla posizione della sig.ra , considerata l'età Parte_1
dell'attrice (70 anni, 8 mesi e 7 giorni ) al momento dell'evento dannoso e dei consueti criteri equitativi di risarcimento del danno seguiti da questo Tribunale (Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale - Tribunale di Milano – anno 2024, che prevedono una liquidazione congiunta del danno biologico “standard” e del danno morale), il danno biologico ed il danno morale subiti da possono essere Parte_1
quantificati, all'attualità, in € 19.105,75 (danno biologico da inabilità temporanea pari ad
€ 5.778,75 - e danno biologico da inabilità permanente e danno morale pari ad €
11.978,00).
Le spese mediche non sono presenti e non sono documentate.
In definitiva, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, deve essere condannato a corrispondere a l'importo di € Parte_1
17.756,75=, oltre interessi al tasso legale sull'importo devalutato alla data del fatto, e quindi rivalutato di anno in anno, dalla data del sinistro sino al soddisfo.
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2. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza, sicché va disposta la condanna della parte convenuta alla loro rifusione in favore della parte attrice. Tali spese sono liquidate, come in dispositivo, secondo i valori medi di riferimento del vigente decreto ministeriale del
13 agosto 2022 n. 147, ridotti al 50%, tenuto conto dell'attività difensiva prestata, della natura e del valore della controversia, nonché della non particolare complessità delle questioni, di fatto e di diritto, trattate (in particolare, le spese sono liquidate sulla base del D.M. 147/22, considerato il valore medio delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale - ridotta del 50% - dei giudizi ordinari, in relazione allo scaglione fino ad €
26.000,00). Le spese di lite sono distratte in favore dello Stato, essendo la parte attrice ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. in accoglimento della domanda attrice, accertata la responsabilità del
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, nella causazione del sinistro per cui è causa, condanna
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento Controparte_1
in favore di , a titolo di risarcimento dei danni, della somma di € Parte_1
17.756,75 a valori attuali, oltre interessi come precisati in motivazione;
2. condanna in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di , delle Parte_1
spese di lite, che liquida in complessivi € 2.538,50, di cui € 2.538,50 per compensi ed
€ 0,00 per esborsi, oltre spese generali, Iva e Cpa nelle misure di legge, somma da distrarsi in favore dello Stato;
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3. pone le spese di CTU definitivamente a carico della parte convenuta.
Così deciso in Paola, 14.01.2025
IL GIUDICE
(dott. Luigi Varrecchione)
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