Articolo 16 della Legge 18 gennaio 1994, n. 59
Articolo 15Articolo 17
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11 febbraio 1994
Art. 16. Assemblea degli iscritti all'ordine 1. L'assemblea degli iscritti all'ordine e convocata dal presidente. 2. L'assemblea e' regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli iscritti e, in seconda convocazione, che non puo' aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, con qualsiasi numero di intervenuti, salvo quanto previsto all'articolo 17, comma 3. 3. L'assemblea delibera a maggioranza dei presenti. 4. L'assemblea degli iscritti all'albo per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e' convocata nel mese di marzo di ogni anno. 5. Il presidente convoca l'assemblea straordinaria degli iscritti quando lo ritiene opportuno, nonche' ogni volta che lo deliberi il consiglio dell'ordine, o quando ne venga fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un quinto degli iscritti all'albo. In tali ultimi casi, il presidente convoca l'assemblea entro venti giorni. Qualora il presidente non vi provveda, l'assemblea e' convocata dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo ove ha sede il consiglio dell'ordine; il procuratore della Repubblica designa un iscritto all'albo a presiedere l'assemblea.
Entrata in vigore il 11 febbraio 1994