Cass. pen., sez. I, sentenza 22/09/2006, n. 33923
CASS
Sentenza 22 settembre 2006

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È illegittimo il provvedimento con cui il Tribunale di sorveglianza dichiari inammissibile la richiesta di applicazione di una misura alternativa alla detenzione - in virtù del divieto stabilito dall'art. 58 quater, comma settimo bis, ord. pen., introdotto dall'art. 7, comma settimo, legge n. 251 del 2005, nei confronti dei condannati cui sia applicata la recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen. - qualora con la condanna inflitta al proponente le attenuanti siano state ritenute prevalenti sulla recidiva, la quale, in tal caso, ancorché contestata, viene elisa nei suoi concreti effetti dal giudizio di prevalenza delle attenuanti, con la conseguenza che non può ritenersi "applicata".

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 22/09/2006, n. 33923
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33923
Data del deposito : 22 settembre 2006

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