Sentenza 23 gennaio 2009
Massime • 1
L'inammissibilità dell'atto di appello, nella specie per tardività, non impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione in forza dell'effetto estensivo dell'appello validamente proposto dal coimputato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/01/2009, n. 11042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11042 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 23/01/2009
Dott. MONASTERO SC - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 265
Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - N. 36442/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. RAFFAELE ENRICO del foro di Taranto nell'interesse di avv. LP SC, nato a [...] il [...] dall'avv. UI Semeraro del foro di Lecce, nell'interesse di EL AC UI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto in data 22/1 /2004;
Sentita la relazione della causa fatta, in Pubblica udienza, dal Consigliere Dott. Domenico Gallo.
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dr. Tindari Baglione, il quale ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
Udito il difensore, avv. Raffaele Enrico, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Osserva:
SVOLGIMENTO EL PROCESSO
Con sentenza in data 22/1/2004, la Corte di appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, in riforma della sentenza del Pretore di Taranto in data 16/6/1999, dichiarava non doversi procedere nei confronti di EL SC ed altri undici imputati, in ordine ai reati continuati di truffa, falso, sostituzione di persona, false dichiarazioni sull'identità personale, per essere i reati estinti per prescrizione. Dichiarava, inoltre, inammissibile l'appello proposto da EL MO UI, in quanto tardivo. Avverso tale sentenza propongono ricorso il EL ed il EL MO per mezzo dei rispettivi difensori di fiducia. EL SC solleva quattro motivi di gravame. Con il primo deduce la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p.. Il ricorrente si duole della mancata assoluzione nel merito ed eccepisce la motivazione apparente in quanto contenuta in poco più di 20 righe. Con il secondo motivo deduce la nullità della sentenza di primo grado per omessa indicazione delle imputazioni. Con il terzo deduce un macroscopico travisamento dei fatti evincibile dal rapporto fra i fatti contestati nell'imputazione e la motivazione dell'impugnata sentenza. Con il quarto motivo si duole della omessa motivazione circa la dedotta nullità della sentenza di primo grado in ordine alla concreta determinazione della pena inflitta e del giudizio di comparazione. EL MO solleva due motivi di gravame con il quali deduce la nullità della sentenza impugnata per omessa notifica al difensore della sentenza di primo grado. Al riguardo deduce che la notifica effettuata in data 30/5/2000 è stata, per errore, effettuata nelle mani di un omonimo, avv. UI Semeraro, indicato come avv. Semeraro G..
Con il secondo motivo deduce l'effetto estensivo dell'opposizione proposta dagli altri coimputati, ex art. 587 c.p.p., e si duole della mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. MOTIVI ELLA DECISIONE
EL SC.
Il ricorso del EL è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Con i primi tre motivi il ricorrente, in sostanza si duole del mancato proscioglimento nel merito. Al riguardo, secondo l'insegnamento di questa Corte: "In presenza di una causa estintiva del reato, il proscioglimento nel merito, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 2, si impone ogni volta che sussista l'evidenza della prova di innocenza dell'imputato alla quale è equiparata la mancanza totale della prova di responsabilità, mentre non trova applicazione nella sua assolutezza l'ulteriore equiparazione tra mancanza totale e insufficienza o contraddittorietà della motivazione di cui all'art.530 c.p.p., comma 2, quando sussista un concorso processuale di cause di proscioglimento, poiché altrimenti verrebbe a vanificarsi il criterio della "evidenza" posto dal legislatore per risolvere il predetto concorso (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20807 del 24/04/2002 Ud. (dep. 28/05/2002) Rv. 221618).
Tale orientamento è stato ribadito da una ancora più recente sentenza di questa Sezione, che ha statuito che:
"La formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di improcedibilità per prescrizione del reato soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza o, per contro, la prova positiva dell'innocenza dell'imputato, e non anche nel caso di mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze. (Sez. 2, Sentenza n. 26008 del 18/05/2007 Ud. (dep. 05/07/2007) Rv. 237263). Alla luce di tali principi nessuna censura può essere mossa alla sentenza impugnata che si è dilungata in oltre 20 righe di motivazione per spiegare il percorso argomentativo che ha portato i giudici ad escludere l'assoluta assenza di colpevolezza degli imputati prosciolti ed, in particolare, del EL, mettendo, anzi, in evidenza che a carico di costui sussistono granitici elementi di prova oggettivi, come emerge dalle indagini di P.G. e dalle dichiarazioni dei testi esclusi.
Per quanto riguarda il quarto motivo, attinente ad una contestazione circa la determinazione della pena inflitta in primo grado, la questione è stata assorbita dalla pronunzia di non doversi procedere per prescrizione, che ha cancellato la pena inflitta in primo grado. Conseguentemente il motivo deve ritenersi inammissibile per carenza d'interesse, ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. a). Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
EL MO.
Per quanto riguarda il primo motivo, in punto di nullità della sentenza impugnata per omessa notifica al difensore della sentenza di primo grado, va rilevato che la censura è meramente assertiva, in quanto non viene fornita prova certa dell'errore nel quale sarebbe incorso l'ufficiale giudiziario. Di conseguenza il motivo deve essere respinto.
È fondato, invece, il secondo motivo di ricorso in punto di effetto estensivo dell'impugnazione.
Infatti, secondo l'insegnamento di questa Corte: "L'inammissibilità della impugnazione non impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, qualora altro impugnante abbia proposto valido atto di gravame." (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12226 del 19/10/2000 Ud. (dep. 28/11/2000) Rv. 219739). In ossequio a tale principio, in un caso del tutto simile alla fattispecie in esame, la Corte ha annullato senza rinvio, applicando la prescrizione, la sentenza di secondo grado, con la quale, dichiarando l'efficacia della predetta causa di estinzione in favore di un imputato che aveva ritualmente impugnato, il giudice di merito aveva dichiarato inammissibili, perché tardivi o proposti da difensore sprovvisto di procura speciale, i gravami degli altri imputati.
Di conseguenza, in virtù dell'effetto estensivo dell'impugnazione, di cui all'art. 587 c.p.p., la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, nei confronti di EL MO UI, per essere i reati estinti per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata nei confronti di EL MO UI, per essere i reati estinti per prescrizione. Dichiara inammissibile il ricorso di EL SC, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 gennaio 2009. Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2009