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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 09/12/2025, n. 822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 822 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Frosinone, dott. Stefano Troiani, ha pronunziato il seguente dispositivo di
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2636 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2024 promossa
DA
, identificata come in atti, rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Prospero, giusta Parte_1 procura in calce al ricorso in appello, elettivamente domiciliata il domicilio digitale, in atti indicato.
-APPELLANTE-
C O N T R O
in persona del suo Sindaco p.t. e in Controparte_1 Controparte_2 persona del suo legale rappresentante.
-APPELLATO (contumace)
Oggetto: appello in materia di opposizione a ingiunzione di pagamento
Udienza del 9/12/25
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di appello regolarmente notificato, la sig.ra proponeva gravame avverso la Parte_2 sentenza 160/2022, emessa dal Giudice di Pace di Frosinone n. 793/24, depositata il 16/10/24 di rigetto del ricorso in opposizione a ingiunzione di pagamento n. 2942 per un importo di € 507,00, emessa nei suoi confronti.
Parte appellante lamentava la nullità della sentenza impugnata per mancata notifica dell'iscrizione a ruolo della sanzione amministrativa inflitta dall'esattore ovvero la mancata comunicazione ex art. 1 co 544 L.
228/2012,
Nessuno si costituiva per le parti opposte.
All'udienza del 9/11/2025 la causa, di natura documentale, veniva decida mediante lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione.
Ad avviso di questo Tribunale, la doglianza di parte appellante si presenta infondata. Il Giudice di Pace, nel rigettare il ricorso, evidenziava l'inapplicabilità alla fattispecie in esame della disciplina di cui all'art. 1 co 544 L. 228/2012, trattandosi di sanzioni riguardanti violazioni di norme del codice della strada.
Ritiene questo Tribunale che quanto affermato dal Giudice di Pace sia corretto in punto diritto, in quanto la normativa di cui sopra si applica esclusivamente al procedimento di riscossione esattoriale previsto dal
D.p.r. 602 del 1973 e non è estensibile ad altri procedimenti di riscossione, quali le ingiunzioni di pagamento di cui al R.D. 639/1910.
A tale proposito, si rileva che nell'ingiunzione di pagamento in questione è peraltro fatto espresso richiamo al predetto decreto del 1910.
In sostanza, quindi, la comunicazione dell'iscrizione a ruolo è prevista solo nell'ipotesi in cui si proceda mediante la cartella esattoriale e non con l'ingiunzione di pagamento, come nel caso specifico, sicché
l'esattore non era affatto obbligato a procedere con la comunicazione invocata dalla difesa dell'appellante.
Ne consegue il rigetto dell'appello proposto.
Le spese di lite, in ragione della mancata costituzione delle parti, possono essere compensate.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante il contributo unificato nella misura del doppio.
P.Q.M.
Rigetta l'appello proposto dalla sig.ra . Parte_1
Spese compensate.
Pone le spese del contributo unificato a carico dell'appellante nella misura del doppio.
Cosi deciso in Frosinone, il 9 /12/2025 mediante lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione.
Il Giudice
Dott. Stefano Troiani
Alla stesura della sentenza ha contribuito l'Ufficio del Processo nella persona del dott. G. Fratarcangeli.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Frosinone, dott. Stefano Troiani, ha pronunziato il seguente dispositivo di
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2636 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2024 promossa
DA
, identificata come in atti, rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Prospero, giusta Parte_1 procura in calce al ricorso in appello, elettivamente domiciliata il domicilio digitale, in atti indicato.
-APPELLANTE-
C O N T R O
in persona del suo Sindaco p.t. e in Controparte_1 Controparte_2 persona del suo legale rappresentante.
-APPELLATO (contumace)
Oggetto: appello in materia di opposizione a ingiunzione di pagamento
Udienza del 9/12/25
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di appello regolarmente notificato, la sig.ra proponeva gravame avverso la Parte_2 sentenza 160/2022, emessa dal Giudice di Pace di Frosinone n. 793/24, depositata il 16/10/24 di rigetto del ricorso in opposizione a ingiunzione di pagamento n. 2942 per un importo di € 507,00, emessa nei suoi confronti.
Parte appellante lamentava la nullità della sentenza impugnata per mancata notifica dell'iscrizione a ruolo della sanzione amministrativa inflitta dall'esattore ovvero la mancata comunicazione ex art. 1 co 544 L.
228/2012,
Nessuno si costituiva per le parti opposte.
All'udienza del 9/11/2025 la causa, di natura documentale, veniva decida mediante lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione.
Ad avviso di questo Tribunale, la doglianza di parte appellante si presenta infondata. Il Giudice di Pace, nel rigettare il ricorso, evidenziava l'inapplicabilità alla fattispecie in esame della disciplina di cui all'art. 1 co 544 L. 228/2012, trattandosi di sanzioni riguardanti violazioni di norme del codice della strada.
Ritiene questo Tribunale che quanto affermato dal Giudice di Pace sia corretto in punto diritto, in quanto la normativa di cui sopra si applica esclusivamente al procedimento di riscossione esattoriale previsto dal
D.p.r. 602 del 1973 e non è estensibile ad altri procedimenti di riscossione, quali le ingiunzioni di pagamento di cui al R.D. 639/1910.
A tale proposito, si rileva che nell'ingiunzione di pagamento in questione è peraltro fatto espresso richiamo al predetto decreto del 1910.
In sostanza, quindi, la comunicazione dell'iscrizione a ruolo è prevista solo nell'ipotesi in cui si proceda mediante la cartella esattoriale e non con l'ingiunzione di pagamento, come nel caso specifico, sicché
l'esattore non era affatto obbligato a procedere con la comunicazione invocata dalla difesa dell'appellante.
Ne consegue il rigetto dell'appello proposto.
Le spese di lite, in ragione della mancata costituzione delle parti, possono essere compensate.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante il contributo unificato nella misura del doppio.
P.Q.M.
Rigetta l'appello proposto dalla sig.ra . Parte_1
Spese compensate.
Pone le spese del contributo unificato a carico dell'appellante nella misura del doppio.
Cosi deciso in Frosinone, il 9 /12/2025 mediante lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione.
Il Giudice
Dott. Stefano Troiani
Alla stesura della sentenza ha contribuito l'Ufficio del Processo nella persona del dott. G. Fratarcangeli.