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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/12/2025, n. 6156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6156 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente est.
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Dott. Davide Capizzello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3294/2023 R.G., promossa
nato a [...] il Parte_1
06.01.1974 (C.F. ), rappresentato e difeso C.F._1 dall'avv. Enrico Buscemi, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
nata a [...] il [...] (C.F. CP_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio C.F._2
Blanco, giusta procura in atti
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
1 Precisate le conclusioni come note scritte, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190, comma 1, c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.2.2023, Parte_1
ha proposto domanda di cessazione degli effetti civili del
[...]
matrimonio contratto a Bronte il 12.6.2007 con CP_1
matrimonio dal quale non sono nati figli.
Si è costituita in giudizio la quale, pur CP_1
aderendo alla domanda di divorzio, ha chiesto il riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile di € 350,00.
Istruita la causa mediante la documentazione in atti, è stata posta in decisione sulle conclusioni rassegnate come da note scritte, con assegnazione dei termini ex art. 190, comma 1 c.p.c.
_______________
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
Come è noto, ai sensi dell'art. 2, Legge n. 898/1970 e successive modifiche, la pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è operata dal giudice quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, egli accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della stessa legge. pagina 3 di 11 L'art. 3 L
898/70 nel testo vigente ratione temporis, in particolare, prevede che lo scioglimento o la scioglimento del matrimonio può essere domandato “da uno dei coniugi: […] 2) nei casi in cui: […] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale”, e che “In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del
2 matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in specie, lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione n. 4710/2018 del 29.11.2018.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti si desume dall'ampiezza del periodo di separazione trascorso nonché dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, elementi sintomatici della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b della legge 898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 12.6.2007 (trascritto nel
Registro di Stato Civile del Comune di Bronte, Atto n. 18, Parte 2, serie A Anno 2007).
Con riguardo alla domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente si rileva quanto segue.
In base a quanto disposto dall'art. 5 l. div., commi 6 e ss, “con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la scioglimento del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in
3 rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
Come è noto, per trent'anni (dalle Sezioni Unite del 1990) la giurisprudenza ha ritenuto che l'assegno divorzile dovesse consentire all'avente diritto di mantenere lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, cioè l'inadeguatezza dei mezzi si doveva riconoscere quando il richiedente non avesse i mezzi adeguati per conseguire un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di rapporto coniugale. L'orientamento in questione
è stato, poi, ribaltato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte , che
, con la sentenza delle Sezioni Unite, con la sentenza dell'11 luglio
2018, n. 18287, hanno chiarito che "Ai sensi della L. n. 898 del
1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto" (cfr. anche Cass.
Civ., 07/12/2021, n. 38928; Cass. Civ., 08/09/2021, n. 24250).
Il giudizio sull'adeguatezza dei mezzi, dunque, deve basarsi sul complesso di criteri indicati dalla legge, previsti dalla L. n. 898
4 del 1970, art. 5, comma 6, che vanno ponderati unitariamente e considerati equiordinati;
tale valutazione, quindi, deve essere effettuata non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva, ma anche in relazione al contributo in funzione della vita familiare dato dalla parte economicamente debole e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi solo per l'altra parte.
La differenza reddituale, coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, non costituisce quindi elemento sufficiente per il riconoscimento dell'assegno perché l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze
(Cass. 09/08/2019, n. 21234). L'attribuzione dell'assegno divorzile richiede, dunque, “l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. La decisione sulla sua attribuzione e quantificazione deve basarsi su una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, considerando il contributo fornito dal richiedente alla vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale, determinandosi così il principio per il quale l'assegno di divorzio non è finalizzato alla ricostituzione del tenore di vita coniugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo dell'ex coniuge economicamente più debole” (Cassazione civile sez. I, 11/04/2024,
n.9865).
D'altronde, la funzione perequativo-compensativa dell'assegno divorzile presuppone che il coniuge economicamente più debole “abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, restando irrilevanti le motivazioni soggettive che abbiano portato a compiere tale scelta, che è stata comunque accettata e condivisa dal coniuge, perché
l'assegno di divorzio, sotto l'aspetto in esame, mira a compensare
5 lo squilibrio economico conseguente all'impiego delle proprie energie e attitudini in seno alla famiglia, piuttosto che in attività lavorative, o in occasioni di crescita professionale produttive di reddito, indipendentemente dal fatto che alla base di tale scelta vi fossero ragioni affettive o di semplice opportunità economico- relazionale” (Cass. civ. 04/10/2023, n.27945)
Sul piano della distribuzione degli oneri probatori, poi, la domanda di assegno resta soggetta alla disciplina del codice civile di cui all'art. 2697 c.c..
Ciò posto in punto di diritto, va osservato che la domanda non
è meritevole di accoglimento già a livello di prospettazione in quanto la resistente non ha compiutamente allegato - né tanto meno provato - la sussistenza dei presupposti che legittimano il diritto del coniuge alla liquidazione di un assegno divorzile.
Più nello specifico, l'istante ha fondato la propria domanda sul presupposto del suo attuale stato di disoccupazione e del conseguente divario economico tra i coniugi.
Come sopra accennato, alla stregua del richiamato orientamento della Suprema Corte, la mera sussistenza della sperequazione reddituale tra le parti non è elemento di per sé sufficiente per il riconoscimento del contributo in questione, attesa la differenza dei presupposti per il suo riconoscimento rispetto a quelli previsti per l'assegno di mantenimento.
Infatti, la resistente, per soddisfare i requisiti richiesti dal
Supremo Collegio avrebbe dovuto allegare e dimostrare di aver sacrificato e rinunciato alle proprie aspettative professionali per dedicarsi alla cura della famiglia, contribuendo in tal modo, a fronte del proprio sacrificio, all'incremento reddituale del coniuge.
Sul punto, invero, va osservato che dalle allegazioni della convenuta non è emerso che ella abbia rinunciato a serie e concrete opportunità lavorative maggiormente redditizie per dedicarsi alla
6 cura della famiglia, né, tampoco che avrebbe contribuito all'incremento reddituale del coniuge attraverso il proprio apporto.
In breve, non v 'è prova che il lamentato divario economico sia causalmente collegato al sacrificio sopportato dal coniuge
“debole” in virtù di un disegno familiare condiviso con il marito.
Ed anzi, dalle deduzioni della stessa resistente è emerso che essa ha sempre svolto - sia in costanza di matrimonio che successivamente - svariate attività lavorative, dimostrando un'adeguata capacità lavorativa, nonché un valido inserimento nel mondo del lavoro (talvolta, percependo, redditi anche in misura superiore a quelli del marito).
Va, inoltre, evidenziato che dal momento della separazione di fatto dei coniugi, avvenuta nel 2014, è trascorso un notevole lasso temporale durante il quale la resistente avrebbe potuto e dovuto attivarsi - come d'altronde ha fatto - per la percezione di redditi propri, a nulla rilevando, ai fini della liquidazione dell'assegno di divorzio, che i lavori svolti sono giunti al termine a causa della scadenza dei relativi contratti.
Pertanto, l'attuale stato di disoccupazione lamentato dalla resistente non può considerarsi causalmente collegato all'esistenza del matrimonio, vieppiù in considerazione della giovane età della resistente all'epoca della rottura del sodalizio coniugale e dell'assenza di cause ostative allo svolgimento di attività lavorativa
(come, ad esempio, l'esistenza di patologie invalidanti).
A ciò si aggiunga che, in ogni caso, non è stata raggiunta la prova neppure in ordine all'esistenza della sperequazione reddituale tra le parti e che sono rimaste prive di riscontro probatorio le allegazioni in ordine alla presunta percezione di ulteriori redditi da parte del sig. (derivanti, secondo le Pt_1
deduzioni della resistente rimaste indimostrate, dallo svolgimento dell'attività di fotografo nonché dall'incremento del patrimonio
7 immobiliare del ricorrente), il quale lavora presso un call center percependo circa mille euro mensili e ha dichiarato un reddito complessivo lordo di circa € 15.974,00.
Alla luce delle suddette considerazioni, si può concludere nel senso che non è stata raggiunta la prova in ordine ai presupposti legittimanti la liquidazione dell'assegno di divorzio.
Per quanto esposto, va rigettata la relativa domanda.
Avuto riguardo alla natura del presente procedimento e alla prevalenza della domanda di status, in difetto di una situazione di vera soccombenza, le spese di lite vanno dichiarate compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 3294/2023 R.G.;
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Bronte tra i coniugi e Parte_1 CP_1
(trascritto nel Registro di Stato Civile del Comune di Bronte
[...]
al N. 18, Parte 2, serie A, Anno 2007);
Rigetta nel resto;
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000;
Dichiara compensate le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 05/12/2025
Il Presidente Est. dott.ssa Sonia Di Gesu
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente est.
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Dott. Davide Capizzello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3294/2023 R.G., promossa
nato a [...] il Parte_1
06.01.1974 (C.F. ), rappresentato e difeso C.F._1 dall'avv. Enrico Buscemi, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
nata a [...] il [...] (C.F. CP_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio C.F._2
Blanco, giusta procura in atti
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
1 Precisate le conclusioni come note scritte, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190, comma 1, c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.2.2023, Parte_1
ha proposto domanda di cessazione degli effetti civili del
[...]
matrimonio contratto a Bronte il 12.6.2007 con CP_1
matrimonio dal quale non sono nati figli.
Si è costituita in giudizio la quale, pur CP_1
aderendo alla domanda di divorzio, ha chiesto il riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile di € 350,00.
Istruita la causa mediante la documentazione in atti, è stata posta in decisione sulle conclusioni rassegnate come da note scritte, con assegnazione dei termini ex art. 190, comma 1 c.p.c.
_______________
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
Come è noto, ai sensi dell'art. 2, Legge n. 898/1970 e successive modifiche, la pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è operata dal giudice quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, egli accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della stessa legge. pagina 3 di 11 L'art. 3 L
898/70 nel testo vigente ratione temporis, in particolare, prevede che lo scioglimento o la scioglimento del matrimonio può essere domandato “da uno dei coniugi: […] 2) nei casi in cui: […] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale”, e che “In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del
2 matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in specie, lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione n. 4710/2018 del 29.11.2018.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti si desume dall'ampiezza del periodo di separazione trascorso nonché dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, elementi sintomatici della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b della legge 898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 12.6.2007 (trascritto nel
Registro di Stato Civile del Comune di Bronte, Atto n. 18, Parte 2, serie A Anno 2007).
Con riguardo alla domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente si rileva quanto segue.
In base a quanto disposto dall'art. 5 l. div., commi 6 e ss, “con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la scioglimento del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in
3 rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
Come è noto, per trent'anni (dalle Sezioni Unite del 1990) la giurisprudenza ha ritenuto che l'assegno divorzile dovesse consentire all'avente diritto di mantenere lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, cioè l'inadeguatezza dei mezzi si doveva riconoscere quando il richiedente non avesse i mezzi adeguati per conseguire un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di rapporto coniugale. L'orientamento in questione
è stato, poi, ribaltato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte , che
, con la sentenza delle Sezioni Unite, con la sentenza dell'11 luglio
2018, n. 18287, hanno chiarito che "Ai sensi della L. n. 898 del
1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto" (cfr. anche Cass.
Civ., 07/12/2021, n. 38928; Cass. Civ., 08/09/2021, n. 24250).
Il giudizio sull'adeguatezza dei mezzi, dunque, deve basarsi sul complesso di criteri indicati dalla legge, previsti dalla L. n. 898
4 del 1970, art. 5, comma 6, che vanno ponderati unitariamente e considerati equiordinati;
tale valutazione, quindi, deve essere effettuata non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva, ma anche in relazione al contributo in funzione della vita familiare dato dalla parte economicamente debole e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi solo per l'altra parte.
La differenza reddituale, coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, non costituisce quindi elemento sufficiente per il riconoscimento dell'assegno perché l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze
(Cass. 09/08/2019, n. 21234). L'attribuzione dell'assegno divorzile richiede, dunque, “l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. La decisione sulla sua attribuzione e quantificazione deve basarsi su una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, considerando il contributo fornito dal richiedente alla vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale, determinandosi così il principio per il quale l'assegno di divorzio non è finalizzato alla ricostituzione del tenore di vita coniugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo dell'ex coniuge economicamente più debole” (Cassazione civile sez. I, 11/04/2024,
n.9865).
D'altronde, la funzione perequativo-compensativa dell'assegno divorzile presuppone che il coniuge economicamente più debole “abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, restando irrilevanti le motivazioni soggettive che abbiano portato a compiere tale scelta, che è stata comunque accettata e condivisa dal coniuge, perché
l'assegno di divorzio, sotto l'aspetto in esame, mira a compensare
5 lo squilibrio economico conseguente all'impiego delle proprie energie e attitudini in seno alla famiglia, piuttosto che in attività lavorative, o in occasioni di crescita professionale produttive di reddito, indipendentemente dal fatto che alla base di tale scelta vi fossero ragioni affettive o di semplice opportunità economico- relazionale” (Cass. civ. 04/10/2023, n.27945)
Sul piano della distribuzione degli oneri probatori, poi, la domanda di assegno resta soggetta alla disciplina del codice civile di cui all'art. 2697 c.c..
Ciò posto in punto di diritto, va osservato che la domanda non
è meritevole di accoglimento già a livello di prospettazione in quanto la resistente non ha compiutamente allegato - né tanto meno provato - la sussistenza dei presupposti che legittimano il diritto del coniuge alla liquidazione di un assegno divorzile.
Più nello specifico, l'istante ha fondato la propria domanda sul presupposto del suo attuale stato di disoccupazione e del conseguente divario economico tra i coniugi.
Come sopra accennato, alla stregua del richiamato orientamento della Suprema Corte, la mera sussistenza della sperequazione reddituale tra le parti non è elemento di per sé sufficiente per il riconoscimento del contributo in questione, attesa la differenza dei presupposti per il suo riconoscimento rispetto a quelli previsti per l'assegno di mantenimento.
Infatti, la resistente, per soddisfare i requisiti richiesti dal
Supremo Collegio avrebbe dovuto allegare e dimostrare di aver sacrificato e rinunciato alle proprie aspettative professionali per dedicarsi alla cura della famiglia, contribuendo in tal modo, a fronte del proprio sacrificio, all'incremento reddituale del coniuge.
Sul punto, invero, va osservato che dalle allegazioni della convenuta non è emerso che ella abbia rinunciato a serie e concrete opportunità lavorative maggiormente redditizie per dedicarsi alla
6 cura della famiglia, né, tampoco che avrebbe contribuito all'incremento reddituale del coniuge attraverso il proprio apporto.
In breve, non v 'è prova che il lamentato divario economico sia causalmente collegato al sacrificio sopportato dal coniuge
“debole” in virtù di un disegno familiare condiviso con il marito.
Ed anzi, dalle deduzioni della stessa resistente è emerso che essa ha sempre svolto - sia in costanza di matrimonio che successivamente - svariate attività lavorative, dimostrando un'adeguata capacità lavorativa, nonché un valido inserimento nel mondo del lavoro (talvolta, percependo, redditi anche in misura superiore a quelli del marito).
Va, inoltre, evidenziato che dal momento della separazione di fatto dei coniugi, avvenuta nel 2014, è trascorso un notevole lasso temporale durante il quale la resistente avrebbe potuto e dovuto attivarsi - come d'altronde ha fatto - per la percezione di redditi propri, a nulla rilevando, ai fini della liquidazione dell'assegno di divorzio, che i lavori svolti sono giunti al termine a causa della scadenza dei relativi contratti.
Pertanto, l'attuale stato di disoccupazione lamentato dalla resistente non può considerarsi causalmente collegato all'esistenza del matrimonio, vieppiù in considerazione della giovane età della resistente all'epoca della rottura del sodalizio coniugale e dell'assenza di cause ostative allo svolgimento di attività lavorativa
(come, ad esempio, l'esistenza di patologie invalidanti).
A ciò si aggiunga che, in ogni caso, non è stata raggiunta la prova neppure in ordine all'esistenza della sperequazione reddituale tra le parti e che sono rimaste prive di riscontro probatorio le allegazioni in ordine alla presunta percezione di ulteriori redditi da parte del sig. (derivanti, secondo le Pt_1
deduzioni della resistente rimaste indimostrate, dallo svolgimento dell'attività di fotografo nonché dall'incremento del patrimonio
7 immobiliare del ricorrente), il quale lavora presso un call center percependo circa mille euro mensili e ha dichiarato un reddito complessivo lordo di circa € 15.974,00.
Alla luce delle suddette considerazioni, si può concludere nel senso che non è stata raggiunta la prova in ordine ai presupposti legittimanti la liquidazione dell'assegno di divorzio.
Per quanto esposto, va rigettata la relativa domanda.
Avuto riguardo alla natura del presente procedimento e alla prevalenza della domanda di status, in difetto di una situazione di vera soccombenza, le spese di lite vanno dichiarate compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 3294/2023 R.G.;
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Bronte tra i coniugi e Parte_1 CP_1
(trascritto nel Registro di Stato Civile del Comune di Bronte
[...]
al N. 18, Parte 2, serie A, Anno 2007);
Rigetta nel resto;
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000;
Dichiara compensate le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 05/12/2025
Il Presidente Est. dott.ssa Sonia Di Gesu
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