Articolo 13 della Legge 3 gennaio 1981, n. 1
Articolo 12Articolo 14
Versione
20 gennaio 1981
Art. 13. Disposizione transitoria
Per i fatti per cui non risulti ancora promossa la azione disciplinare o per i quali sia in corso il procedimento disciplinare, i termini previsti dall'articolo 12 decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 20 gennaio 1981
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