Art. 13. Disposizione transitoria
Per i fatti per cui non risulti ancora promossa la azione disciplinare o per i quali sia in corso il procedimento disciplinare, i termini previsti dall'articolo 12 decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Per i fatti per cui non risulti ancora promossa la azione disciplinare o per i quali sia in corso il procedimento disciplinare, i termini previsti dall'articolo 12 decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.