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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 10/02/2026, n. 820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 820 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 820/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
LO MANTO VINCENZA, Giudice monocratico per ottemperanza in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 3557/2025 depositato il 20/10/2025, relativo alla sentenza n.
1457/2024 sezione 03
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Avv. - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Adottare i provvedimenti necessari all'ottemperanza del contenuto della sentenza di cui in premessa. Disporre ogni altro provvedimento all'uopo ritenuto opportuno e necessario, compresa la nomina di un commissario ad acta. Condannare il resistente al pagamento di spese e compensi del presente procedimento.
Resistente/Appellato: Rinviare la trattazione o, in subordine, dichiarare la cessazione del contenzioso per il venir meno dell'oggetto del ricorso con compensazione delle spese di giustizia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato telematicamente il 20 ottobre 2025, l'avv. Ricorrente_1 ha chiesto, ai sensi dell'art. 70 D.lgs. 546/1992, l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza n. 1457/2024 di questa Corte.
Il Comune di Palermo, tenuto all'adempimento di detti obblighi, ha concluso nei termini indicati in epigrafe.
All'udienza del 04 febbraio 2026 il procedimento è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo giudice prende atto che il Comune di Palermo, tenuto all'adempimento della richiamata sentenza,
e in particolare del dictum di essa relativo al pagamento delle spese di lite nella stessa pronuncia liquidate in favore dell'avv. Ricorrente_1, ha depositato documentazione dalla quale emerge l'avvenuta adozione del provvedimento di impegno e liquidazione di spesa di quanto dovuto al medesimo avv. Ricorrente_1.
Di conseguenza, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere e, quindi, l'estinzione del giudizio ai sensi del 1° comma dell'art. 46 Dlgs 546/1992, per il quale – com'è noto – «il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere».
Considerato, infine, che al richiamato adempimento si è proceduto successivamente all'instaurazione di questo giudizio, le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, vanno poste a carico del Comune di Palermo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda di esecuzione della sentenza n. 1457/2024. Condanna il Comune di Palermo al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, che liquida in € 233,00 per compensi, oltre contributo unificato, spese generali e accessori di legge.
Palermo, 04 febbraio 2026
Il Giudice
ZA Lo AN
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
LO MANTO VINCENZA, Giudice monocratico per ottemperanza in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 3557/2025 depositato il 20/10/2025, relativo alla sentenza n.
1457/2024 sezione 03
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Avv. - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Adottare i provvedimenti necessari all'ottemperanza del contenuto della sentenza di cui in premessa. Disporre ogni altro provvedimento all'uopo ritenuto opportuno e necessario, compresa la nomina di un commissario ad acta. Condannare il resistente al pagamento di spese e compensi del presente procedimento.
Resistente/Appellato: Rinviare la trattazione o, in subordine, dichiarare la cessazione del contenzioso per il venir meno dell'oggetto del ricorso con compensazione delle spese di giustizia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato telematicamente il 20 ottobre 2025, l'avv. Ricorrente_1 ha chiesto, ai sensi dell'art. 70 D.lgs. 546/1992, l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza n. 1457/2024 di questa Corte.
Il Comune di Palermo, tenuto all'adempimento di detti obblighi, ha concluso nei termini indicati in epigrafe.
All'udienza del 04 febbraio 2026 il procedimento è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo giudice prende atto che il Comune di Palermo, tenuto all'adempimento della richiamata sentenza,
e in particolare del dictum di essa relativo al pagamento delle spese di lite nella stessa pronuncia liquidate in favore dell'avv. Ricorrente_1, ha depositato documentazione dalla quale emerge l'avvenuta adozione del provvedimento di impegno e liquidazione di spesa di quanto dovuto al medesimo avv. Ricorrente_1.
Di conseguenza, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere e, quindi, l'estinzione del giudizio ai sensi del 1° comma dell'art. 46 Dlgs 546/1992, per il quale – com'è noto – «il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere».
Considerato, infine, che al richiamato adempimento si è proceduto successivamente all'instaurazione di questo giudizio, le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, vanno poste a carico del Comune di Palermo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda di esecuzione della sentenza n. 1457/2024. Condanna il Comune di Palermo al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, che liquida in € 233,00 per compensi, oltre contributo unificato, spese generali e accessori di legge.
Palermo, 04 febbraio 2026
Il Giudice
ZA Lo AN