Sentenza 26 settembre 1995
Massime • 1
È inammissibile per carenza di interesse il ricorso per Cassazione proposto dalla sola parte civile avverso una sentenza di assoluzione nel merito dal reato di falso giuramento, in quanto il passaggio in giudicato della pronuncia di assoluzione in dipendenza della mancata impugnazione del pubblico ministero esplica, ai sensi dell'art. 2738, secondo comma, cod. civ., effetto preclusivo dell'azione civile risarcitoria.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/09/1995, n. 10794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10794 |
| Data del deposito : | 26 settembre 1995 |
Testo completo
7005/95 MASSIMARE 698
94 1 07 94 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio
ITALIAN A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE REPUBBL ICA E dal Sig. eff UFFICIO COPIE per diritti IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
2-1 AGO 2007 2 Richiesta copia studio dal Sig. Sole 24 Or LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IL CANCELLIERE per diritti L. 1000 II SEZIONE PENALE
# 29 NOV 1995 Composta dagli Ill.mi Sigg.: IL CANCELLIERE
Dott. Francesco Simeone Presidente
Consiglie CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Nicola Zingale
UFFICIO COPIE Dott. Luigi Bianco Consigliere
Richiesta Dott. Francesco Morelli ConsigliereSt eSopla studio
Dott. Giuseppe Maria Cosentino Consiglieper diritti L. 000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dalla parte civile Marcello Sellani neiavverso la sentenza in data 10 ottobre 1994 pronunciata confronti di EL CH;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere
dott. Francesco Morelli;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procu-
ratore Generale dott. Antonio Siniscalchi che ha concluso per
AW. Di BATTISTA l'inammissibilità del ricorso
Udito il difensore di parte civile che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata
DIRITTI
MOTIVI DELLA DECISIONE
W
1
Mod. 82 A. Spinosi Roma
Roma per rispondere del reato di cui all'art. 371 c. p.
perchè, essendo parte attrice nel giudizio civile promosso
contro
EL LL, nel corso dell'udienza del 2 maggio
1988, avanti al giudice istruttore della IV sezione del
tribunale civile, giurava il falsao, dichiarando di non aver
ricevuto dal LL E 21.077.600 in conto lavori di un fabbricato sito in Roma via Lumezzane, nonché l'ulteriore somma di ± 9.000.000 per lavori relativi allo stesso immobi-
le; in Roma il 2.5.1988.-
Con la sentenza 25.5.1989 il ET condannava il Mar-
chetti, in concorso delle attenuanti generiche, alla pena,
sospesa, di mesi otto di reclusione e al risarcimento del danno in favore della parte civile da liquidarsi in separata sede..
di Con sentenza del 17 febbraio 1993 la VI sezione penale questa Corte annullava con rinvio per vizio di motivazione
quella del 7 maggio 1991 con la quale la Corte d'appello di
Roma aveva confermato la decisione del primo giudice. - La Corte d'appello di Roma, in sede di rinvio, assolveva il CH perché il fatto non costituisce reato relativa-
insussistenza del mente al primo capo del giuramento e per fatto in ordine al secondo capo. -
Propone ricorso per cassazione la parte civile a mezzo del
difensore, deducendo con un primo motivo violazione di SUO
legge e difetto e contraddittorietà della motivazione in
The ordine all'assoluzione dell'imputato.-
A. Spinosi - Roma Mod. 82 Il ricorso é inammissibile per carenza d'interesse. Invero
l'art. 2738 C.C. al 20 comma stabilisce il diritto della parte risultata soccombente a seguito del giuramento deferito caso di 0 riferito a chiedere il risarcimento dei danni in penale per falso giuramento, aggiungendo che se la condanna condanna penale non può intervenire per estinzione del reato, il giudice civile può conoscere del reato al solo fine del
risarcimento. Da tale norma si deduce agevolmente che non mai ammessa l'azione di risarcimento nell'ipotesi di assolu- zione nel merito sia per insussistenza del fatto sia perché
il fatto non costituisce reato per difetto di dolo ( v. anche
l'applicabilità Cass. 10 luglio 1973, n.1998, che ha escluso alla fattispecie dell'art. 2043 c.C., norma di carattere citato art. derogata da quella speciale di cui al generale
2738 20 comma, anche perché, in caso di assoluzione per
dell'elemento psicologico, l'errore che induce il mancanza di per ségiurante ad affermare il falso non costituisce imprudenza, imperizia o inosservanza di norme e non concreta
quindi neppure un fatto colposo;
Cass. 10 luglio 1973,
n. 1988, che ha escluso la revocazione quali che siano le
ragioni dell'assoluzione e quindi anche se il giudice penale,
pur assolvendo con qualsiasi formula l'imputato, abbia accer-
tato la falsità dei fatti come affermati o negati dal giuran-
te).-
Nel caso di specie l'assoluzione del CH dal reato di giuramento, divenuta irrevocabile per effetto della falso mancata impugnazione da parte del Procuratore generale terri-
Mod. 82 A. Spinosi Roma toriale della sentenza de qua, esplica effetto preclusivo, ai sensi del citato art. 2738 20 c. c., dell'azione civile risar-
citoria. L'insussistenza della pretesa dedotta rende carente d'interesse la parte civile a proporre ricorso per cassazione avversO la pronuncia assolutoria.- P. Q. M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese.
Cosi deciso in Roma, il 26 settembre 1995
✓ CONSIGLIERE IL PRESIDENTE
Depositato in Cancelleria
31 1995 COLLABORATORE
DI CANCELLERIA
O H E
4
Mod. 82 A. Spinosi Roma