CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 96/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRIGNI GUIDO, Presidente e Relatore FRASCA MATTEO, Giudice GALAZZI DANIELA, Giudice
in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 184/2022 depositato il 02/02/2022
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620219001383189000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620219001383189000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620219001383189000 IRPEF-ALTRO 2006 a seguito di discussione in camera di consiglio
Fatto e Diritto
Ricorrente_1Con ricorso ritualmente notificato il sig. rappresentato e
Difensore_1difeso ai fni del presente giudizio dall'Avv. , ricorreva contro l'Agenzia delle entrate-Riscossione, Agente della riscossione nazionale, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma
AVVERSO l'intimazione di pagamento n. 29620219001383189000 emessa dalla allora Riscossione Sicilia s.p.a., Agente della riscossione per la provincia di
Palermo e notificata a mezzo posta il 14 settembre 2021.
Esponeva che con l'intimazione di pagamento oggi impugnata la allora
Riscossione Sicilia s.p.a., Agente della riscossione per la provincia di Palermo, intimava l'odierno ricorrente al pagamento di un (presunto) debito risultante a suo carico di €. 10.928,65.
Dall'intimazione si evince che tale debito muove da una cartella di pagamento contraddistinta dal n. 29620100011030132000 avente ad oggetto tributi, presuntivamente notificata in data 1° luglio 2010.
L'atto impugnato è illegittimo e/o irrituale per i seguenti, motivi:
I Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 50, commi 1 e 2 del D.P.R. 602/73 – mancata o illegittima notificazione della cartella di pagamento presupposta all'intimazione di pagamento. Fermo restando quanto dedotto nel precedente motivo di ricorso, che è tranchant, si eccepisce, comunque l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione delle somme richieste al contribuente con l'intimazione di pagamento impugnata. Più in particolare dell'atto esattivo si evince che la presupposta cartella di pagamento sarebbe stata notificata in data 1° luglio
2010. Ne discende, quindi, che si è ampiamente maturata la prescrizione del diritto alla riscossione delle somme ivi pretese a titolo di tributi e relative sanzioni e interessi, in quanto sono decorsi più di cinque anni tra la notifica della cartella e la notifica dell'intimazione di pagamento per cui è causa
(effettuata il 14 settembre 2021) senza eventi interruttivi.
III Illegittimità delle somme richieste a titolo di “Interessi di mora” e “Aggio” nell'intimazione di pagamento impugnata.
AD nel costituirsi in giudizio ha chiesto il rigetto del ricorso.
In data 28 giugno 2023 veniva depositata la ricevuta di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.
In data 7 novembre 2023 veniva versata la ricevuta del pagamento della prima rata delle somme rateizzate dovute.
Con ordinanza n. 1869/2023, il giudizio veniva sospeso.
Riportato all'esame, per la odierna udienza, parte ricorrente ha dimostrato di aver pagato anche le rate successive dalla numero 2 alla numero 9.
Orbene, tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ex art. 1, commi 231 - 252 della Legge n. 197 del
2022 (rottamazione-quater), il comma 236 della norma delinea una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell'intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente che si sia perfezionata la procedura amministrativa di rottamazione, in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell'Agenzia su numero, ammontare delle rate e relative scadenze, e che siano documentati in giudizio i soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta
Non è revocabile in dubbio che l'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati;
in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti";
- dal quadro normativo sopra delineato, dunque, emerge che l'istanza del contribuente dà avvio ad una procedura che si conclude con la comunicazione formale dell'agente della riscossione che essa è stata accolta, con indicazioni dell'ammontare delle somme da versare (e/o con l'indicazione delle rate) per l'estinzione del debito;
- per poter accedere alla procedura, inoltre, il contribuente è tenuto ad assumere il formale impegno di rinunziare ai giudizi aventi ad oggetto i carichi per cui la domanda di definizione agevolata è stata presentata;
- è evidente, sul punto, che in assenza di tale impegno - per come indicato dalla norma - la domanda non è suscettibile di perfezionarsi e di essere accolta: l'impegno ha rilievo, dunque, quale precondizione, come tale oggetto di definitivo consolidamento con l'accoglimento dell'istanza di rottamazione;
In tal senso, aderendo alla articolata parabola motivazionale della Corte di cassazione Sez. V (Ord. n. 24448/2024) si ritiene che “In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ex art. 3 del D.L. n. 119 del 2018, conv., con modif., in L. n. 136 del 2018 (cd. "rottamazione-ter"), il comma 6 della norma delinea una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell'intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente che si sia perfezionata la procedura amministrativa di rottamazione - in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell'Agenzia su numero, ammontare delle rate e relative scadenze - e che siano documentati in giudizio i soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta" (Cass. n. 20626 del 24/7/2024);
È chiaro che- la definizione agevolata si è perfezionata ma, per l'inosservanza del piano di rateizzazione, non produce gli effetti che le sono caratteristici, in primis quello di estinzione del debito, restando imputate le somme versate al maggior importo dovuto, e determina il potenziale avvio delle nuove procedure riscossive ("per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione");
- in altri termini, come è stato già rilevato con riferimento alla procedura condonistica di cui al D.L. n. 119 del 2018, per effetto della dichiarazione del contribuente, seguita dalla comunicazione formale dell'agente della riscossione, la procedura di "rottamazione" si perfeziona, rimanendo i pagamenti una mera appendice esecutiva di un procedimento concluso e definito;
Per l'estinzione del giudizio, si ritiene siano sufficienti la domanda di adesione alla definizione agevolata e la documentazione di alcuni fra i pagamenti (quelli fino a quel momento effettuati), essendo gli altri importi, se del caso, procrastinati e diluiti nel tempo;
- tale conclusione, oltre che sul piano letterale, trova ampio riscontro sistematico e teleologico;
- sotto un primo profilo, occorre considerare che una lettura della norma di cui all'art. 1, comma 236, che richiedesse, ai fini dell'estinzione del giudizio, l'intero arco dei pagamenti concordati fra erario e contribuente, finirebbe per immutare l'estinzione espressamente contenuta nel disposto normativo in una fattispecie implicita, oltre che anomala, di "blocco" del giudizio stesso, al di fuori delle ipotesi di sospensione previste dall'ordinamento vigente;
- il processo verrebbe collocato in uno stato di peculiare quiescenza, destinato a protrarsi fino allo spirare del termine ultimo scandito da un piano di rateizzazione concordato altrove, piano che, infine, si offrirebbe ad un accertamento banco judicis, non esplicitato dalla norma in esame e finalizzato ad appurare l'esecuzione completa e puntuale di tutti i versamenti pattuiti nel quadro della "rottamazione";
- in secondo luogo, l'interpretazione che postula la verifica dell'integralità del pagamento in sede giudiziale per accedere alla declaratoria di estinzione finisce per sovrapporre la fattispecie estintiva disegnata dall'art. 1, comma 236 della L. n. 197 del 2022 alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, cui si assiste in caso di compiuto pagamento ed estinzione del debito;
- l'istanza del contribuente accolta dall'Amministrazione e la prova del pagamento parziale costituiscono, pertanto, elementi idonei e sufficienti per determinare l'estinzione del giudizio, senza che sia richiesta la prova dell'integrale adempimento dell'obbligo, la quale, ove fornita, determinerebbe il più ampio esito della declaratoria di cessazione della materia del contendere;
-
- da ultimo, va evidenziato che neppure si può ritenere che il cronoprogramma pattuito dal contribuente con l'erario - che ha ad oggetto l'esecuzione di un piano destinato a procrastinare i pagamenti nel tempo, rimodulando negozialmente tempi e modi di adempimento dell'obbligazione tributaria - possa riverberarsi nel processo vincolandone la dinamica in senso impeditivo all'estinzione;
- in questa prospettiva, il successivo inadempimento nel pagamento delle rate, ove sia stata dichiarata l'estinzione del giudizio, è apprezzato dal legislatore solo sul piano della riscossione e non in funzione della prosecuzione del giudizio che la parte si è impegnata a rinunziare, di cui nessuna disposizione prevede la ripresa: il comma 244, infatti, precisa che il riavvio riguarda solo l'attività di "recupero dei carichi oggetto di dichiarazione";
- del resto, la dichiarazione di estinzione cui procede la Corte "non fanno passare in cosa giudicata la sentenza impugnata, ma comportano, per volontà di legge, che la situazione dedotta in giudizio sia sostituita, per previsione di legge, dalla disciplina emergente dalla dichiarazione di avvalimento nei termini indicati dalla comunicazione ex comma 3 citato dell'esattore", mentre
"l'eventuale anche parziale inadempimento determinerà la sua evoluzione nei termini indicati dal comma 4 dell'art. 6 più volte citato" del D.L. n. 193 del 2016;
- in altri termini, l'estinzione del giudizio non determina anche l'estinzione del debito tributario: limitandosi l'efficacia di tale giudicato al solo aspetto del venir meno, in presenza di un nuovo "accordo" sull'adempimento dell'obbligazione tributaria, dell'interesse alla prosecuzione dello specifico giudizio;
- né si può ritenere che l'estinzione del giudizio determini un vulnus al diritto di difesa del contribuente, il quale, nel caso di inadempimento successivo al piano di rateazione, resterebbe soggetto al riavvio dell'attività riscossiva, senza poter far valere le questioni già articolate nel processo dichiarato estinto;
- ciò discende, del resto, dall'esplicita scelta operata con la presentazione della domanda di definizione agevolata che mira ad ottenere un esito concordato sul contenzioso diretto ad escludere, definitivamente, la coltivazione di un percorso processuale;
- del resto, una tale conclusione riguarda, come su evidenziato, la generalità delle procedure condonistiche, mirate a perseguire, tra l'altro, un obbiettivo di deflazione del contenzioso;
- in conclusione, "In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ex art. 1, commi 231 - 252 della L. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-quater), il comma 236 della norma delinea una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell'intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente che si sia perfezionata la procedura amministrativa di rottamazione - in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell'Agenzia su numero, ammontare delle rate e relative scadenze - e che siano documentati in giudizio i soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta";
- alla luce dei principi esposti, va pertanto dichiarata l'estinzione del giudizio.
Le spese vanno compensate in virtù della declaratoria adottata.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo, Sezione V, dichiara la estinzione del giudizio.
Spese compensate.
Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 7 novembre 2025.
Il Presidente- est.
Dr. Guido Petrigni
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRIGNI GUIDO, Presidente e Relatore FRASCA MATTEO, Giudice GALAZZI DANIELA, Giudice
in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 184/2022 depositato il 02/02/2022
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620219001383189000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620219001383189000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620219001383189000 IRPEF-ALTRO 2006 a seguito di discussione in camera di consiglio
Fatto e Diritto
Ricorrente_1Con ricorso ritualmente notificato il sig. rappresentato e
Difensore_1difeso ai fni del presente giudizio dall'Avv. , ricorreva contro l'Agenzia delle entrate-Riscossione, Agente della riscossione nazionale, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma
AVVERSO l'intimazione di pagamento n. 29620219001383189000 emessa dalla allora Riscossione Sicilia s.p.a., Agente della riscossione per la provincia di
Palermo e notificata a mezzo posta il 14 settembre 2021.
Esponeva che con l'intimazione di pagamento oggi impugnata la allora
Riscossione Sicilia s.p.a., Agente della riscossione per la provincia di Palermo, intimava l'odierno ricorrente al pagamento di un (presunto) debito risultante a suo carico di €. 10.928,65.
Dall'intimazione si evince che tale debito muove da una cartella di pagamento contraddistinta dal n. 29620100011030132000 avente ad oggetto tributi, presuntivamente notificata in data 1° luglio 2010.
L'atto impugnato è illegittimo e/o irrituale per i seguenti, motivi:
I Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 50, commi 1 e 2 del D.P.R. 602/73 – mancata o illegittima notificazione della cartella di pagamento presupposta all'intimazione di pagamento. Fermo restando quanto dedotto nel precedente motivo di ricorso, che è tranchant, si eccepisce, comunque l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione delle somme richieste al contribuente con l'intimazione di pagamento impugnata. Più in particolare dell'atto esattivo si evince che la presupposta cartella di pagamento sarebbe stata notificata in data 1° luglio
2010. Ne discende, quindi, che si è ampiamente maturata la prescrizione del diritto alla riscossione delle somme ivi pretese a titolo di tributi e relative sanzioni e interessi, in quanto sono decorsi più di cinque anni tra la notifica della cartella e la notifica dell'intimazione di pagamento per cui è causa
(effettuata il 14 settembre 2021) senza eventi interruttivi.
III Illegittimità delle somme richieste a titolo di “Interessi di mora” e “Aggio” nell'intimazione di pagamento impugnata.
AD nel costituirsi in giudizio ha chiesto il rigetto del ricorso.
In data 28 giugno 2023 veniva depositata la ricevuta di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.
In data 7 novembre 2023 veniva versata la ricevuta del pagamento della prima rata delle somme rateizzate dovute.
Con ordinanza n. 1869/2023, il giudizio veniva sospeso.
Riportato all'esame, per la odierna udienza, parte ricorrente ha dimostrato di aver pagato anche le rate successive dalla numero 2 alla numero 9.
Orbene, tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ex art. 1, commi 231 - 252 della Legge n. 197 del
2022 (rottamazione-quater), il comma 236 della norma delinea una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell'intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente che si sia perfezionata la procedura amministrativa di rottamazione, in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell'Agenzia su numero, ammontare delle rate e relative scadenze, e che siano documentati in giudizio i soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta
Non è revocabile in dubbio che l'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati;
in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti";
- dal quadro normativo sopra delineato, dunque, emerge che l'istanza del contribuente dà avvio ad una procedura che si conclude con la comunicazione formale dell'agente della riscossione che essa è stata accolta, con indicazioni dell'ammontare delle somme da versare (e/o con l'indicazione delle rate) per l'estinzione del debito;
- per poter accedere alla procedura, inoltre, il contribuente è tenuto ad assumere il formale impegno di rinunziare ai giudizi aventi ad oggetto i carichi per cui la domanda di definizione agevolata è stata presentata;
- è evidente, sul punto, che in assenza di tale impegno - per come indicato dalla norma - la domanda non è suscettibile di perfezionarsi e di essere accolta: l'impegno ha rilievo, dunque, quale precondizione, come tale oggetto di definitivo consolidamento con l'accoglimento dell'istanza di rottamazione;
In tal senso, aderendo alla articolata parabola motivazionale della Corte di cassazione Sez. V (Ord. n. 24448/2024) si ritiene che “In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ex art. 3 del D.L. n. 119 del 2018, conv., con modif., in L. n. 136 del 2018 (cd. "rottamazione-ter"), il comma 6 della norma delinea una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell'intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente che si sia perfezionata la procedura amministrativa di rottamazione - in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell'Agenzia su numero, ammontare delle rate e relative scadenze - e che siano documentati in giudizio i soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta" (Cass. n. 20626 del 24/7/2024);
È chiaro che- la definizione agevolata si è perfezionata ma, per l'inosservanza del piano di rateizzazione, non produce gli effetti che le sono caratteristici, in primis quello di estinzione del debito, restando imputate le somme versate al maggior importo dovuto, e determina il potenziale avvio delle nuove procedure riscossive ("per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione");
- in altri termini, come è stato già rilevato con riferimento alla procedura condonistica di cui al D.L. n. 119 del 2018, per effetto della dichiarazione del contribuente, seguita dalla comunicazione formale dell'agente della riscossione, la procedura di "rottamazione" si perfeziona, rimanendo i pagamenti una mera appendice esecutiva di un procedimento concluso e definito;
Per l'estinzione del giudizio, si ritiene siano sufficienti la domanda di adesione alla definizione agevolata e la documentazione di alcuni fra i pagamenti (quelli fino a quel momento effettuati), essendo gli altri importi, se del caso, procrastinati e diluiti nel tempo;
- tale conclusione, oltre che sul piano letterale, trova ampio riscontro sistematico e teleologico;
- sotto un primo profilo, occorre considerare che una lettura della norma di cui all'art. 1, comma 236, che richiedesse, ai fini dell'estinzione del giudizio, l'intero arco dei pagamenti concordati fra erario e contribuente, finirebbe per immutare l'estinzione espressamente contenuta nel disposto normativo in una fattispecie implicita, oltre che anomala, di "blocco" del giudizio stesso, al di fuori delle ipotesi di sospensione previste dall'ordinamento vigente;
- il processo verrebbe collocato in uno stato di peculiare quiescenza, destinato a protrarsi fino allo spirare del termine ultimo scandito da un piano di rateizzazione concordato altrove, piano che, infine, si offrirebbe ad un accertamento banco judicis, non esplicitato dalla norma in esame e finalizzato ad appurare l'esecuzione completa e puntuale di tutti i versamenti pattuiti nel quadro della "rottamazione";
- in secondo luogo, l'interpretazione che postula la verifica dell'integralità del pagamento in sede giudiziale per accedere alla declaratoria di estinzione finisce per sovrapporre la fattispecie estintiva disegnata dall'art. 1, comma 236 della L. n. 197 del 2022 alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, cui si assiste in caso di compiuto pagamento ed estinzione del debito;
- l'istanza del contribuente accolta dall'Amministrazione e la prova del pagamento parziale costituiscono, pertanto, elementi idonei e sufficienti per determinare l'estinzione del giudizio, senza che sia richiesta la prova dell'integrale adempimento dell'obbligo, la quale, ove fornita, determinerebbe il più ampio esito della declaratoria di cessazione della materia del contendere;
-
- da ultimo, va evidenziato che neppure si può ritenere che il cronoprogramma pattuito dal contribuente con l'erario - che ha ad oggetto l'esecuzione di un piano destinato a procrastinare i pagamenti nel tempo, rimodulando negozialmente tempi e modi di adempimento dell'obbligazione tributaria - possa riverberarsi nel processo vincolandone la dinamica in senso impeditivo all'estinzione;
- in questa prospettiva, il successivo inadempimento nel pagamento delle rate, ove sia stata dichiarata l'estinzione del giudizio, è apprezzato dal legislatore solo sul piano della riscossione e non in funzione della prosecuzione del giudizio che la parte si è impegnata a rinunziare, di cui nessuna disposizione prevede la ripresa: il comma 244, infatti, precisa che il riavvio riguarda solo l'attività di "recupero dei carichi oggetto di dichiarazione";
- del resto, la dichiarazione di estinzione cui procede la Corte "non fanno passare in cosa giudicata la sentenza impugnata, ma comportano, per volontà di legge, che la situazione dedotta in giudizio sia sostituita, per previsione di legge, dalla disciplina emergente dalla dichiarazione di avvalimento nei termini indicati dalla comunicazione ex comma 3 citato dell'esattore", mentre
"l'eventuale anche parziale inadempimento determinerà la sua evoluzione nei termini indicati dal comma 4 dell'art. 6 più volte citato" del D.L. n. 193 del 2016;
- in altri termini, l'estinzione del giudizio non determina anche l'estinzione del debito tributario: limitandosi l'efficacia di tale giudicato al solo aspetto del venir meno, in presenza di un nuovo "accordo" sull'adempimento dell'obbligazione tributaria, dell'interesse alla prosecuzione dello specifico giudizio;
- né si può ritenere che l'estinzione del giudizio determini un vulnus al diritto di difesa del contribuente, il quale, nel caso di inadempimento successivo al piano di rateazione, resterebbe soggetto al riavvio dell'attività riscossiva, senza poter far valere le questioni già articolate nel processo dichiarato estinto;
- ciò discende, del resto, dall'esplicita scelta operata con la presentazione della domanda di definizione agevolata che mira ad ottenere un esito concordato sul contenzioso diretto ad escludere, definitivamente, la coltivazione di un percorso processuale;
- del resto, una tale conclusione riguarda, come su evidenziato, la generalità delle procedure condonistiche, mirate a perseguire, tra l'altro, un obbiettivo di deflazione del contenzioso;
- in conclusione, "In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ex art. 1, commi 231 - 252 della L. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-quater), il comma 236 della norma delinea una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell'intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente che si sia perfezionata la procedura amministrativa di rottamazione - in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell'Agenzia su numero, ammontare delle rate e relative scadenze - e che siano documentati in giudizio i soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta";
- alla luce dei principi esposti, va pertanto dichiarata l'estinzione del giudizio.
Le spese vanno compensate in virtù della declaratoria adottata.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo, Sezione V, dichiara la estinzione del giudizio.
Spese compensate.
Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 7 novembre 2025.
Il Presidente- est.
Dr. Guido Petrigni