Sentenza 1 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/08/2002, n. 11472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11472 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2002 |
Testo completo
Aula 'B' IN NOME DEL POP1 147 2 /02 REPUBBLICA TAL ANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G.N. 6101/00 Rel. Consigliere Cron. 28080 Dott. Bruno D'ANGELO Consigliere Dott. Donato FIGURELLI Rep. Consigliere Dott. Natale CAPITANIO Ud.30/05/02 Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: domiciliato in ROMA VIA BLASI COSIMO, elettivamente STAZIONE DI M. MARIO N. 9, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRA GULLO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE MAGARAGGIA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso2002 2534 dagli avvocati ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRA' -1- giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 62/99 del Tribunale di BRINDISI, depositata il 28/10/99 R. G. N. 1835/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/05/02 dal Consigliere Dott. Bruno D'ANGELO; udito l'Avvocato RASPANTI per delega CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del giudizio emotivi della decisione -ཨེ་: Con sentenza del 25 settembre 1997, il pretore di Brindisi ha rigettato il ricorso di SI CO inteso ad ottenere, in conseguenza di un infortunio sul lavoro, l'accertamento della sussistenza di un'inabilità al lavoro del 16%, o di quella maggiore o minore di giustizia, con condanna dell'Inail al pagamento di quanto dovuto. Su appello di SI, il tribunale di Brindisi, con sentenza del 16 giugno 1999, ha confermato la sentenza sulla base della consulenza tecnica di primo grado, rilevando che non appariva necessario rinnovare le indagini peritali data la genericità delle contestazioni mosse dal ricorrente. Avverso la sentenza SI CO ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. L'Inail resiste con controricorso. Con il primo motivo di annullamento il ricorrente deduce la violazione ed erronea applicazione dell'art. 149 delle disposizioni di attuazione c.p.c. e vizi della motivazione, e con il secondo motivo ancora vizi della motivazione. I due motivi, contenenti in definitiva la medesima censura, possono essere trattati congiuntamente. Essi sono infondati e vanno rigettati. In sintesi il ricorrente si duole del fatto che il tribunale non ha disposto la rinnovazione della consulenza tecnica pur in presenza di censure specifiche. In realtà, leggendo il ricorso, nel quale queste censure sono riportate, si apprende che esse concernono solo un diverso e più grave apprezzamento dei postumi, che sono sempre quelli evidenziati dalla c.t.u., riportati in occasione dell'infortunio sui lavoro e riguardanti i H 1 movimenti della mano sinistra, con un modesto deficit della funzione prensile della mano medesima. Non ha quindi rilevanza il fatto che si adduca un esito cicatriziale ed un'alterata sensibilità agli stimoli, in quanto si tratta appunto di critiche generiche e non decisive per la valutazione dei postumi, onde la sentenza impugnata non può che essere condivisa. Il ricorso va pertanto rigettato. Nulla va liquidato per le spese del giudizio di cassazione data la natura Ad.e.de. della controversia, exord. 152 Dip.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Roma, 30 maggio 2002 Витиш Il Presidente Il Cons. est. IL CANCELLIERE zauco Depretat 1 AGO IN zauco 2