Art. 19. ((La norma di cui al secondo comma dell'articolo 11, relativamente alla eta' massima del pensionato, alla durata del matrimonio e alla differenza di eta' fra i coniugi, non si applica ai matrimoni gia' contratti prima della pubblicazione della presente legge))
Versione
11 marzo 1958
11 marzo 1958
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Versione
31 maggio 1967
31 maggio 1967
Giurisprudenza • 7
- 1. Corte Cost., sentenza 26/05/1981, n. 75Provvedimento: […] già sposatesi anteriormente al 24 febbraio 1958, la norma contenuta nel sesto comma di detto art. 19 della legge n. 46/1958 e nel sesto comma dell'art. 81 di detto testo unico, per la parte disponente che il matrimonio della dante causa con il chiedente la pensione di riversibilità sia stato contratto quando la stessa non aveva superato i 50 anni di età". […] secondo la Corte dei conti, contrasterebbe con le sopra citate norme di raffronto, per contenere l'art. 19 della legge n. 46 del 1958, così come modificato dall'articolo unico della legge n. 264 del 1967 e riprodotto nel testo unico approvato col d.P.R. n. 1092 del 1973, una disciplina più sfavorevole per i vedovi rispetto alle vedove, […]Leggi di più...
- matrimonio contratto dopo il collocamento a riposo del dipendente dello stato·
- legge 15 febbraio 1958, n. 46, art. 19.·
- non fondatezza della questione.·
- disparita' di trattamento tra vedovi e vedove·
- pensione di riversibilita'·
- sent. 75/81. previdenza e assistenza sociale