CGT1
Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 02/01/2026, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 4/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 05/06/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO TOMMASO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUSSO MASSIMO, Giudice
in data 05/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2974/2022 depositato il 09/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Partinico - Piazza Umberto Primo 90047 Partinico PA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Caltagirone - Piazza Municipio N.5 95100 Catania CT elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229012658820 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 , P.IVA E C.F.: P.IVA_1 con sede legale a Palermo nella Indirizzo_1, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Sig. Rappresentante_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 , impugna l'intimazione di pagamento n. 296 2022 9012658820/000 notificata il giorno 8 giugno 2022,
Conviene in giudizio:
1. AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI PALERMO,
2. COMUNE DI CALTAGIRONE, C.F.: P.IVA_2, con sede nella locale Indirizzo_2, in persona del suo rappresentante sindaco pro tempore;
nonché contro
3. COMUNE DI PARTINICO, C.F.: P.IVA_3, con sede nella locale Indirizzo_3, in persona del suo rappresentante sindaco pro tempore;
Premette in fatto
In data 8 giugno 2022, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, agente per la riscossione per la provincia di
Palermo, notificava l'avviso di intimazione di pagamento sopra indicato avente ad oggetto le seguenti cartelle di pagamento:
1) Cartella n. 296 2011 0007132001/000, ente creditore comune di Caltagirone, asseritamente notificata il
16 maggio 2011, per gli anni 2009 e 2010, per imposta comunale sulla pubblicità, oltre sanzioni e accessori, per l'importo complessivo di € 16.336,09;
2) Cartella n. 296 2011 0016011069/000, ente creditore agenzia delle entrate direzione provinciale di Palermo ufficio territoriale 1, asseritamente notificata il 19 luglio 2011, per l'anno 2007, per IRPEF, oltre sanzioni e accessori, per l'importo complessivo di € 1.777,53;
3) Cartella n. 296 2012 0009133605/000, ente creditore Comune di Partinico, asseritamente notificata il 9 marzo 2012, per l'anno 2010, per tassa smaltimento rifiuti, oltre sanzioni e accessori, per l'importo complessivo di € 1.032,52; 4) Cartella n. 296 2012 0043152702/000, ente creditore Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di
Palermo ufficio territoriale 1, asseritamente notificata il 18 maggio 2012, per l'anno 2008, per IRAP, oltre accessori, per l'importo complessivo di € 2.529,59;
5) Cartella n. 296 2012 0047673209/000, asseritamente notificata il 5 giugno 2012, ente creditore Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Palermo ufficio territoriale 1, per l'anno 2008, per IRES, oltre sanzioni e accessori, per l'importo complessivo di € 541,43;
6) Cartella n. 296 2012 0047673310/000, ente creditore Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di
Palermo ufficio territoriale 1, asseritamente notificata il giorno 5 giugno 2012, per l'anno 2008, per IRPEF, oltre sanzioni e accessori, per l'importo complessivo di € 2.897,84;
Motivi di impugnazione
I. Nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per violazione degli art.li 26 del D.P.R. n. 602/73, 137 e ss. c.p.c., 6 comma 1, L. 212/2000 e 3 della L. 241/90, ovverosia per mancata rituale conclusione dell'intera procedura di formazione della pretesa, in assenza di ritualità della sua notifica al contribuente.
La ricorrente eccepisce e contesta la nullità (derivata) dell'intimazione di pagamento impugnata per mancata rituale notificazione degli atti presupposti in violazione delle norme in epigrafe indicate.
La conoscenza legale di tali atti presupposti non si è mai in ispecie consumata, in quanto gli stessi non sono mai stati notificati nelle forme previste dalla legge.
II. Nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per intervenuta decadenza del potere di riscossione ex art.lo 25 del D.p.r. 602/73 e/o prescrizione del presunto credito sotteso ex art. 2948 IV c.c. anche in riferimento alle somme dovute a titolo di interessi e sanzioni ex art.lo 20 del D. Lgs.vo 472/99.
Controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Palermo,
Preliminarmente rileva che l'avviso di intimazione non è un atto dell'Amministrazione la quale quindi non ha modo di constatare la tempestività del ricorso;
pertanto quest'Ufficio si rimette alla Commissione adita, che certamente non mancherà di verificare tale requisito necessario ai fini dell'ammissibilità del ricorso stesso.
Premette altresì che le contestazioni del contribuente riguardano tutti adempimenti di riscossione, posti in essere dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione (già Riscossione Sicilia spa), che è soggetto diverso dall'Ente impositore, e che il ricorrente non ha ritenuto di chiamare in causa.
Ciò posto, pertanto, ritiene necessario che l'adito organo giurisdizionale autorizzi l'Ufficio, in applicazione dell'art. 14, comma 3, del D. Lgs. n. 546 del 1992, a chiamare in causa l'Agente della Riscossione in modo tale che quest'ultimo possa controdedurre in merito alle contestazioni mosse. Le eccezioni, infatti, riguardano il procedimento di notificazione delle cartelle, non curato da quest'Ufficio bensì dall'Agente di Riscossione, che conoscendo la modalità con cui le stesse sono state notificate, potrà difendere il proprio legittimo operato.
Ad ogni modo, per mero scrupolo difensivo occorre osservare che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, nel database in uso a quest'Ufficio, le cartelle relative a tributi di competenza dell'Agenzia delle
Entrate risultano regolarmente notificate. Da quanto sopra si deduce la sostanziale inammissibilità del ricorso in merito alla pretesa erariale, che invero risulta cristallizzata con l'omessa impugnazione della cartella entro i 60 giorni dalla notifica della stessa, ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 546/92, che dispone l'inammissibilità del ricorso qualora l'atto venga impugnato oltre il termine di cui sopra. Ulteriormente, stante a quanto reperibile negli archivi online, per le cartelle in esame risultano avviate ulteriori procedure riscossive temporalmente intermedie tra la notifica delle cartelle e l'intimazione oggi impugnata, come certamente l'Agente avrà modo di dimostrare.
Tali attività sono interruttive della decorrenza dei termini di prescrizione. In proposito, si ricorda che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, per i tributi erariali la prescrizione non è quinquennale.
Si costituiva in Comune di Partinico che deduce l'inammissibilità del ricorso, osservando che l'eccezione di mancata notifica del presupposto avviso di accertamento TARSU 2010 è inammissibile.
Infatti la ricorrente avrebbe dovuto proporre tale eccezione avverso la cartella esattoriale notifica il 09 marzo
2012.
È principio giurisprudenziale costante che il procedimento di formazione della pretesa tributaria si attua mediante il rispetto di una sequenza di atti progressivi ciascun dei quali autonomamente impugnabile al fine di consentire al contribuente un efficace esercizio del diritto di difesa (Cass. S.U. 16412/07).
Per quanto attiene alla eccezione di prescrizione della pretesa si evidenzia che il comune di Partinico non ha alcuna responsabilità in merito in quanto il suo intervento è limitato alla iscrizione a ruolo dell'avviso di accertamento con l'affidamento del recupero delle somme all'esattore per cui se medio tempore dalla notifica della cartella esattoriale alla notifica della intimazione di pagamento non sono intervenuti atti interruttivi la responsabilità della eventuale prescrizione è esclusivamente dell'ente di riscossione e non può comportare onere a carico del comune oltre alla perdita del credito.
Con ordinanza 191/2025 il Collegio, rilevato che la parte ricorrente - che ha addotto l'omessa notifica delle cartelle prodromiche l'intimazione di pagamento - non ha convenuto in giudizio ADER - agente della riscossione deputato alla notifica delle cartelle esattoriali nonchè ente che ha emesso l'atto impugnato;
ritenuto non integrato il contraddittorio, disponeva la chiamata in giudizio di ADER a cura del ricorrente entro trenta giorni dalla comunicazione della ordinanza.
La difesa di parte ricorrente all'udienza del 5.6.25 insisteva come in atti e chiedeva la revoca dell'ordinanza di integrazione del contraddittorio o la modifica della stessa nel senso di onerare la controparte.
Il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate insisteva come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rileva il difetto di legittimazione passiva di tutti gli enti impositori – peraltro sollevato anche dagli stessi nelle loro controdeduzioni - estranei alla controversia circoscritta , ai sensi dell'art. 19
3° comma del dlgs 546/92 ai vizi della cartella prospettabili in sede di ricorso avverso l'avviso di intimazione per effetto ed a seguito della sua mancata notifica, atto comunque di esclusiva competenza del concessionario della riscossione. Non certo può risalirsi ancora piu' a monte nel procedimento di accertamento del tributo fino al ruolo emesso dagli enti impositori che ha comunque valore interno e ciò sia alla luce della giurisprudenza della Cassazione ( v. sentenza 13848 del 23.7.2004) che alla luce della legge 156/2005 che ha sancito la rilevanza esclusiva della notifica della cartella.
La parte ricorrente benchè avesse eccepito in via principale l'omessa notifica delle cartelle, non ha convenuto in giudizio ADER.
Il Collegio ha emesso ordinanza in cui onerava la medesima dell'adempimento, che volutamente, come è emerso nel corso dell'udienza dibattimentale, non ha effettuato, chiedendo anzi la revoca dell'ordinanza.
Osserva il Collegio: - Che la parte ricorrente non ha ottemperato all'ordinanza collegiale,
- Che tale inottemperanza ha provocato la definitiva lesione del contraddittorio, tenuto conto che il vizio principale addotto era riferibile all'attività di ADER;
- Che, visti gli artt. 21 e 22 del dlgs 546/92 il ricorso è inammissibile senza esame del merito.
- Nè è consentita nel processo tributario l'impugnazione dell'ordinanza collegiale di cui la difesa di parte ricorrente ne chiede la revoca.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate a favore degli enti costituiti ( Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Palermo e Comune di Paertinico).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrnete alle spese processuali che si liquidano in e
1.000,00 ciascuno a favor dell'Agenzia delle Entrate di Palermo e del Comune di Partinico..
Palermo, 5.6.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 05/06/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO TOMMASO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUSSO MASSIMO, Giudice
in data 05/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2974/2022 depositato il 09/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Partinico - Piazza Umberto Primo 90047 Partinico PA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Caltagirone - Piazza Municipio N.5 95100 Catania CT elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229012658820 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 , P.IVA E C.F.: P.IVA_1 con sede legale a Palermo nella Indirizzo_1, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Sig. Rappresentante_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 , impugna l'intimazione di pagamento n. 296 2022 9012658820/000 notificata il giorno 8 giugno 2022,
Conviene in giudizio:
1. AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI PALERMO,
2. COMUNE DI CALTAGIRONE, C.F.: P.IVA_2, con sede nella locale Indirizzo_2, in persona del suo rappresentante sindaco pro tempore;
nonché contro
3. COMUNE DI PARTINICO, C.F.: P.IVA_3, con sede nella locale Indirizzo_3, in persona del suo rappresentante sindaco pro tempore;
Premette in fatto
In data 8 giugno 2022, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, agente per la riscossione per la provincia di
Palermo, notificava l'avviso di intimazione di pagamento sopra indicato avente ad oggetto le seguenti cartelle di pagamento:
1) Cartella n. 296 2011 0007132001/000, ente creditore comune di Caltagirone, asseritamente notificata il
16 maggio 2011, per gli anni 2009 e 2010, per imposta comunale sulla pubblicità, oltre sanzioni e accessori, per l'importo complessivo di € 16.336,09;
2) Cartella n. 296 2011 0016011069/000, ente creditore agenzia delle entrate direzione provinciale di Palermo ufficio territoriale 1, asseritamente notificata il 19 luglio 2011, per l'anno 2007, per IRPEF, oltre sanzioni e accessori, per l'importo complessivo di € 1.777,53;
3) Cartella n. 296 2012 0009133605/000, ente creditore Comune di Partinico, asseritamente notificata il 9 marzo 2012, per l'anno 2010, per tassa smaltimento rifiuti, oltre sanzioni e accessori, per l'importo complessivo di € 1.032,52; 4) Cartella n. 296 2012 0043152702/000, ente creditore Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di
Palermo ufficio territoriale 1, asseritamente notificata il 18 maggio 2012, per l'anno 2008, per IRAP, oltre accessori, per l'importo complessivo di € 2.529,59;
5) Cartella n. 296 2012 0047673209/000, asseritamente notificata il 5 giugno 2012, ente creditore Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Palermo ufficio territoriale 1, per l'anno 2008, per IRES, oltre sanzioni e accessori, per l'importo complessivo di € 541,43;
6) Cartella n. 296 2012 0047673310/000, ente creditore Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di
Palermo ufficio territoriale 1, asseritamente notificata il giorno 5 giugno 2012, per l'anno 2008, per IRPEF, oltre sanzioni e accessori, per l'importo complessivo di € 2.897,84;
Motivi di impugnazione
I. Nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per violazione degli art.li 26 del D.P.R. n. 602/73, 137 e ss. c.p.c., 6 comma 1, L. 212/2000 e 3 della L. 241/90, ovverosia per mancata rituale conclusione dell'intera procedura di formazione della pretesa, in assenza di ritualità della sua notifica al contribuente.
La ricorrente eccepisce e contesta la nullità (derivata) dell'intimazione di pagamento impugnata per mancata rituale notificazione degli atti presupposti in violazione delle norme in epigrafe indicate.
La conoscenza legale di tali atti presupposti non si è mai in ispecie consumata, in quanto gli stessi non sono mai stati notificati nelle forme previste dalla legge.
II. Nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per intervenuta decadenza del potere di riscossione ex art.lo 25 del D.p.r. 602/73 e/o prescrizione del presunto credito sotteso ex art. 2948 IV c.c. anche in riferimento alle somme dovute a titolo di interessi e sanzioni ex art.lo 20 del D. Lgs.vo 472/99.
Controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Palermo,
Preliminarmente rileva che l'avviso di intimazione non è un atto dell'Amministrazione la quale quindi non ha modo di constatare la tempestività del ricorso;
pertanto quest'Ufficio si rimette alla Commissione adita, che certamente non mancherà di verificare tale requisito necessario ai fini dell'ammissibilità del ricorso stesso.
Premette altresì che le contestazioni del contribuente riguardano tutti adempimenti di riscossione, posti in essere dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione (già Riscossione Sicilia spa), che è soggetto diverso dall'Ente impositore, e che il ricorrente non ha ritenuto di chiamare in causa.
Ciò posto, pertanto, ritiene necessario che l'adito organo giurisdizionale autorizzi l'Ufficio, in applicazione dell'art. 14, comma 3, del D. Lgs. n. 546 del 1992, a chiamare in causa l'Agente della Riscossione in modo tale che quest'ultimo possa controdedurre in merito alle contestazioni mosse. Le eccezioni, infatti, riguardano il procedimento di notificazione delle cartelle, non curato da quest'Ufficio bensì dall'Agente di Riscossione, che conoscendo la modalità con cui le stesse sono state notificate, potrà difendere il proprio legittimo operato.
Ad ogni modo, per mero scrupolo difensivo occorre osservare che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, nel database in uso a quest'Ufficio, le cartelle relative a tributi di competenza dell'Agenzia delle
Entrate risultano regolarmente notificate. Da quanto sopra si deduce la sostanziale inammissibilità del ricorso in merito alla pretesa erariale, che invero risulta cristallizzata con l'omessa impugnazione della cartella entro i 60 giorni dalla notifica della stessa, ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 546/92, che dispone l'inammissibilità del ricorso qualora l'atto venga impugnato oltre il termine di cui sopra. Ulteriormente, stante a quanto reperibile negli archivi online, per le cartelle in esame risultano avviate ulteriori procedure riscossive temporalmente intermedie tra la notifica delle cartelle e l'intimazione oggi impugnata, come certamente l'Agente avrà modo di dimostrare.
Tali attività sono interruttive della decorrenza dei termini di prescrizione. In proposito, si ricorda che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, per i tributi erariali la prescrizione non è quinquennale.
Si costituiva in Comune di Partinico che deduce l'inammissibilità del ricorso, osservando che l'eccezione di mancata notifica del presupposto avviso di accertamento TARSU 2010 è inammissibile.
Infatti la ricorrente avrebbe dovuto proporre tale eccezione avverso la cartella esattoriale notifica il 09 marzo
2012.
È principio giurisprudenziale costante che il procedimento di formazione della pretesa tributaria si attua mediante il rispetto di una sequenza di atti progressivi ciascun dei quali autonomamente impugnabile al fine di consentire al contribuente un efficace esercizio del diritto di difesa (Cass. S.U. 16412/07).
Per quanto attiene alla eccezione di prescrizione della pretesa si evidenzia che il comune di Partinico non ha alcuna responsabilità in merito in quanto il suo intervento è limitato alla iscrizione a ruolo dell'avviso di accertamento con l'affidamento del recupero delle somme all'esattore per cui se medio tempore dalla notifica della cartella esattoriale alla notifica della intimazione di pagamento non sono intervenuti atti interruttivi la responsabilità della eventuale prescrizione è esclusivamente dell'ente di riscossione e non può comportare onere a carico del comune oltre alla perdita del credito.
Con ordinanza 191/2025 il Collegio, rilevato che la parte ricorrente - che ha addotto l'omessa notifica delle cartelle prodromiche l'intimazione di pagamento - non ha convenuto in giudizio ADER - agente della riscossione deputato alla notifica delle cartelle esattoriali nonchè ente che ha emesso l'atto impugnato;
ritenuto non integrato il contraddittorio, disponeva la chiamata in giudizio di ADER a cura del ricorrente entro trenta giorni dalla comunicazione della ordinanza.
La difesa di parte ricorrente all'udienza del 5.6.25 insisteva come in atti e chiedeva la revoca dell'ordinanza di integrazione del contraddittorio o la modifica della stessa nel senso di onerare la controparte.
Il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate insisteva come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rileva il difetto di legittimazione passiva di tutti gli enti impositori – peraltro sollevato anche dagli stessi nelle loro controdeduzioni - estranei alla controversia circoscritta , ai sensi dell'art. 19
3° comma del dlgs 546/92 ai vizi della cartella prospettabili in sede di ricorso avverso l'avviso di intimazione per effetto ed a seguito della sua mancata notifica, atto comunque di esclusiva competenza del concessionario della riscossione. Non certo può risalirsi ancora piu' a monte nel procedimento di accertamento del tributo fino al ruolo emesso dagli enti impositori che ha comunque valore interno e ciò sia alla luce della giurisprudenza della Cassazione ( v. sentenza 13848 del 23.7.2004) che alla luce della legge 156/2005 che ha sancito la rilevanza esclusiva della notifica della cartella.
La parte ricorrente benchè avesse eccepito in via principale l'omessa notifica delle cartelle, non ha convenuto in giudizio ADER.
Il Collegio ha emesso ordinanza in cui onerava la medesima dell'adempimento, che volutamente, come è emerso nel corso dell'udienza dibattimentale, non ha effettuato, chiedendo anzi la revoca dell'ordinanza.
Osserva il Collegio: - Che la parte ricorrente non ha ottemperato all'ordinanza collegiale,
- Che tale inottemperanza ha provocato la definitiva lesione del contraddittorio, tenuto conto che il vizio principale addotto era riferibile all'attività di ADER;
- Che, visti gli artt. 21 e 22 del dlgs 546/92 il ricorso è inammissibile senza esame del merito.
- Nè è consentita nel processo tributario l'impugnazione dell'ordinanza collegiale di cui la difesa di parte ricorrente ne chiede la revoca.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate a favore degli enti costituiti ( Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Palermo e Comune di Paertinico).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrnete alle spese processuali che si liquidano in e
1.000,00 ciascuno a favor dell'Agenzia delle Entrate di Palermo e del Comune di Partinico..
Palermo, 5.6.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE