Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 02/01/2026, n. 4
CGT1
Sentenza 2 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Nullità dell'intimazione per mancata notifica atti presupposti

    Il Collegio rileva che la parte ricorrente non ha ottemperato all'ordinanza collegiale di chiamata in giudizio di ADER (Agente della Riscossione), provocando la definitiva lesione del contraddittorio, dato che il vizio principale addotto era riferibile all'attività di ADER. Pertanto, il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 21 e 22 del d.lgs. 546/92, senza esame del merito.

  • Inammissibile
    Nullità dell'intimazione per intervenuta decadenza o prescrizione

    Il Collegio rileva che la parte ricorrente non ha ottemperato all'ordinanza collegiale di chiamata in giudizio di ADER (Agente della Riscossione), provocando la definitiva lesione del contraddittorio, dato che il vizio principale addotto era riferibile all'attività di ADER. Pertanto, il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 21 e 22 del d.lgs. 546/92, senza esame del merito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 02/01/2026, n. 4
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 4
    Data del deposito : 2 gennaio 2026

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