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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. II, sentenza 27/02/2026, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 131/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NANIA LUCA, Presidente
LA ALESSANDRO, Relatore
FALVO CAMILLO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 317/2025 depositato il 18/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - NE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320249005540641000 ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 61/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 18.4.2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso la intimazione di pagamento n. 13320249005540641000 notificata da ADER il 25.2.2025 e relativa a cartelle di pagamento aventi ad oggetto spese processuali e somme dovute alla Cassa delle ammende, chiedendo la declaratoria di nullità/inefficacia dell'atto opposto e delle cartelle di pagamento presupposte e, in subordine, di intervenuta prescrizione dei crediti.
Lamentava, in particolare: 1) l'omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte;
2) l'intervenuta prescrizione dei crediti, anche relativi a interessi e sanzioni;
3) la decadenza dal potere di iscrizione a ruolo;
4) l'omessa indicazione del criterio di calcolo degli interessi.
Agenzia delle Entrate NE si costituiva in giudizio con memoria depositata il 20.5.2025 eccependo l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, chiedendone il rigetto.
La causa veniva trattenuta in decisione del 10.2.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione della adita Corte in favore del giudice ordinario atteso che le cartelle di pagamento presupposte hanno ad oggetto crediti relativi a spese processuali e somme dovute alla Cassa delle ammende, che non hanno natura tributaria e sono, dunque, attratti alla giurisdizione del
G.O. (cfr., tra le altre, Cass. n. 11480/2022).
Le spese di lite possono essere compensate stante la natura in rito della decisione.
P.Q.M.
dichiara il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario e compensa le spese di lite.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NANIA LUCA, Presidente
LA ALESSANDRO, Relatore
FALVO CAMILLO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 317/2025 depositato il 18/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - NE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320249005540641000 ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 61/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 18.4.2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso la intimazione di pagamento n. 13320249005540641000 notificata da ADER il 25.2.2025 e relativa a cartelle di pagamento aventi ad oggetto spese processuali e somme dovute alla Cassa delle ammende, chiedendo la declaratoria di nullità/inefficacia dell'atto opposto e delle cartelle di pagamento presupposte e, in subordine, di intervenuta prescrizione dei crediti.
Lamentava, in particolare: 1) l'omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte;
2) l'intervenuta prescrizione dei crediti, anche relativi a interessi e sanzioni;
3) la decadenza dal potere di iscrizione a ruolo;
4) l'omessa indicazione del criterio di calcolo degli interessi.
Agenzia delle Entrate NE si costituiva in giudizio con memoria depositata il 20.5.2025 eccependo l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, chiedendone il rigetto.
La causa veniva trattenuta in decisione del 10.2.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione della adita Corte in favore del giudice ordinario atteso che le cartelle di pagamento presupposte hanno ad oggetto crediti relativi a spese processuali e somme dovute alla Cassa delle ammende, che non hanno natura tributaria e sono, dunque, attratti alla giurisdizione del
G.O. (cfr., tra le altre, Cass. n. 11480/2022).
Le spese di lite possono essere compensate stante la natura in rito della decisione.
P.Q.M.
dichiara il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario e compensa le spese di lite.