Sentenza 29 marzo 2022
Sentenza 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 15/04/2026, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA SENTENZA N.66/26
LA CORTE DEI CONTI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai magistrati:
TA IE Presidente Paola Briguori Consigliere Antonio Palazzo Consigliere MA AT Consigliere relatore VI D’Oro Primo referendario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello in materia pensionistica, iscritto al n. 60795 del registro di Segreteria, promosso da:
xxx (c.f. xx), rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Bonaiuti, (c.f.
[...]) pec: paolobonaiuti@ordineavvocatiroma.org) e NN CH (c.f. [...], posta elettronica certificata:
susannachiabotto@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dei predetti difensori, alla via Riccardo Grazioli Lante, n. 16;
-appellantecontro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppina Giannico, Sergio Preden, NE TT e IA RC, elettivamente domiciliato come in atti;
-appellatoavverso la sentenza n. 269/2022 emessa dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Puglia, depositata il 29 marzo 2022;
VISTI l’atto d’appello, gli atti e documenti di causa;
UDITO, all’udienza del 18 marzo 2026, con l’assistenza del segretario di udienza dott.ssa Di Maro Giuseppina - data per letta la relazione del relatore Cons. MA AT - l’avv. IA Carcavallo per l’INPS (appellato);
Ritenuto in
FATTO
1. Con sentenza n. 269/2022 la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia rigettava il ricorso, proposto da xx, titolare di pensione avente decorrenza dal 1° dicembre 2010 e calcolata con il sistema retributivo, volto ad ottenere il ricalcolo della predetta pensione, in relazione al computo dell’indennità integrativa speciale.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso in appello il sig. xx, dolendosi della «violazione per mancata, falsa ed errata applicazione dell’art. 99 del DPR 1092/1973, dell’art. 13, D. Lgs. 503/1992 in combinato disposto con l’art. 15 della L. 724/1994, dell’art. 1 commi 13 e 20 e dell’art. 2 della L. n.
335/1995, mancanza di motivazione e/o motivazione apparente e/o contraddittoria. Vizio nei presupposti» e della «violazione per mancata, falsa ed errata applicazione dell’art. 31 comma 3 del c.g.c.».
3. All’udienza del 9.7.2025 il Presidente, constatata l’assenza dei difensori di parte appellante, ai sensi dell’art. 196 c.g.c. rinviava il giudizio all’udienza del 18 marzo 2026.
4. All’odierna udienza il Presidente prendeva atto dell’assenza degli avvocati della parte appellante.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione.
DIRITTO
L’appello va dichiarato improcedibile.
1. Come esposto in narrativa, la trattazione orale del presente giudizio era stata fissata per l’udienza del 9 luglio 2025.
Constatata l’assenza dell’appellante, veniva disposto il rinvio della discussione della causa, debitamente comunicato dalla Segreteria di questa Sezione al 18 marzo 2026, ai sensi dell’art. 196 c.g.c.
Pervenuto il giudizio all’odierna pubblica udienza, nuovamente è stata constatata l’assenza di parte appellante.
Al riguardo, il Collegio evidenzia che l’art.196 c.g.c. prevede che: “se l'appellante non compare all'udienza di discussione il collegio rinvia la causa ad una successiva udienza della quale la segreteria dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio”.
Pertanto, in applicazione di tale norma, il Collegio dichiara l’improcedibilità del giudizio de quo.
Spese compensate.
P.Q.M.
la Corte dei conti - Terza Sezione giurisdizionale centrale d’appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, ai sensi dell’art. 196 c.g.c.
DICHIARA L’IMPROCEDIBILITÀ DELL’APPELLO n. 60795. e, per l’effetto, conferma l’appellata sentenza n. 269/2022 emessa dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Puglia.
Spese compensate.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 18 marzo 2026.
Il Relatore Il Presidente
MA AT TA IE
f.to digitalmente f.to digitalmente Depositato in Segreteria il 15/04/2026 Il dirigente f.to digitalmente
DECRETO
Il Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,
DISPONE
che a cura della Segreteria sia apposta l’annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.
IL PRESIDENTE
TA IE
f.to digitalmente Depositato in Segreteria il 15/04/2026 Il dirigente f.to digitalmente In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell’articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.
Roma, 15/04/2026 Il dirigente f.to digitalmente