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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/12/2025, n. 39096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39096 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA Sui ricorsi proposti da SI SA nato a [...] il [...] SI AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza resa il 26 Febbraio 2025 dalla Corte di appello di Napoli. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che è stata avanzata richiesta di trattazione orale dell’udienza; udita la relazione svolta dal Consigliere RI LA RS;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Marco Patarnello che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso di SI SA e disporsi il rigetto del ricorso di SI AN. Sentite le conclusioni dell’avv. Vianello Accoretti che, in qualita' di sostituto processuale dell'avv. Alberico Villani del foro di Avellino in difesa di SI AN, ha chiesto l'accoglimento del ricorso dell'avvocato oggi sostituito, in particolare del secondo motivo. Sentite le conclusioni dell'avv. Giuseppe Ioppolo del foro di Roma che, in qualita' di sostituto processuale dell'avv. Tecce Raffaele del foro di Avellino In difesa di SI SA, si riporta alle conclusioni dell'avvocato oggi sostituito che deposita, chiedendone l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 2 Num. 39096 Anno 2025 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 14/11/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli, parzialmente riformando la sentenza resa il 10 luglio 2019 dal Tribunale di Avellino, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di AN SA e AN FA in relazione ai reati di danneggiamento seguito da incendio contestati ai capi C ed E perché estinti per prescrizione, e per l'effetto ha rideterminato la pena inflitta a AN SA e a AN FA per il residuo reato di tentata estorsione di cui al capo B, in danno di NO AN, e nei confronti del solo AN FA anche per il tentativo di estorsione di cui al capo D, in danno di ZO TO, unificato per continuazione. Si addebita ai due imputati di avere appiccato il fuoco ad un furgone di proprietà di NO AN allo scopo di costringere costui a restituire la somma provento del reato di usura consumato da AN SA in danno di AR CI, che il NO aveva riscosso per conto del AN ma in parte trattenuto, non versandola a AN SA. Si contesta, inoltre, al solo AN FA di avere appiccato il fuoco ad un furgone di proprietà di ZO TO, marito di ET NT, già vittima in passato di un attentato incendiario ad opera di AN SA, al fine di costringere quest'ultima a sottoscrivere una dichiarazione di avvenuto risarcimento del danno patito a seguito dell'incendio dell'opificio da parte del AN, condannato per tale delitto. 2.Avverso detta pronunzia hanno proposto ricorso i due imputati. 3. AN SA, condannato per il solo reato di cui al capo B, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deduce due motivi di ricorso: 3.1. Vizio di motivazione, in quanto manifestamente illogica e contraddittoria, nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto provata la responsabilità dell'imputato sulla base delle sole dichiarazioni della persona offesa, NO AN, senza un vaglio critico delle risultanze dibattimentali. Al riguardo sottolinea il ricorrente che il Tribunale del riesame di Napoli aveva annullato l'ordinanza di custodia cautelare, in ragione della carenza di presupposti necessari e della gravità indiziaria, ma la Corte territoriale ha recepito acriticamente le conclusioni del primo giudice, omettendo di valutare la reale idoneità della condotta a costringere la persona offesa a fare qualcosa contro la sua volontà; il contesto relazionale tra imputato e persona offesa;
le contraddizioni interne alle dichiarazioni accusatorie. 3.2. Travisamento della prova poiché la Corte ha offerto una lettura parziale ed erronea delle dichiarazioni della persona offesa. AN SA si trova coinvolto in questa spiacevole vicenda in quanto germano di AN FA ed è stato condannato quasi per relationem rispetto ad un precedente penale commesso con gli stessi soggetti, per il quale aveva già riportato condanna. 3 3.3. Con nota trasmessa il 13 novembre 2025 l’avv. Raffaele Tecce ha chiesto in favore dell’imputato SA AN la conversione della pena inflitta nella misura sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, allegando dichiarazione sottoscritta da SA AN, e ha dedotto l’intervenuta prescrizione del reato ascritto. 4.AN FA deduce due motivi di ricorso: 4.1. Violazione degli articoli 56, 629 cod. pen. e 192 cod. proc. pen. poiché la Corte ha confermato la condanna dell'imputato in ordine al reato di tentata estorsione di cui al capo B, operando un’erronea e travisante interpretazione del compendio probatorio, costituito dal tenore di una conversazione tra la persona offesa NO AN e AR CI registrata nella caserma dei Carabinieri, dalle dichiarazioni della persona offesa, che aveva visto l’auto di un operaio di AN FA nei pressi del suo furgone pochi momenti prima dell’incendio e dalle dichiarazioni rese all'udienza del 20 luglio 2016 da IT GO, che tuttavia sono apparse labili e contraddittorie. Anche in ordine al tentativo di estorsione contestato al capo D la Corte effettua una ricostruzione del danneggiamento del furgone di proprietà di TO ZO, ricollegandolo ad una precedente richiesta avanzata da FA AN alla moglie del ZO, ET NT, già costituitasi parte civile nel processo a carico di SA AN. In particolare le dichiarazioni rese da ZO collocano il rifiuto opposto dalla moglie di sottoscrivere una finta quietanza liberatoria in favore di SA AN circa 8 mesi prima dell'incendio del furgone, che si verifica quando la scrittura rilasciata dalla teste avrebbe perso la sua utilità processuale. Inoltre la Corte non tiene conto che gli inquirenti, e in particolare il maresciallo Friscuolo, non hanno fatto alcun riferimento nelle loro dichiarazioni al coinvolgimento di AN FA in entrambi gli episodi di incendio contestati ab origine nei capi C e E, riferendo che nel corso degli accertamenti mediante intercettazioni telefoniche era emerso che mandante dell'azione era AN SA. In conclusione non può ritenersi provata l’affermazione cui perviene la Corte territoriale, secondo cui l'incendio dell'autovettura sarebbe un modo posto in essere dai fratelli AN per ottenere dalla moglie del ZO la finta ricevuta di risarcimento danni, di cui avrebbe potuto beneficiare sotto il profilo processuale AN SA, condannato all'esito di rito abbreviato. L'incontro in cui la ET ha rifiutato di sottoscrivere la dichiarazione liberatoria si è verificato a marzo 2010, mentre l'incendio del furgone ad opera di ignoti avviene il 29 dicembre 2010, ma secondo la prospettazione accusatoria sarebbe lo strumento per costringere la persona offesa a sottoscrivere quella falsa quietanza richiesta circa otto mesi prima. Si tratta di una ricostruzione che non poggia su elementi decisivi e che si limita a valorizzare una visita di AN FA, avvenuta circa 8 mesi prima dell'attentato per 4 ottenere una liberatoria che forse non aveva più alcuna utilità processuale, considerato che il processo a carico di AN SA è stato definito alla data del 4 giugno 2010. 4.2 Violazione di legge in relazione al riconoscimento dell'aggravante delle persone riunite, poiché la Corte afferma che detta aggravante sussiste anche quando l'intervento dei concorrenti non si verifichi in un unico contesto ma in momenti diversi, purché le diverse condotte siano comunque finalizzate alla intimidazione della vittima. Nel caso in esame l'aggravante avrebbe dovuto essere esclusa non essendo emersa la partecipazione di più persone alla minaccia e manca qualunque forma di contestualità della presenza degli imputati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di AN FA è fondato nei limiti che verranno esposti e impone l’annullamento della sentenza anche nei confronti di AN SA, per l’effetto estensivo dell’impugnazione ex art. 587 cod. proc. pen.. 2.Il ricorso di AN SA è inammissibile. 2.1. Il primo motivo di ricorso è generico in quanto non espone le specifiche ragioni per cui la motivazione posta a sostegno dell'affermazione di responsabilità come mandante nei confronti di SA AN in ordine all’attentato incendiario in danno di NO AN, caratterizzato da finalità estorsive, sarebbe illogica e priva di concretezza e non consente al collegio di comprendere il perimetro della doglianza e gli elementi su cui si fonda, limitandosi a lamentare una generica carenza della motivazione su cui poggia il giudizio di colpevolezza. Di contro le due sentenze di merito che si integrano reciprocamente hanno fornito plurimi, gravi e concordanti indizi a carico del ricorrente che consentono di individuarlo come il responsabile dell’attentato. 2.2. Altrettanto generico è il secondo motivo di ricorso con cui si denunzia il travisamento della prova, senza indicare il dato processuale che sarebbe stato oggetto di erronea percezione e limitandosi a censurare in modo generico l’interpretazione di tutte le risultanze processuali, così incorrendo nel travisamento del fatto, che non è consentito in sede di legittimità. Al riguardo non è superfluo ribadire che il travisamento della prova è un criterio di valutazione della contraddittorietà estrinseca della motivazione, il cui esame nel giudizio di legittimità deve riguardare uno o più specifici atti del giudizio e non il fatto nella sua interezza. (Sez. 1, n. 39846 del 23/05/2023, Salerno, Rv. 285368 - 01) Inoltre nel caso di cosiddetta "doppia conforme", è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., il motivo fondato sul travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, che sia stato dedotto per la prima volta con il ricorso 5 per cassazione, poiché in tal modo esso viene sottratto alla cognizione del giudice di appello, con violazione dei limiti del "devolutum" ed improprio ampliamento del tema di cognizione in sede di legittimità. (Sez. 6, n. 21015 del 17/05/2021, Africano, Rv. 281665 - 01). Nel caso in esame l'atto di appello proposto era ancora più generico del ricorso e non deduceva alcun travisamento, limitandosi a invocare l'assoluzione dell'imputato, senza esporre i motivi a sostegno della richiesta, sicché anche sotto questo profilo il ricorso è inammissibile poiché deduce censure in sostanza non devolute in modo specifico con i motivi di appello. 2.3. La richiesta di conversione della pena inflitta, proposta tardivamente con i motivi nuovi, è inammissibile in primis perché i motivi nuovi, peraltro formulati tardivamente, con nota depositata il giorno prima dell’udienza dinanzi a questa Corte, derivano dall’inammissibilità del ricorso principale la loro inammissibilità. Inoltre l’istanza di pena sostitutiva non è mai stata avanzata nel giudizio di appello e risulta tardiva, poiché il processo di secondo grado si è celebrato in epoca successiva all’entrata in vigore della riforma Cartabia. Si deve ricordare che l'art. 95 del d.lgs 10 ottobre 2022 n. 150, 3 recante" Disposizioni transitorie in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi", prevede che le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto. E’ vero che in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive, l'applicazione della regolamentazione introdotta dalla cd. "riforma Cartabia" ai processi che, alla data della sua entrata in vigore, pendevano dinanzi alla Corte di cassazione è affidata dalla norma transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 al giudice dell'esecuzione, in caso di rigetto o declaratoria di inammissibilità del ricorso. (Sez. 1, n. 33840 del 29/05/2024, Latino, Rv. 286696 - 01) Ma se alla data di entrata in vigore della legge (30/12/2022), il procedimento penale era «pendente in appello» deve trovare applicazione il meccanismo processuale di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen.. Di contro, nel caso in esame, la difesa che avrebbe potuto presentare l’istanza di sostituzione nel corso del giudizio di appello non lo ha fatto, così incorrendo in decadenza. Quanto alla prescrizione, il Collegio osserva ex officio che il termine di prescrizione per i reati estorsivi aggravati, come ritenuto in sentenza, non è ancora maturato e spirerà non prima del 29 agosto 2027, a prescindere da eventuali sospensioni. Ed invero l’art. 629 c.p. al secondo comma stabilisce che «La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098, se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente». Questo rinvio è da intendere fatto al comma terzo dell'art. 628, dato che con la successiva legge 15 luglio 2009, n. 94, all'articolo in questione è stato aggiunto un nuovo ultimo comma ( cfr. Sez. U, n. 21837 del 29/03/2012, Alberti, paragrafo 1.2.) Il terzo comma dell’art. 6 628 cod. pen. prevede diverse aggravanti e tra queste l’avere posto in essere violenza o minaccia in più persone riunite. Ne consegue che il termine prorogato di prescrizione per la tentata estorsione aggravata va calcolata nel modo che segue: venti anni ridotti di un terzo ex art. 56 cod. pen.: anni tredici e mesi quattro, aumentati ex art. 161 cod. pen. ad anni sedici e mesi otto;
termine che, decorrendo dalla data di consumazione dei reati, non è ancora spirato. 4.Ricorso AN FA 4.1. Il primo motivo non è consentito poiché avanza censure di merito e sostanzialmente contesta la ricostruzione della vicenda offerta dai giudici, confrontandosi direttamente con il portato degli elementi probatori utilizzati e posti a sostegno del ragionamento e della prospettazione accusatoria. L'affermazione di responsabilità non si basa su elementi manifestamente illogici e la ricostruzione della vicenda nei termini censurati valorizza una serie di indizi concordanti e gravi che inducono a individuare nei fratelli AN i responsabili dei gravi attentati commessi anche in ragione di un compendio probatorio sintomatico di un’inclinazione dei due imputati a ricorrere a tale illecito e violento strumento di pressione per ottenere l’obiettivo perseguito e superare le resistenze delle persone offese. Tra questi va ricordato che la persona offesa NO AN ha riferito di avere notato la presenza nei pressi della sua auto pochi minuti prima dell’attentato del veicolo in uso ad un operaio alle dipendenze di FA AN. 4.2. Il secondo motivo con cui si censura la sussistenza dell’aggravante della condotta posta in essere da più persone riunite, contestata e riconosciuta per entrambi gli episodi contestati, è fondato ed era stato correttamente proposto con l’appello. La Corte ha respinto il motivo di gravame, in forza di una motivazione errata in punto di diritto, sostenendo che l'aggravante de qua sussiste anche quando l'intervento dei concorrenti non si verifichi in un unico contesto, ma in momenti diversi purché le diverse condotte risultino tutte parimenti finalizzate all'intimidazione della vittima. A sostegno ha richiamato una pronunzia di questa Corte del 2010, ma si tratta di un orientamento giurisprudenziale minoritario, da tempo superato dalle Sezioni unite di questa Corte le quali, risolvendo il contrasto insorto al riguardo, hanno affermato che nel reato di estorsione, la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia. (Sez. U, n. 21837 del 29/03/2012, Alberti, Rv. 252518 – 01; Sez. 6, n. 50064 del 16/09/2015 Barba Rv. 265657 – 01) Il Collegio conosce le pronunzie più recenti che hanno riconosciuto la sussistenza dell’aggravante de qua anche nell’ipotesi in cui più persone si siano succedute nel tempo nell’avanzare le richieste estorsive, ma le stesse si riferiscono a condotte estorsive 7 realizzate da soggetti affiliati ad un’associazione di stampo mafioso o che agiscono nel suo interesse, elementi che non sono stati evidenziati nell’imputazione. Nel caso in esame, poiché la minaccia è stata realizzata attraverso la commissione di due danneggiamenti incendiari, per provare la sussistenza dell'aggravante delle persone riunite occorre verificare se l’attentato sia stato commesso da una pluralità di soggetti o se vi siano stati ulteriori incontri con le persone offese in cui siano state pronunziate da più persone riunite espresse minacce. Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello che valuterà se dalle emergenze processuali relative ai due episodi estorsivi si desumano elementi di fatto che possano giustificare il riconoscimento dell’aggravante contestata, nel rispetto dei criteri richiamati. 5. Nei confronti di SA AN, che ha proposto un ricorso inammissibile, opera l’effetto estensivo dell’impugnazione ex art. 587 cod. proc. pen. in relazione all’annullamento in relazione all’aggravante contestata in ordine al reato di cui al capo B, trattandosi di aggravante che ha carattere obiettivo e che si estende ai compartecipi. Ed infatti, in caso di accoglimento di un motivo di ricorso per cassazione non esclusivamente personale, l'effetto estensivo dell'impugnazione giova anche agli altri imputati che non hanno proposto ricorso, ivi compresi coloro che hanno concordato la pena in appello, che hanno proposto un ricorso originariamente inammissibile o che al ricorso hanno successivamente rinunciato. (Sez. 1, n. 2940 del 17/10/2013, dep. 2014, Del, Rv. 258393 - 01) In motivazione la Corte ha ritenuto configurabile l'effetto estensivo con riferimento a sentenza che aveva escluso la sussistenza di una circostanza aggravante nei confronti di un concorrente nel reato. Non è superfluo, a questo punto, rilevare che il delitto di tentata estorsione non aggravata si prescrive in otto anni e quattro mesi ed essendo i due episodi consumati nel dicembre 2010 e nel gennaio 2011, nonostante siano intervenute sospensioni nel corso del giudizio per un anno e 26 giorni, come indicato in sentenza, i reati di tentata estorsione, se non aggravati dal numero delle persone riunite, sarebbero entrambi estinti per intervenuta prescrizione. 6. Per le ragioni sin qui esaminate si impone l’annullamento con rinvio della sentenza limitatamente all’aggravante delle più persone riunite nei confronti di AN FA e per l'effetto estensivo dell'impugnazione anche nei confronti di AN SA. Il Collegio di rinvio provvederà altresì ex art. 130 cod. proc. pen. alla correzione dell’errore materiale del dispositivo della sentenza annullata, laddove erroneamente ha indicato il reato di cui al capo D come estinto per prescrizione, mentre avrebbe dovuto indicare il reato di cui al capo E.
P.Q.M.
8 Annulla la sentenza impugnata nei confronti di AN FA e per l’effetto estensivo nei confronti di AN SA limitatamente alla circostanza aggravante di cui all’art. 629 secondo comma, in relazione all’art. 628 terzo comma n. 1 c. p., con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi. Roma 14 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente RI LA RS AN PU
preso atto che è stata avanzata richiesta di trattazione orale dell’udienza; udita la relazione svolta dal Consigliere RI LA RS;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Marco Patarnello che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso di SI SA e disporsi il rigetto del ricorso di SI AN. Sentite le conclusioni dell’avv. Vianello Accoretti che, in qualita' di sostituto processuale dell'avv. Alberico Villani del foro di Avellino in difesa di SI AN, ha chiesto l'accoglimento del ricorso dell'avvocato oggi sostituito, in particolare del secondo motivo. Sentite le conclusioni dell'avv. Giuseppe Ioppolo del foro di Roma che, in qualita' di sostituto processuale dell'avv. Tecce Raffaele del foro di Avellino In difesa di SI SA, si riporta alle conclusioni dell'avvocato oggi sostituito che deposita, chiedendone l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 2 Num. 39096 Anno 2025 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 14/11/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli, parzialmente riformando la sentenza resa il 10 luglio 2019 dal Tribunale di Avellino, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di AN SA e AN FA in relazione ai reati di danneggiamento seguito da incendio contestati ai capi C ed E perché estinti per prescrizione, e per l'effetto ha rideterminato la pena inflitta a AN SA e a AN FA per il residuo reato di tentata estorsione di cui al capo B, in danno di NO AN, e nei confronti del solo AN FA anche per il tentativo di estorsione di cui al capo D, in danno di ZO TO, unificato per continuazione. Si addebita ai due imputati di avere appiccato il fuoco ad un furgone di proprietà di NO AN allo scopo di costringere costui a restituire la somma provento del reato di usura consumato da AN SA in danno di AR CI, che il NO aveva riscosso per conto del AN ma in parte trattenuto, non versandola a AN SA. Si contesta, inoltre, al solo AN FA di avere appiccato il fuoco ad un furgone di proprietà di ZO TO, marito di ET NT, già vittima in passato di un attentato incendiario ad opera di AN SA, al fine di costringere quest'ultima a sottoscrivere una dichiarazione di avvenuto risarcimento del danno patito a seguito dell'incendio dell'opificio da parte del AN, condannato per tale delitto. 2.Avverso detta pronunzia hanno proposto ricorso i due imputati. 3. AN SA, condannato per il solo reato di cui al capo B, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deduce due motivi di ricorso: 3.1. Vizio di motivazione, in quanto manifestamente illogica e contraddittoria, nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto provata la responsabilità dell'imputato sulla base delle sole dichiarazioni della persona offesa, NO AN, senza un vaglio critico delle risultanze dibattimentali. Al riguardo sottolinea il ricorrente che il Tribunale del riesame di Napoli aveva annullato l'ordinanza di custodia cautelare, in ragione della carenza di presupposti necessari e della gravità indiziaria, ma la Corte territoriale ha recepito acriticamente le conclusioni del primo giudice, omettendo di valutare la reale idoneità della condotta a costringere la persona offesa a fare qualcosa contro la sua volontà; il contesto relazionale tra imputato e persona offesa;
le contraddizioni interne alle dichiarazioni accusatorie. 3.2. Travisamento della prova poiché la Corte ha offerto una lettura parziale ed erronea delle dichiarazioni della persona offesa. AN SA si trova coinvolto in questa spiacevole vicenda in quanto germano di AN FA ed è stato condannato quasi per relationem rispetto ad un precedente penale commesso con gli stessi soggetti, per il quale aveva già riportato condanna. 3 3.3. Con nota trasmessa il 13 novembre 2025 l’avv. Raffaele Tecce ha chiesto in favore dell’imputato SA AN la conversione della pena inflitta nella misura sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, allegando dichiarazione sottoscritta da SA AN, e ha dedotto l’intervenuta prescrizione del reato ascritto. 4.AN FA deduce due motivi di ricorso: 4.1. Violazione degli articoli 56, 629 cod. pen. e 192 cod. proc. pen. poiché la Corte ha confermato la condanna dell'imputato in ordine al reato di tentata estorsione di cui al capo B, operando un’erronea e travisante interpretazione del compendio probatorio, costituito dal tenore di una conversazione tra la persona offesa NO AN e AR CI registrata nella caserma dei Carabinieri, dalle dichiarazioni della persona offesa, che aveva visto l’auto di un operaio di AN FA nei pressi del suo furgone pochi momenti prima dell’incendio e dalle dichiarazioni rese all'udienza del 20 luglio 2016 da IT GO, che tuttavia sono apparse labili e contraddittorie. Anche in ordine al tentativo di estorsione contestato al capo D la Corte effettua una ricostruzione del danneggiamento del furgone di proprietà di TO ZO, ricollegandolo ad una precedente richiesta avanzata da FA AN alla moglie del ZO, ET NT, già costituitasi parte civile nel processo a carico di SA AN. In particolare le dichiarazioni rese da ZO collocano il rifiuto opposto dalla moglie di sottoscrivere una finta quietanza liberatoria in favore di SA AN circa 8 mesi prima dell'incendio del furgone, che si verifica quando la scrittura rilasciata dalla teste avrebbe perso la sua utilità processuale. Inoltre la Corte non tiene conto che gli inquirenti, e in particolare il maresciallo Friscuolo, non hanno fatto alcun riferimento nelle loro dichiarazioni al coinvolgimento di AN FA in entrambi gli episodi di incendio contestati ab origine nei capi C e E, riferendo che nel corso degli accertamenti mediante intercettazioni telefoniche era emerso che mandante dell'azione era AN SA. In conclusione non può ritenersi provata l’affermazione cui perviene la Corte territoriale, secondo cui l'incendio dell'autovettura sarebbe un modo posto in essere dai fratelli AN per ottenere dalla moglie del ZO la finta ricevuta di risarcimento danni, di cui avrebbe potuto beneficiare sotto il profilo processuale AN SA, condannato all'esito di rito abbreviato. L'incontro in cui la ET ha rifiutato di sottoscrivere la dichiarazione liberatoria si è verificato a marzo 2010, mentre l'incendio del furgone ad opera di ignoti avviene il 29 dicembre 2010, ma secondo la prospettazione accusatoria sarebbe lo strumento per costringere la persona offesa a sottoscrivere quella falsa quietanza richiesta circa otto mesi prima. Si tratta di una ricostruzione che non poggia su elementi decisivi e che si limita a valorizzare una visita di AN FA, avvenuta circa 8 mesi prima dell'attentato per 4 ottenere una liberatoria che forse non aveva più alcuna utilità processuale, considerato che il processo a carico di AN SA è stato definito alla data del 4 giugno 2010. 4.2 Violazione di legge in relazione al riconoscimento dell'aggravante delle persone riunite, poiché la Corte afferma che detta aggravante sussiste anche quando l'intervento dei concorrenti non si verifichi in un unico contesto ma in momenti diversi, purché le diverse condotte siano comunque finalizzate alla intimidazione della vittima. Nel caso in esame l'aggravante avrebbe dovuto essere esclusa non essendo emersa la partecipazione di più persone alla minaccia e manca qualunque forma di contestualità della presenza degli imputati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di AN FA è fondato nei limiti che verranno esposti e impone l’annullamento della sentenza anche nei confronti di AN SA, per l’effetto estensivo dell’impugnazione ex art. 587 cod. proc. pen.. 2.Il ricorso di AN SA è inammissibile. 2.1. Il primo motivo di ricorso è generico in quanto non espone le specifiche ragioni per cui la motivazione posta a sostegno dell'affermazione di responsabilità come mandante nei confronti di SA AN in ordine all’attentato incendiario in danno di NO AN, caratterizzato da finalità estorsive, sarebbe illogica e priva di concretezza e non consente al collegio di comprendere il perimetro della doglianza e gli elementi su cui si fonda, limitandosi a lamentare una generica carenza della motivazione su cui poggia il giudizio di colpevolezza. Di contro le due sentenze di merito che si integrano reciprocamente hanno fornito plurimi, gravi e concordanti indizi a carico del ricorrente che consentono di individuarlo come il responsabile dell’attentato. 2.2. Altrettanto generico è il secondo motivo di ricorso con cui si denunzia il travisamento della prova, senza indicare il dato processuale che sarebbe stato oggetto di erronea percezione e limitandosi a censurare in modo generico l’interpretazione di tutte le risultanze processuali, così incorrendo nel travisamento del fatto, che non è consentito in sede di legittimità. Al riguardo non è superfluo ribadire che il travisamento della prova è un criterio di valutazione della contraddittorietà estrinseca della motivazione, il cui esame nel giudizio di legittimità deve riguardare uno o più specifici atti del giudizio e non il fatto nella sua interezza. (Sez. 1, n. 39846 del 23/05/2023, Salerno, Rv. 285368 - 01) Inoltre nel caso di cosiddetta "doppia conforme", è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., il motivo fondato sul travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, che sia stato dedotto per la prima volta con il ricorso 5 per cassazione, poiché in tal modo esso viene sottratto alla cognizione del giudice di appello, con violazione dei limiti del "devolutum" ed improprio ampliamento del tema di cognizione in sede di legittimità. (Sez. 6, n. 21015 del 17/05/2021, Africano, Rv. 281665 - 01). Nel caso in esame l'atto di appello proposto era ancora più generico del ricorso e non deduceva alcun travisamento, limitandosi a invocare l'assoluzione dell'imputato, senza esporre i motivi a sostegno della richiesta, sicché anche sotto questo profilo il ricorso è inammissibile poiché deduce censure in sostanza non devolute in modo specifico con i motivi di appello. 2.3. La richiesta di conversione della pena inflitta, proposta tardivamente con i motivi nuovi, è inammissibile in primis perché i motivi nuovi, peraltro formulati tardivamente, con nota depositata il giorno prima dell’udienza dinanzi a questa Corte, derivano dall’inammissibilità del ricorso principale la loro inammissibilità. Inoltre l’istanza di pena sostitutiva non è mai stata avanzata nel giudizio di appello e risulta tardiva, poiché il processo di secondo grado si è celebrato in epoca successiva all’entrata in vigore della riforma Cartabia. Si deve ricordare che l'art. 95 del d.lgs 10 ottobre 2022 n. 150, 3 recante" Disposizioni transitorie in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi", prevede che le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto. E’ vero che in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive, l'applicazione della regolamentazione introdotta dalla cd. "riforma Cartabia" ai processi che, alla data della sua entrata in vigore, pendevano dinanzi alla Corte di cassazione è affidata dalla norma transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 al giudice dell'esecuzione, in caso di rigetto o declaratoria di inammissibilità del ricorso. (Sez. 1, n. 33840 del 29/05/2024, Latino, Rv. 286696 - 01) Ma se alla data di entrata in vigore della legge (30/12/2022), il procedimento penale era «pendente in appello» deve trovare applicazione il meccanismo processuale di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen.. Di contro, nel caso in esame, la difesa che avrebbe potuto presentare l’istanza di sostituzione nel corso del giudizio di appello non lo ha fatto, così incorrendo in decadenza. Quanto alla prescrizione, il Collegio osserva ex officio che il termine di prescrizione per i reati estorsivi aggravati, come ritenuto in sentenza, non è ancora maturato e spirerà non prima del 29 agosto 2027, a prescindere da eventuali sospensioni. Ed invero l’art. 629 c.p. al secondo comma stabilisce che «La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098, se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente». Questo rinvio è da intendere fatto al comma terzo dell'art. 628, dato che con la successiva legge 15 luglio 2009, n. 94, all'articolo in questione è stato aggiunto un nuovo ultimo comma ( cfr. Sez. U, n. 21837 del 29/03/2012, Alberti, paragrafo 1.2.) Il terzo comma dell’art. 6 628 cod. pen. prevede diverse aggravanti e tra queste l’avere posto in essere violenza o minaccia in più persone riunite. Ne consegue che il termine prorogato di prescrizione per la tentata estorsione aggravata va calcolata nel modo che segue: venti anni ridotti di un terzo ex art. 56 cod. pen.: anni tredici e mesi quattro, aumentati ex art. 161 cod. pen. ad anni sedici e mesi otto;
termine che, decorrendo dalla data di consumazione dei reati, non è ancora spirato. 4.Ricorso AN FA 4.1. Il primo motivo non è consentito poiché avanza censure di merito e sostanzialmente contesta la ricostruzione della vicenda offerta dai giudici, confrontandosi direttamente con il portato degli elementi probatori utilizzati e posti a sostegno del ragionamento e della prospettazione accusatoria. L'affermazione di responsabilità non si basa su elementi manifestamente illogici e la ricostruzione della vicenda nei termini censurati valorizza una serie di indizi concordanti e gravi che inducono a individuare nei fratelli AN i responsabili dei gravi attentati commessi anche in ragione di un compendio probatorio sintomatico di un’inclinazione dei due imputati a ricorrere a tale illecito e violento strumento di pressione per ottenere l’obiettivo perseguito e superare le resistenze delle persone offese. Tra questi va ricordato che la persona offesa NO AN ha riferito di avere notato la presenza nei pressi della sua auto pochi minuti prima dell’attentato del veicolo in uso ad un operaio alle dipendenze di FA AN. 4.2. Il secondo motivo con cui si censura la sussistenza dell’aggravante della condotta posta in essere da più persone riunite, contestata e riconosciuta per entrambi gli episodi contestati, è fondato ed era stato correttamente proposto con l’appello. La Corte ha respinto il motivo di gravame, in forza di una motivazione errata in punto di diritto, sostenendo che l'aggravante de qua sussiste anche quando l'intervento dei concorrenti non si verifichi in un unico contesto, ma in momenti diversi purché le diverse condotte risultino tutte parimenti finalizzate all'intimidazione della vittima. A sostegno ha richiamato una pronunzia di questa Corte del 2010, ma si tratta di un orientamento giurisprudenziale minoritario, da tempo superato dalle Sezioni unite di questa Corte le quali, risolvendo il contrasto insorto al riguardo, hanno affermato che nel reato di estorsione, la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia. (Sez. U, n. 21837 del 29/03/2012, Alberti, Rv. 252518 – 01; Sez. 6, n. 50064 del 16/09/2015 Barba Rv. 265657 – 01) Il Collegio conosce le pronunzie più recenti che hanno riconosciuto la sussistenza dell’aggravante de qua anche nell’ipotesi in cui più persone si siano succedute nel tempo nell’avanzare le richieste estorsive, ma le stesse si riferiscono a condotte estorsive 7 realizzate da soggetti affiliati ad un’associazione di stampo mafioso o che agiscono nel suo interesse, elementi che non sono stati evidenziati nell’imputazione. Nel caso in esame, poiché la minaccia è stata realizzata attraverso la commissione di due danneggiamenti incendiari, per provare la sussistenza dell'aggravante delle persone riunite occorre verificare se l’attentato sia stato commesso da una pluralità di soggetti o se vi siano stati ulteriori incontri con le persone offese in cui siano state pronunziate da più persone riunite espresse minacce. Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello che valuterà se dalle emergenze processuali relative ai due episodi estorsivi si desumano elementi di fatto che possano giustificare il riconoscimento dell’aggravante contestata, nel rispetto dei criteri richiamati. 5. Nei confronti di SA AN, che ha proposto un ricorso inammissibile, opera l’effetto estensivo dell’impugnazione ex art. 587 cod. proc. pen. in relazione all’annullamento in relazione all’aggravante contestata in ordine al reato di cui al capo B, trattandosi di aggravante che ha carattere obiettivo e che si estende ai compartecipi. Ed infatti, in caso di accoglimento di un motivo di ricorso per cassazione non esclusivamente personale, l'effetto estensivo dell'impugnazione giova anche agli altri imputati che non hanno proposto ricorso, ivi compresi coloro che hanno concordato la pena in appello, che hanno proposto un ricorso originariamente inammissibile o che al ricorso hanno successivamente rinunciato. (Sez. 1, n. 2940 del 17/10/2013, dep. 2014, Del, Rv. 258393 - 01) In motivazione la Corte ha ritenuto configurabile l'effetto estensivo con riferimento a sentenza che aveva escluso la sussistenza di una circostanza aggravante nei confronti di un concorrente nel reato. Non è superfluo, a questo punto, rilevare che il delitto di tentata estorsione non aggravata si prescrive in otto anni e quattro mesi ed essendo i due episodi consumati nel dicembre 2010 e nel gennaio 2011, nonostante siano intervenute sospensioni nel corso del giudizio per un anno e 26 giorni, come indicato in sentenza, i reati di tentata estorsione, se non aggravati dal numero delle persone riunite, sarebbero entrambi estinti per intervenuta prescrizione. 6. Per le ragioni sin qui esaminate si impone l’annullamento con rinvio della sentenza limitatamente all’aggravante delle più persone riunite nei confronti di AN FA e per l'effetto estensivo dell'impugnazione anche nei confronti di AN SA. Il Collegio di rinvio provvederà altresì ex art. 130 cod. proc. pen. alla correzione dell’errore materiale del dispositivo della sentenza annullata, laddove erroneamente ha indicato il reato di cui al capo D come estinto per prescrizione, mentre avrebbe dovuto indicare il reato di cui al capo E.
P.Q.M.
8 Annulla la sentenza impugnata nei confronti di AN FA e per l’effetto estensivo nei confronti di AN SA limitatamente alla circostanza aggravante di cui all’art. 629 secondo comma, in relazione all’art. 628 terzo comma n. 1 c. p., con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi. Roma 14 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente RI LA RS AN PU