Sentenza breve 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 30/03/2026, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00600/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00347/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 347 del 2026, proposto da
El AY El AI AR AS e ME LE, rappresentati e difesi dall'avvocato Andrea Gori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliata in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
- del provvedimento di revoca nulla osta al lavoro subordinato codice pratica P-BO/L/Q/2025/101967 del 18/12/2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Bologna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. IO ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
El AY El AI AR AS, in qualità di datore di lavoro e ME LE, quale lavoratore, hanno impugnato, formulando anche istanza di sospensione cautelare, l’atto di revoca del nulla osta al lavoro emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Bologna.
L’atto impugnato è fondato sul parere negativo dell’ITL secondo cui “ dall’esame della dichiarazione dei redditi 2024 del datore di lavoro, modello 730, risulta un reddito imponibile pari ad euro 24.862, quindi inferiore rispetto a quanto previsto dall’art. 9, comma 2, del D.M. 27/05/2020, tenuto conto che, sempre dalla stessa dichiarazione dei redditi, risultano familiari a carico. Si precisa, infatti, che con specifico riferimento alla capacità economica del datore di lavoro, (dal) la Circolare INL n. 3 del 5 luglio 2022 e dalla nota n. 2066 del 21 marzo 2023, il reddito imponibile del datore di lavoro con nucleo familiare composto solo dalla sua persona non può essere inferiore a 20.000 annui, limite che sale a 27.000 nel caso in cui la famiglia anagrafica del datore di lavoro sia composta da più familiari conviventi (… )”.
Parte ricorrente ha dedotto i seguenti vizi: “ Violazione di legge, carenza di motivazione e difetto di istruttoria in relazione all'art. 9 comma 2 D.M.27/5/2020 ”; in buona sostanza, i ricorrenti hanno evidenziato che il datore di lavoro, come da C.U. del 2024, ha percepito dall’Inps l’assegno unico pari ad euro 2.270,40, che consentirebbe, sommato al reddito imponibile, di soddisfare il reddito richiesto (pari a 27.000,00 euro) con riferimento ad una famiglia composta da due persone (datore di lavoro e il proprio figlio minore); invero, come accertato dalla stessa Amministrazione, il datore di lavoro ha dimostrato un reddito di 24.880,47, importo che, unitamente all’assegno unico, consente di raggiungere il reddito richiesto, per cui l’atto impugnato sarebbe illegittimo per mancata considerazione del beneficio dell’assegno unico.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso; la difesa erariale ha depositato in giudizio anche nota dell’Ispettorato del Lavoro -Area metropolitana di Bologna nella quale, tra l’altro, è specificato che “ Questo Ufficio ha ritenuto che quell’importo percepito a titolo di assegno unico non potesse essere preso in considerazione quale elemento concorrente con il reddito imponibile da lavoro ai fini della valutazione della capacità economica. Dalla dichiarazione dei redditi 2024 (afferente agli importi 2023), infatti, risultano a carico del datore di lavoro 4 figli, oltre alla coniuge (quest’ultima non risultante percettrice di redditi negli ultimi anni). Per questa ragione questo Ufficio ha valutato che quell’incremento de 2.270,40 euro a titolo di assegno unico (sussidio necessario per il mantenimento dei numerosi famigliari carico) non fosse idoneo ad integrare il reddito imponibile da lavoro dipendente al fine di raggiungere la soglia di 27.000 euro ”.
Alla camera di consiglio dell’11 marzo 2026, sentite le parti come da verbale di causa, il ricorso è stato trattenuto in decisione, potendo essere definito con sentenza in forma semplificata.
Come sopra evidenziato, il provvedimento di revoca impugnato trova fondamento su una rilevata carenza reddituale del datore di lavoro.
L’Amministrazione resistente, invero, ha evidenziato che l’art. 9, comma 2, del D.M. 27 maggio 2020 (recante “ Modalità di presentazione dell'istanza di emersione di rapporti di lavoro ”) dispone che “ Per la dichiarazione di emersione di un lavoratore addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare o all'assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilitò che ne limitino l'autosufficienza, il reddito imponibile del datore di lavoro non può essere inferiore a 20.000,00 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero non inferiore a 27.000,00 euro annui in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi. Il coniuge ed i parenti entro il secondo grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi ”. Avendo rilevato che dalla dichiarazione dei redditi del 2024 del datore di lavoro è risultato un imponibile complessivo pari ad euro 24.862 e che risultavano familiari a carico, l’Amministrazione ha eccepito il difetto del requisito reddituale, in quanto inferiore alla soglia di euro 27.000,00.
Il ricorrente ha, però, evidenziato e documentato (doc. sub n. 3 fascicolo parte ricorrente) di aver percepito dall’Inps un assegno unico pari ad euro 2.270,40, importo che consentirebbe, unitamente al reddito imponibile di 24.862,00 accertato dall’Amministrazione, di soddisfare il reddito richiesto dall’Amministrazione medesima, pari ad euro 27.000,00, in caso di familiari a carico.
Parte ricorrente ha, inoltre, precisato e documentato che il nucleo familiare del datore di lavoro è composto da sole due persone, lui stesso e la propria figlia minore (cfr. certificato di famiglia sub doc. n. 4 fascicolo parte ricorrente),
Tali elementi, dunque, avrebbero dovuto essere scrutinati dall’Amministrazione al fine della verifica del possesso del requisito reddituale del datore di lavoro.
Del resto, la stessa nota dell’Ispettorato del Lavoro -Area metropolitana di Bologna depositata in giudizio dalla difesa erariale pare deporre in tal senso, atteso che in essa -oltre a quanto sopra già riportato – è stato precisato che “ Resta inteso che, qualora ad oggi risultasse (come in effetti dichiarato dal ricorrente nel ricorso allegato) un solo figlio a carico (anziché 4 come nella dichiarazione dei redditi del 2024), allora la cumulabilità tra redditi esenti e redditi ai fini del possesso della capacità economica potrebbe essere oggetto di diversa valutazione ”.
In definitiva, alla luce di quanto sopra, le censure di parte ricorrente, sotto tale profilo, sono fondate e il provvedimento impugnato va annullato per difetto istruttorio con conseguente obbligo dell’Amministrazione di effettuare una adeguata istruttoria, alla luce degli esposti elementi e di tutti gli altri che dovessero risultare rilevanti al fine della verifica della sussistenza del prescritto requisito reddituale in capo al datore di lavoro.
Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
OL NT, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
IO ER, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO ER | OL NT |
IL SEGRETARIO