Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00234/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00407/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 407 del 2025, proposto da
ZI DA BU, rappresentato e difeso dall'avvocato Generoso Yuri Restina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Mantova – Sezione Lavoro n. 168/2024, avente ad oggetto la cd. carta elettronica del docente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 la dott.ssa AN LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente agisce dinanzi a questo T.A.R., ai sensi degli articoli 112 e ss. c.p.a., per ottenere la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Mantova – Sezione Lavoro n. 168/2024, con la quale è stato accertato e dichiarato il diritto di conseguire il beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, ovverosia la Carta Elettronica del Docente per l’anno scolastico 2020/21 e per l’importo di € 500,00, con la conseguente condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , a mettere a disposizione tale somma.
1.1. Ha esposto che la predetta sentenza, notificata all’Amministrazione il 30 luglio 2024, non è stata appellata nel termine di cui all’art. 327 c.p.c., ed è quindi passata in giudicato.
1.2. Inoltre, è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 D.L. 669/1996 convertito in legge 30/97 e s.m.i., entro cui le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme
1.3. Il Ministero intimato, tuttavia, è rimasto totalmente inerte.
1.4. Alla stregua di quanto esposto, parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di condannare l’Amministrazione intimata a dare esecuzione alla predetta sentenza, adottando tutti gli atti a tal fine necessari.
In caso di persistente inadempimento, ha chiesto la nomina di un commissario ad acta che provveda agli adempimenti sostitutivi.
Ha chiesto altresì fissarsi ai sensi dell’art. 114, comma 4 lett. e) c.p.a. una somma dovuta a titolo di penalità di mora per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del giudicato formatosi sulla predetta sentenza.
Ha chiesto, infine, la condanna del Ministero intimato alla rifusione delle spese di lite.
2. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio, richiamando le ragioni - già più volte esposte al Collegio in casi analoghi - del ritardo dell’Amministrazione intimata nel dare esecuzione alla sentenza di cui si discute, connesse alla serialità del contenzioso, caratterizzato – solo in Lombardia – da migliaia di ricorsi identici, conclusisi con sentenze del giudice del lavoro difficilmente attuabili, allo stato, in assenza di copertura finanziaria; il ritardo sarebbe poi aggravato dalla strategia processuale della gran parte dei ricorrenti (e degli studi legali sottostanti) di proporre ricorsi individuali anziché collettivi, senza mai valutare o segnalare al giudice l’opportunità di una riunione dei relativi procedimenti; il che aumenterebbe a dismisura, non soltanto la quantità di sentenze da eseguire, ma anche i costi del contenzioso a carico del Ministero.
Alla luce di tutto questo, la difesa erariale ha chiesto, ai sensi degli artt. 70 c.p.a. 40 c.p.c. e 151 disp. att. c.p.c. di valutare l’opportunità di riunire tutti i numerosissimi ricorsi per ottemperanza proposti nella materia de qua , quanto meno con riferimento a quelli proposti da un medesimo studio legale, eventualmente previa fissazione di udienze dedicate a tale incombente, nonché di adeguare l’importo delle spese liquidate in considerazione dell’unitaria trattazione delle controversie riunite.
3. All’udienza camerale dell’8 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. In via preliminare va esaminata l’istanza di riunione proposta dalla difesa erariale.
Rileva il Collegio che non può essere accolta, non sussistendone i necessari presupposti di connessione oggettiva e soggettiva, tenuto conto che sia le sentenze azionate sia le parti ricorrenti sono di volta in volta diverse.
Non si ritiene sufficiente ragione di connessione oggettiva l’identità della materia e delle questioni dibattute nei vari giudizi seriali, né sufficiente ragione di connessione soggettiva l’identità parziale (a gruppi di ricorsi) dello studio legale patrocinatore.
La pur comprensibile finalità della difesa erariale di ridurre l’onere delle spese legali a carico dell’Amministrazione soccombente non può ritorcersi in danno dei singoli ricorrenti, riducendo (o annullando) le possibilità per i medesimi di conseguire il ristoro delle spese legali e, correlativamente, decurtando o vanificando ingiustamente l’esito vittorioso della lite, avente ad oggetto somme individualmente esigue, che verrebbero ancor più minimizzate dall’onere della parte pur vittoriosa di pagare il compenso del proprio difensore.
5. Nel merito, il ricorso è fondato.
5.1. La sentenza del giudice del lavoro oggetto della domanda di ottemperanza è passata in giudicato, ancorché senza l’apposizione della formula esecutiva, non più necessaria ai fini dell’ammissibilità del giudizio di ottemperanza in seguito all’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. Riforma Cartabia), che ha modificato l’art. 475 cod. proc. civ. e l’art. 115 cod. proc. amm. – di cui all’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
5.2. Risulta pure decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14 d.l. n. 669 del 1996, entro cui le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di denaro.
5.3. Risultano dunque soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.
5.4. Non è contestato in giudizio che, allo stato, il Ministero non abbia dato ottemperanza alla sentenza azionata.
6. Il ricorso va pertanto accolto, con la conseguente condanna del Ministero resistente a dare completa esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe entro il termine di novanta giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza.
7. In caso di persistente inadempimento alla scadenza del predetto termine, all’esecuzione provvederà – entro i novanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura della parte ricorrente – un commissario ad acta , che sin d’ora si nomina nel Capo di Gabinetto del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di individuare e delegare il concreto esercizio dei poteri commissariali ad uno o più dirigenti e/o funzionari incardinati all’interno della Direzione generale istituzionalmente competente a provvedere al pagamento degli emolumenti della Carta del Docente.
Ai predetti incombenti, e alla completa ottemperanza della sentenza per cui è causa, il Commissario ad acta provvederà, nei sensi sopra indicati, entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione della presente sentenza, anche ricorrendo, in caso di non capienza degli appositi capitoli di bilancio, all'istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dell'art. 14 comma 2, l. 31 dicembre 1996 n. 669 e relativi decreti attuativi.
Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a soggetto già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto commissario ad acta .
8. Con riferimento alla richiesta di fissazione di astreintes , ritiene il Collegio che il ritardo maturato nella corresponsione delle somme dovute giustifichi la condanna dell’Amministrazione resistente ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a.
Secondo l’orientamento della Sezione, la quantificazione di tale penalità non deve essere immediatamente punitiva, perché è preferibile bilanciare la funzione sanzionatoria con quella sollecitatoria.
L’ottemperanza ha infatti maggiori probabilità di essere raggiunta spontaneamente se viene introdotto un incentivo a evitare una penalizzazione economica certa.
A tale scopo, è necessario creare la certezza del diritto sul costo dell’inerzia, e assegnare un termine di adempimento con effetto liberatorio, applicando però retroattivamente la sanzione economica qualora il termine di adempimento venga superato.
Alla luce di tali considerazioni, nel caso in cui il Ministero resistente non provveda a dare ottemperanza alla sentenza azionata nel termine perentorio di novanta giorni sopra stabilito, il Ministero medesimo dovrà versare alla ricorrente, con decorrenza dalla data di comunicazione della presente sentenza, una somma commisurata, stante il disposto dell’art. 114, comma 4, lett. e), ultimo periodo, c.p.a., agli interessi legali sull’importo complessivamente dovuto.
Qualora maturassero i presupposti per l’applicazione delle penalità di mora come sopra definite, il commissario ad acta dovrà effettuare d’ufficio il calcolo delle stesse, e disporne il pagamento contestualmente al debito principale.
9. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.000,00 (mille), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato (ove pagato), con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA RO, Presidente
AN LL, Referendario, Estensore
Laura Marchio', Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN LL | MA RO |
IL SEGRETARIO