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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 13/02/2026, n. 2480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2480 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2480/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SBRIZZI SALVATORE, Presidente e Relatore
PRISCO EMILIO, Giudice
SICA IMMACOLATA, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16700/2025 depositato il 03/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Vico Equense
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071.2021.0025472960502 IMU 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071.2021.0025472960502 IMU 2014 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071.2021.0025472960502 IMU 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071.2021.0025472960502 IMU 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071.2020.0067936373502 RI 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2696/2026 depositato il
12/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – OS e del Comune di Vico Equense, UO IA ha impugnato le cartelle di pagamento n. 07120210025472960502 (IMU
2013-2016) e n. 07120200067936373502 (RI 2012).
Gli atti impositivi hanno intimato il pagamento di complessivi euro 9.906,10 a titolo di IMU (annualità
2013-2016) e RI (anno 2012) maturati in capo alla defunta madre, Nominativo_1, deceduta il 23 novembre 2019.
La ricorrente ha eccepito preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo di non aver mai acquisito la qualità di erede, bensì quella di legataria, in sostituzione di legittima, in forza di testamento pubblico. Ha lamentato, inoltre, in via subordinata, l'intervenuta prescrizione dei crediti e la decadenza dal potere impositivo, nonché l'omessa notifica degli atti presupposti. La ricorrente ha evidenziato altresì di aver presentato istanza di autotutela al Comune di Vico Equense, rigettata dall'Ente sul presupposto della presunta insufficienza probatoria della documentazione prodotta.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate-OS, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della S.A.P.N.A. (ente gestore RI) e, nel merito, il proprio difetto di legittimazione passiva riguardo all'esistenza del credito. L'Agente della OS ha sostenuto, inoltre, la legittimità della pretesa invocando la sospensione dei termini prescrizionali disposta dalla normativa emergenziale COVID-19.
All'udienza di discussione la decisione è stata riservata e, successivamente, la riserva è stata sciolta come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In ordine alla questione preliminare del difetto di legittimazione passiva della ricorrente, essa risulta dirimente, così da assorbire ogni altra censura, e riguarda l'accertamento della qualità soggettiva della ricorrente rispetto ai debiti tributari della de cuius Nominativo_1.
Dall'esame della documentazione in atti, emerge in modo incontrovertibile che Nominativo_1 ha disposto delle proprie sostanze con testamento pubblico per notaio Nominativo_2 del 29 settembre 2017. In tale atto, la testatrice ha espressamente nominato quali eredi universali le figlie Nominativo_3 e Nominativo_4, mentre ha attribuito alla ricorrente Ricorrente_1 un legato in sostituzione di legittima ai sensi dell'art. 551 c.c., avente ad oggetto la piena proprietà di un immobile sito in Vico Equense e dei mobili ivi presenti. La distinzione tra la qualità di erede e quella di legatario è sostanziale ai fini della responsabilità per i debiti ereditari. L'art. 756 del Codice Civile stabilisce il principio generale secondo cui "il legatario non è tenuto a rispondere dei debiti ereditari", salvo diversa volontà del testatore e comunque entro i limiti del valore della cosa legata. Nel caso di specie, il testamento non pone alcun onere di pagamento di debiti a carico della legataria.
Inoltre, l'atto di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, stipulato in data 21 febbraio 2020, conferma che le uniche persone che hanno accettato l'eredità, e che dunque sono subentrate nell'universalità dei rapporti attivi e passivi della defunta, sono le sorelle Nominativo_3 e Nominativo_4. La ricorrente, in quanto legataria, ha acquistato il bene determinato ipso iure all'apertura della successione senza necessità di accettazione e senza subentrare nella posizione debitoria generale della de cuius.
Le cartelle impugnate afferiscono a tributi (RI 2012 e IMU 2013-2016) maturati interamente prima del decesso della dante causa (avvenuto nel 2019). Trattandosi di debiti pregressi della defunta, essi gravano esclusivamente sugli eredi e non possono essere richiesti al legatario, il quale è successore a titolo particolare e non risponde delle passività ereditarie, ivi comprese quelle di natura fiscale.
Ne consegue che le cartelle di pagamento sono state erroneamente emesse e notificate alla ricorrente nella qualità di "erede", qualifica che la stessa non possiede. Il provvedimento di diniego dell'autotutela emesso dal Comune di Vico Equense appare pertanto illegittimo, stante la chiarezza delle disposizioni testamentarie prodotte.
La carenza di titolarità passiva del rapporto tributario in capo alla ricorrente rende nulli gli atti impugnati, essendo la pretesa azionata nei confronti di un soggetto estraneo al debito ereditario.
L'accoglimento del motivo assorbente relativo alla carenza di soggettività passiva rende superfluo l'esame delle ulteriori doglianze relative alla prescrizione, alla decadenza e alla regolarità delle notifiche degli atti presupposti, così come l'eccezione procedurale sollevata dall'Agente della OS circa l'integrazione del contraddittorio, essendo evidente l'insussistenza del presupposto impositivo soggettivo a monte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto che la documentazione attestante la qualità di legataria era stata già resa nota all'Ente impositore mediante istanza di autotutela, immotivatamente respinta.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla le cartelle di pagamento n. 07120210025472960502 e n.
07120200067936373502 per carenza di legittimazione passiva della ricorrente. Condanna le parti resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, che liquida in complessivi Euro 1.500,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SBRIZZI SALVATORE, Presidente e Relatore
PRISCO EMILIO, Giudice
SICA IMMACOLATA, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16700/2025 depositato il 03/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Vico Equense
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071.2021.0025472960502 IMU 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071.2021.0025472960502 IMU 2014 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071.2021.0025472960502 IMU 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071.2021.0025472960502 IMU 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071.2020.0067936373502 RI 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2696/2026 depositato il
12/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – OS e del Comune di Vico Equense, UO IA ha impugnato le cartelle di pagamento n. 07120210025472960502 (IMU
2013-2016) e n. 07120200067936373502 (RI 2012).
Gli atti impositivi hanno intimato il pagamento di complessivi euro 9.906,10 a titolo di IMU (annualità
2013-2016) e RI (anno 2012) maturati in capo alla defunta madre, Nominativo_1, deceduta il 23 novembre 2019.
La ricorrente ha eccepito preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo di non aver mai acquisito la qualità di erede, bensì quella di legataria, in sostituzione di legittima, in forza di testamento pubblico. Ha lamentato, inoltre, in via subordinata, l'intervenuta prescrizione dei crediti e la decadenza dal potere impositivo, nonché l'omessa notifica degli atti presupposti. La ricorrente ha evidenziato altresì di aver presentato istanza di autotutela al Comune di Vico Equense, rigettata dall'Ente sul presupposto della presunta insufficienza probatoria della documentazione prodotta.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate-OS, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della S.A.P.N.A. (ente gestore RI) e, nel merito, il proprio difetto di legittimazione passiva riguardo all'esistenza del credito. L'Agente della OS ha sostenuto, inoltre, la legittimità della pretesa invocando la sospensione dei termini prescrizionali disposta dalla normativa emergenziale COVID-19.
All'udienza di discussione la decisione è stata riservata e, successivamente, la riserva è stata sciolta come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In ordine alla questione preliminare del difetto di legittimazione passiva della ricorrente, essa risulta dirimente, così da assorbire ogni altra censura, e riguarda l'accertamento della qualità soggettiva della ricorrente rispetto ai debiti tributari della de cuius Nominativo_1.
Dall'esame della documentazione in atti, emerge in modo incontrovertibile che Nominativo_1 ha disposto delle proprie sostanze con testamento pubblico per notaio Nominativo_2 del 29 settembre 2017. In tale atto, la testatrice ha espressamente nominato quali eredi universali le figlie Nominativo_3 e Nominativo_4, mentre ha attribuito alla ricorrente Ricorrente_1 un legato in sostituzione di legittima ai sensi dell'art. 551 c.c., avente ad oggetto la piena proprietà di un immobile sito in Vico Equense e dei mobili ivi presenti. La distinzione tra la qualità di erede e quella di legatario è sostanziale ai fini della responsabilità per i debiti ereditari. L'art. 756 del Codice Civile stabilisce il principio generale secondo cui "il legatario non è tenuto a rispondere dei debiti ereditari", salvo diversa volontà del testatore e comunque entro i limiti del valore della cosa legata. Nel caso di specie, il testamento non pone alcun onere di pagamento di debiti a carico della legataria.
Inoltre, l'atto di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, stipulato in data 21 febbraio 2020, conferma che le uniche persone che hanno accettato l'eredità, e che dunque sono subentrate nell'universalità dei rapporti attivi e passivi della defunta, sono le sorelle Nominativo_3 e Nominativo_4. La ricorrente, in quanto legataria, ha acquistato il bene determinato ipso iure all'apertura della successione senza necessità di accettazione e senza subentrare nella posizione debitoria generale della de cuius.
Le cartelle impugnate afferiscono a tributi (RI 2012 e IMU 2013-2016) maturati interamente prima del decesso della dante causa (avvenuto nel 2019). Trattandosi di debiti pregressi della defunta, essi gravano esclusivamente sugli eredi e non possono essere richiesti al legatario, il quale è successore a titolo particolare e non risponde delle passività ereditarie, ivi comprese quelle di natura fiscale.
Ne consegue che le cartelle di pagamento sono state erroneamente emesse e notificate alla ricorrente nella qualità di "erede", qualifica che la stessa non possiede. Il provvedimento di diniego dell'autotutela emesso dal Comune di Vico Equense appare pertanto illegittimo, stante la chiarezza delle disposizioni testamentarie prodotte.
La carenza di titolarità passiva del rapporto tributario in capo alla ricorrente rende nulli gli atti impugnati, essendo la pretesa azionata nei confronti di un soggetto estraneo al debito ereditario.
L'accoglimento del motivo assorbente relativo alla carenza di soggettività passiva rende superfluo l'esame delle ulteriori doglianze relative alla prescrizione, alla decadenza e alla regolarità delle notifiche degli atti presupposti, così come l'eccezione procedurale sollevata dall'Agente della OS circa l'integrazione del contraddittorio, essendo evidente l'insussistenza del presupposto impositivo soggettivo a monte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto che la documentazione attestante la qualità di legataria era stata già resa nota all'Ente impositore mediante istanza di autotutela, immotivatamente respinta.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla le cartelle di pagamento n. 07120210025472960502 e n.
07120200067936373502 per carenza di legittimazione passiva della ricorrente. Condanna le parti resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, che liquida in complessivi Euro 1.500,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato.