Sentenza 18 gennaio 2012
Massime • 1
In tema di patrocinio dei non abbienti, quando la Corte di cassazione procede alla liquidazione delle spese che l'imputato ricorrente è condannato a rifondere alla parte civile ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, "ex" art. 110 del d.P.R. n. 115 del 2002, costituisce indispensabile presupposto per tale liquidazione l'avvenuta presentazione di una nota spese conforme, nella indicazione delle voci e nei limiti quantitativi, alle prescrizioni dettate dall'art. 82 del su citato d.P.R.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/01/2012, n. 3885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3885 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 18/01/2012
Dott. GARRIBA Tito - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - N. 110
Dott. CITTERIO Carlo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 25528/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OV ER N. IL 04/01/1963;
avverso la sentenza n. 1144/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 13/05/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/01/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
udito il P.G. in persona del Dott. GALASSO Aurelio che ha concluso per l'inammissibilità;
udito, per la parte civile, l'avv. La Rana per la conferma;
udito il difensore avv. Di Nola per l'accoglimento.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli in data 13.5- 20.7.2010, che confermava la condanna deliberata nei suoi confronti dal GIP di Torre Annunziata il 12.4.2007 per il delitto di associazione per delinquere finalizzata a commettere truffe ai danni di compagnie assicuratrici, con falsi documentali e false testimonianze, e per alcuni dei singoli reati pertinenti, dichiarandone in parte la prescrizione, rideterminando conseguentemente la pena e confermando altresì le statuizioni civili, ricorre ER OV con atto del difensore avv. Di Nola, enunciando motivi di mancanza della motivazione e travisamento del fatto, nonché violazione degli artt. 642, 372, 479 e 494, c.p., artt. 124 e 337 c.p.p.. Secondo il ricorrente, la motivazione sarebbe tautologica, essendo stata l'affermazione di colpevolezza argomentata con la pluralità dei singoli reati tuttavì a non motivati nella loro autonoma sussistenza, sicché mancherebbe prova della responsabilità di OV "per la maggior parte dei sinistri", essendone stato motivato uno solo. Agli atti, poi, differentemente da quanto argomentato dalla Corte d'appello, mancherebbero le singole querele.
2. Il ricorso è inammissibile perché l'unico motivo è in parte generico ed in parte manifestamente infondato.
La Corte d'appello (pag. 3 ss. della parte di motivazione) argomenta che innanzitutto lo OV è confesso sui fatti ascrittigli, spiegando che la difesa aveva tentato di attaccare la spontaneità e credibilità di quella confessione, invece giudicata attendibile in sè e riscontrata dalle altre risultanze processuali, delle quali dava conto a campione, precisando tuttavia che per ciascun episodio vi erano indagini adeguate e compiute di polizia giudiziaria attestanti i singoli episodi. Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, solo dopo aver dato conto delle ragioni di giudicata sussistenza dei singoli reati satelliti la Corte distrettuale spiegava le ragioni della sussistenza anche del delitto associativo (p. 4 e 5). Dava poi conto della presenza delle querele. All'evidenza, quindi, il ricorrente da un lato non si confronta con le argomentazioni della Corte distrettuale, prima tra tutte quella della generale confessione (confronto doveroso per l'ammissibilità dell'impugnazione, ex art. 581 c.p.p., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso: Sez. 6, sent. 20377 dell'11.3-14.5.2009 e Sez. 6, sent. 22445 dell'8 - 28.5.2009). Dall'altro, e senza osservare il principio di autosufficienza del ricorso, propone deduzioni assertive e contrastate dalla mera lettura della sentenza d'appello. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, equa al caso, di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
3. Lo OV va altresì condannato al pagamento delle spese di difesa sostenute dalla presente parte civile Federconsumatori Campania, da liquidarsi tuttavia in favore dello Stato, essendo stata tale parte privata ammessa al beneficio del patrocinio a spese pubbliche.
In tempi recenti questa Sezione, in consapevole contrasto con la giurisprudenza della Quarta sezione di questa stessa Corte suprema sul punto, ha enunciato il principio di diritto che quando il giudice, affermandone la responsabilità anche ai fini civili, condanna l'imputato, in favore dello Stato, alla rifusione delle spese di difesa sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 110), la somma oggetto di detta condanna deve coincidere con quella che lo Stato liquida al difensore della parte civile ai sensi dell'art. 82. L. stesso t.u.s.g., dovendo tale specifica liquidazione essere contenuta nel dispositivo della stessa sentenza (Sez. 6, sent. 46537 dell'8.11- 14.12.2011). Il principio di diritto della necessaria coincidenza tra la somma che l'imputato deve corrispondere allo Stato e la somma che lo Stato liquida e corrisponde al difensore va confermato, con questa ulteriore precisazione.
È vero che il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 83, comma 2 prevede che la liquidazione del compenso al difensore per il giudizio di cassazione è compito del giudice di rinvio ovvero di quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato.
E certamente sussiste e permane tale competenza nel caso di sentenza della Corte di cassazione che o accolga il ricorso dell'imputato o comunque compensi, del tutto o parzialmente, le spese tra le parti private: anche in tali casi, infatti, il difensore della parte civile ammessa al patrocinio a spese pubbliche ha diritto alla liquidazione da parte dello Stato del proprio compenso.
Quando però nel giudizio di impugnazione l'imputato ricorrente viene condannato a rifondere le spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, trova applicazione il generale obbligo di liquidazione - ex artt. 541 e 592 c.p.p. - quale però disciplinato con norma speciale dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 110, con la previsione della ricordata necessità della coincidenza tra le due somme (imputato-Stato; Stato-difensore della parte civile ammessa). Pertanto, anche la Corte di cassazione potrebbe in questo peculiare caso procedere alla liquidazione.
3.1 Presupposto indispensabile per la immediata liquidazione da parte della Corte di cassazione è tuttavia l'avvenuta presentazione di una nota spese che risponda puntualmente, nell'indicazione delle voci e nei limiti quantitativi, ai principi imposti dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82. Poiché è evidente che l'attribuzione della generale competenza al giudice del merito anche per le prestazioni avanti la corte di cassazione, operata dal legislatore, risponde consapevolmente alle caratteristiche di contenuto ed organizzazione del lavoro della corte di cassazione, tale forma peculiare di liquidazione è quindi possibile (trovando il ricostruito sostegno normativo) solo quando interviene contestualmente alla deliberazione del dispositivo del processo.
Così non è stato nella fattispecie, essendo stata la richiesta difensiva di liquidazione del tutto generica, limitandosi all'indicazione secca della sola somma finale richiesta. In tal caso, la doverosa osservanza del principio di coincidenza delle somme, prima ricordato e cardine della disciplina di liquidazione dei compensi al difensore di parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, impone di limitare la statuizione nel dispositivo di questa sentenza alla sola condanna nell'an (con l'affermazione dell'obbligo di rifusione delle spese di lite in favore dello Stato), riservando contestualmente a successivo decreto di liquidazione del giudice del merito, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 83, comma 2, la determinazione del quantum, in esito all'integrale applicazione della procedura di cui all'art. 82, comma 3 (richiesta e comunicazione anche all'imputato ed alle altre parti), artt. 84 e 170 (opposizione nei venti giorni al presidente dell'ufficio giudiziario competente, con il rito camerale L. n. 794 del 1942, ex art. 29).
La soluzione evita paralisi procedimentali, non sacrifica alcun interesse tutelato e appare sistematicamente coerente e rispettosa delle diverse logiche e discipline, codicistica e speciale. In definitiva, con la sentenza (pronunciata nei tempi e modi propri della specifica causa) esce dal processo (dando luogo ad un autonomo procedimento incidentale, integralmente ed esaustivamente disciplinato dalla disciplina speciale) ogni problematica relativa alla quantificazione delle spese di lite in favore della parte civile (e quindi del compenso al suo difensore), mentre vi rimane quella sull'obbligo della rifusione. E tutti i soggetti interessati (parte civile e suo difensore, imputato, pubblico ministero) trovano ampia possibilità di far valere le proprie ragioni quantitative nell'ambito della medesima procedura speciale.
Quanto alla compatibilità della riserva di liquidazione con il rito penale, innanzitutto deve rilevarsi come la stessa risulti imposta dalle considerazioni normative e sistematiche commentate. È poi utile richiamare l'argomentare di Cass. Sez. 2, n. 33420 del 19.9- 7.10.2002, che ha insegnato la non estraneità alla materia penale dell'istituto della sentenza condizionata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
Condanna altresì il ricorrente al pagamento delle spese di parte civile in favore dello Stato, nei confronti della Federconsumatori Campania, nella misura in cui saranno liquidate dalla Corte d'Appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2012