Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/01/2012, n. 3885
CASS
Sentenza 18 gennaio 2012

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In tema di patrocinio dei non abbienti, quando la Corte di cassazione procede alla liquidazione delle spese che l'imputato ricorrente è condannato a rifondere alla parte civile ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, "ex" art. 110 del d.P.R. n. 115 del 2002, costituisce indispensabile presupposto per tale liquidazione l'avvenuta presentazione di una nota spese conforme, nella indicazione delle voci e nei limiti quantitativi, alle prescrizioni dettate dall'art. 82 del su citato d.P.R.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/01/2012, n. 3885
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3885
Data del deposito : 18 gennaio 2012

Testo completo