Art. 125.
(Autenticazione delle firme).
Le persone investite delle funzioni di ufficiale di stato civile possono altresi' autenticare, a ogni effetto di legge, le firme di coloro, per i quali esse esercitano dette funzioni.
(Autenticazione delle firme).
Le persone investite delle funzioni di ufficiale di stato civile possono altresi' autenticare, a ogni effetto di legge, le firme di coloro, per i quali esse esercitano dette funzioni.