Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 21/04/2026, n. 2564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2564 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02564/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00773/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 773 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
“Laboratorio di Analisi Cliniche L.R.M. di PE ME e AE La Rocca S.a.s.”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Chianese, Simonelli Vincenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AS 108 - Napoli 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Rajola Pescarini, Amneris Irace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) della deliberazione della ASL Napoli 3 Sud n. 1035 del 16 novembre 2022 avente ad oggetto “Definizione Regressione Tariffaria Unica Anno 2021 – Macro – Area di Assistenza Specialistica Ambulatoriale” e dei relativi allegati;
b) di ogni altro atto, ancorché interno e non noto, comunque connesso, presupposto e/o consequenziale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da “Laboratorio di Analisi Cliniche L.R.M. di PE ME e AE La Rocca S.a.s.” il 27/11/2023:
AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO:
a) della nota della ASL Napoli 3 Sud n. 0154076 del 03.08.2023, avente ad oggetto “Chiusura del procedimento amministrativo - Recupero di per RTU anno 2021”;
b) di ogni altro atto, ancorché interno e non noto, comunque connesso, presupposto e/o consequenziale al provvedimento impugnato, ivi compresa: - la nota della ASL Napoli 3 Sud n. 0119857 del 16.06.2023 avente ad oggetto “Avvio del procedimento amministrativo – Recupero per RTU anno 2021. Comunicazione ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i.”
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della AS 108 - Napoli 3;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 aprile 2026 la dott.ssa MA RU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e IT
1. Con il gravame introduttivo del giudizio parte ricorrente ha dedotto di svolgere attività di laboratorio di analisi in regime di accreditamento con il SSR e, per esso, con l’ASL NA 3 Sud.
2. Con gli atti impugnati, l’ASL definiva i criteri per procedere alla regressione tariffaria per l’anno 2021, a partire dai dati relativi al fatturato, e successivamente, con la nota gravata con motivi aggiunti, comunicava alla ricorrente di avere accertato un credito per prestazioni erogate in regime di (provvisorio) accreditamento per un importo pari ad euro 80.715,96, in relazione a pagamenti effettuati ma non dovuti, in ragione della differenza tra il valore dei pagamenti effettuati, direttamente e indirettamente, dall’ASL e il valore determinato dal Tavolo Tecnico.
3. Sulla scorta di tali premesse la ricorrente ha articolato avverso i provvedimenti impugnati i seguenti mezzi di censura:
1) si lamenta, in primo luogo, il difetto di motivazione, essendo del tutto indefinita la base di calcolo (fatturato) sulla quale calcolare la regressione tariffaria, in ragione di numerosi errori commessi dall’Amministrazione; tanto anche in considerazione dell’intervenuta definizione di rapporti relativi ad annualità precedenti, che aveva accertato proprio tale erroneità;
2) per derivazione, sarebbe del pari illegittima la nota con la quale si dispone il recupero, che mutua i medesimi errori.
4. Si è costituita l’ASL resistente, eccependo l’inammissibilità del ricorso sotto diversi profili (mancata notifica a controinteressati, acquiescenza per sottoscrizione della “clausola di salvaguardia”, mancata impugnazione atti presupposti) e il difetto di giurisdizione del Tribunale adito ove la controversia fosse qualificata inerente a rapporti di dare-avere, e chiedendo, nel merito, il rigetto dell’impugnazione.
5. All’udienza pubblica di smaltimento del 16 aprile 2026, celebratasi mediante collegamento da remoto in ossequio alle vigenti disposizioni processuali, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Può prescindersi dalle eccezioni in rito sollevate da parte resistente, essendo preliminare e dirimente la questione di giurisdizione posta nelle memorie di parte resistente.
Il Collegio reputa che il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito G.A, in conformità ai precedenti della Sezione vertenti su analoga fattispecie (cfr. TAR Campania - Napoli, Sez. IX, 20 novembre 2024, n. 7244) e ai più recenti arresti delle Sezioni Unite della Cassazione (ordinanze del 21 novembre 2023 n. 32259 e n. 32265); a tali decisioni integralmente si rinvia ai sensi dell’art. 88 comma 2 lett. d) c.p.a).
7. Come già chiarito nei citati precedenti, posto che non risultano impugnati i presupposti atti di programmazione regionale, a monte definitori dei tetti di spesa, la regressione tariffaria costituisce un meccanismo cui sono obbligatoriamente sottoposte convenzionalmente le strutture accreditate ( ex multis , T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 10 luglio 2023, n.4131), sicché gli atti aslini relativi alla RTU 2021 (oggetto della odierna impugnativa) sono comunque strumentali alla definizione del rapporto di credito di cui la ASL si ritiene titolare, con la conseguenza che la contestazione della ricorrente rientra nell’ambito della cognizione del giudice ordinario.
8. La Corte di Cassazione, con ordinanze del 21 novembre 2023 n. 32259 e n. 32265, sul regolamento di giurisdizione proposto dalla resistente AS (in relazione a procedimenti dello stesso genere, pendenti presso questa Sezione del TAR), ha stabilito che esulano dalla giurisdizione amministrativa esclusiva ex art. 133, co. 1, lett. c), c.p.a. “ le controversie contrassegnate da un contenuto meramente patrimoniale, attinente al rapporto interno tra P.A. concedente e concessionario del bene o del servizio pubblico e in ordine al quale la contrapposizione tra le parti si presta ad essere schematizzata secondo il binomio «obbligo-pretesa», senza che assuma rilievo un potere d'intervento riservato alla P.A. per la tutela d'interessi generali ”.
9. Con le predette ordinanze è stato chiarito che, “proprio in materia di regressione tariffaria”, la controversia concerne “ soltanto l'effettiva debenza dei corrispettivi maturati in favore del concessionario del servizio senza coinvolgere una verifica dell'azione autoritativa della P.A., posto che da un lato, l’AS è priva di potere discrezionale a scelta autoritativa laddove, come nel caso di specie, il rapporto trova il tetto insuperabile dello stanziamento; dall'altro, nell'attuale sistema sanitario il pagamento di prestazioni rese dai soggetti privati accreditati viene effettuato dalle aziende sanitarie locali nell'ambito di appositi accordi contrattuali ” (Cass. Sez. Un. n. 1771, n. 1772 e n. 1773 del 2011).
10. Alla luce di quanto sopra non è rilevante la circostanza che sia stata impugnata anche la deliberazione ASL Napoli 3 Sud n. 1035 del 16 novembre 2022 avente ad oggetto “Definizione Regressione Tariffaria Unica Anno 2021 – Macro – Area di Assistenza Specialistica Ambulatoriale”, che, alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione, assume qualificazione paritetica, in quanto le censure formulate dal centro ricorrente non riguardano comunque la determinazione da parte dell'Amministrazione regionale del tetto di spesa per le prestazioni erogate dalle strutture private in regime di accreditamento, ovvero la possibilità di rettificare in aumento la capacità operativa massima, o ancora la suddivisione della spesa tra le attività assistenziali, e non riguardano, in definitiva, l'esercizio del potere di programmazione sanitaria, il cui sindacato è affidato al giudice amministrativo.
11. Tali censure sono riferite piuttosto alle modalità e ai tempi con cui è stata disposta la regressione tariffaria, limitandosi a contestare solo il come e il quando di tale regressione, e, più in particolare, il “quantum” della operata regressione.
12. Neppure rileva che gli atti di regressione tariffaria siano stati adottati all’esito di un procedimento, atteso che la forma in cui si esplica l’azione amministrativa non incide sulla consistenza di diritto soggettivo delle posizioni azionate in siffatti giudizi.
13. Alla luce delle superiori considerazioni, e tenuto anche conto che nel caso in esame non si lamenta la violazione del giudicato relativo a precedenti decisioni rese da questo giudice tra le parti, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.
14. Ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, vanno fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo sarà riproposto, ai sensi dell’art. 11 comma 2 c.p.a, innanzi al giudice indicato nella presente sentenza, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato.
15. Sussistono nondimeno, tenuto conto del tempo in cui è stata azionata la domanda e del successivo consolidamento dell’indirizzo sopra indicato in punto di giurisdizione, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - NAPOLI (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo, sussistendo la giurisdizione del giudice ordinario, fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, nei termini di cui in parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026, tenuta da remoto con modalità Microsoft Teams, con l'intervento dei magistrati:
MA RU, Presidente, Estensore
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere
Costanza Cappelli, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| MA RU |
IL SEGRETARIO