TAR Napoli, sez. IX, sentenza 21/04/2026, n. 2564
TAR
Sentenza 21 aprile 2026

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  • Inammissibile
    Difetto di motivazione

    La giurisdizione appartiene al giudice ordinario in quanto la controversia concerne la definizione di un rapporto di dare-avere, senza che vi sia un potere d'intervento della P.A. per la tutela di interessi generali. Le censure non riguardano l'esercizio del potere di programmazione sanitaria ma le modalità e i tempi della regressione tariffaria.

  • Inammissibile
    Illegittimità derivata da errori nella deliberazione presupposta

    La giurisdizione appartiene al giudice ordinario in quanto la controversia concerne la definizione di un rapporto di dare-avere, senza che vi sia un potere d'intervento della P.A. per la tutela di interessi generali. Le censure non riguardano l'esercizio del potere di programmazione sanitaria ma le modalità e i tempi della regressione tariffaria.

  • Inammissibile
    Atto presupposto illegittimo

    La giurisdizione appartiene al giudice ordinario in quanto la controversia concerne la definizione di un rapporto di dare-avere, senza che vi sia un potere d'intervento della P.A. per la tutela di interessi generali. Le censure non riguardano l'esercizio del potere di programmazione sanitaria ma le modalità e i tempi della regressione tariffaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. IX, sentenza 21/04/2026, n. 2564
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 2564
    Data del deposito : 21 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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