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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXXII, sentenza 05/02/2026, n. 1850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1850 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1850/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 32, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPUTO ALESSANDRO, Presidente
ESPOSITO LIANA, LA
LUPI PIETRO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7915/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240173390116000 REC.CREDITO.IMP
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22291/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Come da verbale ed atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, Ricorrente_1 Ricorrente_1 - P.IVA_1, ricorreva contro l'Agenzia delle Entrate DP1 e l'Agenzia delle Entrate Riscossione avverso la cartella di pagamento n. 07120240173390116000, notificata a mezzo Pec in data 29.01.2025, ammontante complessivi euro 20.403,64 (oltre spese di notifica), scaturita dall'attività di liquidazione 36-bis DPR 600/73 del Modello Unico Persone Società di Capitali presentato per l'anno d'imposta 2021, in relazione al quale il Sistema Informativo dell'Anagrafe Tributaria, senza operare alcuna correzione, recuperava compensazioni per euro 14.392 del
“credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi” (art. 1, commi da 98 a 108, L. 208/2015), eseguite in assenza di compilazione del prescritto quadro “RU” in cui dichiarare i dati del credito maturato e disponibile.
La Società, avvedutasi dell'errore commesso, aveva posto rimedio presentando in data 12/06/2024 dichiarazione integrativa ultrannuale in cui presente il quadro “RU” completo dei dati da dichiarare circa il credito compensato. Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate DP1, la quale produceva provvedimento n. 2025S370109 in data 11/06/2025 con il quale ha integralmente annullato gli importi inizialmente confluiti a ruolo.
La Corte, all'esito dell'udienza, esaminati gli atti e documenti di causa, decideva come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sussistono i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere, essendo intervenuto l'annullamento dell'atto impugnato.
Stante il corretto comportamento processuale delle parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite rispettivamente sostenute.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria in composizione collegiale dichiara estinto il èprocedimento per cessata materia del contendere e compensa le spese.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 32, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPUTO ALESSANDRO, Presidente
ESPOSITO LIANA, LA
LUPI PIETRO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7915/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240173390116000 REC.CREDITO.IMP
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22291/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Come da verbale ed atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, Ricorrente_1 Ricorrente_1 - P.IVA_1, ricorreva contro l'Agenzia delle Entrate DP1 e l'Agenzia delle Entrate Riscossione avverso la cartella di pagamento n. 07120240173390116000, notificata a mezzo Pec in data 29.01.2025, ammontante complessivi euro 20.403,64 (oltre spese di notifica), scaturita dall'attività di liquidazione 36-bis DPR 600/73 del Modello Unico Persone Società di Capitali presentato per l'anno d'imposta 2021, in relazione al quale il Sistema Informativo dell'Anagrafe Tributaria, senza operare alcuna correzione, recuperava compensazioni per euro 14.392 del
“credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi” (art. 1, commi da 98 a 108, L. 208/2015), eseguite in assenza di compilazione del prescritto quadro “RU” in cui dichiarare i dati del credito maturato e disponibile.
La Società, avvedutasi dell'errore commesso, aveva posto rimedio presentando in data 12/06/2024 dichiarazione integrativa ultrannuale in cui presente il quadro “RU” completo dei dati da dichiarare circa il credito compensato. Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate DP1, la quale produceva provvedimento n. 2025S370109 in data 11/06/2025 con il quale ha integralmente annullato gli importi inizialmente confluiti a ruolo.
La Corte, all'esito dell'udienza, esaminati gli atti e documenti di causa, decideva come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sussistono i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere, essendo intervenuto l'annullamento dell'atto impugnato.
Stante il corretto comportamento processuale delle parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite rispettivamente sostenute.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria in composizione collegiale dichiara estinto il èprocedimento per cessata materia del contendere e compensa le spese.