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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/02/2025, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 19.02.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.4576/22 R.G. tra rapp.to e difeso dall'Avv. Alessandro Pisacane come da procura speciale in calce alla Parte_1 comparsa di costituzione di nuovo difensore opponente ed
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e Controparte_1 difeso dagli Avv.ti Carlo Montanari, Marcello Raho, Isabella P. Basile ed Ester Cascio come da procura generale richiamata nella memoria difensiva nonché
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa Controparte_2 dall'Avv. Maria Elena Palese come da procura speciale in calce alla memoria difensiva opposti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.04.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione, previa sospensione, avverso l'intimazione di pagamento n. 05920229003146316/000 notificata il
20.04.2022, con specifico riferimento ai crediti portati a suo carico da n.11 avvisi di addebito emessi dall' per il recupero di contributi previdenziali dovuti alla gestione commercianti: 1) CP_1
n.35920140000614433000; 2) n.35920140002431771000; 3) n.35920140004843913000; 4)
n.35920150001509741000; 5) n.35920160001177348000; 6) n.35920160004094417000; 7)
n.35920160005691585000; 8) n.35920160005691686000; 9) n.35920170001903438000; 10)
n.35920180000603340000; 11) n.35920180001982871000. In particolare, eccepiva la nullità e/o inesistenza della notifica della intimazione di pagamento impugnata in quanto eseguita da un indirizzo
Pec del mittente non risultante dal Registro degli indirizzi della Pubblica amministrazione;
di aver mai ricevuto la notificazione degli avvisi di addebito opposti e l'estinzione dei crediti contributivi per decorso del termine di prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9 lettera b) della legge 8 agosto 1995 n°335.
1 Instaurato il contraddittorio, le parti convenute contestavano la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
Rigettata la richiesta di sospensiva ed esaurita la trattazione, all'esito dell'udienza del 19.02.2025 la causa
è decisa con la presente sentenza.
* * *
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità della notifica a mezzo pec dell'intimazione di pagamento n. 05920229003146316/000, in quanto proveniente da un indirizzo pec dell
[...]
non iscritto nei pubblici registri. CP_3
Secondo il disposto dell'art.
3-bis della L. 53/1994 “la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”.
Tale norma, introdotta con l'art. 16 quater del decreto-Legge n°179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, è inserita nella legge n°53/94 che ha introdotto la facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali. L'art. 26 del D.P.R.
n°602/73, al secondo comma, prevede che “la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n°68, anche a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI PEC)”, norma quest'ultima introdotta a decorrere dal 22 ottobre 2015 con l'art. 14 del decreto 159/2015.
Orbene, va rilevato che la norma specifica in materia di notifica della cartella di pagamento, introdotta peraltro dopo l'entrata in vigore dell'art. 3 bis legge n°53/94 ( l'art. 3 bis è stato inserito nella legge n°53/94 nel 2012 mentre la noma di cui al secondo comma dell'art. 26 del D.P.R. n°602/73 è stata introdotta nel 2015), prescrive che l'indirizzo del destinatario della notifica a mezzo PEC sia quello presente nell'INI-PEC e nulla prescrive, a differenza della norma di cui anzidetto art. 3 bis, in ordine a quello del mittente. Pertanto, deve ritenersi valida la notifica della intimazione di pagamento n.
05920229003146316/000 in data 20.04.2022 effettuata dall'indirizzo pec
“ t.”. Email_1
Secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro” (Cass. Civ., Sez.V, sent. ord. n.18684/23; conf. Cass. Civ., Sez. V, ord. n.26682/2024).
Passando al merito della controversia, giova evidenziare che nel sistema delineato dal legislatore, una volta ricevuta la notificazione della cartella esattoriale (o dell'avviso di addebito, cui l'art.30, comma 14, d.l. n.
2 78/2010, conv. in l. n.122/2010 ha esteso la normativa in materia di cartelle di pagamento) il destinatario della stessa ha unicamente la possibilità di proporre opposizione avverso la stessa nel termine di 40 giorni previsto dall'art.24 del d.lgs. n.46/99 per vizi attinenti al merito della pretesa contributiva, oppure di spiegare opposizione agli atti esecutivi, nel termine di 20 giorni, per far valere vizi di procedurali.
Decorsi i termini di cui sopra, il cui carattere perentorio è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità
(cfr. da ultimo Cass. n.17978/08) e salva l'ipotesi nella quale la cartella di pagamento o l'avviso di addebito non siano mai stati notificati - nel qual caso una intimazione di pagamento, un preavviso di iscrizione ipotecaria o di fermo, un pignoramento oppure un estratto di ruolo può costituire effettivamente il primo atto con il quale l'esistenza delle cartelle di pagamento o degli avvisi di addebito è portata a conoscenza del contribuente - viene meno ogni possibilità di far valere contestazioni, sia di forma sia di merito, in ordine al credito iscritto a ruolo.
Resta ferma la possibilità di proporre una autentica opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c., con l'ovvia precisazione per cui i fatti modificativi, impeditivi od estintivi del credito sui quali può estendersi la cognizione del giudice saranno solo quelli che sfuggono alle conseguenze derivanti dal mancato rispetto del termine di decadenza di cui all'art.24 cit. e coincideranno dunque con quelli successivi alla notificazione del titolo.
Nella vicenda in esame, tutti gli avvisi di addebito richiamati nella intimazione di pagamento sono stati regolarmente notificati al contribuente (cfr. la documentazione allegata alla memoria difensiva degli opposti). Segnatamente, risultano notificati a mezzo servizio postale i seguenti avvisi: 1)
n.35920140000614433000 in data 04.06.2014; 2) 35920140002431771000 in data 07.10.2014; 3)
35920140004843913000 in data 19.01.2015; 4) 35920150001509741000 in data 21.11.2015; 9)
35920170001903438000 in data 28.12.2017; 10) 35920180000603340000 in data 12.07.2018; 11)
35920180001982871000 in data 16.08.2018.
Risultano, invece, notificati a mezzo pec gli avvisi: 5) 35920160001177348000 in data 13.05.2016; 6)
35920160004094417000 in data 11.11.2016; 7) 35920160005691585000 in data 22.12.2016; 8)
35920160005691686000 in data 22.12.2016.
Alla luce della regolare notificazione degli atti richiamati, parte opponente potrà far valere unicamente i fatti modificativi, impeditivi od estintivi del credito successivi alla notificazione dei titoli, quindi - stando ai motivi di ricorso – l'intervenuta prescrizione successiva.
Orbene, il concessionario della riscossione ha interrotto la prescrizione quinquennale mediante notificazione dei seguenti atti anteriori alla intimazione di pagamento opposta con il ricorso introduttivo del presente giudizio:
- intimazione di pagamento n.05920179001389517000, notificata per “compiuta giacenza” in data
23.05.2017 (all. n. 10 della memoria difensiva) riguardante gli avvisi: 1) n. 35920140000614433000; 2) n.
35920140002431771000; 3) n. 35920140004843913000; 4) n. 35920150001509741000;
3 - intimazione di pagamento n. 05920189005610682000 notificata in data 21.09.2018 (all. n. 11 della memoria difensiva) riguardante gli avvisi: 1) n. 35920140000614433000; 2) n. 35920140002431771000; 3)
n. 35920140004843913000; 4) n. 35920150001509741000; 5) n. 35920160001177348000; 6) n.
35920160004094417000; 7) n. 35920160005691585000; 8) 35920160005691686000;
- intimazione di pagamento n. 05920199000828445000 notificata in data 14.05.2019 (all. n. 12 della memoria difensiva) riguardante gli avvisi: 1) n. 35920140000614433000; 2) n. 35920140002431771000; 3)
n. 35920140004843913000; 4) n. 35920150001509741000; 5) n. 35920160001177348000; 6) n.
35920160004094417000; 7) n. 35920160005691585000; 8) n. 35920160005691686000; 9) n.
35920170001903438000.
Inoltre, l' ha eseguito un pignoramento presso terzi n. 05984201900004442/001 Controparte_2 notificato in data 21.10.2019 (all. n.13 memoria difensiva) avente ad oggetto i crediti portati dagli avvisi di addebito n.
1-9 dell'elenco già menzionato.
Quanto agli avvisi di addebito n. 35920180000603340000 notificato in data 12.07.2018 e n.
35920180001982871000 notificato in data 16.08.2018 (rispettivamente n.10 e 11 dell'elenco degli avvisi di addebito summenzionato), il decorso del termine prescrizionale è stato interrotto mediante la notificazione della intimazione di pagamento n. 05920229003146316/000 in data 20.04.2022, oggetto dell'odierno giudizio.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Le spese processuali sostenute dagli enti convenuti, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico dell'opponente secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dall' liquidate in € Parte_1 CP_1
4.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA;
- condanna al pagamento delle spese processuali sostenute da Parte_1 [...]
, liquidate in € 4.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e Controparte_2
CPA.
Lecce, 26.02.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 19.02.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.4576/22 R.G. tra rapp.to e difeso dall'Avv. Alessandro Pisacane come da procura speciale in calce alla Parte_1 comparsa di costituzione di nuovo difensore opponente ed
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e Controparte_1 difeso dagli Avv.ti Carlo Montanari, Marcello Raho, Isabella P. Basile ed Ester Cascio come da procura generale richiamata nella memoria difensiva nonché
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa Controparte_2 dall'Avv. Maria Elena Palese come da procura speciale in calce alla memoria difensiva opposti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.04.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione, previa sospensione, avverso l'intimazione di pagamento n. 05920229003146316/000 notificata il
20.04.2022, con specifico riferimento ai crediti portati a suo carico da n.11 avvisi di addebito emessi dall' per il recupero di contributi previdenziali dovuti alla gestione commercianti: 1) CP_1
n.35920140000614433000; 2) n.35920140002431771000; 3) n.35920140004843913000; 4)
n.35920150001509741000; 5) n.35920160001177348000; 6) n.35920160004094417000; 7)
n.35920160005691585000; 8) n.35920160005691686000; 9) n.35920170001903438000; 10)
n.35920180000603340000; 11) n.35920180001982871000. In particolare, eccepiva la nullità e/o inesistenza della notifica della intimazione di pagamento impugnata in quanto eseguita da un indirizzo
Pec del mittente non risultante dal Registro degli indirizzi della Pubblica amministrazione;
di aver mai ricevuto la notificazione degli avvisi di addebito opposti e l'estinzione dei crediti contributivi per decorso del termine di prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9 lettera b) della legge 8 agosto 1995 n°335.
1 Instaurato il contraddittorio, le parti convenute contestavano la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
Rigettata la richiesta di sospensiva ed esaurita la trattazione, all'esito dell'udienza del 19.02.2025 la causa
è decisa con la presente sentenza.
* * *
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità della notifica a mezzo pec dell'intimazione di pagamento n. 05920229003146316/000, in quanto proveniente da un indirizzo pec dell
[...]
non iscritto nei pubblici registri. CP_3
Secondo il disposto dell'art.
3-bis della L. 53/1994 “la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”.
Tale norma, introdotta con l'art. 16 quater del decreto-Legge n°179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, è inserita nella legge n°53/94 che ha introdotto la facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali. L'art. 26 del D.P.R.
n°602/73, al secondo comma, prevede che “la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n°68, anche a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI PEC)”, norma quest'ultima introdotta a decorrere dal 22 ottobre 2015 con l'art. 14 del decreto 159/2015.
Orbene, va rilevato che la norma specifica in materia di notifica della cartella di pagamento, introdotta peraltro dopo l'entrata in vigore dell'art. 3 bis legge n°53/94 ( l'art. 3 bis è stato inserito nella legge n°53/94 nel 2012 mentre la noma di cui al secondo comma dell'art. 26 del D.P.R. n°602/73 è stata introdotta nel 2015), prescrive che l'indirizzo del destinatario della notifica a mezzo PEC sia quello presente nell'INI-PEC e nulla prescrive, a differenza della norma di cui anzidetto art. 3 bis, in ordine a quello del mittente. Pertanto, deve ritenersi valida la notifica della intimazione di pagamento n.
05920229003146316/000 in data 20.04.2022 effettuata dall'indirizzo pec
“ t.”. Email_1
Secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro” (Cass. Civ., Sez.V, sent. ord. n.18684/23; conf. Cass. Civ., Sez. V, ord. n.26682/2024).
Passando al merito della controversia, giova evidenziare che nel sistema delineato dal legislatore, una volta ricevuta la notificazione della cartella esattoriale (o dell'avviso di addebito, cui l'art.30, comma 14, d.l. n.
2 78/2010, conv. in l. n.122/2010 ha esteso la normativa in materia di cartelle di pagamento) il destinatario della stessa ha unicamente la possibilità di proporre opposizione avverso la stessa nel termine di 40 giorni previsto dall'art.24 del d.lgs. n.46/99 per vizi attinenti al merito della pretesa contributiva, oppure di spiegare opposizione agli atti esecutivi, nel termine di 20 giorni, per far valere vizi di procedurali.
Decorsi i termini di cui sopra, il cui carattere perentorio è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità
(cfr. da ultimo Cass. n.17978/08) e salva l'ipotesi nella quale la cartella di pagamento o l'avviso di addebito non siano mai stati notificati - nel qual caso una intimazione di pagamento, un preavviso di iscrizione ipotecaria o di fermo, un pignoramento oppure un estratto di ruolo può costituire effettivamente il primo atto con il quale l'esistenza delle cartelle di pagamento o degli avvisi di addebito è portata a conoscenza del contribuente - viene meno ogni possibilità di far valere contestazioni, sia di forma sia di merito, in ordine al credito iscritto a ruolo.
Resta ferma la possibilità di proporre una autentica opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c., con l'ovvia precisazione per cui i fatti modificativi, impeditivi od estintivi del credito sui quali può estendersi la cognizione del giudice saranno solo quelli che sfuggono alle conseguenze derivanti dal mancato rispetto del termine di decadenza di cui all'art.24 cit. e coincideranno dunque con quelli successivi alla notificazione del titolo.
Nella vicenda in esame, tutti gli avvisi di addebito richiamati nella intimazione di pagamento sono stati regolarmente notificati al contribuente (cfr. la documentazione allegata alla memoria difensiva degli opposti). Segnatamente, risultano notificati a mezzo servizio postale i seguenti avvisi: 1)
n.35920140000614433000 in data 04.06.2014; 2) 35920140002431771000 in data 07.10.2014; 3)
35920140004843913000 in data 19.01.2015; 4) 35920150001509741000 in data 21.11.2015; 9)
35920170001903438000 in data 28.12.2017; 10) 35920180000603340000 in data 12.07.2018; 11)
35920180001982871000 in data 16.08.2018.
Risultano, invece, notificati a mezzo pec gli avvisi: 5) 35920160001177348000 in data 13.05.2016; 6)
35920160004094417000 in data 11.11.2016; 7) 35920160005691585000 in data 22.12.2016; 8)
35920160005691686000 in data 22.12.2016.
Alla luce della regolare notificazione degli atti richiamati, parte opponente potrà far valere unicamente i fatti modificativi, impeditivi od estintivi del credito successivi alla notificazione dei titoli, quindi - stando ai motivi di ricorso – l'intervenuta prescrizione successiva.
Orbene, il concessionario della riscossione ha interrotto la prescrizione quinquennale mediante notificazione dei seguenti atti anteriori alla intimazione di pagamento opposta con il ricorso introduttivo del presente giudizio:
- intimazione di pagamento n.05920179001389517000, notificata per “compiuta giacenza” in data
23.05.2017 (all. n. 10 della memoria difensiva) riguardante gli avvisi: 1) n. 35920140000614433000; 2) n.
35920140002431771000; 3) n. 35920140004843913000; 4) n. 35920150001509741000;
3 - intimazione di pagamento n. 05920189005610682000 notificata in data 21.09.2018 (all. n. 11 della memoria difensiva) riguardante gli avvisi: 1) n. 35920140000614433000; 2) n. 35920140002431771000; 3)
n. 35920140004843913000; 4) n. 35920150001509741000; 5) n. 35920160001177348000; 6) n.
35920160004094417000; 7) n. 35920160005691585000; 8) 35920160005691686000;
- intimazione di pagamento n. 05920199000828445000 notificata in data 14.05.2019 (all. n. 12 della memoria difensiva) riguardante gli avvisi: 1) n. 35920140000614433000; 2) n. 35920140002431771000; 3)
n. 35920140004843913000; 4) n. 35920150001509741000; 5) n. 35920160001177348000; 6) n.
35920160004094417000; 7) n. 35920160005691585000; 8) n. 35920160005691686000; 9) n.
35920170001903438000.
Inoltre, l' ha eseguito un pignoramento presso terzi n. 05984201900004442/001 Controparte_2 notificato in data 21.10.2019 (all. n.13 memoria difensiva) avente ad oggetto i crediti portati dagli avvisi di addebito n.
1-9 dell'elenco già menzionato.
Quanto agli avvisi di addebito n. 35920180000603340000 notificato in data 12.07.2018 e n.
35920180001982871000 notificato in data 16.08.2018 (rispettivamente n.10 e 11 dell'elenco degli avvisi di addebito summenzionato), il decorso del termine prescrizionale è stato interrotto mediante la notificazione della intimazione di pagamento n. 05920229003146316/000 in data 20.04.2022, oggetto dell'odierno giudizio.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Le spese processuali sostenute dagli enti convenuti, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico dell'opponente secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dall' liquidate in € Parte_1 CP_1
4.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA;
- condanna al pagamento delle spese processuali sostenute da Parte_1 [...]
, liquidate in € 4.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e Controparte_2
CPA.
Lecce, 26.02.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)
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