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Sentenza 17 marzo 2021
Sentenza 17 marzo 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/03/2021, n. 10253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10253 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TO PE n.q. di legale rappresentante della ONLUS CROCE AZZURRA CITTA DI AGROPOLI;
avverso l'ordinanza del 14/09/2020 del TRIB. LIBERTA' di SALERNO;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
sentite le conclusioni del PG DELIA CARDIA che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv.to Riziero Angeletti che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;
RITENUTO IN FATTO 1.1 Con ordinanza in data 14 settembre 2020, il tribunale del riesame di Salerno, rigettava l'appello avverso l'ordinanza del G.I.P. del medesimo ufficio che aveva respinto la richiesta di dissequestro dei beni della "ONLUS CROCE AZZURRA DI AGROPOLI" avanzata da IN EP, legale rappresentante della stessa società, indagato del reato di cui all'art. 512 bis cod.pen.. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'avv. Riziero Angeletti, quale difensore di fiducia, esponendo con distinti motivi: - violazione dell'art. 606 cod.proc.pen., inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità per mancanza di motivazione dell'ordinanza di rigetto del G.I.P. che si era limitato a rinviare al parere negativo del P.M.; -violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti del reato di cui all'art. 512 bis cod.proc.pen. posto che la condotta punibile è esclusivamente quella di attribuzione fittizia di beni od altre utilità e non poteva ravvisarsi nel trasferimento della legale rappresentanza della società al IN ovvero nella 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 10253 Anno 2021 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 13/01/2021 attribuzione della qualità di Presidente avvenuta nel maggio del 2015 poiché lo stesso era uno dei costituenti della Onlus sin dal 2004; - violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. quanto alla ritenuta sussistenza del dolo poiché ef4 p1 t 14_, lo QU aveva proceduto ad effettuare gli atti di trasferimento al solo fine di ierese~le pene accessorie dell'interdizione ad esercitare cariche direttive in imprese e società emesse con la sentenza di condanna per il delitto di cui all'art. 416 bis cod.pen.. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 Il ricorso è infondato e deve, pertanto essere respinto. Quanto al primo motivo secondo l'interpretazione delle Sezioni Unite di questa Corte di cassazione la motivazione "per relationem" di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: 1)- faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione;
2)- fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione;
3)- l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione (Sez. U, Sentenza n. 17 del 21/06/2000 Ud. (dep. 21/09/2000 ) Rv. 216664). E nel caso, in esame il parere del RM. cui il G.I.P. si riportava, era allegato agli atti del procedimento e conoscibile dalle parti, conteneva una motivazione congrua come non contestato dal ricorrente, forniva dimostrazione che a fronte della richiesta di dissequestro si condividevano le indicazioni dell'organo dell'accusa circa le ragioni del rigetto così che, l'invocata nullità, non può ritenersi sussistere come già correttamente ritenuto dal tribunale che sottolineava la necessità della valutazione autonoma solo in fase di ordinanza genetica. 2.2 In relazione al secondo motivo, va ricordato come in tema di provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen. e che tale vizio ricomprende, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, sia gli 'errores in iudicando' o 'in procedendo', sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692). Orbene, l'applicazione del sopra esposto principio al caso in esame comporta affermare l'infondatezza del secondo motivo poiché, a fronte della formale deduzione di violazioni di legge, in realtà si propongono letture alternative di elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari e che si assumono erroneamente valutati dal tribunale del riesame;
e quanto alla deduzione della impossibilità di configurare la condotta tipica ex art. 512 bis cod.proc.pen. 2 \i/ nella attribuzione della carica di Presidente alla data del 2015 valgono le precisazioni contenute nel provvedimento impugnato nel quale si sottolinea come all'attribuzione della carica di Presidente di una associazione di volontariato consegue l'effetto giuridico della attribuzione a tale soggetto dei poteri di gestione e disponibilità dei beni e delle strutture della ONLUS così che, sulla base di concreti elementi, si riteneva che tale attribuzione effettuata dallo QU al IN abbia comportato una intestazione fittizia perché sempre riferibile al primo. Al proposito va anche ricordato come questa corte di cassazione abbia affermato che in tema trasferimento fraudolento di valori (art. 12 quinquies dl. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella I. 7 agosto 1992, n. 356) costituiscono ulteriori ed autonome fattispecie dello stesso reato le successive e reiterate condotte di intestazione fittizia dei medesimi beni e compagini sociali al fine di coprire e mascherare la reale proprietà dei beni, come tali autonomamente punibili (Sez. 2, n. 11881 del 06/03/2018, Rv. 272903). Così che le ulteriori fittizie titolarità ed attribuzioni di cariche effettuate nel 2015, sempre sotto l'impulso ed il controllo dell'interponente QU RT, configurano altre condotte punibili a carico del IN che diviene Presidente della associazione e, pertanto, titolare della disponibilità dei beni;
la consumazione di nuove condotte punibili a tale ultima data determina anche l'infondatezza della eccezione di prescrizione pure avanzata nei motivi. 2.3 Quanto alla contestazione del dolo avanzata con il terzo motivo, il tribunale della libertà, sulla base di precise circostanze di fatto compiutamente esposte, ha sottolineato come la pluralità delle operazioni di fittizia intestazione dimostri proprio il dolo in capo allo QU ed ai suoi correi di sottrarre i beni, aziende ed associazioni a provvedimenti ablatori ed a fronte di tali considerazioni si propongono aspetti relativi a difetti di motivazione non ravvisabili e comunque non deducibili nel presente giudizio cautelare reale. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi infondata;
alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna della ONLUS ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma, 13 gennaio 2021 IL ONSIGLIER EST. D t. 9in 'o Pard IL PRESIDENTE Dott. Giovanna Verga
avverso l'ordinanza del 14/09/2020 del TRIB. LIBERTA' di SALERNO;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
sentite le conclusioni del PG DELIA CARDIA che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv.to Riziero Angeletti che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;
RITENUTO IN FATTO 1.1 Con ordinanza in data 14 settembre 2020, il tribunale del riesame di Salerno, rigettava l'appello avverso l'ordinanza del G.I.P. del medesimo ufficio che aveva respinto la richiesta di dissequestro dei beni della "ONLUS CROCE AZZURRA DI AGROPOLI" avanzata da IN EP, legale rappresentante della stessa società, indagato del reato di cui all'art. 512 bis cod.pen.. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'avv. Riziero Angeletti, quale difensore di fiducia, esponendo con distinti motivi: - violazione dell'art. 606 cod.proc.pen., inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità per mancanza di motivazione dell'ordinanza di rigetto del G.I.P. che si era limitato a rinviare al parere negativo del P.M.; -violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti del reato di cui all'art. 512 bis cod.proc.pen. posto che la condotta punibile è esclusivamente quella di attribuzione fittizia di beni od altre utilità e non poteva ravvisarsi nel trasferimento della legale rappresentanza della società al IN ovvero nella 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 10253 Anno 2021 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 13/01/2021 attribuzione della qualità di Presidente avvenuta nel maggio del 2015 poiché lo stesso era uno dei costituenti della Onlus sin dal 2004; - violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. quanto alla ritenuta sussistenza del dolo poiché ef4 p1 t 14_, lo QU aveva proceduto ad effettuare gli atti di trasferimento al solo fine di ierese~le pene accessorie dell'interdizione ad esercitare cariche direttive in imprese e società emesse con la sentenza di condanna per il delitto di cui all'art. 416 bis cod.pen.. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 Il ricorso è infondato e deve, pertanto essere respinto. Quanto al primo motivo secondo l'interpretazione delle Sezioni Unite di questa Corte di cassazione la motivazione "per relationem" di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: 1)- faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione;
2)- fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione;
3)- l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione (Sez. U, Sentenza n. 17 del 21/06/2000 Ud. (dep. 21/09/2000 ) Rv. 216664). E nel caso, in esame il parere del RM. cui il G.I.P. si riportava, era allegato agli atti del procedimento e conoscibile dalle parti, conteneva una motivazione congrua come non contestato dal ricorrente, forniva dimostrazione che a fronte della richiesta di dissequestro si condividevano le indicazioni dell'organo dell'accusa circa le ragioni del rigetto così che, l'invocata nullità, non può ritenersi sussistere come già correttamente ritenuto dal tribunale che sottolineava la necessità della valutazione autonoma solo in fase di ordinanza genetica. 2.2 In relazione al secondo motivo, va ricordato come in tema di provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen. e che tale vizio ricomprende, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, sia gli 'errores in iudicando' o 'in procedendo', sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692). Orbene, l'applicazione del sopra esposto principio al caso in esame comporta affermare l'infondatezza del secondo motivo poiché, a fronte della formale deduzione di violazioni di legge, in realtà si propongono letture alternative di elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari e che si assumono erroneamente valutati dal tribunale del riesame;
e quanto alla deduzione della impossibilità di configurare la condotta tipica ex art. 512 bis cod.proc.pen. 2 \i/ nella attribuzione della carica di Presidente alla data del 2015 valgono le precisazioni contenute nel provvedimento impugnato nel quale si sottolinea come all'attribuzione della carica di Presidente di una associazione di volontariato consegue l'effetto giuridico della attribuzione a tale soggetto dei poteri di gestione e disponibilità dei beni e delle strutture della ONLUS così che, sulla base di concreti elementi, si riteneva che tale attribuzione effettuata dallo QU al IN abbia comportato una intestazione fittizia perché sempre riferibile al primo. Al proposito va anche ricordato come questa corte di cassazione abbia affermato che in tema trasferimento fraudolento di valori (art. 12 quinquies dl. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella I. 7 agosto 1992, n. 356) costituiscono ulteriori ed autonome fattispecie dello stesso reato le successive e reiterate condotte di intestazione fittizia dei medesimi beni e compagini sociali al fine di coprire e mascherare la reale proprietà dei beni, come tali autonomamente punibili (Sez. 2, n. 11881 del 06/03/2018, Rv. 272903). Così che le ulteriori fittizie titolarità ed attribuzioni di cariche effettuate nel 2015, sempre sotto l'impulso ed il controllo dell'interponente QU RT, configurano altre condotte punibili a carico del IN che diviene Presidente della associazione e, pertanto, titolare della disponibilità dei beni;
la consumazione di nuove condotte punibili a tale ultima data determina anche l'infondatezza della eccezione di prescrizione pure avanzata nei motivi. 2.3 Quanto alla contestazione del dolo avanzata con il terzo motivo, il tribunale della libertà, sulla base di precise circostanze di fatto compiutamente esposte, ha sottolineato come la pluralità delle operazioni di fittizia intestazione dimostri proprio il dolo in capo allo QU ed ai suoi correi di sottrarre i beni, aziende ed associazioni a provvedimenti ablatori ed a fronte di tali considerazioni si propongono aspetti relativi a difetti di motivazione non ravvisabili e comunque non deducibili nel presente giudizio cautelare reale. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi infondata;
alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna della ONLUS ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma, 13 gennaio 2021 IL ONSIGLIER EST. D t. 9in 'o Pard IL PRESIDENTE Dott. Giovanna Verga