Articolo 26 della Legge 30 aprile 1980, n. 149
Articolo 25Articolo 27
Versione
15 maggio 1980
Art. 26.
Gli importi compensativi adesione riscossi, con effetto dal 1 gennaio 1978 - a norma del regolamento CEE n. 2794/77 della Commissione del 15 dicembre 1977 - dagli uffici doganali e da questi versati con imputazione all'apposito capitolo n. 3710 dello stato di previsione dell'entrata, sono correlativamente iscritti, con decreti del Ministro del tesoro, al capitolo n. 5975 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per essere versati al conto corrente di tesoreria denominato "Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia", ai fini della successiva riassegnazione all'organismo incaricato del pagamento degli importi adesione.
Entrata in vigore il 15 maggio 1980