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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 16/02/2026, n. 1344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1344 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1344/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 14:30 in composizione monocratica: PENNISI FILIPPO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5060/2023 depositato il 13/07/2023
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Caltagirone - Casa Comunale 95041 Caltagirone CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1968 IMU 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da ricorso
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato a mezzo PEC il giorno 23 marzo 2023 Ricorrente_1 proponeva ricorso nei confronti del Comune di Caltagirone avverso l'avviso d'accertamento meglio indicato in epigrafe, relativo ad IMU per l'anno 2017, lamentandone l'erroneità di applicazione e chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.
Non si costituiva l'ente resistente, pur ritualmente citato in giudizio.
All'udienza del 17 novembre 2025 parte ricorrente veniva onerata di dare idonea prova della data di notificazione dell'atto impugnato, al fine di verificare la tempestività di proposizione del ricorso.
All'udienza camerale del 2 febbraio 2026 la causa era posta in decisione e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile, non essendo stata fornita prova della sua tempestività, come onere di parte ricorrente (cfr., da ultimo, Cass., sezione tributaria, 30 maggio 2024 n.15224, ordinanza).
L'atto impugnato, depositato in cartaceo unitamente al ricorso, non riporta infatti la data della notifica al contribuente.
Quest'ultimo, in seno al ricorso, ha indicato tale data in quella del 25 gennaio 2023 ma, in mancanza della costituzione di controparte, una tale affermazione non può processualmente acquisirsi per effetto del principio di “non contestazione” di cui al primo comma, ultimo inciso, dell'art.115 c.p.c., in quanto tale disposizione fa riferimento unicamente alla “parte costituita".
Né parte ricorrente ha corrisposto all'invito formulato alla precedente udienza.
Ne segue la declaratoria di cui in dispositivo.
Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione avversaria.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Catania, sezione quindicesima, dichiara inammissibile il ricorso proposto il 23 marzo 2023 da Ricorrente_1.
Così deciso in Catania, il 2 febbraio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
dott. Filippo Pennisi
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 14:30 in composizione monocratica: PENNISI FILIPPO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5060/2023 depositato il 13/07/2023
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Caltagirone - Casa Comunale 95041 Caltagirone CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1968 IMU 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da ricorso
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato a mezzo PEC il giorno 23 marzo 2023 Ricorrente_1 proponeva ricorso nei confronti del Comune di Caltagirone avverso l'avviso d'accertamento meglio indicato in epigrafe, relativo ad IMU per l'anno 2017, lamentandone l'erroneità di applicazione e chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.
Non si costituiva l'ente resistente, pur ritualmente citato in giudizio.
All'udienza del 17 novembre 2025 parte ricorrente veniva onerata di dare idonea prova della data di notificazione dell'atto impugnato, al fine di verificare la tempestività di proposizione del ricorso.
All'udienza camerale del 2 febbraio 2026 la causa era posta in decisione e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile, non essendo stata fornita prova della sua tempestività, come onere di parte ricorrente (cfr., da ultimo, Cass., sezione tributaria, 30 maggio 2024 n.15224, ordinanza).
L'atto impugnato, depositato in cartaceo unitamente al ricorso, non riporta infatti la data della notifica al contribuente.
Quest'ultimo, in seno al ricorso, ha indicato tale data in quella del 25 gennaio 2023 ma, in mancanza della costituzione di controparte, una tale affermazione non può processualmente acquisirsi per effetto del principio di “non contestazione” di cui al primo comma, ultimo inciso, dell'art.115 c.p.c., in quanto tale disposizione fa riferimento unicamente alla “parte costituita".
Né parte ricorrente ha corrisposto all'invito formulato alla precedente udienza.
Ne segue la declaratoria di cui in dispositivo.
Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione avversaria.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Catania, sezione quindicesima, dichiara inammissibile il ricorso proposto il 23 marzo 2023 da Ricorrente_1.
Così deciso in Catania, il 2 febbraio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
dott. Filippo Pennisi